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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 14/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 615/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Elvira Buzzelli, all'esito dell'udienza del 04.11.2024, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 615 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 - fascicolo assegnato in data 11.09.2024 - discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 04.11.2024;
TRA
, nata in [...] in data [...], Parte_1 [...]
, nato in [...] in data [...], entrambi elettivamente Parte_2 domiciliati in Lentini (SR) Via Termine n.6, presso lo Studio dell'Avv. Ludovica
Amenta che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 18.04.2023. OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.03.2023, e Parte_1 Parte_2
adivano, ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.,
[...]
l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e Controparte_1
dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi in giudizio dovendosi pertanto in Controparte_1
questa sede dichiarare contumace.
A sostegno della loro domanda, e Parte_1 Parte_2 deducevano che: “2. […] gli odierni ricorrenti sono discendenti del sig. Persona_1
cittadino brasiliano ius soli e cittadino italiano ius sanguinis, nato a [...]
[...]
Paulo (SP-Brasile) il 24.08.1958, così e come risulta dall'estratto di certificato di nascita, che si allega (doc. 3);
3. che il sig. è stato riconosciuto cittadino italiano nel 1997, Persona_1
l'anno in cui è avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita al comune di Silvi (Teramo –
Italia)”
Orbene, questo Tribunale rileva che detta documentazione versata in atti dai ricorrenti volta a dimostrare lo status civitatis italiano iure sanguinis (cfr. doc. n. 3 indice del fascicolo di parte ricorrente) risulta carente della dichiarazione dell'Ufficiale dello Stato
Civile di riconoscimento della affermata cittadinanza italiana per discendenza da avo italiano, come, pure, lo stesso è manchevole dell'indicazione del comune di nascita del dante causa dato, questo, necessario per evincere il foro di competenza.
pag. 2/4 È noto, infatti, che la Legge 206 del 26/11/2021, comma 36 dell'art. 1 stabilisce testualmente che all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il legislatore ha voluto stabilire che la competenza per territorio a conoscere delle cause relative al diritto di cittadinanza iure sanguinis, quando la parte attrice risiede all'estero, si determina in relazione al comune di nascita dell'avo cittadino italiano. Orbene, il padre degli odierni ricorrenti,
[...]
, è nato in [...] e, pertanto, tale elemento non è idoneo a radicare la Persona_1
competenza per territorio del Tribunale adito. Pertanto, parte ricorrente avrebbe dovuto provare quale fosse il comune di nascita del dante causa nato in [...] e successivamente trasferitosi all'estero, dal quale gli stessi avrebbero tratto il proprio diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana. Parte ricorrente, invece, non fornisce la prova del comune di nascita dell'ava che avrebbe determinato la discendenza da cui deriva il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, limitandosi ad individuare il dante causa nella “nonna del sig. (cfr. note Persona_1
scritte, depositate da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data
30.10.2024).
La carenza di tale dato comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda, essendo la competenza territoriale un presupposto processuale della domanda stessa, la cui esistenza va provata da parte ricorrente secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova.
Nulla sulle spese, in ragione della contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
615/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
pag. 3/4 2) dichiara inammissibile la domanda proposta da Parte_1
e da;
Parte_2
3) Nulla sulle spese.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 4 novembre 2024
Il Giudice dott.ssa Elvira Buzzelli
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Elvira Buzzelli, all'esito dell'udienza del 04.11.2024, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 615 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 - fascicolo assegnato in data 11.09.2024 - discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 04.11.2024;
TRA
, nata in [...] in data [...], Parte_1 [...]
, nato in [...] in data [...], entrambi elettivamente Parte_2 domiciliati in Lentini (SR) Via Termine n.6, presso lo Studio dell'Avv. Ludovica
Amenta che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 18.04.2023. OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.03.2023, e Parte_1 Parte_2
adivano, ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.,
[...]
l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e Controparte_1
dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi in giudizio dovendosi pertanto in Controparte_1
questa sede dichiarare contumace.
A sostegno della loro domanda, e Parte_1 Parte_2 deducevano che: “2. […] gli odierni ricorrenti sono discendenti del sig. Persona_1
cittadino brasiliano ius soli e cittadino italiano ius sanguinis, nato a [...]
[...]
Paulo (SP-Brasile) il 24.08.1958, così e come risulta dall'estratto di certificato di nascita, che si allega (doc. 3);
3. che il sig. è stato riconosciuto cittadino italiano nel 1997, Persona_1
l'anno in cui è avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita al comune di Silvi (Teramo –
Italia)”
Orbene, questo Tribunale rileva che detta documentazione versata in atti dai ricorrenti volta a dimostrare lo status civitatis italiano iure sanguinis (cfr. doc. n. 3 indice del fascicolo di parte ricorrente) risulta carente della dichiarazione dell'Ufficiale dello Stato
Civile di riconoscimento della affermata cittadinanza italiana per discendenza da avo italiano, come, pure, lo stesso è manchevole dell'indicazione del comune di nascita del dante causa dato, questo, necessario per evincere il foro di competenza.
pag. 2/4 È noto, infatti, che la Legge 206 del 26/11/2021, comma 36 dell'art. 1 stabilisce testualmente che all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il legislatore ha voluto stabilire che la competenza per territorio a conoscere delle cause relative al diritto di cittadinanza iure sanguinis, quando la parte attrice risiede all'estero, si determina in relazione al comune di nascita dell'avo cittadino italiano. Orbene, il padre degli odierni ricorrenti,
[...]
, è nato in [...] e, pertanto, tale elemento non è idoneo a radicare la Persona_1
competenza per territorio del Tribunale adito. Pertanto, parte ricorrente avrebbe dovuto provare quale fosse il comune di nascita del dante causa nato in [...] e successivamente trasferitosi all'estero, dal quale gli stessi avrebbero tratto il proprio diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana. Parte ricorrente, invece, non fornisce la prova del comune di nascita dell'ava che avrebbe determinato la discendenza da cui deriva il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, limitandosi ad individuare il dante causa nella “nonna del sig. (cfr. note Persona_1
scritte, depositate da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data
30.10.2024).
La carenza di tale dato comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda, essendo la competenza territoriale un presupposto processuale della domanda stessa, la cui esistenza va provata da parte ricorrente secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova.
Nulla sulle spese, in ragione della contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
615/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
pag. 3/4 2) dichiara inammissibile la domanda proposta da Parte_1
e da;
Parte_2
3) Nulla sulle spese.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 4 novembre 2024
Il Giudice dott.ssa Elvira Buzzelli
pag. 4/4