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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/10/2025, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2121/2015 promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , con il patrocinio dell'avv. Leone Maria Filippa, Pt_5 Parte_6 attori contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Russo Fabio CP_1
Alberto, convenuta nonché contro
, con il patrocinio dell'Avv. Mattencini Rossella, Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Sisto Onofrio, Controparte_3 terzi chiamati
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 01.10.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e hanno citato in giudizio l' chiedendo l'accoglimento Parte_5 Parte_6 CP_1 delle conclusioni di seguito riportate: “dichiarare fondata la domanda e, per l'effetto, pronunciare la responsabilità professionale dei medici/sanitari addetti al Reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Altamura e, di conseguenza, della struttura sanitaria nel cagionare i danni neurologici lamentati da allorché in vita ed il decesso;
conseguentemente, Parte_5 condannare la convenuta in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento, in favore degli attori, CP_1 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, cagionati sia iure proprio sia iure hereditario, a seguito dei fatti esposti, quantificati nelle somme da liquidarsi secondo giustizia, tenuto conto delle indicazioni di cui alle tabelle milanesi ovvero in via equitativa, da ripartire tra gli attori, seguendo i criteri di cui alla narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal giorno della domanda e sino al soddisfo;
condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
A sostegno della domanda gli attori, eredi di [ e Parte_5 Parte_1 Parte_2 figli della defunta;
, , e moglie e figli di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
figlio di deceduto in epoca successiva alla di lui madre, ma Persona_1 Parte_5 anteriore all'instaurazione del presente giudizio], hanno allegato che in data Parte_5
17.04.2012, veniva ricoverata presso la struttura complessa di Chirurgia Generale dell'ospedale di
Altamura, con diagnosi di ingresso di “idrope della colecisti, litiasica”. Trascorsi tre giorni, nonostante potesse formularsi diagnosi di “ittero ostruttivo da carcinoma del coledoco terminale o dell'ampolla vateriana, senza metastasi a distanza” – condizione che avrebbe imposto ai medici di intervenire chirurgicamente d'urgenza – veniva richiesta dai sanitari una ERCP, che veniva eseguita decorsi tredici giorni dal ricovero. Dopo ventisette giorni di ittero e di astensione dei medici dalla messa in opera della terapia chirurgica, la paziente cominciava ad accusare gravi disturbi neurologici, che si aggravavano fino a giungere ad “emiplegia sinistra”, accertata il 17.05.2012. Infine, dimessa dall'ospedale con diagnosi di “ittero ostruttivo da eteroplasia della papilla di Vater, lesione infartuale del ponte in pz con cardiopatia ipertensiva” e rientrata presso il domicilio, la paziente, a seguito di un peggioramento delle condizioni, decedeva nelle 48 ore successive.
La colpa dei sanitari sarebbe consistita nella mancata esecuzione della risoluzione chirurgica, unica percorribile sin dal terzo giorno di ricovero. Gli attori, dunque, hanno instato per il risarcimento dei danni iure hereditario ( viveva le sue ultime 48 ore con una emiplegia sinistra, Parte_5 quindi con gravi disturbi neurologici accompagnati da uno stato soporoso ingravescente e da uno stato comatoso e subcomatoso, quantificati in giorni 31 di inabilità temporanea assoluta ed in un danno biologico permanente del 100%) e iure proprio.
Con comparsa depositata il 04.06.2015, si è costituita in giudizio l' la quale ha chiesto, CP_1 in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia dei dott.ri e Persona_2 CP_3 . La convenuta ha domandato, nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata
[...] in fatto ed in diritto con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la convenuta ha dedotto: “a) l'evento morte di causato da lesione Parte_5 cerebrale ischemica, non è da considerarsi in stretto rapporto causale con alcuna imperizia, imprudenza e/o negligenza da parte dei sanitari/medici-chirurghi che ebbero in cura la paziente;
b) non vi era urgenza di eseguire un intervento chirurgico a causa della ostruzione neoplastica delle vie biliari perché le condizioni generali della paziente, con l'intervento di ERCP del 30.04, avevano avuto un netto miglioramento;
c) la certezza della neoplasia, che avrebbe dovuto indurre i sanitari all'intervento chirurgico di urgenza, si ebbe solo in data 18.05, giorno successivo a quello di dimissioni della , e solo con indicazione probabilistica e non di certezza;
d) un eventuale Pt_5 intervento sarebbe stato comunque altamente invasivo, con alta percentuale di rischio per la vita della paziente, né tantomeno un accertamento preventivo della diagnosi avrebbe mutato il quadro clinico generale della degente, fino ad evitare l'evento finale del decesso;
e) la paziente veniva dimessa per espressa richiesta della stessa e dei propri familiari, i quali, anziché assicurare alla la continuità Pt_5 dell'iter diagnostico-terapeutico presso altra struttura sanitaria, la privavanono, di fatto, di cure migliorative, dal momento che trasportarono la degente, già in critiche condizioni, presso il proprio domicilio ove si verificò il decesso dopo sole 48 ore.”
L ha, altresì, contestato il quantum debeatur. Parte_7
Con provvedimento del 04.06.2015, è stata autorizzata la chiamata in causa dei terzi.
Con comparsa depositata il 18.02.2016, si è costituito in giudizio il dott. , il quale Controparte_3 ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della Lloyd's con cui stipulava polizza n. DD900003187 per la responsabilità civile professionale;
sempre in via preliminare, ha chiesto dichiararsi nulla e/o inammissibile la chiamata in causa formulata dalla convenuta principale, con consequenziale revoca ex art. 177 c.p.c. del provvedimento di autorizzazione;
in subordine ha domandato il rigetto della domanda di manleva e di quella attorea perché infondata con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nello specifico, il dott. ha dedotto di non aver mai avuto in cura CP_3 Parte_5 ricoverata presso l'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale in quanto, a capo del servizio di endoscopia, egli veniva contattato venerdì 27.04.2012 al fine di dare seguito ad una richiesta di
ERCP, eseguita prontamente e correttamente il 30.04.2012.
All'udienza del 07.07.2016 il dott. ha rinunciato alla richiesta di chiamata in causa della CP_3 compagnia assicuratrice.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti ed espletamento di C.T.U. medico-legale. Con provvedimento dell'11.10.2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso del dott. , terzo chiamato già dichiarato contumace con provvedimento del 7.7.2016. Persona_2
Il processo è stato riassunto a seguito di tempestivo deposito di ricorso ex art. 303 c.p.c. da parte del dott. . CP_3
Con comparsa depositata in data 25.06.2024, si è costituita in giudizio quale Controparte_2 successore del dott. , facendo proprie tutte le conclusioni rassegnate dal dott. Persona_2
Per_
. La erede del dott. ha rappresentato la intervenuta rinuncia all'eredità paterna da parte CP_3 di , non costituita in giudizio. Parte_8
Con provvedimento del 25.11.2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito di cancellazione dall'albo professionale dell'unico procuratore costituito di parte attorea, avv.
[...]
, deliberata in data 17.09.2024. CP_4
Con ricorso ex art. 303 c.p.c., depositato tempestivamente dal dott. , il processo è stato CP_3 riassunto.
Con comparsa depositata il 06.05.2025, gli attori si sono costituiti a mezzo di nuovo difensore.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata definita all'esito della udienza di discussione celebrata, in forma cartolare, il 01.10.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Col deposito delle note conclusive, parte attorea ha rappresentato di aver inoltrato rinuncia agli atti ed all'azione a tutte le parti costituite (cfr. missiva del 19.05.2025, in atti), accettata formalmente Per_ dalla sola erede del dott. , . Controparte_2
In via preliminare, le richieste istruttorie avanzate con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. e reiterate in sede di note conclusive dal terzo chiamato, sono inammissibili in quanto ininfluenti ai fini della decisione.
Sempre in via preliminare, le eccezioni di inammissibilità e/o nullità della chiamata in causa, avanzate dal dott. sono meritevoli di accoglimento. CP_3
La si è costituita in giudizio il 04.06.2015, ossia in occasione della prima udienza di Pt_9
Per_ comparizione, chiedendo l'estensione del contraddittorio nei confronti dei dott.ri e al CP_3 fine di essere “manlevata” nel caso di accoglimento della domanda attorea.
La istanza di chiamata in causa è chiaramente qualificabile ai sensi del disposto di cui all'art. 106
c.p.c.; ne consegue la inammissibilità della stessa essendo la convenuta decaduta dalla relativa facoltà.
Detta decadenza - giacché posta in ragione dell'interesse pubblico al sollecito e corretto svolgimento del processo – è, a differenza della violazione delle prescrizioni di cui all'art. 269 c. 2 c.p.c., rilevabile d'ufficio e non solamente su eccezione di parte.
Sempre in via preliminare, non meritevole di pregio è l'eccezione di invalidità dell'elaborato peritale per l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 15 L. 24/2017 essendo, il presente giudizio, stato introdotto il 17.02.2015, quindi in epoca anteriore all'entrata in vigore della c.d. Legge Gelli-Bianco.
Al contempo non è ravvisabile la paventata violazione del contraddittorio in sede di svolgimento delle operazioni peritali;
le parti ed i rispettivi consulenti concordavano la data in cui queste avrebbero avuto inizio ed il consulente tecnico di parte solo nella giornata di domenica 14.07.2019, alle ore
18.19 - per l'incontro fissato il giorno seguente, lunedì 15.7.2019 alle ore 15.07 - notiziava l'ausiliario della propria indisponibilità a comparire.
Scendendo al merito, alla rinuncia all'azione consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
ai fini della regolazione delle spese di lite la domanda attorea è da ritenersi infondata.
Il 17.04.2012 di anni 77, si ricoverava presso l'Unità Operativa di Chirurgia Parte_5
Generale del Presidio ospedaliero di Altamura con diagnosi di ingresso di “idrope della colecisti”. La paziente risultava in trattamento medico con Coaprovel per ipertensione arteriosa e con
Cardioaspirina per motivi imprecisati. In anamnesi patologica prossima veniva riferita la persistenza, da alcuni giorni, di sintomatologia algica localizzata in maniera elettiva in ipocondrio destro, associata a qualche episodio di vomito.
La paziente aveva già effettuato, presso il Pronto soccorso, prelievo ematochimico, elettrocardiogramma ed ecografia addominale. In particolare, il prelievo ematochimico aveva evidenziato un lieve aumento della bilirubina totale (2,89 mg/dl) e di quella diretta (1,31 mg/dl). I globuli bianchi (GB) risultavano nella norma (6.200 x 10^3/uL). L'ecografia addominale mostrava una colecisti idropica, con pareti sottili e contenente fango biliare;
il coledoco era lievemente ectasico
(8 mm.). La paziente, al momento del ricovero, risultava apiretica.
Il C.T.U., dott. ha escluso che il quadro clinico e strumentale evidenziasse una Persona_3 patologia chirurgica meritevole di trattamento in regime di urgenza.
Correttamente, dunque, veniva impostata una terapia medica con soluzioni elettrolitiche, protezione gastrica (Antra), antibiotico (Cefamezin), analgesici (Toradol e FA al bisogno) e prevenzione della trombosi venosa profonda (Clexane 4.000 U.I./die s.c.). Alle ore 20,00 del giorno del ricovero, la paziente si presentava con rialzo termico (38°C); nei giorni successivi risultava sempre apiretica.
In data 23.04.2012, veniva effettuata TAC addome con mezzo di contrasto che mostrava dilatazione delle vie biliari intraepatiche e del coledoco (12 mm.); la colecisti era sovradistesa, a pareti lievemente ispessite;
era presente materiale iperdenso a livello del tratto terminale del coledoco.
Contestualmente, gli esami di laboratorio documentavano un lieve aumento della bilirubina totale
(7,07 mg/dl) e diretta (4,50 mg/dl). Alla luce dei risultati dell'esame TAC e del lieve incremento della bilirubina, veniva correttamente richiesta una colangiopancreatografia retrograda endoscopica
(ERCP).
Tale esame può avere duplice valenza, diagnostica e terapeutica e, così come si evince dalle linee guida della European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), non assume mai i caratteri di urgenza tranne nei casi di pancreatite acuta biliare o di colangite. Nel caso in oggetto, per assenza di febbre e valori normali sia dei globuli bianchi (9.500 x 10^3/uL) che dell'amilasi (15 U/l), non sussisteva alcuna indicazione all'espletamento dell'ERCP in regime d'urgenza (ovvero entro 72 ore).
In data 30.04.2012, la paziente veniva sottoposta a ERCP. Correttamente, venivano effettuate una colangiografia, la sfinterotomia endoscopica (SE), una biopsia a livello della papilla di Vater per il riscontro di tessuto sospetto, e veniva posizionata una protesi nella via biliare principale (VBP).
Le possibili complicanze associabili alla procedura di ERCP (pancreatite acuta severa nella misura dell'1%, con un ricorso alla chirurgia nello 0,03% e con una mortalità dello 0,02%; emorragia;
colangite acuta;
perforazione del duodeno, che rappresenta la complicanza più grave in quanto gravata da una mortalità del 20%) non si verificavano.
Il decorso avveniva regolarmente e il giorno successivo (01.05.2012) i valori dell'emoglobina risultavano nella norma (Hb 10,1 gr/dl); in lieve aumento, rispetto ai valori del giorno precedente, risultavano, invece, amilasi (211 U/l), lipasi (180 U/L), bilirubina totale (20,85 md/dl) e diretta
(15,54,mg/dl). Questo incremento dei valori di bilirubina totale e diretta, di frequente riscontro nei pazienti sottoposti a ERCP nei giorni successivi a tale procedura, dopo aver raggiunto il più alto valore in data 02.05.2012 (bilirubina totale 22,40 mg/dl e bilirubina diretta 12,11 mg/dl), diminuiva gradualmente nei giorni successivi fin quasi a normalizzarsi in data 15.05.2012 (bilirubina totale 5,27 mg/dl e bilirubina diretta 2,35 mg/dl).
L'esame istologico delle biopsie effettuate il 30.04.2019 a livello della papilla di Vater diveniva disponibile soltanto il giorno successivo alle dimissioni volontarie della paziente, quindi in data
18.05.2012, e recitava: “[…] Quadro suggestivo, ma non conclusivo, per carcinoma papillare infiltrante […]”.
Orbene: “ (…) le neoplasie dell'ampolla di Vater sono tumori di raro riscontro, rappresentando all'incirca il 20% di tutte le neoplasie periampollari. Da queste ultime, e in particolare da quelle della testa del pancreas, si distinguono per la minore aggressività biologica, l'incremento volumetrico piuttosto lento, la manifestazione clinica abbastanza precoce, la diffusione a distanza piuttosto tardiva. Il trattamento chirurgico exeretico più razionale e più frequentemente realizzato risulta la duodenocefalopancreasectomia (DCP). La chirurgia del pancreas, negli ultimi trent'anni, ha conosciuto una netta riduzione dei tassi di mortalità (da 25% a 3-5%) nei centri ad alto volume
(ovvero con numero di interventi > 20/anno), ma la morbilità, ovvero l'incidenza di complicanze, è rimasta invariata (30-50%). L'incremento dell'età media della popolazione negli ultimi anni rende doveroso definire se è ragionevole proporre questo tipo di procedura chirurgica in pazienti anziani, ovvero di età superiore ai 70 anni. Numerosi studi sono stati pubblicati a questo proposito e hanno evidenziato che l'incidenza di complicanze e mortalità è statisticamente superiore nei pazienti anziani. Non appare pertanto eticamente corretto proporre un trattamento chirurgico di DCP in pazienti di età superiore ai 70 anni con associate patologie cardiorespiratorie, soprattutto nei pazienti affetti da neoplasie dell'ampolla di Vater che, come precisato, si distinguono per la minore aggressività biologica, l'incremento volumetrico piuttosto lento, la manifestazione clinica abbastanza precoce, la diffusione a distanza piuttosto tardiva. Possiamo, pertanto, asserire che, correttamente, la paziente non fu sottoposta a intervento chirurgico di DCP.” (cfr pp.
7-8 della consulenza in atti).
Le condizioni cliniche della subivano un rapido peggioramento, da un punto di vista Pt_5 neurologico, nelle ore precedenti le dimissioni volontarie;
la TAC cranio, effettuata il 17.05.2012, consentiva di diagnosticare una emorragia del ponte correlabile a lesione infartuale in fase acuta, che, giustappunto, causava la morte di in data 19.05.2012. Parte_5
Il C.T.U. ha, dunque, concluso: “La morte non è da porsi in nesso di causalità materiale con il trattamento medico-chirurgico dei sanitari della Parte_9
In sede di replica alle osservazioni formulate dal C.T.P. di parte attorea, dott. , il C.T.U. Persona_4 ha escluso la validità della distinta ricostruzione causale resa dal consulente di parte, secondo cui l'emorragia cerebrale sarebbe stata determinata dal deficit di vitamina K, a sua volta cagionato dall'ittero. Invero, “[…] il nesso di causalità materiale si fonda sul rispetto dei relativi criteri: cronologico, topografico, di efficienza lesiva, di continuità fenomenica e di esclusione di altre cause
[…] la causa di gran lunga più frequente di emorragia cerebrale è la “rottura” di un vaso dovuta al danno provocato da ipertensione arteriosa, mentre altre cause comuni sono: la rottura di malformazioni vascolari, neoplasie cerebrali, trasformazione emorragica di un ictus ischemico, complicanza nell'uso di farmaci anticoagulanti, malattie emorragiche, deposizione di sostanza amiloide a livello dei vasi arteriosi, ematomi meningei extradurali post-traumatici, ematomi sottodurali. Ebbene, sulla scorta di quanto appena ricordato appare arduo […] asserire che il decesso della , causato dalla emorragia cerebrale, sia stato determinato dall'ittero” (così pp. 11-12 della Pt_5 perizia definitiva).
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.
Quelle tra attori e convenuta sono poste a carico dei primi e liquidate in base ai parametri minimi di riferimento del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; scaglione n. 5 ex art. 5 co. 6), tenuto conto della non particolare complessità della controversia invero definita sulla scorta delle risultanze della
CTU medico legale.
Nei rapporti tra la ed il dott. , le spese – ad eccezione degli esborsi sostenuti per la Pt_9 CP_3 richiesta di estensione del contraddittorio, oggetto di rinuncia ad opera del terzo chiamato in causa - sono poste a carico della prima e liquidate secondo i medesimi parametri di riferimento con riconoscimento dell'aumento richiesto di cui all'art. 4 c. 2 nella misura, che si reputa congrua, del
10% non avendo, la presenza di più interlocutori processuali, aggravato gli oneri difensivi a carico del dott. , con distrazione in favore dell'avv. Sisto Onofrio, ex art. 93 c.p.c. CP_3
Nei rapporti tra la e si ritiene di dover compensare le spese di lite, stante Pt_9 Parte_10 la volontà in tal senso manifestata dalla terza chiamata e l'esiguità dell'attività processuale da quest'ultima espletata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti fra , Parte_11 Parte_2
, , e e , nella spiegata Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_2 qualità, la ed il dott. ; Pt_9 Controparte_3
- condanna , , e Parte_11 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 alla rifusione, in favore dell' , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_6 Parte_9 delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 11.228,50 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite nei confronti del dott. , ma Pt_9 Controparte_3 con vincolo di distrazione in favore dell'avv. Sisto Onofrio, che liquida in euro 12.351,35 per compensi professionali ed in euro 97,82 per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- pone, in via definitiva, a carico di parte attorea le spese di C.T.U., di cui al decreto del 27.01.2020, salva la solidarietà esterna di tutte le parti processuali nei confronti del consulente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 01.10.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2121/2015 promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , con il patrocinio dell'avv. Leone Maria Filippa, Pt_5 Parte_6 attori contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Russo Fabio CP_1
Alberto, convenuta nonché contro
, con il patrocinio dell'Avv. Mattencini Rossella, Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Sisto Onofrio, Controparte_3 terzi chiamati
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 01.10.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e hanno citato in giudizio l' chiedendo l'accoglimento Parte_5 Parte_6 CP_1 delle conclusioni di seguito riportate: “dichiarare fondata la domanda e, per l'effetto, pronunciare la responsabilità professionale dei medici/sanitari addetti al Reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Altamura e, di conseguenza, della struttura sanitaria nel cagionare i danni neurologici lamentati da allorché in vita ed il decesso;
conseguentemente, Parte_5 condannare la convenuta in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento, in favore degli attori, CP_1 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, cagionati sia iure proprio sia iure hereditario, a seguito dei fatti esposti, quantificati nelle somme da liquidarsi secondo giustizia, tenuto conto delle indicazioni di cui alle tabelle milanesi ovvero in via equitativa, da ripartire tra gli attori, seguendo i criteri di cui alla narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal giorno della domanda e sino al soddisfo;
condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
A sostegno della domanda gli attori, eredi di [ e Parte_5 Parte_1 Parte_2 figli della defunta;
, , e moglie e figli di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
figlio di deceduto in epoca successiva alla di lui madre, ma Persona_1 Parte_5 anteriore all'instaurazione del presente giudizio], hanno allegato che in data Parte_5
17.04.2012, veniva ricoverata presso la struttura complessa di Chirurgia Generale dell'ospedale di
Altamura, con diagnosi di ingresso di “idrope della colecisti, litiasica”. Trascorsi tre giorni, nonostante potesse formularsi diagnosi di “ittero ostruttivo da carcinoma del coledoco terminale o dell'ampolla vateriana, senza metastasi a distanza” – condizione che avrebbe imposto ai medici di intervenire chirurgicamente d'urgenza – veniva richiesta dai sanitari una ERCP, che veniva eseguita decorsi tredici giorni dal ricovero. Dopo ventisette giorni di ittero e di astensione dei medici dalla messa in opera della terapia chirurgica, la paziente cominciava ad accusare gravi disturbi neurologici, che si aggravavano fino a giungere ad “emiplegia sinistra”, accertata il 17.05.2012. Infine, dimessa dall'ospedale con diagnosi di “ittero ostruttivo da eteroplasia della papilla di Vater, lesione infartuale del ponte in pz con cardiopatia ipertensiva” e rientrata presso il domicilio, la paziente, a seguito di un peggioramento delle condizioni, decedeva nelle 48 ore successive.
La colpa dei sanitari sarebbe consistita nella mancata esecuzione della risoluzione chirurgica, unica percorribile sin dal terzo giorno di ricovero. Gli attori, dunque, hanno instato per il risarcimento dei danni iure hereditario ( viveva le sue ultime 48 ore con una emiplegia sinistra, Parte_5 quindi con gravi disturbi neurologici accompagnati da uno stato soporoso ingravescente e da uno stato comatoso e subcomatoso, quantificati in giorni 31 di inabilità temporanea assoluta ed in un danno biologico permanente del 100%) e iure proprio.
Con comparsa depositata il 04.06.2015, si è costituita in giudizio l' la quale ha chiesto, CP_1 in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia dei dott.ri e Persona_2 CP_3 . La convenuta ha domandato, nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata
[...] in fatto ed in diritto con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la convenuta ha dedotto: “a) l'evento morte di causato da lesione Parte_5 cerebrale ischemica, non è da considerarsi in stretto rapporto causale con alcuna imperizia, imprudenza e/o negligenza da parte dei sanitari/medici-chirurghi che ebbero in cura la paziente;
b) non vi era urgenza di eseguire un intervento chirurgico a causa della ostruzione neoplastica delle vie biliari perché le condizioni generali della paziente, con l'intervento di ERCP del 30.04, avevano avuto un netto miglioramento;
c) la certezza della neoplasia, che avrebbe dovuto indurre i sanitari all'intervento chirurgico di urgenza, si ebbe solo in data 18.05, giorno successivo a quello di dimissioni della , e solo con indicazione probabilistica e non di certezza;
d) un eventuale Pt_5 intervento sarebbe stato comunque altamente invasivo, con alta percentuale di rischio per la vita della paziente, né tantomeno un accertamento preventivo della diagnosi avrebbe mutato il quadro clinico generale della degente, fino ad evitare l'evento finale del decesso;
e) la paziente veniva dimessa per espressa richiesta della stessa e dei propri familiari, i quali, anziché assicurare alla la continuità Pt_5 dell'iter diagnostico-terapeutico presso altra struttura sanitaria, la privavanono, di fatto, di cure migliorative, dal momento che trasportarono la degente, già in critiche condizioni, presso il proprio domicilio ove si verificò il decesso dopo sole 48 ore.”
L ha, altresì, contestato il quantum debeatur. Parte_7
Con provvedimento del 04.06.2015, è stata autorizzata la chiamata in causa dei terzi.
Con comparsa depositata il 18.02.2016, si è costituito in giudizio il dott. , il quale Controparte_3 ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della Lloyd's con cui stipulava polizza n. DD900003187 per la responsabilità civile professionale;
sempre in via preliminare, ha chiesto dichiararsi nulla e/o inammissibile la chiamata in causa formulata dalla convenuta principale, con consequenziale revoca ex art. 177 c.p.c. del provvedimento di autorizzazione;
in subordine ha domandato il rigetto della domanda di manleva e di quella attorea perché infondata con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nello specifico, il dott. ha dedotto di non aver mai avuto in cura CP_3 Parte_5 ricoverata presso l'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale in quanto, a capo del servizio di endoscopia, egli veniva contattato venerdì 27.04.2012 al fine di dare seguito ad una richiesta di
ERCP, eseguita prontamente e correttamente il 30.04.2012.
All'udienza del 07.07.2016 il dott. ha rinunciato alla richiesta di chiamata in causa della CP_3 compagnia assicuratrice.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti ed espletamento di C.T.U. medico-legale. Con provvedimento dell'11.10.2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso del dott. , terzo chiamato già dichiarato contumace con provvedimento del 7.7.2016. Persona_2
Il processo è stato riassunto a seguito di tempestivo deposito di ricorso ex art. 303 c.p.c. da parte del dott. . CP_3
Con comparsa depositata in data 25.06.2024, si è costituita in giudizio quale Controparte_2 successore del dott. , facendo proprie tutte le conclusioni rassegnate dal dott. Persona_2
Per_
. La erede del dott. ha rappresentato la intervenuta rinuncia all'eredità paterna da parte CP_3 di , non costituita in giudizio. Parte_8
Con provvedimento del 25.11.2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito di cancellazione dall'albo professionale dell'unico procuratore costituito di parte attorea, avv.
[...]
, deliberata in data 17.09.2024. CP_4
Con ricorso ex art. 303 c.p.c., depositato tempestivamente dal dott. , il processo è stato CP_3 riassunto.
Con comparsa depositata il 06.05.2025, gli attori si sono costituiti a mezzo di nuovo difensore.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata definita all'esito della udienza di discussione celebrata, in forma cartolare, il 01.10.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Col deposito delle note conclusive, parte attorea ha rappresentato di aver inoltrato rinuncia agli atti ed all'azione a tutte le parti costituite (cfr. missiva del 19.05.2025, in atti), accettata formalmente Per_ dalla sola erede del dott. , . Controparte_2
In via preliminare, le richieste istruttorie avanzate con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. e reiterate in sede di note conclusive dal terzo chiamato, sono inammissibili in quanto ininfluenti ai fini della decisione.
Sempre in via preliminare, le eccezioni di inammissibilità e/o nullità della chiamata in causa, avanzate dal dott. sono meritevoli di accoglimento. CP_3
La si è costituita in giudizio il 04.06.2015, ossia in occasione della prima udienza di Pt_9
Per_ comparizione, chiedendo l'estensione del contraddittorio nei confronti dei dott.ri e al CP_3 fine di essere “manlevata” nel caso di accoglimento della domanda attorea.
La istanza di chiamata in causa è chiaramente qualificabile ai sensi del disposto di cui all'art. 106
c.p.c.; ne consegue la inammissibilità della stessa essendo la convenuta decaduta dalla relativa facoltà.
Detta decadenza - giacché posta in ragione dell'interesse pubblico al sollecito e corretto svolgimento del processo – è, a differenza della violazione delle prescrizioni di cui all'art. 269 c. 2 c.p.c., rilevabile d'ufficio e non solamente su eccezione di parte.
Sempre in via preliminare, non meritevole di pregio è l'eccezione di invalidità dell'elaborato peritale per l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 15 L. 24/2017 essendo, il presente giudizio, stato introdotto il 17.02.2015, quindi in epoca anteriore all'entrata in vigore della c.d. Legge Gelli-Bianco.
Al contempo non è ravvisabile la paventata violazione del contraddittorio in sede di svolgimento delle operazioni peritali;
le parti ed i rispettivi consulenti concordavano la data in cui queste avrebbero avuto inizio ed il consulente tecnico di parte solo nella giornata di domenica 14.07.2019, alle ore
18.19 - per l'incontro fissato il giorno seguente, lunedì 15.7.2019 alle ore 15.07 - notiziava l'ausiliario della propria indisponibilità a comparire.
Scendendo al merito, alla rinuncia all'azione consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
ai fini della regolazione delle spese di lite la domanda attorea è da ritenersi infondata.
Il 17.04.2012 di anni 77, si ricoverava presso l'Unità Operativa di Chirurgia Parte_5
Generale del Presidio ospedaliero di Altamura con diagnosi di ingresso di “idrope della colecisti”. La paziente risultava in trattamento medico con Coaprovel per ipertensione arteriosa e con
Cardioaspirina per motivi imprecisati. In anamnesi patologica prossima veniva riferita la persistenza, da alcuni giorni, di sintomatologia algica localizzata in maniera elettiva in ipocondrio destro, associata a qualche episodio di vomito.
La paziente aveva già effettuato, presso il Pronto soccorso, prelievo ematochimico, elettrocardiogramma ed ecografia addominale. In particolare, il prelievo ematochimico aveva evidenziato un lieve aumento della bilirubina totale (2,89 mg/dl) e di quella diretta (1,31 mg/dl). I globuli bianchi (GB) risultavano nella norma (6.200 x 10^3/uL). L'ecografia addominale mostrava una colecisti idropica, con pareti sottili e contenente fango biliare;
il coledoco era lievemente ectasico
(8 mm.). La paziente, al momento del ricovero, risultava apiretica.
Il C.T.U., dott. ha escluso che il quadro clinico e strumentale evidenziasse una Persona_3 patologia chirurgica meritevole di trattamento in regime di urgenza.
Correttamente, dunque, veniva impostata una terapia medica con soluzioni elettrolitiche, protezione gastrica (Antra), antibiotico (Cefamezin), analgesici (Toradol e FA al bisogno) e prevenzione della trombosi venosa profonda (Clexane 4.000 U.I./die s.c.). Alle ore 20,00 del giorno del ricovero, la paziente si presentava con rialzo termico (38°C); nei giorni successivi risultava sempre apiretica.
In data 23.04.2012, veniva effettuata TAC addome con mezzo di contrasto che mostrava dilatazione delle vie biliari intraepatiche e del coledoco (12 mm.); la colecisti era sovradistesa, a pareti lievemente ispessite;
era presente materiale iperdenso a livello del tratto terminale del coledoco.
Contestualmente, gli esami di laboratorio documentavano un lieve aumento della bilirubina totale
(7,07 mg/dl) e diretta (4,50 mg/dl). Alla luce dei risultati dell'esame TAC e del lieve incremento della bilirubina, veniva correttamente richiesta una colangiopancreatografia retrograda endoscopica
(ERCP).
Tale esame può avere duplice valenza, diagnostica e terapeutica e, così come si evince dalle linee guida della European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), non assume mai i caratteri di urgenza tranne nei casi di pancreatite acuta biliare o di colangite. Nel caso in oggetto, per assenza di febbre e valori normali sia dei globuli bianchi (9.500 x 10^3/uL) che dell'amilasi (15 U/l), non sussisteva alcuna indicazione all'espletamento dell'ERCP in regime d'urgenza (ovvero entro 72 ore).
In data 30.04.2012, la paziente veniva sottoposta a ERCP. Correttamente, venivano effettuate una colangiografia, la sfinterotomia endoscopica (SE), una biopsia a livello della papilla di Vater per il riscontro di tessuto sospetto, e veniva posizionata una protesi nella via biliare principale (VBP).
Le possibili complicanze associabili alla procedura di ERCP (pancreatite acuta severa nella misura dell'1%, con un ricorso alla chirurgia nello 0,03% e con una mortalità dello 0,02%; emorragia;
colangite acuta;
perforazione del duodeno, che rappresenta la complicanza più grave in quanto gravata da una mortalità del 20%) non si verificavano.
Il decorso avveniva regolarmente e il giorno successivo (01.05.2012) i valori dell'emoglobina risultavano nella norma (Hb 10,1 gr/dl); in lieve aumento, rispetto ai valori del giorno precedente, risultavano, invece, amilasi (211 U/l), lipasi (180 U/L), bilirubina totale (20,85 md/dl) e diretta
(15,54,mg/dl). Questo incremento dei valori di bilirubina totale e diretta, di frequente riscontro nei pazienti sottoposti a ERCP nei giorni successivi a tale procedura, dopo aver raggiunto il più alto valore in data 02.05.2012 (bilirubina totale 22,40 mg/dl e bilirubina diretta 12,11 mg/dl), diminuiva gradualmente nei giorni successivi fin quasi a normalizzarsi in data 15.05.2012 (bilirubina totale 5,27 mg/dl e bilirubina diretta 2,35 mg/dl).
L'esame istologico delle biopsie effettuate il 30.04.2019 a livello della papilla di Vater diveniva disponibile soltanto il giorno successivo alle dimissioni volontarie della paziente, quindi in data
18.05.2012, e recitava: “[…] Quadro suggestivo, ma non conclusivo, per carcinoma papillare infiltrante […]”.
Orbene: “ (…) le neoplasie dell'ampolla di Vater sono tumori di raro riscontro, rappresentando all'incirca il 20% di tutte le neoplasie periampollari. Da queste ultime, e in particolare da quelle della testa del pancreas, si distinguono per la minore aggressività biologica, l'incremento volumetrico piuttosto lento, la manifestazione clinica abbastanza precoce, la diffusione a distanza piuttosto tardiva. Il trattamento chirurgico exeretico più razionale e più frequentemente realizzato risulta la duodenocefalopancreasectomia (DCP). La chirurgia del pancreas, negli ultimi trent'anni, ha conosciuto una netta riduzione dei tassi di mortalità (da 25% a 3-5%) nei centri ad alto volume
(ovvero con numero di interventi > 20/anno), ma la morbilità, ovvero l'incidenza di complicanze, è rimasta invariata (30-50%). L'incremento dell'età media della popolazione negli ultimi anni rende doveroso definire se è ragionevole proporre questo tipo di procedura chirurgica in pazienti anziani, ovvero di età superiore ai 70 anni. Numerosi studi sono stati pubblicati a questo proposito e hanno evidenziato che l'incidenza di complicanze e mortalità è statisticamente superiore nei pazienti anziani. Non appare pertanto eticamente corretto proporre un trattamento chirurgico di DCP in pazienti di età superiore ai 70 anni con associate patologie cardiorespiratorie, soprattutto nei pazienti affetti da neoplasie dell'ampolla di Vater che, come precisato, si distinguono per la minore aggressività biologica, l'incremento volumetrico piuttosto lento, la manifestazione clinica abbastanza precoce, la diffusione a distanza piuttosto tardiva. Possiamo, pertanto, asserire che, correttamente, la paziente non fu sottoposta a intervento chirurgico di DCP.” (cfr pp.
7-8 della consulenza in atti).
Le condizioni cliniche della subivano un rapido peggioramento, da un punto di vista Pt_5 neurologico, nelle ore precedenti le dimissioni volontarie;
la TAC cranio, effettuata il 17.05.2012, consentiva di diagnosticare una emorragia del ponte correlabile a lesione infartuale in fase acuta, che, giustappunto, causava la morte di in data 19.05.2012. Parte_5
Il C.T.U. ha, dunque, concluso: “La morte non è da porsi in nesso di causalità materiale con il trattamento medico-chirurgico dei sanitari della Parte_9
In sede di replica alle osservazioni formulate dal C.T.P. di parte attorea, dott. , il C.T.U. Persona_4 ha escluso la validità della distinta ricostruzione causale resa dal consulente di parte, secondo cui l'emorragia cerebrale sarebbe stata determinata dal deficit di vitamina K, a sua volta cagionato dall'ittero. Invero, “[…] il nesso di causalità materiale si fonda sul rispetto dei relativi criteri: cronologico, topografico, di efficienza lesiva, di continuità fenomenica e di esclusione di altre cause
[…] la causa di gran lunga più frequente di emorragia cerebrale è la “rottura” di un vaso dovuta al danno provocato da ipertensione arteriosa, mentre altre cause comuni sono: la rottura di malformazioni vascolari, neoplasie cerebrali, trasformazione emorragica di un ictus ischemico, complicanza nell'uso di farmaci anticoagulanti, malattie emorragiche, deposizione di sostanza amiloide a livello dei vasi arteriosi, ematomi meningei extradurali post-traumatici, ematomi sottodurali. Ebbene, sulla scorta di quanto appena ricordato appare arduo […] asserire che il decesso della , causato dalla emorragia cerebrale, sia stato determinato dall'ittero” (così pp. 11-12 della Pt_5 perizia definitiva).
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.
Quelle tra attori e convenuta sono poste a carico dei primi e liquidate in base ai parametri minimi di riferimento del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; scaglione n. 5 ex art. 5 co. 6), tenuto conto della non particolare complessità della controversia invero definita sulla scorta delle risultanze della
CTU medico legale.
Nei rapporti tra la ed il dott. , le spese – ad eccezione degli esborsi sostenuti per la Pt_9 CP_3 richiesta di estensione del contraddittorio, oggetto di rinuncia ad opera del terzo chiamato in causa - sono poste a carico della prima e liquidate secondo i medesimi parametri di riferimento con riconoscimento dell'aumento richiesto di cui all'art. 4 c. 2 nella misura, che si reputa congrua, del
10% non avendo, la presenza di più interlocutori processuali, aggravato gli oneri difensivi a carico del dott. , con distrazione in favore dell'avv. Sisto Onofrio, ex art. 93 c.p.c. CP_3
Nei rapporti tra la e si ritiene di dover compensare le spese di lite, stante Pt_9 Parte_10 la volontà in tal senso manifestata dalla terza chiamata e l'esiguità dell'attività processuale da quest'ultima espletata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti fra , Parte_11 Parte_2
, , e e , nella spiegata Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_2 qualità, la ed il dott. ; Pt_9 Controparte_3
- condanna , , e Parte_11 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 alla rifusione, in favore dell' , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_6 Parte_9 delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 11.228,50 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite nei confronti del dott. , ma Pt_9 Controparte_3 con vincolo di distrazione in favore dell'avv. Sisto Onofrio, che liquida in euro 12.351,35 per compensi professionali ed in euro 97,82 per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- pone, in via definitiva, a carico di parte attorea le spese di C.T.U., di cui al decreto del 27.01.2020, salva la solidarietà esterna di tutte le parti processuali nei confronti del consulente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 01.10.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco