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11 gennaio 1991
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23 giugno 2000
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20 febbraio 2020
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Art. 19. (Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali) 1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono assumere comportamenti che ne compromettano l'assoluta imparzialita'.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria sono tenuti ad evitare qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio di carattere riservato.
4. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono svolgere attivita' politica all'interno delle carceri.
5. Il personale degli ((istituti penitenziari)) puo' tenere riunioni sindacali anche in uniforme fuori dell'orario di servizio:
a) in locali dell'Amministrazione che ne stabilisce le modalita' d'uso;
b) in locali aperti al pubblico;
6. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti individuali di dieci ore annue, per le quali e' corrisposta la normale retribuzione.
7. Delle riunioni di cui al comma 6 deve essere dato preavviso di almeno tre giorni al direttore dell'Istituto.
8. Le riunioni debbono avere una durata non superiore alle due ore e la partecipazione del personale deve essere concordata con il direttore in maniera da assicurare la sicurezza dell'istituto.
9. La partecipazione del personale alle riunioni e' in ogni cso subordinata alla assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.
10. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.
11. Previo avviso, alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali.
12. Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali, si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, nonche' quelle derivanti dagli accordi di cui al comma 14.
(( 13. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non esercitano il diritto di sciopero ne' azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza delle strutture ove espletano i servizi istituzionali )) 14. Sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del Tesoro o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionale maggiormente rappresentative del personale le seguenti materie:
a) il trattamento economico;
b) l'orario di lavoro, i permessi, le ferie, i congedi e le aspettative;
c) i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, i turni di servizio e le altre misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli istituti;
e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
f) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale;
g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche;
h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 41. 15. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui al comma 14, sono adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia e da un sottosegretario, delegato e composta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara, o da un suo delegato, e da rappresentanti dei titolari degli uffici, degli istituti, e dei servizi interessati e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale. Tali accordi decentrati riguardano in particolare le modalita' ed i criteri applicativi degli accordi di cui al comma 14.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono assumere comportamenti che ne compromettano l'assoluta imparzialita'.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria sono tenuti ad evitare qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio di carattere riservato.
4. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono svolgere attivita' politica all'interno delle carceri.
5. Il personale degli ((istituti penitenziari)) puo' tenere riunioni sindacali anche in uniforme fuori dell'orario di servizio:
a) in locali dell'Amministrazione che ne stabilisce le modalita' d'uso;
b) in locali aperti al pubblico;
6. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti individuali di dieci ore annue, per le quali e' corrisposta la normale retribuzione.
7. Delle riunioni di cui al comma 6 deve essere dato preavviso di almeno tre giorni al direttore dell'Istituto.
8. Le riunioni debbono avere una durata non superiore alle due ore e la partecipazione del personale deve essere concordata con il direttore in maniera da assicurare la sicurezza dell'istituto.
9. La partecipazione del personale alle riunioni e' in ogni cso subordinata alla assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.
10. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.
11. Previo avviso, alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali.
12. Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali, si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, nonche' quelle derivanti dagli accordi di cui al comma 14.
(( 13. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non esercitano il diritto di sciopero ne' azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza delle strutture ove espletano i servizi istituzionali )) 14. Sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del Tesoro o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionale maggiormente rappresentative del personale le seguenti materie:
a) il trattamento economico;
b) l'orario di lavoro, i permessi, le ferie, i congedi e le aspettative;
c) i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, i turni di servizio e le altre misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli istituti;
e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
f) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale;
g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche;
h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 41. 15. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui al comma 14, sono adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia e da un sottosegretario, delegato e composta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara, o da un suo delegato, e da rappresentanti dei titolari degli uffici, degli istituti, e dei servizi interessati e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale. Tali accordi decentrati riguardano in particolare le modalita' ed i criteri applicativi degli accordi di cui al comma 14.
Commentari • 3
- 1. Il progressivo sviluppo del sindacalismo militare tra discontinuità e incertezzeStella Laforgia · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
1. La progressione democratica dell'ordinamento militare L'attività sindacale militare – tradizionalmente concepita come una contradictio in terminis – è tanto affascinante quanto attuale, ed è destinata a rimanere al centro del dibattito dei prossimi anni, rappresentando, il suo riconoscimento, un significativo momento di sviluppo dell'ordinamento giuridico[1]. La base di partenza del presente saggio è da ricondursi all'atavico divieto per i militari di costituire associazioni sindacali, giustificato dalle peculiarità del comparto, che affonda le sue radici in un passato pre-repubblicano[2] ed è riuscito a rimanere intatto, per lungo tempo, anche a dispetto della disciplina …
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Giurisprudenza • 30
- 1. TAR Venezia, sez. I, sentenza 07/10/2014, n. 1273Provvedimento: […] I ricorrenti, premesso di essere tutti dipendenti del Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, esponevano di aver effettuato, nel corso del quinquennio ottobre 2007-ottobre 2012, lavoro straordinario feriale, festivo e notturno, per effetto di riposi settimanali non concessi e/o non programmati per esigenze di servizio; precisavano che l'orario di lavoro era di 36 ore settimanali, con diritto ad un giorno di riposo settimanale ex artt. 11 e 19 della legge n. 395/1990 e art. 10 d.P.R. n. 170/2007 e che, a fronte di esigenze di servizio, il personale di Polizia Penitenziaria è tenuto a svolgere lavoro straordinario oltre le 36 ore settimanali, anche nel giorno destinato al riposo, con diritto al compenso maggiorato e recupero del risposo non fruito.Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- genericità della domanda·
- riposo settimanale·
- giurisdizione amministrativa·
- metodo acquisitivo·
- diritti soggettivi·
- retribuzione del lavoro straordinario·
- interessi legittimi·
- mancanza di prova·
- lavoro straordinario·
- principio dispositivo·
- onere della prova