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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3890/2022 depositato il 15/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200010672918000 GIOCHI-LOTTERIE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede la estinzione del giudizio.
Resistente/Appellato: Chiede la inammissibilità o il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato il 15.11.2022 con il servizio telematico Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti della Direzione Regionale Sicilia – Ufficio dei Monopoli – Sez. territoriale di Catania e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 29820200010672918000 notificata in data
16.5.2022 per asserita avvenuta notifica dell'imposta unica sulle scommesse sportive da accertamento per l'anno 2013 per euro 6.654,32, mai notificata.
Il ricorrente sostiene la intervenuta prescrizione e decadenza della imposta e sanzioni sugli intrattenimenti;
tale imposta ha una prescrizione di 5 anni, i quali sono ampiamente maturati dalla data di asserita imposizione fiscale, pertanto il debito se mai esistente è prescritto.
Chiede, previa sospensione, di dichiarare l'illegittimità della cartella impugnata, stante l'omessa previa notificazione dell'avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto a riscuotere la somma iscritta da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – DT VII Sicilia, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia - Sezione
Operativa Territoriale di Catania, si costituisce in giudizio con Atto di costituzione depositato in data
02/12/2022.
Sostiene la infondatezza e la inammissibilità del ricorso in quanto la cartella impugnata scaturisce da un atto, avviso bonario 2013, sicché il Giudice Tributario non può pronunciarsi sul merito della debenza della somma ivi richiesta, ma sindacare la cartella solo per vizi propri, riguardanti l'Agente della Riscossione.
Eccepisce, quindi, la propria mancanza di legittimazione passiva.
Chiede, in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del giorno 14 dicembre 2022 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con Ordinanza n. 4237/2022 depositata il
15/12/2022, rigetta la detta istanza di sospensione. Spese al merito.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 05/12/2023 deposita Comparsa di costituzione con la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, la legittimità della procedura di riscossione e la infondatezza della prescrizione in quanto la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata nei termini di legge.
Chiede di dichiarare inammissibile la domanda di parte attrice, con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. Successivamente parte ricorrente deposita “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” –
Rottamazione-quater (art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022) relativamente ai carichi di varie cartelle di pagamento, tra le quali risulta ricompresa la cartella n. 29820200010672918000, oggetto del presente ricorso.
In data 04/06/2024 la stessa parte ricorrente deposita istanza di cessazione della materia del contendere e allegata documentazione.
All'udienza del giorno 26 giugno 2024, con Ordinanza n. 2349/2024 depositata il 26/06/2024, il Collegio,
“considerato che parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, comma 231 e ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come risulta dalla documentazione in atti e ha pagato la prima rata;
Visto l'art. 1, comma 236, della citata legge n. 197/2022;
P.Q.M.
sospende, ai sensi del comma 236 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, il presente giudizio, onerando le parti di depositare la documentazione attestante l'integrale pagamento degli importi dovuti.”
Successivamente, in data 19/11/2025, parte ricorrente deposita memoria chiedendo la estinzione del giudizio.
All'udienza del giorno 17 dicembre 2025 il Collegio procede, in camera di consiglio, all'esame degli atti del fascicolo.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente ha impugnato la sopra indicata cartella di pagamento.
Le parti resistenti hanno chiesto la inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Preliminarmente questo Collegio rileva che dalla documentazione allegata dal ricorrente risulta che i carichi di cui alla cartella in oggetto sono stati ammessi alla definizione agevolata, Rottamazione-quater, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022.
Infatti, dalla documentazione emerge che sono state ammesse alla definizione agevolata chiesta dal ricorrente varie cartelle di pagamento e che tra esse vi è la cartella n. 29820200010672918000, oggetto della presente controversia;
tale cartella, portante il carico di € 6.916,81, è stata ammessa alla definizione agevolata con “debito da pagare per la definizione” pari ad € 2.623,52.
Risulta, altresì, che il ricorrente ha effettuato, in data 12-10-2023, quindi entro il termine stabilito del
31-10-2023, il pagamento della prima rata, pari ad € 433,97.
Come sopra evidenziato, questa Corte, avendo preso atto del citato pagamento della prima rata, con
Ordinanza n. 2349/2024 ha già disposto la sospensione del giudizio ai sensi del comma 236 dell'art. 1 della legge n. 197/2022.
Successivamente è intervenuta la “Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata” di cui all'art. 12-bis della legge n. 108 del 30 luglio 2025, il quale dispone:
«Art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata).
1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione e' dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma
241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.»
Quindi, sulla base di tale disposizione normativa può ritenersi che il pagamento della prima rata (e, quindi, non necessariamente il versamento dell'intero importo dovuto) determina l'effettivo perfezionamento della definizione anche nel caso di debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022.
In definitiva, avendo il debitore presentato la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 235, della legge n.
197/2022 ed avendo effettuato il versamento della prima rata, e quindi risultando presenti, nella fattispecie,
i requisiti indicati nel citato art. 12-bis della legge n. 108/2025, deve essere dichiarata la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Con la compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto dell'esito del giudizio nonché della difficoltà interpretativa della fattispecie e delle richiamate novità normative.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III - dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese del giudizio.
Cosi deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2025.
Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3890/2022 depositato il 15/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200010672918000 GIOCHI-LOTTERIE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede la estinzione del giudizio.
Resistente/Appellato: Chiede la inammissibilità o il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato il 15.11.2022 con il servizio telematico Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti della Direzione Regionale Sicilia – Ufficio dei Monopoli – Sez. territoriale di Catania e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 29820200010672918000 notificata in data
16.5.2022 per asserita avvenuta notifica dell'imposta unica sulle scommesse sportive da accertamento per l'anno 2013 per euro 6.654,32, mai notificata.
Il ricorrente sostiene la intervenuta prescrizione e decadenza della imposta e sanzioni sugli intrattenimenti;
tale imposta ha una prescrizione di 5 anni, i quali sono ampiamente maturati dalla data di asserita imposizione fiscale, pertanto il debito se mai esistente è prescritto.
Chiede, previa sospensione, di dichiarare l'illegittimità della cartella impugnata, stante l'omessa previa notificazione dell'avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto a riscuotere la somma iscritta da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – DT VII Sicilia, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia - Sezione
Operativa Territoriale di Catania, si costituisce in giudizio con Atto di costituzione depositato in data
02/12/2022.
Sostiene la infondatezza e la inammissibilità del ricorso in quanto la cartella impugnata scaturisce da un atto, avviso bonario 2013, sicché il Giudice Tributario non può pronunciarsi sul merito della debenza della somma ivi richiesta, ma sindacare la cartella solo per vizi propri, riguardanti l'Agente della Riscossione.
Eccepisce, quindi, la propria mancanza di legittimazione passiva.
Chiede, in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del giorno 14 dicembre 2022 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con Ordinanza n. 4237/2022 depositata il
15/12/2022, rigetta la detta istanza di sospensione. Spese al merito.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 05/12/2023 deposita Comparsa di costituzione con la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, la legittimità della procedura di riscossione e la infondatezza della prescrizione in quanto la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata nei termini di legge.
Chiede di dichiarare inammissibile la domanda di parte attrice, con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. Successivamente parte ricorrente deposita “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” –
Rottamazione-quater (art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022) relativamente ai carichi di varie cartelle di pagamento, tra le quali risulta ricompresa la cartella n. 29820200010672918000, oggetto del presente ricorso.
In data 04/06/2024 la stessa parte ricorrente deposita istanza di cessazione della materia del contendere e allegata documentazione.
All'udienza del giorno 26 giugno 2024, con Ordinanza n. 2349/2024 depositata il 26/06/2024, il Collegio,
“considerato che parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, comma 231 e ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come risulta dalla documentazione in atti e ha pagato la prima rata;
Visto l'art. 1, comma 236, della citata legge n. 197/2022;
P.Q.M.
sospende, ai sensi del comma 236 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, il presente giudizio, onerando le parti di depositare la documentazione attestante l'integrale pagamento degli importi dovuti.”
Successivamente, in data 19/11/2025, parte ricorrente deposita memoria chiedendo la estinzione del giudizio.
All'udienza del giorno 17 dicembre 2025 il Collegio procede, in camera di consiglio, all'esame degli atti del fascicolo.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente ha impugnato la sopra indicata cartella di pagamento.
Le parti resistenti hanno chiesto la inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Preliminarmente questo Collegio rileva che dalla documentazione allegata dal ricorrente risulta che i carichi di cui alla cartella in oggetto sono stati ammessi alla definizione agevolata, Rottamazione-quater, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022.
Infatti, dalla documentazione emerge che sono state ammesse alla definizione agevolata chiesta dal ricorrente varie cartelle di pagamento e che tra esse vi è la cartella n. 29820200010672918000, oggetto della presente controversia;
tale cartella, portante il carico di € 6.916,81, è stata ammessa alla definizione agevolata con “debito da pagare per la definizione” pari ad € 2.623,52.
Risulta, altresì, che il ricorrente ha effettuato, in data 12-10-2023, quindi entro il termine stabilito del
31-10-2023, il pagamento della prima rata, pari ad € 433,97.
Come sopra evidenziato, questa Corte, avendo preso atto del citato pagamento della prima rata, con
Ordinanza n. 2349/2024 ha già disposto la sospensione del giudizio ai sensi del comma 236 dell'art. 1 della legge n. 197/2022.
Successivamente è intervenuta la “Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata” di cui all'art. 12-bis della legge n. 108 del 30 luglio 2025, il quale dispone:
«Art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata).
1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione e' dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma
241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.»
Quindi, sulla base di tale disposizione normativa può ritenersi che il pagamento della prima rata (e, quindi, non necessariamente il versamento dell'intero importo dovuto) determina l'effettivo perfezionamento della definizione anche nel caso di debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022.
In definitiva, avendo il debitore presentato la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 235, della legge n.
197/2022 ed avendo effettuato il versamento della prima rata, e quindi risultando presenti, nella fattispecie,
i requisiti indicati nel citato art. 12-bis della legge n. 108/2025, deve essere dichiarata la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Con la compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto dell'esito del giudizio nonché della difficoltà interpretativa della fattispecie e delle richiamate novità normative.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III - dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese del giudizio.
Cosi deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2025.
Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo