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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AT ANTONINO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 252/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ01PF012264/2024 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 397/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con favore di spese e distrazione al difensore
Resistente/Appellato: rigetto dle ricorso e condanna del ricorrente alle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15 aprile 2025 Ricorrente_1, nato a [...] il [...], ha promosso ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TAZ01PF01264/2024 notificato il 10 marzo 2025 dopo vana notifica di avviso per previo contraddittorio in data 15.11.2024, con cui la Agenzia delle Entrate, relativamente all'anno di imposta 2016, accertato il possesso di redditi da pensione pari ad € 20.748,00 e la contestuale omissione della relativa dichiarazione, ha liquidato IRPEF per € 3.927,00, addizionali regionali e comunali per € 359,00 e 166,00 oltre sanzioni nell'ordine del 120% per la omessa dichiarazione.
A sostegno della propria impugnativa il ricorrente ha addotto le seguenti argomentazioni: Incompetenza territoriale della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Chieti in favore della sede della Agenzia situata in Roma;
Decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento;
Assenza dell'obbligo di dichiarazione dei redditi;
Carenza di motivazione dell'accertamento; Illegittimità del recupero a tassazione della pensione secondo i criteri fiscali vigenti in Italia stante la residenza fiscale del contribuente in Bulgaria;
Violazione del principio di certezza del diritto e di legittimo affidamento con illegittimità delle sanzioni.
Ha concluso per l'accoglimento delle seguenti domande:
In via principale:
1. Dichiarare nullo l'avviso di accertamento impugnato per tutti i motivi invocati in ricorso;
2. Accertare e dichiarare l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare dell'art. 16 della citata Convenzione e la conseguente defiscalizzazione della pensione in Italia del ricorrente e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento impugnato;
3. Accertare e dichiarare l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, del Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevale sulle convenzioni e norme interne contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazione soltanto nel paese di residenza e quindi in Bulgaria e/o in ogni caso disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con il diritto europeo per l'effetto annullate l'avviso di accertamento impugnato;
4. Accertare e dichiarare la sussistenza dei criteri di applicazione dei principi di cui all'art. 21- nonies della L. 241/1990 che impedisce alla pubblica amministrazione di annullare un atto (nel caso in esame provvedimento di riliquidazione per defiscalizzazione) dopo il decorso dell'anno e conseguentemente annullare l'avviso di accertamento impugnato;
5. Accertare e dichiarare la violazione dei principi della certezza dei diritti e legittimo affidamento, così come interpretati dalla giurisprudenza della CGUE in materia tributaria e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento impugnato;
6. Accertare e dichiarare la violazione da parte dell'Agenzia dell'art. 52, co. 2 della l. n. 88 del 1986, nonché dell'art. 13 della l. n. 412/1991 e conseguentemente annullare l'avviso di accertamento impugnato. In via subordinata:
7. Nel caso in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di avere dubbi sulla interpretazione della Convenzione prospettata dalla parte ricorrente (e per 35 anni dalla p.a. italiana), rimettere la questione per pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed alla Corte costituzionale, al fine di valutare se la nuova interpretazione proposta dall'Agenzia osta o meno al diritto eurounitario e Costituzione, con i conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute, nonché del presente giudizio;
8. Annullate le sanzioni applicate dall'Agenzia, in quanto irrogate in violazione dell'art. 3 della L. del 24 novembre 1981, n. 689, degli artt. 6 e 7 del D. lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472, nonché dell'art. 8 D. lgs. 546/1992. Con vittoria di spese e competenze di causa, ex D.M. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La Agenzia delle Entrate si è costituita in lite con controdeduzioni depositate il 12 giugno 2025 con cui ha espresso sostanziale contestazione di ogni singolo capo del ricorso avverso chiedendone il rigetto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria del 25 settembre 2025 con produzione di precedenti giurisprudenziali.
Nella udienza del 15 ottobre 2025 ad esito di discussione e sulle conclusioni delle parti come in verbale la controversia è stata quindi riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
Preliminarmente va rigettata la eccezione circa la addotta incompetenza territoriale della Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Chieti in favore della sede della Agenzia situata in Roma. Al riguardo la difesa del ricorrente, del tutto erroneamente, ha considerato dirimente, ai fini della attribuzione di detta competenza, la sede dell'I.N.P.S., istituto erogante il trattamento pensionistico in favore di Ricorrente_1. E' noto, invece, che la competenza territoriale per l'accertamento tributario è determinata in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (o quando avrebbe dovuto essere presentata), come stabilito dagli artt. 31 e 58 del D.P.R. 600/1973.
Tale competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è fissato il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata e, nel caso di specie, alla Direzione Provinciale della Agenzia delle Entrate di Chieti al rilievo oggettivo che, nell'anno
2016, il domicilio fiscale del ricorrente era fissato in Villa Santa Maria.
La eccezione di decadenza della Agenzia dalla potestà accertativa è infondata e va quindi respinta. L'art. 43 co 2 D.P.R. 600/1973 prevede infatti che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, tale norma applicandosi agli avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 ed a quelli successivi, giusta la disposizione ex art. 1, comma 132 della legge 208/2015.
Quanto finora spiegato rende assolutamente infondata, quindi rigettata, la ulteriore eccezione in merito alla pretesa esenzione del contribuente dall'obbligo dichiarativo.
La emissione da parte dell'I.N.P.S. del C.U.D. relativo alla pensione erogata nell'anno non sostituisce l'obbligo di presentazione della dichiarazione previsto appunto dall'art. 43, co. 1 del D.P.R. 600/1973, in ispecie nel caso in cui, come nella ipotesi in discussione, l'importo sia superiore all'ambito di detassazione ex lege.
Le residue doglianze del ricorrente possono essere compendiate nell'unico punto della addotta carenza di motivazione che, nella fattispecie, la Corte non ravvede.
L'art. 16 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, firmata a Sofia il 21.09.1988 e ratificata con legge 29.11.1990, n. 389, di cui il ricorrente invoca la applicazione, finalizzata ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito dispone che, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno
Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Tuttavia la interpretazione più aderente del precitato art. 16 non prescinde dalla considerazione che l'art. 1,
2° comma, lettera b) della detta convenzione individua come "residente di uno Stato contraente" - per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria - qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata.
Non è quindi sufficiente, ai fini della detassazione della pensione I.n.p.s., che sia questa percepita da gestione pubblica ovvero privata, la sola residenza fiscale in Bulgaria ma è assolutamente necessario il possesso della cittadinanza bulgara che il ricorrente, relativamente al periodo di imposta 2016, non ha nemmeno addotto.
A sostegno della impostazione argomentativa fin qui sviluppata depone la decisione della Suprema Corte
(Cass. Civ., sez. trib., 20.07.2023, n.21697) secondo cui “””In tema di convenzioni contro le doppie imposizioni, ai fini dell'applicazione della Convenzione tra Italia e Bulgaria del 21 settembre 1988, ratificata con legge 29 novembre 1990, n. 389, il concetto di "residenza" rilevante per l'accesso ai benefici convenzionali
è fatto coincidere dal legislatore convenzionale con il possesso della nazionalità bulgara, come espressamente previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione stessa. Ne consegue che non è sufficiente la mera residenza fiscale in Bulgaria, attestata dall'iscrizione all'AIRE e dal certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità bulgara, per beneficiare delle disposizioni convenzionali in materia di tassazione dei redditi da pensione, quando il contribuente non possieda la nazionalità bulgara. Il criterio del "centro degli interessi vitali", previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, della Convenzione, rileva esclusivamente per dirimere i casi di doppia residenza, ossia quando una persona fisica risulti residente di entrambi gli Stati contraenti secondo le rispettive definizioni convenzionali, e non può operare come criterio sostitutivo del requisito della nazionalità espressamente richiesto dalla Convenzione medesima.”””.
In definitiva: senza il possesso della cittadinanza bulgara i redditi dei pensionati italiani residenti in [...]sono assoggettati a tassazione secondo le norme del diritto tributario dello Stato Italiano.
Il ricorso è pertanto respinto e le spese di giudizio, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Chieti, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese di giudizio che liquida in € 1.200,00. Chieti, 15 ottobre 2025. Il Giudice Antonino Natarella
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AT ANTONINO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 252/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ01PF012264/2024 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 397/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con favore di spese e distrazione al difensore
Resistente/Appellato: rigetto dle ricorso e condanna del ricorrente alle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15 aprile 2025 Ricorrente_1, nato a [...] il [...], ha promosso ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TAZ01PF01264/2024 notificato il 10 marzo 2025 dopo vana notifica di avviso per previo contraddittorio in data 15.11.2024, con cui la Agenzia delle Entrate, relativamente all'anno di imposta 2016, accertato il possesso di redditi da pensione pari ad € 20.748,00 e la contestuale omissione della relativa dichiarazione, ha liquidato IRPEF per € 3.927,00, addizionali regionali e comunali per € 359,00 e 166,00 oltre sanzioni nell'ordine del 120% per la omessa dichiarazione.
A sostegno della propria impugnativa il ricorrente ha addotto le seguenti argomentazioni: Incompetenza territoriale della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Chieti in favore della sede della Agenzia situata in Roma;
Decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento;
Assenza dell'obbligo di dichiarazione dei redditi;
Carenza di motivazione dell'accertamento; Illegittimità del recupero a tassazione della pensione secondo i criteri fiscali vigenti in Italia stante la residenza fiscale del contribuente in Bulgaria;
Violazione del principio di certezza del diritto e di legittimo affidamento con illegittimità delle sanzioni.
Ha concluso per l'accoglimento delle seguenti domande:
In via principale:
1. Dichiarare nullo l'avviso di accertamento impugnato per tutti i motivi invocati in ricorso;
2. Accertare e dichiarare l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare dell'art. 16 della citata Convenzione e la conseguente defiscalizzazione della pensione in Italia del ricorrente e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento impugnato;
3. Accertare e dichiarare l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, del Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevale sulle convenzioni e norme interne contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazione soltanto nel paese di residenza e quindi in Bulgaria e/o in ogni caso disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con il diritto europeo per l'effetto annullate l'avviso di accertamento impugnato;
4. Accertare e dichiarare la sussistenza dei criteri di applicazione dei principi di cui all'art. 21- nonies della L. 241/1990 che impedisce alla pubblica amministrazione di annullare un atto (nel caso in esame provvedimento di riliquidazione per defiscalizzazione) dopo il decorso dell'anno e conseguentemente annullare l'avviso di accertamento impugnato;
5. Accertare e dichiarare la violazione dei principi della certezza dei diritti e legittimo affidamento, così come interpretati dalla giurisprudenza della CGUE in materia tributaria e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento impugnato;
6. Accertare e dichiarare la violazione da parte dell'Agenzia dell'art. 52, co. 2 della l. n. 88 del 1986, nonché dell'art. 13 della l. n. 412/1991 e conseguentemente annullare l'avviso di accertamento impugnato. In via subordinata:
7. Nel caso in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di avere dubbi sulla interpretazione della Convenzione prospettata dalla parte ricorrente (e per 35 anni dalla p.a. italiana), rimettere la questione per pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed alla Corte costituzionale, al fine di valutare se la nuova interpretazione proposta dall'Agenzia osta o meno al diritto eurounitario e Costituzione, con i conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute, nonché del presente giudizio;
8. Annullate le sanzioni applicate dall'Agenzia, in quanto irrogate in violazione dell'art. 3 della L. del 24 novembre 1981, n. 689, degli artt. 6 e 7 del D. lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472, nonché dell'art. 8 D. lgs. 546/1992. Con vittoria di spese e competenze di causa, ex D.M. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La Agenzia delle Entrate si è costituita in lite con controdeduzioni depositate il 12 giugno 2025 con cui ha espresso sostanziale contestazione di ogni singolo capo del ricorso avverso chiedendone il rigetto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria del 25 settembre 2025 con produzione di precedenti giurisprudenziali.
Nella udienza del 15 ottobre 2025 ad esito di discussione e sulle conclusioni delle parti come in verbale la controversia è stata quindi riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
Preliminarmente va rigettata la eccezione circa la addotta incompetenza territoriale della Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Chieti in favore della sede della Agenzia situata in Roma. Al riguardo la difesa del ricorrente, del tutto erroneamente, ha considerato dirimente, ai fini della attribuzione di detta competenza, la sede dell'I.N.P.S., istituto erogante il trattamento pensionistico in favore di Ricorrente_1. E' noto, invece, che la competenza territoriale per l'accertamento tributario è determinata in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (o quando avrebbe dovuto essere presentata), come stabilito dagli artt. 31 e 58 del D.P.R. 600/1973.
Tale competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è fissato il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata e, nel caso di specie, alla Direzione Provinciale della Agenzia delle Entrate di Chieti al rilievo oggettivo che, nell'anno
2016, il domicilio fiscale del ricorrente era fissato in Villa Santa Maria.
La eccezione di decadenza della Agenzia dalla potestà accertativa è infondata e va quindi respinta. L'art. 43 co 2 D.P.R. 600/1973 prevede infatti che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, tale norma applicandosi agli avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 ed a quelli successivi, giusta la disposizione ex art. 1, comma 132 della legge 208/2015.
Quanto finora spiegato rende assolutamente infondata, quindi rigettata, la ulteriore eccezione in merito alla pretesa esenzione del contribuente dall'obbligo dichiarativo.
La emissione da parte dell'I.N.P.S. del C.U.D. relativo alla pensione erogata nell'anno non sostituisce l'obbligo di presentazione della dichiarazione previsto appunto dall'art. 43, co. 1 del D.P.R. 600/1973, in ispecie nel caso in cui, come nella ipotesi in discussione, l'importo sia superiore all'ambito di detassazione ex lege.
Le residue doglianze del ricorrente possono essere compendiate nell'unico punto della addotta carenza di motivazione che, nella fattispecie, la Corte non ravvede.
L'art. 16 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, firmata a Sofia il 21.09.1988 e ratificata con legge 29.11.1990, n. 389, di cui il ricorrente invoca la applicazione, finalizzata ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito dispone che, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno
Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Tuttavia la interpretazione più aderente del precitato art. 16 non prescinde dalla considerazione che l'art. 1,
2° comma, lettera b) della detta convenzione individua come "residente di uno Stato contraente" - per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria - qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata.
Non è quindi sufficiente, ai fini della detassazione della pensione I.n.p.s., che sia questa percepita da gestione pubblica ovvero privata, la sola residenza fiscale in Bulgaria ma è assolutamente necessario il possesso della cittadinanza bulgara che il ricorrente, relativamente al periodo di imposta 2016, non ha nemmeno addotto.
A sostegno della impostazione argomentativa fin qui sviluppata depone la decisione della Suprema Corte
(Cass. Civ., sez. trib., 20.07.2023, n.21697) secondo cui “””In tema di convenzioni contro le doppie imposizioni, ai fini dell'applicazione della Convenzione tra Italia e Bulgaria del 21 settembre 1988, ratificata con legge 29 novembre 1990, n. 389, il concetto di "residenza" rilevante per l'accesso ai benefici convenzionali
è fatto coincidere dal legislatore convenzionale con il possesso della nazionalità bulgara, come espressamente previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione stessa. Ne consegue che non è sufficiente la mera residenza fiscale in Bulgaria, attestata dall'iscrizione all'AIRE e dal certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità bulgara, per beneficiare delle disposizioni convenzionali in materia di tassazione dei redditi da pensione, quando il contribuente non possieda la nazionalità bulgara. Il criterio del "centro degli interessi vitali", previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, della Convenzione, rileva esclusivamente per dirimere i casi di doppia residenza, ossia quando una persona fisica risulti residente di entrambi gli Stati contraenti secondo le rispettive definizioni convenzionali, e non può operare come criterio sostitutivo del requisito della nazionalità espressamente richiesto dalla Convenzione medesima.”””.
In definitiva: senza il possesso della cittadinanza bulgara i redditi dei pensionati italiani residenti in [...]sono assoggettati a tassazione secondo le norme del diritto tributario dello Stato Italiano.
Il ricorso è pertanto respinto e le spese di giudizio, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Chieti, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese di giudizio che liquida in € 1.200,00. Chieti, 15 ottobre 2025. Il Giudice Antonino Natarella