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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 4011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4011 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9224/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa VI RI Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa Giudice dr.ssa Carolina Dini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9224/2025 promossa da: codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Daniela Errico
Ricorrente
e codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Ilaria Londi
Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero – sede -
OGGETTO: divorzio
Fatto e diritto
pagina 1 di 3 a chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio contratto con con il quale Controparte_1 Controparte_1 si è costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
All'udienza del 27.11.2025, su concorde richiesta delle parti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la pronuncia di sentenza in punto di status.
Dagli atti redatti dalle parti e dall'interrogatorio libero è risultato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Come emerge dalla sentenza in atti, il Tribunale di Firenze con sentenza n. 3598/2024, pubblicata in data 18.11.2024 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, su conclusioni conformi delle parti a seguito di accordo raggiunto all'udienza di prima comparizione del 12.11.2024.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (24.07.2025) erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n.
2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza al fine di istruire il giudizio in ordine alle restanti domande delle parti, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Fiesole (FI) in data
23.06.1996 da nata a [...] in data [...], e Parte_1 [...] nato a [...] in data [...], trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del CP_1
pagina 2 di 3 Comune di Fiesole al n. 57 parte 2 serie A, anno 1996;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Carolina Dini
La Presidente
VI RI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa VI RI Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa Giudice dr.ssa Carolina Dini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9224/2025 promossa da: codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Daniela Errico
Ricorrente
e codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Ilaria Londi
Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero – sede -
OGGETTO: divorzio
Fatto e diritto
pagina 1 di 3 a chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio contratto con con il quale Controparte_1 Controparte_1 si è costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
All'udienza del 27.11.2025, su concorde richiesta delle parti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la pronuncia di sentenza in punto di status.
Dagli atti redatti dalle parti e dall'interrogatorio libero è risultato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Come emerge dalla sentenza in atti, il Tribunale di Firenze con sentenza n. 3598/2024, pubblicata in data 18.11.2024 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, su conclusioni conformi delle parti a seguito di accordo raggiunto all'udienza di prima comparizione del 12.11.2024.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (24.07.2025) erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n.
2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza al fine di istruire il giudizio in ordine alle restanti domande delle parti, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Fiesole (FI) in data
23.06.1996 da nata a [...] in data [...], e Parte_1 [...] nato a [...] in data [...], trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del CP_1
pagina 2 di 3 Comune di Fiesole al n. 57 parte 2 serie A, anno 1996;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Carolina Dini
La Presidente
VI RI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3