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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 12/11/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LO RO Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 581 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. ISNARDI MARZIA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in VIA SAN LUCA 12/41
GENOVA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. IEZZI MARIA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA N. SAURO 1/7 17100
SAVONA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa con cui ha chiesto la modifica delle vigenti condizioni di Parte_1
divorzio, così come risultanti dalla sentenza di questo Tribunale n. 1344/2017 del 13.11.2017 emessa su ricorso congiunto delle parti. In particolare, ha chiesto una revisione delle condizioni divorzili in punto collocazione, affinché il figlio sia collocato prevalentemente presso di sé e non presso la madre, Per_1
sul presupposto che medio tempore il ragazzo si è trasferito presso di lui. Ha chiesto, per l'effetto, l'esonero dal versamento del contributo di mantenimento ordinario e straordinario per il figlio e la Per_1 previsione in capo alla madre di un contributo per il mantenimento del figlio pari a 200,00 euro, oltre al
50% delle spese straordinarie. Allegando il sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche, ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile corrisposto alla moglie (500,00 euro). In subordine, ha chiesto la collocazione paritetica del figlio, con suo mantenimento diretto e spese straordinarie al 50% fra le parti. Ha comunque chiesto la revoca dell'assegno divorzile.
Si è costituita in giudizio la resistente, eccependo l'inammissibilità del ricorso, anche tenuto conto che il aveva già di recente chiesto la revisione delle condizioni divorzili, ma il Tribunale con decreto del Pt_1
22.9.2023 aveva respinto la relativa domanda.
La resistente, pur contestando anche nel merito le avverse prospettazioni e domande, ha comunque ricercato una soluzione conciliativa della vertenza.
Entrambe le parti si sono avvalse della facoltà di depositare le ulteriori memorie di cui all'art. 473bis.17
c.p.c. e sono state sentite all'udienza del 25.6.2025.
La causa è stata istruita documentalmente finché all'udienza del 24.10.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, il Collegio osserva che le eccezioni di parte resistente di inammissibilità del ricorso per difetto di circostanze sopravvenute appaiono prive di pregio.
Ed invero, secondo le allegazioni attoree, dopo la sentenza di divorzio n. 1344/2017 del 13.11.2017 e dopo il decreto di questo Tribunale del 22.9.2023, il ricorrente è stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'80% (21.12.2023), non ha più partecipazioni né cariche nella
UO ZO SA (27.9.2023) e nella RI SA (2.10.2023), non percepisce altra entrata se non l'assegno di assistenza (1.1.2024) e l'assegno di invalidità (1.2.2024), ha riscattato quanto versato al Fondo pensione agenti di assicurazione per far fronte alla propria esposizione debitoria e per far fronte alle proprie necessità
(2.4.2024), ha dovuto stipulare due finanziamenti per far fronte ai propri obblighi di mantenimento, il minore si è trasferito dal padre. Per_1
Dunque, il ricorso è ammissibile.
Nel merito, il Collegio osserva il figlio è prossimo alla maggiore età, in quanto compirà 18 anni Per_1
ad aprile 2026 e cioè fra circa sei mesi.
Nessuna delle parti ha chiesto la modifica delle condizioni in punto affido, benché la resistente, per parte, sua all'udienza del 25.6.2025 ha affermato che l'ex coniuge farebbe uso di cannabinoidi e consumerebbe birra, oltre ad essere affetto da un grave disturbo bipolare, non ben compensato, che talvolta lo renderebbe aggressivo.
Il Collegio osserva che le accuse della resistente al coniuge di fare uso di cannabinoidi e di consumare alcool paiono estremamente generiche, tant'è che ad esse non è stato dato alcun seguito in sede istruttoria.
La ha infatti riferito “il mio ex marito che io sappia ha consumato cannabis”, ma richiesta di CP_1
meglio circostanziare la sua affermazione ha dato atto: “quando eravamo sposati ho visto mio marito usare cannabis quando ancora non c'era . Poi non l'ho più visto”, quindi, anche a voler ritenere fondata Per_1
tale affermazione, il avrebbe consumato cannabinoidi oltre 18 anni fa e poi avrebbe smesso. Pt_1
La donna ha poi aggiunto: “ultimamente, l'anno scorso, ho saputo da mio figlio che avrebbe consumato cannabis. Io stavo dicendo a di stare attento a consumare cannabis e lui mi ha risposto: «anche Per_1
papà consuma cannabis»”.
La convenuta, pertanto, non ha alcuna conoscenza diretta dell'eventuale uso di cannabinoidi dell'ex marito né ha dichiarato di averlo mai visto in stato di alterazione. La sua accusa trova fondamento semplicemente in un dialogo con il figlio , oltretutto piuttosto generico e tutt'altro che circostanziato. Né può Per_1
escludersi che la risposta del ragazzo sia stata motivata dalla volontà di chiudere il discorso che la genitrice aveva intrapreso.
Per questo ed anche in considerazione dell'età del figlio, non si è dato corso ad alcun approfondimento istruttorio diretto ad accertare se effettivamente il abusi di cannabinoidi. Per_2
Anche con riguardo all'accusa di consumare alcool, la resistente, all'udienza del 25.6.2025, ha rappresentato: “il mio ex marito consuma anche birra già di prima mattina in occasione delle partite di
”. Per_1
Anche rispetto a tale affermazione che, peraltro, parla di “consumo” e non di “abuso” non si è ritenuto di dare corso ad alcuna attività istruttoria, in quanto qualsiasi approfondimento sarebbe stato palesemente esplorativo.
Il ricorrente ha dichiarato: “non ho mai consumato droga nella mia vita, bevo birra soltanto all'ora di pranzo quando vado a vedere le partite di . Il disturbo bipolare di tipo II che mi è stato diagnosticato mi è Per_1
venuto dopo la separazione e dopo un periodo molto stressante. Sono in cura dal Dott. che mi ha Per_3
prescritto una terapia che mi compensa”.
Il , peraltro, a fronte delle contestazioni della resistente, non ha depositato la relazione medica a Pt_1
firma del Dott. che lo ha in cura a lui richiesta per comprendere se la patologia che lo affligge Per_3
possa ritenersi adeguatamente compensata.
Il Collegio, tenuto conto che non vi è evidenza alcuna che il abusi di cannabinoidi o di alcool Pt_1
e considerato che dal 2016, quando i coniugi si sono separati, fino ad oggi, il figlio è stato affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, senza che prima d'ora sia mai stato lamentato alcun pregiudizio derivante al figlio in relazione allo stato psico-fisico del padre, valutata anche l'età del figlio ormai prossimo alla maggiore età, ritiene di confermare l'affido condiviso di ad Per_1
entrambi i genitori.
Quanto alla collocazione, dopo un periodo in cui si era effettivamente trasferito dal padre, ha fatto Per_1
ritorno dalla madre, tanto che lo stesso ricorrente ha ammesso: “ultimamente, non ricordo esattamente ma poteva essere dicembre o gennaio, sta un po' più da sua mamma. Di contro, ad ottobre si è rotto una gamba in un incidente in moto ed è stato un po' più da me”.
Ne consegue che, tenuto conto che è tornato a casa della madre e tenuto conto che il Per_1
non ha depositato la documentazione medica richiesta, ragione per cui prudenzialmente Pt_1
non pare ragionevole attribuirgli la collocazione prevalente del figlio, il minore deve restare allo stato collocato presso la madre, con la previsione di incontri liberi con il genitore.
Resta da affrontare la questione economica.
Preliminarmente, si dà atto che la resistente, all'udienza del 24.10.2025, ha rinunciato all'assegno divorzile previsto in suo favore, ragione per cui ne va disposta la revoca a decorrere dal 24.10.2025.
Quanto al contributo di mantenimento per il figlio, il ricorrente ne ha chiesto l'esonero in conseguenza della domanda di collocazione prevalente del minore presso di sé.
L'accoglimento di tale domanda avrebbe, infatti, comportato il mantenimento diretto del figlio da parte del , con previsione di un contributo a carico del genitore non collocatario. Pt_1
Sennonché la domanda attorea di collocare, in via prevalente, il figlio presso il padre è stata respinta
e con essa deve intendersi respinta anche la domanda di esonero dal versamento del contributo di mantenimento.
In via di subordine, il ricorrente ha chiesto la collocazione paritetica del figlio ed il mantenimento diretto dello stesso da parte dei genitori nei periodi di rispettiva convivenza, ad eccezione delle spese straordinarie relative al minore da porre al 50% a carico di ciascuno.
La domanda di collocazione paritetica non ha, però, trovato accoglimento, anche perché lo stesso ricorrente ha ammesso che il figlio ha fatto rientro a casa con la madre.
Conseguentemente, non può trovare accoglimento neppure la domanda di mantenimento diretto correlata a quella di collocazione paritetica, respinta.
Dalla disamina delle conclusioni attoree emerge che il ricorrente non ha posto un'autonoma domanda di riduzione del contributo di mantenimento per il caso in cui la collocazione prevalente del figlio fosse rimasta presso la madre.
Peraltro, anche a voler ritenere tale domanda implicitamente proposta, il Collegio osserva che non potrebbe comunque trovare accoglimento. Ed invero la rinuncia della ex moglie all'assegno divorzile determina senz'altro un miglioramento delle condizioni economiche complessive del . Pt_1
Inoltre, è vero che il da febbraio 2024 percepisce esclusivamente l'assegno di invalidità Pt_1
(879,45 euro al mese) e l'assegno di assistenza.
E' altresì vero che il ha un'esposizione debitoria consistente, peraltro, a causa di Pt_1
finanziamenti contratti per finalità rimaste indimostrate e peraltro contratti, almeno in un caso nel
2024, quando già al ricorrente erano ben noti gli obblighi di mantenimento a proprio carico.
Tuttavia, è vero anche che dall'esame dei conti correnti perdonali del sono emersi Pt_1
versamenti in contanti di rilevante entità che dimostrano come l'uomo disponga di risorse ulteriori rispetto a quelle dichiarate:
• sul conto Credit Agricole in data 9.9.2024 ha versato 2500,00 euro, in data 30.9.2024 ha versato
500,00 euro, in data 9.10.2024 ha versato 300,00 euro, in data 10.10.2024 ha versato 450,00 euro, in data 11.10.2024 ha versato 1200,00 euro, in data 2.12.2024 ha versato 1500,00 euro;
• sul conto Unicredit in data 9.9.2024 ha versato 2500,00 euro, in data 30.9.2024 ha versato 500,00 euro, in data 2.10.2024 ha versato 400,00 euro, in data 18.10.2024 ha versato 2000,00 euro, in data
7.11.2024 ha versato 500,00 euro.
Il ricorso va allora integralmente rigettato, fatta salva - a fronte della rinuncia espressa dalla resistente - la revoca dell'assegno divorzile.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca l'assegno divorzile a carico di e in favore di;
Parte_1 Controparte_1
- rigetta, per il resto, il ricorso in quanto infondato;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio dell'11.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa LO RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LO RO Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 581 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. ISNARDI MARZIA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in VIA SAN LUCA 12/41
GENOVA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. IEZZI MARIA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA N. SAURO 1/7 17100
SAVONA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa con cui ha chiesto la modifica delle vigenti condizioni di Parte_1
divorzio, così come risultanti dalla sentenza di questo Tribunale n. 1344/2017 del 13.11.2017 emessa su ricorso congiunto delle parti. In particolare, ha chiesto una revisione delle condizioni divorzili in punto collocazione, affinché il figlio sia collocato prevalentemente presso di sé e non presso la madre, Per_1
sul presupposto che medio tempore il ragazzo si è trasferito presso di lui. Ha chiesto, per l'effetto, l'esonero dal versamento del contributo di mantenimento ordinario e straordinario per il figlio e la Per_1 previsione in capo alla madre di un contributo per il mantenimento del figlio pari a 200,00 euro, oltre al
50% delle spese straordinarie. Allegando il sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche, ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile corrisposto alla moglie (500,00 euro). In subordine, ha chiesto la collocazione paritetica del figlio, con suo mantenimento diretto e spese straordinarie al 50% fra le parti. Ha comunque chiesto la revoca dell'assegno divorzile.
Si è costituita in giudizio la resistente, eccependo l'inammissibilità del ricorso, anche tenuto conto che il aveva già di recente chiesto la revisione delle condizioni divorzili, ma il Tribunale con decreto del Pt_1
22.9.2023 aveva respinto la relativa domanda.
La resistente, pur contestando anche nel merito le avverse prospettazioni e domande, ha comunque ricercato una soluzione conciliativa della vertenza.
Entrambe le parti si sono avvalse della facoltà di depositare le ulteriori memorie di cui all'art. 473bis.17
c.p.c. e sono state sentite all'udienza del 25.6.2025.
La causa è stata istruita documentalmente finché all'udienza del 24.10.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, il Collegio osserva che le eccezioni di parte resistente di inammissibilità del ricorso per difetto di circostanze sopravvenute appaiono prive di pregio.
Ed invero, secondo le allegazioni attoree, dopo la sentenza di divorzio n. 1344/2017 del 13.11.2017 e dopo il decreto di questo Tribunale del 22.9.2023, il ricorrente è stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'80% (21.12.2023), non ha più partecipazioni né cariche nella
UO ZO SA (27.9.2023) e nella RI SA (2.10.2023), non percepisce altra entrata se non l'assegno di assistenza (1.1.2024) e l'assegno di invalidità (1.2.2024), ha riscattato quanto versato al Fondo pensione agenti di assicurazione per far fronte alla propria esposizione debitoria e per far fronte alle proprie necessità
(2.4.2024), ha dovuto stipulare due finanziamenti per far fronte ai propri obblighi di mantenimento, il minore si è trasferito dal padre. Per_1
Dunque, il ricorso è ammissibile.
Nel merito, il Collegio osserva il figlio è prossimo alla maggiore età, in quanto compirà 18 anni Per_1
ad aprile 2026 e cioè fra circa sei mesi.
Nessuna delle parti ha chiesto la modifica delle condizioni in punto affido, benché la resistente, per parte, sua all'udienza del 25.6.2025 ha affermato che l'ex coniuge farebbe uso di cannabinoidi e consumerebbe birra, oltre ad essere affetto da un grave disturbo bipolare, non ben compensato, che talvolta lo renderebbe aggressivo.
Il Collegio osserva che le accuse della resistente al coniuge di fare uso di cannabinoidi e di consumare alcool paiono estremamente generiche, tant'è che ad esse non è stato dato alcun seguito in sede istruttoria.
La ha infatti riferito “il mio ex marito che io sappia ha consumato cannabis”, ma richiesta di CP_1
meglio circostanziare la sua affermazione ha dato atto: “quando eravamo sposati ho visto mio marito usare cannabis quando ancora non c'era . Poi non l'ho più visto”, quindi, anche a voler ritenere fondata Per_1
tale affermazione, il avrebbe consumato cannabinoidi oltre 18 anni fa e poi avrebbe smesso. Pt_1
La donna ha poi aggiunto: “ultimamente, l'anno scorso, ho saputo da mio figlio che avrebbe consumato cannabis. Io stavo dicendo a di stare attento a consumare cannabis e lui mi ha risposto: «anche Per_1
papà consuma cannabis»”.
La convenuta, pertanto, non ha alcuna conoscenza diretta dell'eventuale uso di cannabinoidi dell'ex marito né ha dichiarato di averlo mai visto in stato di alterazione. La sua accusa trova fondamento semplicemente in un dialogo con il figlio , oltretutto piuttosto generico e tutt'altro che circostanziato. Né può Per_1
escludersi che la risposta del ragazzo sia stata motivata dalla volontà di chiudere il discorso che la genitrice aveva intrapreso.
Per questo ed anche in considerazione dell'età del figlio, non si è dato corso ad alcun approfondimento istruttorio diretto ad accertare se effettivamente il abusi di cannabinoidi. Per_2
Anche con riguardo all'accusa di consumare alcool, la resistente, all'udienza del 25.6.2025, ha rappresentato: “il mio ex marito consuma anche birra già di prima mattina in occasione delle partite di
”. Per_1
Anche rispetto a tale affermazione che, peraltro, parla di “consumo” e non di “abuso” non si è ritenuto di dare corso ad alcuna attività istruttoria, in quanto qualsiasi approfondimento sarebbe stato palesemente esplorativo.
Il ricorrente ha dichiarato: “non ho mai consumato droga nella mia vita, bevo birra soltanto all'ora di pranzo quando vado a vedere le partite di . Il disturbo bipolare di tipo II che mi è stato diagnosticato mi è Per_1
venuto dopo la separazione e dopo un periodo molto stressante. Sono in cura dal Dott. che mi ha Per_3
prescritto una terapia che mi compensa”.
Il , peraltro, a fronte delle contestazioni della resistente, non ha depositato la relazione medica a Pt_1
firma del Dott. che lo ha in cura a lui richiesta per comprendere se la patologia che lo affligge Per_3
possa ritenersi adeguatamente compensata.
Il Collegio, tenuto conto che non vi è evidenza alcuna che il abusi di cannabinoidi o di alcool Pt_1
e considerato che dal 2016, quando i coniugi si sono separati, fino ad oggi, il figlio è stato affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, senza che prima d'ora sia mai stato lamentato alcun pregiudizio derivante al figlio in relazione allo stato psico-fisico del padre, valutata anche l'età del figlio ormai prossimo alla maggiore età, ritiene di confermare l'affido condiviso di ad Per_1
entrambi i genitori.
Quanto alla collocazione, dopo un periodo in cui si era effettivamente trasferito dal padre, ha fatto Per_1
ritorno dalla madre, tanto che lo stesso ricorrente ha ammesso: “ultimamente, non ricordo esattamente ma poteva essere dicembre o gennaio, sta un po' più da sua mamma. Di contro, ad ottobre si è rotto una gamba in un incidente in moto ed è stato un po' più da me”.
Ne consegue che, tenuto conto che è tornato a casa della madre e tenuto conto che il Per_1
non ha depositato la documentazione medica richiesta, ragione per cui prudenzialmente Pt_1
non pare ragionevole attribuirgli la collocazione prevalente del figlio, il minore deve restare allo stato collocato presso la madre, con la previsione di incontri liberi con il genitore.
Resta da affrontare la questione economica.
Preliminarmente, si dà atto che la resistente, all'udienza del 24.10.2025, ha rinunciato all'assegno divorzile previsto in suo favore, ragione per cui ne va disposta la revoca a decorrere dal 24.10.2025.
Quanto al contributo di mantenimento per il figlio, il ricorrente ne ha chiesto l'esonero in conseguenza della domanda di collocazione prevalente del minore presso di sé.
L'accoglimento di tale domanda avrebbe, infatti, comportato il mantenimento diretto del figlio da parte del , con previsione di un contributo a carico del genitore non collocatario. Pt_1
Sennonché la domanda attorea di collocare, in via prevalente, il figlio presso il padre è stata respinta
e con essa deve intendersi respinta anche la domanda di esonero dal versamento del contributo di mantenimento.
In via di subordine, il ricorrente ha chiesto la collocazione paritetica del figlio ed il mantenimento diretto dello stesso da parte dei genitori nei periodi di rispettiva convivenza, ad eccezione delle spese straordinarie relative al minore da porre al 50% a carico di ciascuno.
La domanda di collocazione paritetica non ha, però, trovato accoglimento, anche perché lo stesso ricorrente ha ammesso che il figlio ha fatto rientro a casa con la madre.
Conseguentemente, non può trovare accoglimento neppure la domanda di mantenimento diretto correlata a quella di collocazione paritetica, respinta.
Dalla disamina delle conclusioni attoree emerge che il ricorrente non ha posto un'autonoma domanda di riduzione del contributo di mantenimento per il caso in cui la collocazione prevalente del figlio fosse rimasta presso la madre.
Peraltro, anche a voler ritenere tale domanda implicitamente proposta, il Collegio osserva che non potrebbe comunque trovare accoglimento. Ed invero la rinuncia della ex moglie all'assegno divorzile determina senz'altro un miglioramento delle condizioni economiche complessive del . Pt_1
Inoltre, è vero che il da febbraio 2024 percepisce esclusivamente l'assegno di invalidità Pt_1
(879,45 euro al mese) e l'assegno di assistenza.
E' altresì vero che il ha un'esposizione debitoria consistente, peraltro, a causa di Pt_1
finanziamenti contratti per finalità rimaste indimostrate e peraltro contratti, almeno in un caso nel
2024, quando già al ricorrente erano ben noti gli obblighi di mantenimento a proprio carico.
Tuttavia, è vero anche che dall'esame dei conti correnti perdonali del sono emersi Pt_1
versamenti in contanti di rilevante entità che dimostrano come l'uomo disponga di risorse ulteriori rispetto a quelle dichiarate:
• sul conto Credit Agricole in data 9.9.2024 ha versato 2500,00 euro, in data 30.9.2024 ha versato
500,00 euro, in data 9.10.2024 ha versato 300,00 euro, in data 10.10.2024 ha versato 450,00 euro, in data 11.10.2024 ha versato 1200,00 euro, in data 2.12.2024 ha versato 1500,00 euro;
• sul conto Unicredit in data 9.9.2024 ha versato 2500,00 euro, in data 30.9.2024 ha versato 500,00 euro, in data 2.10.2024 ha versato 400,00 euro, in data 18.10.2024 ha versato 2000,00 euro, in data
7.11.2024 ha versato 500,00 euro.
Il ricorso va allora integralmente rigettato, fatta salva - a fronte della rinuncia espressa dalla resistente - la revoca dell'assegno divorzile.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca l'assegno divorzile a carico di e in favore di;
Parte_1 Controparte_1
- rigetta, per il resto, il ricorso in quanto infondato;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio dell'11.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa LO RO