TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12330/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOSCERBO FABIO, Parte_1 C.F._1 liato in I N.3/A a BOLOGNA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. ) - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
ace P.IVA_2
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 11.12.2024.
Motivi della decisione Con atto depositato in data 3.9.2024 la ricorrente, cittadina marocchina nata il [...], ha impugnato il provvedimento emesso e notificatole il 12.8.2024 con il quale la Questura di ha CP_2 rigettato la domanda da lei proposta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con il ricorso l'istante ha chiesto: di annullare e/o disapplicare, previa concessione della sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, per l'effetto, di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma d.lgs. 286/98 per protezione speciale.
Con decreto depositato il 5.9.2024 è stata concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Fissata l'udienza di conferma del provvedimento cautelare reso inaudita altera parte, con note depositate il 11.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha chiesto di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto, in data 10.12.2024 ha presentato richiesta per il permesso di soggiorno per motivi familiari. Il giudice designato ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
*** Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente (cfr. tra le numerose altre, Cass. civ. Sez. I, 07/05/2009, n. 10553; Cass. civ. Sez. I Sent., 13/09/2007, n. 19160) tale pronuncia rappresenta una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio da pronunciare ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione della causa. pagina 1 di 2 Avendo la ricorrente intrapreso l'iter amministrativo per il rilascio di diverso titolo di soggiorno, non v'è più alcun interesse alla definizione del presente giudizio.
Quanto alle spese del procedimento, queste dovrebbero essere liquidate secondo il criterio della
“soccombenza virtuale” (cfr., tra le altre, Cass. civ. Sez. III, 29/09/2006, n. 21244 (rv. 593979) Trib. Lecce Sez. I, 03-03-2017).
Nella fattispecie, considerato che la ricorrente ha richiesto un diverso permesso di soggiorno e tenuto conto della contumacia di parte resistente, si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
nulla sulle spese. OL , così è deciso all'esito della camera di consiglio del 20.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
pagina 2 di 2
ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12330/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOSCERBO FABIO, Parte_1 C.F._1 liato in I N.3/A a BOLOGNA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. ) - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
ace P.IVA_2
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 11.12.2024.
Motivi della decisione Con atto depositato in data 3.9.2024 la ricorrente, cittadina marocchina nata il [...], ha impugnato il provvedimento emesso e notificatole il 12.8.2024 con il quale la Questura di ha CP_2 rigettato la domanda da lei proposta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con il ricorso l'istante ha chiesto: di annullare e/o disapplicare, previa concessione della sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, per l'effetto, di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma d.lgs. 286/98 per protezione speciale.
Con decreto depositato il 5.9.2024 è stata concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Fissata l'udienza di conferma del provvedimento cautelare reso inaudita altera parte, con note depositate il 11.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha chiesto di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto, in data 10.12.2024 ha presentato richiesta per il permesso di soggiorno per motivi familiari. Il giudice designato ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
*** Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente (cfr. tra le numerose altre, Cass. civ. Sez. I, 07/05/2009, n. 10553; Cass. civ. Sez. I Sent., 13/09/2007, n. 19160) tale pronuncia rappresenta una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio da pronunciare ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione della causa. pagina 1 di 2 Avendo la ricorrente intrapreso l'iter amministrativo per il rilascio di diverso titolo di soggiorno, non v'è più alcun interesse alla definizione del presente giudizio.
Quanto alle spese del procedimento, queste dovrebbero essere liquidate secondo il criterio della
“soccombenza virtuale” (cfr., tra le altre, Cass. civ. Sez. III, 29/09/2006, n. 21244 (rv. 593979) Trib. Lecce Sez. I, 03-03-2017).
Nella fattispecie, considerato che la ricorrente ha richiesto un diverso permesso di soggiorno e tenuto conto della contumacia di parte resistente, si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
nulla sulle spese. OL , così è deciso all'esito della camera di consiglio del 20.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
pagina 2 di 2