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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/11/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 26 novembre, avanti al Giudice dott.ssa Rossella Busacca,
viene chiamata la causa iscritta al n. 1411/2023 R.G.
tra
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Parte_1
via B. Caputo n°1, rappresentato e difeso dall'avv. Basilio Ferrante, giusta Parte_1
procura in atti;
appellante
contro
, nata a [...] il [...] e Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; Controparte_2
appellate contumaci
All'odierna udienza è comparso l'avv. Basilio Ferrante nell'interesse del Parte_1
Il procuratore dell'Ente appellante discute oralmente la causa riportandosi
[...]
ai propri atti e verbali di giudizio. Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
Il ha impugnato la sentenza n. 72/2023, emessa dal Giudice Parte_1
di Pace di Sant'Agata di Militello in data 18.3.2023, depositata il 26.4.2023, nella parte in cui è stato annullato il verbale di accertamento n. 2022/C/7110 del 28.08.2022, con compensazione delle spese di lite.
A supporto del proposto gravame il ha eccepito che il Parte_1
Giudice di prime cure aveva basato la propria decisione tenuto conto del disposto normativo - non più vigente – previsto dall'art. 4 del D.L. n. 121/2002; lo stesso,
pertanto, ha chiesto di dichiarare valido ed efficace il suddetto atto di contestazione e di condannare la controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
e , nonostante la regolarità della notifica Controparte_3 Controparte_2
dell'atto di introduttivo del presente gravame, non si sono costituite in giudizio e,
pertanto, devono essere dichiarate contumaci.
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
L'art. 4 del 121/2002, nella precedente formulazione, prevedeva che “sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A
e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite
dal Ministero dell'Interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui
viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle
violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso
decreto legislativo, e successive modificazioni.”; detto articolo, pertanto, operava un richiamo alle sole tipologie di strade indicate dalle lettere A e B (ovvero Autostrade e
Strade Extraurbane) dell'art. 2 del Codice della Strada.
Il D.L. n. 76/2020, con l'art. 49, comma 5-undecies, è intervenuto a modificare l'ultimo periodo del comma 1 della disposizione sopra citata, aggiungendo che “I
predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o
installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto
legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto
ai sensi del comma 2.”
Ne deriva, pertanto, che se anteriormente alla novella del 2020 tali apparecchiature avrebbero potuto essere utilizzate o installate - a livello urbano - solo sulle strade di scorrimento, dopo la suddetta modifica normativa il loro impiego è stato esteso a tutte le altre strade - comprese le strade di quartiere e locali o su singoli tratti di esse - individuate dal Prefetto competente (cfr. Tribunale di Patti, n. 1442/2024).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la facoltà di contestazione di
infrazioni sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali
presuppone, per qualsiasi strumento di rilevazione con postazione fissa, senza presidio
di agenti, con rilievo dell'infrazione da remoto (ma non per i dispositivi con postazione
mobile, in presenza di agenti), che vi sia un decreto prefettizio autorizzativo del
controllo con contestazione differita.” (cfr Cass. n. 22627/2023).
Orbene, ricostruito il quadro normativo, occorre evidenziare che nella specie il ha dimostrato che il Prefetto di Messina, con apposito decreto, Parte_1
aveva autorizzato l'installazione delle apparecchiature nel tratto di strada in cui è stata rilevata l'infrazione oggetto di contestazione, sita nel Comune di via Parte_1
Nazionale S.S. 113, all'altezza della KM 113+650, direzione Palermo.
Invero, con il provvedimento prot. n. 8457/A, successivamente integrato con il decreto prot. n. 22415 – 06 (cfr. all. 5 fascicolo primo grado , il Parte_1
Prefetto di Messina aveva disposto l'utilizzo dei dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico per le rilevazioni a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del
C.d.S. sulla S.S. (Via Nazionale) dal Km 113+200 al Km 116, con direzione di marcia
Messina-Palermo e viceversa.
Sulla base di quanto esposto il Giudice di Pace ha errato nell'applicazione della normativa ratione temporis pertinente al caso di specie;
conseguentemente la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata in quanto il verbale di contestazione n.
2022/C/7110 del 28.8.2022 risulta valido ed efficace sulla base della normativa sopra richiamata.
Ogni altra domanda ed eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese - sia di primo che di secondo grado - seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, atteso il valore della controversia, l'attività
effettivamente svolta e la semplicità delle questioni trattate, secondo i parametri minimi di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
Sul punto si osserva che la Corte di Cassazione ha stabilito che “in tema di
impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo
regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito
adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in
quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito
complessivo della lite” (ex multis, Cass., n. 27606/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice d'appello, sentito il procuratore della parte,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa recante n. 1411/2023 R.G.;
1) dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 Controparte_2
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n.
72/2023, emessa dal Giudice di Pace di S. Agata di Militello il 18.3.2023,
depositata il 26.4.2023, dichiara il verbale di contestazione n. 2022/C/7110
del 28.8.2022 valido ed efficace.
3) condanna e a corrispondere in Controparte_1 Controparte_2
favore del le spese del giudizio di primo Controparte_4
grado che liquida in € 139,00 per compensi di avvocato, oltre cpa, iva e spese generali come per legge;
4) condanna e a corrispondere in Controparte_1 Controparte_2
favore del le spese del presente giudizio di Controparte_4
gravame che liquida in € 232,00 per compensi di avvocato ed € 64,50 per spese vive, oltre cpa, iva e spese generali come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 26.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca