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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12021 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NAPOLI N…………………...rep. VIII SEZIONE CIVILE
OGGETTO……………....
Udienza del 18/12/2025
………………………….
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
NOTIF. SENTENZA
Il Giudice
………………………….
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
NOTIF. APPELLO
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.;
………………………….
- disposta la discussione della causa con note di trattazione scritta,
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6643/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1 in proprio e nella qualità di procuratrice speciale giusta procura REP 122115 del 02.02.2023 a mani del Notar Dott. Per_1 del proprio congiunto
[...]
C.F. , Controparte_1 C.F._2
C.F. , Parte_2 C.F._3 tutti in proprio e nella qualità di eredi della de cuius
[...]
rappresentati e difesi, giusta mandato in calce Per_2 all'atto di citazione, dagli Avvocati Giuseppe HI (C.F.
(C.F. C.F._4 Parte_3
- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 C.F._5 e IC HI (C.F. C.F._6
ed elettivamente domiciliati presso il loro C.F._7 studio in Napoli alla via Nuova Poggioreale n. 8; ATTORI E
, P.I. , in persona del Direttore CP_2 P.IVA_1
Generale, con sede in Frattamaggiore (Na), alla via Lupoli, 27, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiola Guarino, C.F.
in forza di mandato in calce alla comparsa C.F._8 di costituzione e di delibera di incarico n. 876 del 25/5/2023, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Napoli, alla Via Francesco Petrarca, 93; CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 18/12/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice premetteva quanto segue: a) , di anni 86, in buone condizioni di salute, in Persona_2 data 20/11/17, a causa di caduta accidentale mentre scendeva le scale di casa per andare a fare la spesa, veniva accompagnata dai figli, da lei avvisati telefonicamente della caduta, al P.S. dell'Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove i sanitari alle ore 13:41 ponevano la diagnosi di accettazione di “Trauma spalla dx, cranico e ginocchio dx e sx. Emorragia subdurale” ed annotavano la assunzione di anticoagulanti “in terapia con IQ”, per …” la sottoponevano ad un esame TC cranio senza mdc, che evidenziava “… a sede fronto-parieto- temporale dx falda di ematoma subdurale con compressione del tessuto cerebrale contiguo e shift della linea media di 6 mm e compressione del corno ventricolare occipitale, a sx a sede
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 fronto parietale si apprezza una sottile stria iperdensa anch'essa riferibile a sottile quota ematica… non evidenti lesioni ossee traumatiche fratturative… ” e ad una TC rachide cervicale che refertava “non lesioni ossee. Lieve riduzione di altezza del corpo di C6. Avanzata spondilouncoartrosi…”; b) all'esito di tali esami, rilevato che la TC cranio aveva evidenziato la presenza di un ematoma con compressione del tessuto cerebrale e shift della linea media di 6 mm, quindi, al limite della indicazione ad intervento chirurgico, i sanitari del Presidio dell'Ospedale di Lacco Ameno richiedevano una consulenza neurochirurgica urgente da effettuarsi presso l'altro Ospedale della stessa CP_2
, cioè il P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, in
[...] mancanza del relativo reparto presso la loro struttura;
c) in pari data, a mezzo del Servizio di eliambulanza del 118, veniva trasferita presso il P.S. Persona_2 dell'Ospedale di Pozzuoli, ove giungeva alle ore 18.39 e, all'esame obiettivo, appariva in “respiro eupnoico, collaborante, orientata nel tempo e nello spazio, favella”. Con diagnosi di dimissione di “ematoma subdurale”, alle ore 19.20, veniva disposto il suo trasferimento nel Reparto di Neurochirurgia;
d) alle ore 20.00 circa, la signora veniva ricoverata nel Per_2
Reparto di Neurochirurgia, dove, all'esame obiettivo, si presentava ancora vigile, cosciente, collaborante e senza deficit di lato. Tuttavia, alla luce del solo quadro neurologico evidenziato e del precedente rilievo radiografico (comunque dubbio), senza disporre la necessaria ripetizione dell'esame TC del cranio, i sanitari decidevano di sottoporla a preliminare trattamento conservativo, senza valutare adeguatamente di sottoporla ad intervento chirurgico;
e) nel caso di una paziente anziana ed in terapia con anticoagulanti, quindi, a c.d. “rischio intermedio” come la signora il trattamento conservativo avrebbe Per_2 richiesto una osservazione clinica frequente, con la valutazione dei parametri neurologici da parte di specialisti e la esecuzione di una TC cranio di controllo, poiché, in presenza di un precedente esame TC del cranio indicativo
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 della presenza di un ematoma con compressione del tessuto cerebrale e shift della linea media di 6mm (al limite della indicazione ad intervento chirurgico) si possono presentare lesioni "in progressione" la cui entità viene invece sottostimata o non ancora ben definita con la TC cranio eseguita nella immediatezza dell'evento; f) nel frattempo, consapevoli del fatto che la assunzione di anticoagulanti fosse un fattore predisponente alla emorragia intracranica, i sanitari decidevano di sospendere la terapia anticoagulante con IQ (fattore di rischio emorragico), sostituendola con la più blanda terapia con Clexane 4000 da somministrare dopo le 48 ore di osservazione. Intanto, la signora ed i figli ricevevano Per_2 solo vaghe spiegazioni dai sanitari sui motivi della scelta di un trattamento conservativo, che destava loro preoccupazione;
g) nelle ore successive, nonostante i ripetuti solleciti da parte dei figli a prendere in considerazione lo stato di salute della propria congiunta, ma soprattutto, nonostante la signora fosse una paziente a rischio per emorragia cranica Per_2
(età ed assunzione di anticoagulanti), che avrebbe richiesto un monitoraggio neurologico più serrato, nelle ore successive, i sanitari del P.O. di Pozzuoli non effettuavano alcun controllo clinico strumentale della nota lesione cerebrale. Infatti, non veniva ripetuta la TC Cranio, e, contrariamente a quanto previsto dalle Linee Guida, non veniva eseguita alcuna sorveglianza/valutazione clinica e neurologica della paziente durante tutta la notte;
h) la signora trascorse così tutta la notte senza che Per_2 venisse somministrata alcuna terapia e soprattutto senza che venisse ripetuta almeno una Tc cranio o rilevato alcun parametro di funzionalità neurologica. Al primo controllo delle ore 9 del 21/11/2017, ovvero dopo ben 14 ore dal suo ingresso e oltre 20 ore dal trauma, inspiegabilmente, le condizioni cliniche della paziente, a dire dei sanitari, continuavano a rimanere stazionarie tant'è che nel diario clinico veniva annotato un “GCS 15” poi successivamente confermato alle ore 18.30 dal medico di guardia, stessa annotazione alle ore 20.00, sempre senza alcuna valutazione dei parametri vitali e neurologici e senza
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 eseguire alcuna consulenza neurologica, geriatrica e cardiologica;
i) ancora una volta, quindi, i sanitari, ritenevano di non intervenire in alcun modo e di limitarsi alla osservazione, a quanto pare, solo visiva della paziente. Tale attendismo, in realtà, gettava nel più grande sconforto i figli della signora che si sentivano impotenti di fronte dell'evidente Per_2 peggioramento delle condizioni di salute della loro amata madre, che addirittura quella sera, stentava a riconoscerli;
j) infatti, dopo solo 30 minuti dall'ultimo controllo, alle ore 20.30 del 21/11/2017, la paziente si presentava
“sonnolenta e non risvegliabile agli stimoli dolorosi”, ma solo alle ore 21.20, i sanitari si accorsero del peggioramento delle condizioni di salute della signora e veniva annotato “paziente in anisocoria dx>sx. Per_2
GCS:
4. Si richiede TC urgente”; k) quindi, per la prima volta, solo alle ore 21.45 del 21/11/2017 (dopo 27 ore dall'ingresso in P.S.) i sanitari eseguivano una prima TC cranio che evidenziava (Estesa falda di ematoma subdurale acuto emisferico destro con severo sbandamento dx > sn della linea mediana -18 mm e compressione del mesencefalo”), per cui la trasportavano direttamente in sala operatoria dove, con ulteriore inspiegabile ritardo, alle ore 23.15, in assenza di una completa valutazione preoperatoria e di idoneo consenso informato, la sottoponevano ad intervento chirurgico di craniotomia ed asportazione di ematoma, nel corso del quale si procedeva alla asportazione del voluminoso ematoma subdurale acuto ed a fine procedura, anche per le incongrue manovre chirurgiche, il cervello appariva depresso e non pulsante, con riscontro di sanguinamento venoso a nappo, che veniva tamponato;
l) le conseguenze di tale tardivo ed errato intervento, si manifestavano nell'immediato post-operatorio, quando la signora veniva condotta nel reparto di rianimazione Per_2 dove le sue condizioni apparivano immediatamente gravi. Infatti, presentava midriasi ed emodinamica sostenuta tramite Noradrenalina e già alle ore 10.00 presentava midriasi fissa bilaterale, tuttavia, in conseguenza di inadeguate cure e trattamenti, si verificava l'ulteriore
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 progressivo peggioramento delle condizioni di salute della malcapitata paziente, al punto che, si verificava un arresto cardio-respiratorio e, ancora una volta, in assenza di cure rianimatorie adeguate (somministrazione di farmaci, rianimazione cardio-polmonare), la signora decedeva Per_2 alle ore 16.10 del 23/11/17; m) circa il consenso informato alla prestazione sanitaria, parte attrice ne ribadiva l'assoluta inadeguatezza, sia formale che sostanziale, tanto da poterne constatare l'inesistenza giuridica. Inoltre, i sanitari non fornirono mai alla paziente, in occasione del ricovero, indicazioni circa il suo preciso stato di salute, le alternative terapeutiche (anche farmacologiche) ed i rischi a cui andava incontro. Infatti, nel corso del ricovero presso il P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli i sanitari eseguivano un insufficiente raccordo anamnestico e non formulavano una corretta diagnosi, omettendo i dovuti e tempestivi esami di accertamento diagnostico. Quindi, la complessiva prestazione resa dai sanitari della struttura convenuta, in occasione dei ricoveri, non fu solo carente, ma anche caratterizzata dall'assoluta mancata/errata informazione a che, ove compitamente informata, Persona_2 avrebbe potuto, con il conforto della suoi figli, meditare bene, si sarebbe meglio predisposta ed organizzata, e si sarebbe rivolta ad altre strutture meglio attrezzate e maggiormente in grado di garantirle la sopravvivenza, la guarigione e, comunque, una esistenza più lunga ed una migliore qualità della vita. Allo stesso modo, l'incompleta ed errata informazione non aveva consentito ai familiari di assumere decisioni e di organizzare al meglio l'assistenza del proprio congiunto, valutando la possibilità del trasferimento in una struttura più adeguata. Il tutto con conseguente danno al diritto alla salute e al diritto di autodeterminazione
Dalla condotta negligente dei sanitari deriverebbe il diritto al risarcimento dei danni in favore dei congiunti, sia iure proprio, che iure hereditatis, sia patrimoniali che non, anche quale perdita di chances terapeutiche, di guarigione e salvezza.
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 Gli attori concludevano, pertanto, chiedendo:
1) di accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, della convenuta nella causazione dell'evento dannoso de quo;
2) di condannarla al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie sostenute, perdita di chances, danno da perdita reddituale, etc.) che non patrimoniali (danno da consapevolezza dell'ineluttabile perdita della vita e da perdita della vita stessa, danno da lesione della dignità, dell'uguaglianza e della libera esplicazione della personalità in ogni ambito, del danno biologico, sia fisico che psichico, temporaneo e permanente, alla salute, alla sicurezza delle cure, relazionale, esistenziale, morale, anche per il doloroso calvario terapeutico, danno per la perdita di chances terapeutiche, di cura, di guarigione e di sopravvivenza, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ed alla salute connesso alla violazione del consenso informato, danno da perdita e compromissione del rapporto parentale, etc.) subiti dagli attori, in proprio e nella qualità di eredi della de cuius , nella misura da determinarsi Persona_2 secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e 1223 e seguenti c.c., tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, esclusivamente con liquidazione una tantum, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate dal Magistrato adìto tenuto conto degli approdi giurisprudenziali e/o normativi, comunque non inferiori a quelli legali, dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno, nonché delle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali ex art. 15 L.P., C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione ai procuratori anticipatari.
In data 8/6/2023, si costituiva l' eccependo: Parte_4
1) preliminarmente, l'incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di Napoli Nord, essendo la disciplina di cui al D.Lgs n. 206/2005 (cd. Codice del Consumo), art. 33, comma 2, concernente il foro di residenza del consumatore inapplicabile ai rapporti tra
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale in quanto la struttura non opera per fini di profitto e non può quindi esser qualificata come
“imprenditore” o “ professionista”, con applicazione delle regole generali e la conseguente competenza del Tribunale del circondario ove si trova la sede della convenuta
[...]
, ovvero il Tribunale di Napoli Nord. CP_3
2) sempre preliminarmente, l'incompetenza del mediatore, essendo stata la mediazione incardinata innanzi ad un istituto con sede in Siena e con sede secondaria in Napoli, al di fuori quindi del circondario del Tribunale di Napoli Nord quale Tribunale territorialmente competente nel caso di specie;
3) nel merito, l'infondatezza delle ragioni addotte da parte attrice per i seguenti motivi: a) in caso di utilizzo di anticoagulanti orali diretti in occasione di interventi chirurgici, in fase preoperatoria di interventi chirurgici le linee guida attuali dispongono di sospendere gli anticoagulanti orali almeno 24 ore prima dell'intervento se l'intervento è a basso rischio emorragico (procedure dentali, cataratta ecc), se l'intervento è ad alto rischio emorragico (interventi di cardiochirurgia, neurochirurgia), di sospendere l'anticoagulante due giorni prima dell'intervento. Pertanto, nel caso di specie, dove la paziente era in terapia con l'anticoagulante IQ, per il quale a tutt'oggi non esiste antidoto, non restava altro da fare, visto che le condizioni della paziente lo consentivano, che sospendere la terapia ed attendere 24/48 ore prima dell'esecuzione di un intervento così ad alto rischio su di una paziente di anni 87. Aggiungeva che decidere, quindi, per l'opzione “conservativa” era stata la naturale e saggia azione condotta dai neurochirurghi che ebbero in cura la signora di fatto aderente Per_2 alla necessità irrefutabile della sospensione dell'anticoagulante come da protocollo, tanto più che la decisione era corroborata dal quadro radiologico minimo e dalle condizioni neurologiche obiettive negative. In caso di pazienti in trattamento con
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 anticoagulanti, gravato da complicanze legate all'azione intrinseca di questa tipologia di farmaci, lo step principale che traspare dall'analisi della letteratura internazionale, si fonda sulla sospensione del farmaco per almeno 24/48 ore, bilanciato da una vigile osservazione clinica, condotta che è stata tenuta dai neurochirurghi nel caso di specie, i quali esercitarono una scrupolosa e vigile osservazione, chiaramente desumibile dalla cartella clinica, prontamente trasformata in attività chirurgica, eseguita secondo i canoni dell'ars medica, in risposta all'improvvisa modificazione delle condizioni cliniche della paziente. Il comportamento dei sanitari del P.O. di Pozzuoli non può assurgere secondo il criterio del più probabile che non ad antecedente causale del decesso considerando il percorso clinico documentato, l'assenza di comportamenti terapeutico/assistenziali idonei causalmente a determinare l'exitus da parte dei sanitari;
b) l'inesistenza delle lamentate carenze assistenziali e curative, evidenziando che solo nella giornata del 21/11/2017, vennero effettuati i controlli alle ore 9,00, alle ore 18,30, alle ore 20,00, alle ore 20,30, alle ore 21.20, alle ore 21.45 (tac), mentre l'ingresso in sala operatoria avveniva alle ore 23.15. Con riguardo all'eccepita inadeguatezza del consenso informato, evidenziava che i familiari della paziente furono informati della necessità e delle motivazioni della terapia conservativa già nella prima struttura dove la paziente si era recata a seguito della caduta, ovvero il nosocomio ischitano che a mezzo dell'eliambulanza aveva predisposto il trasferimento al
[...] dopo aver richiesto una Controparte_4 consulenza neurochirurgica;
c) sull'omesso inquadramento multidisciplinare rilevato dalla controparte, evidenziava che proprio il raccordo amnestico compiuto nel reparto di neurochirurgia alle ore 20,00 del 20/11/2017, dove veniva ricoverata la signora consentiva di inquadrare la situazione Per_2 clinica nella sua complessità legata alla terapia in corso
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 con l'anticoagulante IQ, disponendone la sospensione e l'utilizzo del . Pertanto, lo CP_5 svolgimento di un'attività multidisciplinare nei due ospedali dove la signora era stata ricoverata in Per_2 data 20/11/2017, aveva consentito il rispetto delle linee guida in materia di anticoagulanti ed interventi chirurgici a rischio emorragico elevato, tanto che, già al primo ingresso presso il P.S. di Lacco Ameno, fu disposta una consulenza neorochirurgica ed il trasferimento della paziente con una terapia conservativa;
d) il rispetto delle linee guida, in considerazione della necessità di compiere il necessario wash out dell'anticoagulante prima di procedere con l'intervento chirurgico a rischio emorragia, laddove la terapia conservativa è prevista in pazienti ultraottantenni affetti numerose comorbidità (nella fattispecie: allergopatia, emicolectomia per K colon, protesizzazione di anca, ipertensione arteriosa e fibrillazione atriale) in trattamento con anticoagulazione (apixaban-IQ) e con trauma cranico lieve. L'apixaban quale anticoagulante orale diretto a tutt'oggi nel prontuario farmaceutico è privo di antidoto, pertanto, l'unica alternativa in caso di necessità di intervento chirurgico è appunto il wash out prescritto dal medico di guardia del reparto di neurochirurgia dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli;
e) l'inesistenza probatoria dei danni richiesti, mancando il collegamento eziologico del danno;
i danni iure proprio chiesti dagli eredi sono privi di prova in relazione alle ripercussioni sull'equilibrio psichico ed esistenziale, nonché reddituale, considerando che la madre viveva da sola nell'isola di Ischia dove risulta risiedere solo una delle figlie, mentre gli altri figli sono residenti a [...]o addirittura a Genova. Il danno di cui si lamentano i figli della signora (lesione della Per_2 dignità, della capacità lavorativa) non trova conforto nella documentazione in atti.
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 La convenuta concludeva, pertanto, chiedendo:
- preliminarmente di rilevare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli Nord;
- nel merito, di rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
In data 3/7/2023, il Giudice riteneva di poter esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale unitamente al merito
Disposta una CTU medico legale e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza odierna la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari. Con riguardo all'eccezione preliminare di incompetenza per territorio, la stessa va disattesa, volta che, come affermato nell'ordinanza del 3/7/2023, considerato che in caso di incompetenza territoriale grava sul convenuto l'onere di contestare specificamente tutti i criteri concorrenti applicabili (“In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti, grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio), l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito”, Cass. civ. sez. VI, 03.07.2018, n. 17311); rilevato che parte convenuta si è limitata nella comparsa di costituzione ad eccepire l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Napoli Nord in ragione della sede legale della stessa, sita in Frattamaggiore, ma che nulla ha contestato con riguardo al foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione ai sensi dell'art. 20 c.p.c., sia in caso di responsabilità contrattuale (forum contractus) sia in caso di responsabilità aquiliana (forum commissi delicti). L'eccezione va, pertanto, rigettata.
2. Sul merito.
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 In premessa, va rammentato che le prestazioni fornite dal sanitario in regime ospedaliero costituiscono adempimento dell'obbligazione della struttura sanitaria stessa, sicché l'inadempimento di tali prestazioni costituisce di per sé inadempimento dell'ospedale. Ed invero, la struttura sanitaria può essere chiamata a rispondere nei confronti del paziente sia per il fatto colposo commesso dal medico suo dipendente o incaricato, ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia per il fatto colposo proprio, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che può consistere nella difettosa sepsi degli ambienti ospedalieri, nella carente od omessa predisposizione di macchinari, strutture e presidi terapeutici, nell'omessa predisposizione di turni efficienti relativi al personale, nonché nella culpa in vigilando e in eligendo (ossia nella colposa scelta dell'ausiliario e nella colposa vigilanza sul suo operato). A tal proposito, la novella normativa introdotta con la L. 24/17 (c.d. “Legge Gelli-Bianco”) ha confermato i principi giurisprudenziali consolidatisi negli anni precedenti, in forza dei quali la struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, risponde a titolo contrattuale nei confronti del paziente. Ne consegue che, ove la sua responsabilità venga invocata per fatto del dipendente, per ottenere la condanna, il danneggiato avrà solo l'onere di dimostrare che il danno è stato provocato da un medico nell'esercizio delle mansioni attribuitegli dall'ospedale. Il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero, difatti, ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo (contratto di spedalità), da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che, si badi, ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore ovvero dal servizio sanitario nazionale), insorgono a carico dell'Ente, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze. Con riferimento al profilo probatorio, nella responsabilità contrattuale, su di un piano generale, secondo il consolidato insegnamento delle sezioni unite della S.C., spetta al creditore l'onere di fornire la prova del contratto, e di allegare inadempimento (Cass. s.u. 13533/2001).
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 Dopo tale, generale inquadramento, va, peraltro, osservato che, secondo il più recente insegnamento della Corte di legittimità (Cass. 18392/2017 e successive conformi) nella responsabilità scaturente da un facere professionale (La S. C. si è espressa in tema di responsabilità sanitaria con due successive pronunce, la 28990 e 28991 del 2019), è necessario distinguere, in capo al creditore della prestazione, un interesse presupposto ed un interesse strumentale, con la conseguenza, tra l'altro, che la prova del nesso causale tra la condotta colposa del professionista e l'evento di danno (i.e., l'inadempimento) va offerta dal creditore, trattandosi di un fatto costitutivo dell'illecito, secondo l'ordinario riparto degli oneri probatori previsti dal codice di rito. In caso di responsabilità professionale, è, pertanto, onere del creditore/danneggiato dimostrare non solo la fonte dell'obbligazione, ma anche il nesso di causa tra il danno sofferto e la condotta del medico con un grado prossimo al “più probabile che non”. L'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso (nel nostro caso, la morte); è, invece, onere del convenuto, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 10500/2022). Occorre a questo punto verificare, nel caso di specie, l'assolvimento dell'onere probatorio a carico delle parti. È stata dimostrata (ne è altrimenti dubitabile) l'esistenza del rapporto contrattuale tra e la convenuta, a Persona_2 seguito e in occasione del ricovero della prima, in data 20/11/2017, presso il P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo gli ausiliari adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo.
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 Al fine di esaminare la condotta dei sanitari che ebbero in cura la signora dobbiamo ripercorrere l'iter che ha condotto al Per_2 decesso. In data 20 novembre 2017, la signora all'epoca di anni Per_2
87, cadeva accidentalmente mentre scendeva le scale di casa riportando un traumatismo multiplo. Veniva accompagnata dai figli presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno (orario di accesso 13,41) dove i Sanitari di turno diagnosticavano “ trauma spalla destra, trauma cranico, contusione ginocchio dx e sx e annotavano l'assunzione di anticoagulanti (referto di P.S. dell'Ospedale di Ischia n.150070/17016463); la paziente eseguiva TAC Cranio senza mdc che evidenziava: “… in sede fronto-parieto -temporale destra la presenza di una falda di ematoma sottodurale con compressione del tessuto cerebrale contiguo e shift della linea mediana di 6 mm e compressione del corno ventricolare occipitale, a sinistra a sede fronto parietale si apprezza una sottile stria iperdensa anch'essa riferibile a sottile quota ematica
…non evidenti lesioni ossee traumatiche e Tc rachide cervicale: non lesioni ossee, lieve riduzione in altezza del corpo di C6 avanzata spondilodiscoartrosi. Pertanto, a seguito del referto TC sopra descritto, veniva richiesta consulenza neurochirurgica presso UOC Neurochirurgia Ospedale “ S. Maria delle Grazie “ di Pozzuoli (dalla richiesta “ la paziente è in terapia con IQ, sveglia, orientata nel tempo e nello spazio, collaborante;
lamenta unicamente dolore alla spalla destra;
esame neurologico negativo;
trauma cranico lieve;
cardiopatica, ipertesa, pregresso K colon, non diabietica, non IRC;
in attesa dell'invio delle immagini radiologiche PA 120/76; FC 83bpm; TC 37,2; terapia Perfalgan”). Per tale regione la paziente veniva trasferita, in pari data, con il servizio di eliambulanza presso il Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria delle Grazie di Pozzuoli ove giungeva alle 18:50 e alle 20,00 veniva disposto il suo trasferimento nel reparto di Neurochirurgia. L'esame obiettivo (ore 20,00 come da cartella clinica) all'ingresso non evidenziava la presenza di deficit neurologici. La paziente si presentava in respiro eupnoico, sveglia, cosciente, collaborante, favella fluida e senza deficit di lato. Per tale motivo ed in relazione al quadro tomodensitometrico descritto si decideva di
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 procastinare il trattamento neurochirurgico a favore della osservazione clinica. Veniva sospesa la terapia anticoagulante con eliquis e veniva programmato un washout con introduzione di clexane 4000 a distanza di 48 ore. Gli esami ematochimici relativi alla coagulazione mostravano la presenza di lieve rialzo dell'INR (1,2) e lievi modifiche del tempo di protrombina (68). La notte, in base a quanto riportato in cartella clinica, trascorse in assenza di variazioni neurologiche. Il giorno seguente, il 21 novembre 2017, alle ore 9,00, al controllo neurologico da parte del neurochirurgo di guardia, le condizioni della paziente risultavano stazionarie in assenza di alterazioni neurologiche: GCS 15 (come da cartella clinica). Un successivo controllo neurologico, alle ore 18,30 sempre da parte del medico di guardia, evidenziava un quadro sovrapponibile al precedente: GCS 15 in assenza di variazioni neurologiche. In cartella clinica alle ore 20,00 le condizioni neurologiche della paziente sono descritte come “stazionarie”. Alle 20:30 il quadro neurologico peggiorava improvvisamente, per cui la paziente appariva sonnolenta e non risvegliabile agli stimoli dolorosi (diario infermieristico). Veniva allertato il neurochirurgo di guardia che avendo constatato il rapido e drammatico peggioramento delle condizioni neurologiche, alle ore 21,20 richiedeva TC cranica urgente: “nel diario clinico viene annotato alle 21,20 paziente in anisocoria dx>sx, GCS 4, si richiede Tc urgente”. La TAC veniva eseguita alle ore 21,45 con referto di: “… estesa falda di ematoma sottodurale acuto emisferico destro con severo spostamento della linea mediana di 18 mm per destra maggiore di sinistra e compressione del mesencefalo…” Le condizioni neurologiche erano ulteriormente peggiorate con “midriasi bilaterale, GCS 3”. Alle ore 23,15 la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico di craniotomia fronto-temporo-parietale destra ed evacuazione dell'ematoma subdurale. Dal diario operatorio
“paziente intubata, midriasi bilaterale ad inizio intervento, incisione cutanea fronto-temporo-parietale destra;
scollamento dei piani sottocutanei e muscolari;
craniotomia fronto-parietale; incisione a lembo della dura che appare lacerata in più punti ed estremamente adesa al tavolato osseo interno. Sollevato l'opercolo osseo si reperta voluminoso ematoma subdurale acuto
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15 che viene evacuato mediante irrigazione ed aspirazione. Controllo della emostasi con surgicel e floseal. A fine procedura il parenchima cerebrale appare depresso e non pulsante: l'ulteriore sanguinamento venoso a nappo viene controllato con surgicel e. colla di fibrina. Plastica durale con Tachosil. Riapposizione dell'opercolo osseo con tre placchette, chiusura a strati dei piani soprastanti come di norma”. L'intervento chirurgico terminava alle ore 1,15 del 22/11/17. La paziente veniva trasferita nel Reparto di Rianimazione della medesima struttura. Il decorso post-operatorio era caratterizzato da un quadro neurologico e clinico di estrema gravità fino al decesso per arresto cardiaco alle ore 16.10 del 23/11/2017. Con riguardo alla condotta dei sanitari, come rilevato dalla CTU, le linee Guida riportate nei correnti Trattati di Neurochirurgia ritengono che un intervento decompressivo urgente in caso di un ematoma subdurale acuto si deve attuare in presenza di: a) spessore > 10 mm.: b)ematomi/contusioni > 25 cm3; d) di almeno uno dei seguenti segni alla TAC: 1) deviazione della linea mediana > 5 mm;
2) compressione della cisterna perimesencefalica;
3) compressione del ventricolo laterale omolaterale;
4) dilatazione compensatoria del ventricolo laterale controlaterale. Secondo i consulenti, essendo presente nel caso di specie alla TC cerebrale eseguita presso il PS del PO di Ischia una deviazione della linea mediana di poco superiore ai 5 mm, senza alcuna compressione del tronco cerebrale e in assenza di focolai contusivi, e soprattutto in assenza di turbe della coscienza e di deficit neurologici (GCS 15), ben considerando l'età della paziente (87 anni) e le comorbidità presenti (cardiopatia ischemica e fibrillazione atriale e soprattutto in trattamento con anticoagulanti IQ) era giustificabile l'atteggiamento attendistico dei Sanitari dell' Controparte_6
Pozzuoli, in quanto la corrente pratica
[...] clinica insegna che, pur ben conoscendo e tenendo presente le Linee Guida vigenti, l'indicazione chirurgica è sempre in relazione non solo ai reperti strumentali ma anche e soprattutto al quadro clinico presente. In tal caso, si trattava di una paziente di 87 anni con gravi comorbidità presenti e in trattamento con anticoagulanti, il che
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 16 rende particolarmente complesso il controllo chirurgico dell'emostasi. Inoltre, in relazione al reperto tomodensitometrico in oggetto, i CCTTUU facevano notare che la deviazione della linea mediana era di 6mm (solo 1mm superiore alla norma) in assenza di compressione del tronco cerebrale e di focolai contusivi, e all'esame clinico all'ingresso non si riscontrava alcun deficit neurologico presente (GCS 15). Secondo i consulenti, invece, non è condivisibile né giustificabile il comportamento dei Sanitari dell'
[...]
in quanto un Controparte_7 ematoma subdurale acuto, anche in assenza di alterazioni neurologiche, esige un controllo TC ogni 12 h. Aggiungevano i consulenti che il peggioramento improvviso delle condizioni neurologiche della paziente fossero da riferire sia ad un progressivo incremento dell'ematoma subdurale acuto, aumento, che comunque non aveva comportato nelle ore precedenti alcun riscontro clinico (come da cartella clinica allegata), oppure, molto probabilmente, ad un brusco sanguinamento del focolaio emorragico, in quanto la paziente era in precedenza in trattamento con farmaci anticoagulanti orali ad azione diretta (DOAC), dabigatran e apixaban (Equilis). Secondo i CCTTUU, inoltre, l'intervallo di oltre due ore (20.30 peggioramento del quadro clinico annotato nel diario infermieristico;
ore 21.20 visita del neurochirurgo di guardia;
ore 23,15 (intervento chirurgico), risultava essere eccessivamente lungo, tenendo presente che la paziente era già ricoverata in una UOC di Neurochirurgia con sala operatoria disponibile per le urgenze. I CCTTUU hanno, pertanto, ravvisato profili di censura a carico del Controparte_8
nella gestione della paziente
[...] Per_2
Pur considerando giustificato l'atteggiamento attendistico
[...] assunto inizialmente nei confronti della paziente (per età, comorbidità e condizioni cliniche neurologiche all'atto del ricovero), era da ritenere assolutamente superficiale e criticabile la gestione della paziente nelle ore successive al ricovero, per non averla sottoposta, oltre che ai controlli clinici (riportati in cartella), al necessario e previsto anche dalle linee guida, attento monitoraggio tomodensitometrico dell'evoluzione dell'ematoma,
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 17 eseguendo una TC cerebrale ogni 12 ore, ancor più in considerazione di quanto era stato evidenziato nella prima TC cranio e dei maggiori fattori di rischio riconducibili alla paziente stessa. Evidenziavano, inoltre, i CCTTUU, l'eccessivo tempo intercorso tra il riscontro dell'improvviso peggioramento delle condizioni neurologiche (annotato alle ore 20.30 del 21/11/2017), la visita neurochirurgica del medico di guardia (ore 21.20), in seguito alla quale veniva richiesta la TC cranio d'urgenza (praticata alle ore 21.45) e l'intervento chirurgico (ore 23.15). Il non aver messo in atto con la dovuta celerità la procedura d'urgenza (TC cranio ed intervento chirurgico) in presenza di un drammatico peggioramento delle condizioni neurologiche della paziente, secondo i consulenti ha indubbiamente ridotto le chances di sopravvivenza della signora pur ben Per_2 considerando la prognosi spesso infausta dell'ematoma subdurale acuto o subacuto esteso: la mortalità è stata riportata in un range tra il 70 e l'80% dei casi, con una incidenza maggiore nei pazienti in trattamento con anticoagulanti e antiaggreganti. I CCTTUU hanno infine rilevato che le informazioni fornite alla paziente in relazione ai trattamenti praticati possono ritenersi adeguate alle circostanze del caso. Risulta, pertanto, provata la condotta colposa ed il danno. Con riguardo al nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la morte, esso è stato escluso dai CCTTUU, che hanno ritenuto che un più tempestivo intervento chirurgico molto probabilmente e sicuramente con il criterio “del più probabile che non” non avrebbe evitato il decesso. Occorre questo punto esaminare la questione della perdita di chances. Il modello di riferimento della perdita di chance (la cui matrice essenzialmente giurisprudenziale è conseguenza del silenzio normativo sul punto, fatte salve le numerose elaborazioni dottrinali sul punto) è stato il danno patrimoniale, essendo essenzialmente dibattuta la sua sola qualificazione come danno emergente o come lucro cessante. Storicamente, l'evoluzione giurisprudenziale sul tema della chance prenderà le mosse dalla pronuncia n. 6506/1985 della sezione lavoro della Corte di Cassazione, che si espresse (così cassando la sentenza di merito) a favore della risarcibilità del
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 18 danno allegato da uno dei partecipanti ad un concorso al quale, dopo aver brillantemente superato la prova scritta, fu impedita la partecipazione ai successivi orali. I principi posti a fondamento della decisione del 1985 furono: a) ogni individuo ha diritto all'integrità del proprio patrimonio;
b) la speranza di un guadagno futuro costituisce una entità risarcibile (testualmente, "una ricchezza"); c) la perdita della speranza di conseguire un risultato utile costituisce lesione dell'integrità del patrimonio, e quindi un danno risarcibile;
d) il danneggiato ha l'onere di provare che la chance perduta presenti una percentuale di successo probabile, e cioè pari ad almeno il 50%, poiché, "in presenza di una possibilità sfavorevole superiore a quella favorevole, non vi è ragione alcuna che possa giustificare la prevalenza della seconda sulla prima, e quindi la sussistenza di un danno". La portata di quella decisione traeva sostanza, in realtà, non dalla individuazione di un nuovo "bene" oggetto di tutela, bensì dalla formulazione di un 'vero e proprio principio causale (al tempo in cui la causalità civile seguiva le orme di quella penale, i.e. la "certezza processuale", poi divenuta, a seguito della storica sentenza 30328/2002 delle sezioni unite penali, "alto grado di probabilità logica/alto grado di credenza razionale"). Il modello patrimonialistico della chance non è però del tutto sovrapponibile alla perdita della possibilità di conseguire, per il soggetto che si dichiari danneggiato da una condotta commissiva (o più spesso omissiva) colpevole, un risultato migliore sul piano non patrimoniale, sebbene siano individuabili alcune coordinate comuni. Su di un piano morfologico, mutuando alcuni concetti in uso al diritto amministrativo, la chance patrimoniale può essere assimilata all'interesse legittimo pretensivo - anche se se ne differenzia per il fatto che, mentre nell'ipotesi dell'interesse legittimo pretensivo, inteso come pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa, il “bene” (i. e. la situazione soggettiva della quale si invoca tutela) preesiste alla stessa, la chance patrimoniale viene in rilievo quando essa, intesa come possibilità di conseguire un risultato migliorativo della situazione preesistente, è stata già perduta, postulando la preesistenza di
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 19 una situazione “positiva”, su cui andrà ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante, impedendone la possibile evoluzione migliorativa. La chance non patrimoniale è invece una chance “non pretensiva” (in particolare nel campo della responsabilità sanitaria), che diverge dalla chance “pretensiva”, non presentando una preesistente situazione “positiva”, volta che l'apparire del sanitario sulla scena della vicenda patologica del paziente si innesta su di una preesistente situazione “non favorevole” ( e cioè patologica) e coincide con la creazione stessa della chance, non essendovi un pregresso “positivo” individuabile ex ante, essendo il paziente portatore di una condizione di salute che, prima dell'intervento del medico, rappresenta un pejus rispetto all'auspicata evoluzione favorevole della malattia, essendo la chance inesistente senza l'intervento del medico. Altra distinzione tra la chance patrimoniale e quella non patrimoniale si rinviene sul piano risarcitorio: mentre nella liquidazione della chance patrimoniale spesso è possibile fare riferimento, nella liquidazione del danno, a criteri (para)oggettivi, nella perdita di chance non patrimoniale il criterio di liquidazione non potrà essere certo parametrato al risultato perduto, ma andrà commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzare il risultato positivo. Per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusta l'insegnamento delle SSUU in tema di danno non patrimoniale n. 26792/2008), la perdita di chance dovrà attingere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza. Ai fini della configurabilità della perdita di chance, come nel caso di ogni condotta illecita, occorre accertare preliminarmente la relazione eziologica tra la condotta e l'evento, dovendo il giudice muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore). Occorre, pertanto, accertare la sussistenza della condotta colposa (omessa, erronea o ritardata diagnosi), la lesione di un diritto (il diritto alla salute), l'evento di danno (il sacrificio della possibilità di un risultato migliore) e le conseguenze dannose risarcibili.
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 20 Secondo la Cassazione (Sez. III 28993/2019) possono configurarsi le seguenti ipotesi:
1. la condotta colpevole (commissiva o più spesso omissiva) del sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione: in tal caso l'evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari;
2. la condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata: in tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance, essendo l'evento caratterizzato non dalla possibilità di un risultato migliore bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali;
3. la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola e diversa qualità ed organizzazione della vita del paziente, essendo l'evento di danno (e il danno risarcibile) rappresentato da tale diversa e peggiore qualità della vita, conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione;
4. la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale: la mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento;
5. la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto (le conclusioni
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 21 della CTU risultano espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche delle metodologie di cura del tempo): tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) sarà risarcibile equitativamente come possibilità perduta, se provato con certezza il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici, tra la condotta e l'evento incerto della possibilità perduta, ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. Pertanto, ove risulti provato, sul piano eziologico, che la condotta colposa dei sanitari abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente) sopravvissuto significativamente più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori, non di “maggiori chance di sopravvivenza” sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta e immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità fisica e spirituale (cfr. Cass. n. 5641/18). Nel caso, invece, di incertezza del risultato si configura la fattispecie della perdita di chance, intesa, come già evidenziato, in termini di possibilità perduta di un risultato sperato, ovviamente dopo che sia stata accertata, in termini di certezza, la relazione causale tra condotta ed evento (Cass. 26851/2023, ove pure una complessa ricostruzione dei rapporti, non solo di incompatibilità, sia pur in via eccezionale, tra perdita di chance e perdita anticipata della vita). Occorre, pertanto, distinguere la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno, dovendosi previamente accertare il nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento secondo un criterio di certezza, essendo l'evento inteso come possibilità di un risultato migliore. Occorre, pertanto, che la condotta abbia con certezza privato il paziente della possibilità di un risultato migliore rispetto a quello verificatosi (Cass. 5641/2018, 28993/2019. 26851/2023). Il danno da perdita di chance di sopravvivenza sarà, pertanto,
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 22 risarcito, equitativamente, volta che, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della (come detto apprezzabile) possibilità di vivere più a lungo. Questo Giudice ritiene che le riportate conclusioni dei due Consulenti Tecnici d'Ufficio consentano di ritenere sussistente in termini di certezza il nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e la possibilità perduta di sopravvivenza. Accertato il nesso causale, per quantificare il risarcimento è rilevante l'idoneità della chance a produrre il risultato utile, nel senso che l'entità del risarcimento andrà commisurata al danno quantificato in ragione della maggiore o minore possibilità di ottenere quel risultato, misurata eventualmente in termini percentuali, che nel caso di specie può essere quantificata nel 25%. Il danno da perdita di chance fatto valere dagli eredi iure successionis, è, pertanto, risarcibile in quanto provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici della relazione tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta), essendo risultate comprovate le conseguenze pregiudizievoli (quali ripercussioni nella sfera non patrimoniale del paziente) aventi necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. Per la liquidazione di siffatta voce di danno, non può che darsi ingresso ad una stima equitativa che tenga conto, in primo luogo, dell'età del paziente e delle sue generali condizioni di salute e preesistenti comorbidità. Non esistendo criteri obiettivi per monetizzare l'ipotetico danno da perdita della propria vita, da utilizzare quale parametro per liquidare adeguatamente la chance di sopravvivenza, si ritiene equo utilizzare quale mero riferimento parametrico il valore monetario minimo posto dalla recentissima tabella unica nazionale approvata dal CDM del 25/11/2024 e pubblicata in G.U. in data 18 febbraio 2025, attualmente in vigore e dunque applicabile, per una inabilità totale del 100% in persona dello stesso sesso e della stessa età della vittima (donna di 86 anni), riconoscendo un risarcimento in misura percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta (25% nel caso di specie). Partendo dunque da un valore ipotetico di € 908.436,75, il 25%
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 23 di siffatto valore consente di giungere ad una liquidazione nella misura di € 227.109,19 all'attualità, che corrisponde dunque al danno da perdita di chance patito dal defunto in proprio e trasmesso agli eredi iure successionis. La morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio (Cass, 18284/2021, Cass., 30/8/2019, n. 21837). Si configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, spettando al danneggiato provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito. Nel caso di specie, come affermato, gli attori hanno assolto l'onere probatorio loro richiesto. La morte di un congiunto può cagionare ai congiunti danni di carattere patrimoniale e, in particolar modo, non patrimoniale, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c. (dalla relativa violazione potendo conseguire l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'addebitabilità della separazione personale); per il genitore dall'art. 147 c.c., e ancor prima da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale (v. Corte Cost., 13/5/1998, n. 166), da considerarsi in combinazione con l'art. 8 L. Adoz. (la violazione dell'obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato di abbandono del minore che ne legittima l'adozione); per il figlio nell'art. 315 c.c., valorizzabile secondo tale orientata lettura (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546). Tale evento determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (v. Cass., 9/5/2011, n. 10107), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 24 formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2,29 e 30 Cost. (v. Cass. 907/2018 e 13546/2006) La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (Sez. 3 - , Sentenza n. 9010 del 21/03/2022). Con riguardo al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale vanno, applicati, al caso di specie, i principi ripetutamente affermati dalla Corte di Cassazione (da ultimo ord. 26826/2025), che non solo ha ritenuto legittimati i componenti del consorzio familiare a far valere una pretesa risarcitoria che trova fondamento negli artt. 2043 e 2059 cod. civ. in relazione agli artt. 2,29 e 30 Cost., nonché - ai sensi della norma costituzionale interposta costituita dall'art. 8 CEDU, che dà rilievo al diritto alla protezione della vita privata e familiare - all'art. 117, comma 1, Cost. (in tal senso, funditus, Cass. 27 marzo 2019, n. 8442), ma ha anche chiarito che tale tipo di pregiudizio rileva nella sua duplice, non sovrapponibile dimensione morfologica "della sofferenza interiore eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, ulteriore e diversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita": così, Cass. 901/2018, 7513/2018, 2788/2019, nonché, funditus, Cass. 11 novembre 2019, n. 28989. Il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può, come per il danno patrimoniale, corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 25 Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1 /4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106). La valutazione equitativa è volta a determinare "la compensazione economica socialmente adeguata" del pregiudizio, quella che "l'ambiente sociale accetta come compensazione equa" (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., 7/6/2011, n. 12408) e deve essere dal giudice condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645). Come già affermato a più riprese dalla Corte di Cassazione e di recente confermato dall'ordinanza 26826/2025, sopra citata, sotto il profilo della liquidazione del danno parentale, occorre far riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano, in applicazione doverosa applicazione di una giurisprudenza di legittimità costantemente e univocamente orientata, ampiamente motivata, ed ormai ultradecennale, i cui principi non appaiono in alcun modo scalfiti da un'unica e distonica pronuncia recente (Cass. n. 24349 del 2025, ove si opina essere "del tutto evidente - nonostante una giurisprudenza l'abbia affermato, ma senza alcuna oggettiva base, suscitando da ultimo un intervento specifico del legislatore che non poteva essere supplito - che le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunque altro Foro, non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare: si tratta, in effetti, di una mera proposta di usualità equiparativa"). Il valore paranormativo delle Tabelle di Milano risulta, infatti, affermato da numerose pronunce (da ultimo, Cass. Sez. lavoro 16/03/2025, n.6981; tra le numerosissime altre, funditus, Cass. 25164/2020) che prendono tutte lo spunto dalla fondamentale sentenza 12408/2011, volta a porre fine a una ormai intollerabile anarchia risarcitoria che pervadeva la giurisprudenza di merito. Si affermarono così, con alto livello di approfondimento e di consapevolezza della questione, il principio secondo il quale l'equità va intesa anche come parità di trattamento, onde la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi, da
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 26 individuarsi in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto;
il principio secondo il quale, allorché si lede l'integrità psicofisica di una persona, arrecandole anche un danno non patrimoniale, si incide negativamente su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, di tal che, ritenute la marcata, frequentissima disparità e l'empirismo dei metodi di riferimento, di valutazione e di liquidazione riscontrabili nella giurisprudenza di merito, ritenute le pletoriche, accentuate varietà e le non lievi divergenze riscontrabili, finora, in seno ai cd. valori tabellari, ritenuta la sussistenza, anche a parità di condizioni, di una giurisprudenza diversificata per zone territoriali, con violazione dei principi di uguaglianza, di equità, di certezza del diritto, con incremento della litigiosità e del contenzioso e con notevole, inaccettabile casualità delle aspettative e delle risultanze risarcitorie, a tutto discapito anche della necessaria c.d. morigeratezza processuale, ritenute le controindicazioni che tarano negativamente le varie medie aritmetiche adottate, ritenuta la carenza, finora, di una tabella unica di riferimento e di valutazione per la stima e la quantificazione del danno non patrimoniale e del correlativo risarcimento, ritenuto l'ineludibile ruolo nomofilattico assegnato, istituzionalmente, alla S.C.C., ritenuta la plausibilità e l'attendibilità, sotto ogni punto di vista, delle tabelle di riferimento e valutazione elaborate dal Tribunale di Milano e caratterizzate dall'adozione articolata di criteri uniformi e più diffusi sul territorio nazionale, ebbene, quanto sopra ritenuto e premesso, sono comunemente applicabili e vincolanti, de futuro, perché valide ed attendibili, le sole tabelle milanesi, potendo il giudice e l'interprete discostarsene solo con esplicita, adeguata, esaustiva motivazione imposta dagli elementi e dalle circostanze del singolo caso. Come affermato dall'ordinanza sopra citata, tali principi, conservano intatta la loro persuasività e la loro forza esplicativa, giuridica e non, anche all'indomani dell'emanazione, da parte del Contr governo, delle c.d. , a distanza di vent'anni dalla data prevista dal codice delle assicurazioni, restando conseguentemente intatta la ratio della relativa necessità applicativa per tutte le altre fattispecie di danni, diversi da quello alla salute, puntualmente previste dalle tabelle milanesi. Di tutto ciò è prova il costante riferimento, e la altrettanto costante,
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 27 proficua interlocuzione della Corte di legittimità con l'organo deputato all'elaborazione delle tabelle milanesi -interlocuzione, sia pur indiretta, di cui è prova proprio la sentenza 26300/2021 (e, prima ancora, la pronuncia 10579/2021) che stigmatizzò l'inadeguatezza della tabella milanese con riguardo al danno parentale per mancanza di parametri (era prevista, all'epoca, soltanto una liquidazione cd. "a forbice"). Adeguandosi a tali pronunce, nel maggio del 2022 l'Osservatorio di Milano elaborò le nuove tabelle integrate a punti, ricevendo, in tutte le pronunce successive di questa stessa Corte, una rinnovata e incontestata legittimazione, a riprova che i principi della sentenza del 2011 estendevano la loro preziosa portata ben oltre la fattispecie del danno biologico. Nella specie, tuttavia, in base a quanto fin qui esposto, viene in primo luogo in rilievo un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale, data la rilevata incertezza sulla effettiva sopravvivenza del de cuius in caso di corretto comportamento dei sanitari, sicché dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione del pregiudizio non patrimoniale sofferto dai congiunti della sola percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta (25% nel caso di specie). Anche in tal caso la liquidazione va effettuata in via equitativa e la sua sussistenza richiede l'accertamento degli stessi presupposti richiesti per il riconoscimento del danno da perdita o lesione del rapporto parentale. Tali tabelle prevedono un sistema di attribuzione di un punteggio numerico che varia in ragione della presumibile entità del danno, sulla base di una serie di parametri di riferimento, ovvero la relazione di parentela con il de cuius (dovendo presumersi che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto), l'età della vittima e l'età del congiunto (il danno sarà tanto maggiore quanto minore è l'età di vittima e congiunto, siccome il pregiudizio è destinato a protrarsi per un tempo maggiore), la eventuale convivenza con la vittima e la composizione del nucleo familiare. Si è dunque ritenuto di fare ricorso ad un sistema di calcolo non fondato su un'entità risarcitoria di base da variare in più o in meno, ma sul modello “a punto”, vale a dire attribuendo un certo numero di punti per ciascuno dei parametri di riferimento sopra considerati e moltiplicando il punteggio finale per una somma di denaro (valore del punto) che costituisce il valore ideale di ogni punto di
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 28 danno non patrimoniale. Il valore a punto (da moltiplicarsi, come si è detto, per un'entità numerica variabile a seconda dei cinque parametri sopra menzionati), è convenzionalmente stabilita nella tabella elaborata per il 2024, in via equitativa, sulla base della media di un campione di decisioni adottate dal Tribunale di Milano. Pertanto, per la liquidazione suddetta, si adottano i valori monetari previsti dalla Tabella milanese, il cui “valore punto” per il caso di perdita del genitore in € 3.911,00, valutando altresì le circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e secondaria, la non sussistenza del rapporto di convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto. Nel caso di specie, tenuto dell'assenza di richieste adeguate a dimostrare l'intensità della relazione affettiva (le istanze istruttorie non erano state ammesse, ritenendo la causa matura per la decisione, essendo le stesse generiche), la stessa può essere quantificata come “minima”. Pertanto, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di:
- (figlia), in € 35.199,00 (25% di € Parte_1
140.796,00);
- (figlio), in € 31.288,00 (25% di € Controparte_1
125.152,00);
- (figlia), in € 31.288,00 (25% di € Parte_2
125.152,00);
Va poi esaminata la domanda avanzata dagli attori iure hereditatis di risarcimento del cd. danno catastrofale sofferto da
, cioè la sofferenza dalla stessa patita per essere Persona_2 sopravvissuto in quella condizione di “lucida agonia” che gli aveva consentito di percepire la gravità della propria condizione e soffrirne. A prescindere dalla denominazione, si tratta del danno morale
“terminale” subito dalla vittima, “nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 29 l'integrità della sofferenza medesima” (Cass.11719/2021), che va distinto da quello biologico “terminale”, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, “è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”. Il danno catastrofale, che altro non è che un danno morale, non è riscontrabile tramite valutazione medico-legale, ma deve essere provato caso per caso dal danneggiato, attraverso allegazioni o presunzioni, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria. Il danno, invero, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. (Cass. n. 25164/2020). Nel caso di specie, gli attori non hanno provato, né hanno chiesto di provare l'esistenza di tale danno, che presuppone la prova della “coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine” nello spatium temporis tra la lesione e la morte. Tale richiesta risarcitoria va, pertanto rigettata. Va, altresì, rigettata la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, non dedotti, né provati, nonché il risarcimento il danno da omesso consenso informato, avendo ritenuto i CCTTUU l'adeguatezza delle informazioni fornite e non avendo parte attrice in alcun modo provato che, ove fosse stata compiutamente informata, avrebbe potuto rivolgersi ad altre strutture meglio attrezzate e maggiormente in grado di garantirle la sopravvivenza, la guarigione e, comunque, una esistenza più lunga ed una migliore qualità della vita. Con riferimento alle somme innanzi riconosciute, va altresì tenuto conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dai soggetti danneggiati a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 30 rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, SS.UU. n. 1712/95, Cass. n. 2796/00). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento, in favore dei ricorrenti, degli interessi al tasso legale previsto dal Codice civile: dalla data dell'evento sull'importo liquidato a ciascuno dei ricorrenti, somma che deve essere devalutata, in base agli indici ISTAT, al 23/11/2017 - quale momento dell'evento lesivo - e, quindi, anno per anno, e a partire dal 23/11/2017, fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo. Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. (cfr. Cass. n. 13470/99; Cass. n. 4030/98).
3. Sulle spese di lite. Le spese del presente giudizio, liquidate sulla base del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della convenuta . Controparte_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 6643/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto Responsabilità professionale, pendente tra Parte_1
, e
[...] Controparte_1 Parte_2 [...]
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: CP_3
1. accoglie parzialmente la domanda attorea;
2. condanna l , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
, Parte_1 Controparte_1 Parte_1
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 31 della somma € 227.109,19, oltre interessi come in Pt_2 motivazione;
3. condanna l , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme di
€ 35.199,00 in favore di;
di € 31.288,00 Parte_1 in favore di;
di € 31.288,00, in favore Controparte_1 di , oltre interessi come in motivazione;
Parte_2
4. condanna l , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli attori delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 518,00 per spese ed € 15.659,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario;
5. pone definitivamente a carico dell , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, le spese della CTU.
Così deciso in Napoli, il 19/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 32
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NAPOLI N…………………...rep. VIII SEZIONE CIVILE
OGGETTO……………....
Udienza del 18/12/2025
………………………….
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
NOTIF. SENTENZA
Il Giudice
………………………….
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
NOTIF. APPELLO
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.;
………………………….
- disposta la discussione della causa con note di trattazione scritta,
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6643/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1 in proprio e nella qualità di procuratrice speciale giusta procura REP 122115 del 02.02.2023 a mani del Notar Dott. Per_1 del proprio congiunto
[...]
C.F. , Controparte_1 C.F._2
C.F. , Parte_2 C.F._3 tutti in proprio e nella qualità di eredi della de cuius
[...]
rappresentati e difesi, giusta mandato in calce Per_2 all'atto di citazione, dagli Avvocati Giuseppe HI (C.F.
(C.F. C.F._4 Parte_3
- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 C.F._5 e IC HI (C.F. C.F._6
ed elettivamente domiciliati presso il loro C.F._7 studio in Napoli alla via Nuova Poggioreale n. 8; ATTORI E
, P.I. , in persona del Direttore CP_2 P.IVA_1
Generale, con sede in Frattamaggiore (Na), alla via Lupoli, 27, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiola Guarino, C.F.
in forza di mandato in calce alla comparsa C.F._8 di costituzione e di delibera di incarico n. 876 del 25/5/2023, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Napoli, alla Via Francesco Petrarca, 93; CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 18/12/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice premetteva quanto segue: a) , di anni 86, in buone condizioni di salute, in Persona_2 data 20/11/17, a causa di caduta accidentale mentre scendeva le scale di casa per andare a fare la spesa, veniva accompagnata dai figli, da lei avvisati telefonicamente della caduta, al P.S. dell'Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove i sanitari alle ore 13:41 ponevano la diagnosi di accettazione di “Trauma spalla dx, cranico e ginocchio dx e sx. Emorragia subdurale” ed annotavano la assunzione di anticoagulanti “in terapia con IQ”, per …” la sottoponevano ad un esame TC cranio senza mdc, che evidenziava “… a sede fronto-parieto- temporale dx falda di ematoma subdurale con compressione del tessuto cerebrale contiguo e shift della linea media di 6 mm e compressione del corno ventricolare occipitale, a sx a sede
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 fronto parietale si apprezza una sottile stria iperdensa anch'essa riferibile a sottile quota ematica… non evidenti lesioni ossee traumatiche fratturative… ” e ad una TC rachide cervicale che refertava “non lesioni ossee. Lieve riduzione di altezza del corpo di C6. Avanzata spondilouncoartrosi…”; b) all'esito di tali esami, rilevato che la TC cranio aveva evidenziato la presenza di un ematoma con compressione del tessuto cerebrale e shift della linea media di 6 mm, quindi, al limite della indicazione ad intervento chirurgico, i sanitari del Presidio dell'Ospedale di Lacco Ameno richiedevano una consulenza neurochirurgica urgente da effettuarsi presso l'altro Ospedale della stessa CP_2
, cioè il P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, in
[...] mancanza del relativo reparto presso la loro struttura;
c) in pari data, a mezzo del Servizio di eliambulanza del 118, veniva trasferita presso il P.S. Persona_2 dell'Ospedale di Pozzuoli, ove giungeva alle ore 18.39 e, all'esame obiettivo, appariva in “respiro eupnoico, collaborante, orientata nel tempo e nello spazio, favella”. Con diagnosi di dimissione di “ematoma subdurale”, alle ore 19.20, veniva disposto il suo trasferimento nel Reparto di Neurochirurgia;
d) alle ore 20.00 circa, la signora veniva ricoverata nel Per_2
Reparto di Neurochirurgia, dove, all'esame obiettivo, si presentava ancora vigile, cosciente, collaborante e senza deficit di lato. Tuttavia, alla luce del solo quadro neurologico evidenziato e del precedente rilievo radiografico (comunque dubbio), senza disporre la necessaria ripetizione dell'esame TC del cranio, i sanitari decidevano di sottoporla a preliminare trattamento conservativo, senza valutare adeguatamente di sottoporla ad intervento chirurgico;
e) nel caso di una paziente anziana ed in terapia con anticoagulanti, quindi, a c.d. “rischio intermedio” come la signora il trattamento conservativo avrebbe Per_2 richiesto una osservazione clinica frequente, con la valutazione dei parametri neurologici da parte di specialisti e la esecuzione di una TC cranio di controllo, poiché, in presenza di un precedente esame TC del cranio indicativo
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 della presenza di un ematoma con compressione del tessuto cerebrale e shift della linea media di 6mm (al limite della indicazione ad intervento chirurgico) si possono presentare lesioni "in progressione" la cui entità viene invece sottostimata o non ancora ben definita con la TC cranio eseguita nella immediatezza dell'evento; f) nel frattempo, consapevoli del fatto che la assunzione di anticoagulanti fosse un fattore predisponente alla emorragia intracranica, i sanitari decidevano di sospendere la terapia anticoagulante con IQ (fattore di rischio emorragico), sostituendola con la più blanda terapia con Clexane 4000 da somministrare dopo le 48 ore di osservazione. Intanto, la signora ed i figli ricevevano Per_2 solo vaghe spiegazioni dai sanitari sui motivi della scelta di un trattamento conservativo, che destava loro preoccupazione;
g) nelle ore successive, nonostante i ripetuti solleciti da parte dei figli a prendere in considerazione lo stato di salute della propria congiunta, ma soprattutto, nonostante la signora fosse una paziente a rischio per emorragia cranica Per_2
(età ed assunzione di anticoagulanti), che avrebbe richiesto un monitoraggio neurologico più serrato, nelle ore successive, i sanitari del P.O. di Pozzuoli non effettuavano alcun controllo clinico strumentale della nota lesione cerebrale. Infatti, non veniva ripetuta la TC Cranio, e, contrariamente a quanto previsto dalle Linee Guida, non veniva eseguita alcuna sorveglianza/valutazione clinica e neurologica della paziente durante tutta la notte;
h) la signora trascorse così tutta la notte senza che Per_2 venisse somministrata alcuna terapia e soprattutto senza che venisse ripetuta almeno una Tc cranio o rilevato alcun parametro di funzionalità neurologica. Al primo controllo delle ore 9 del 21/11/2017, ovvero dopo ben 14 ore dal suo ingresso e oltre 20 ore dal trauma, inspiegabilmente, le condizioni cliniche della paziente, a dire dei sanitari, continuavano a rimanere stazionarie tant'è che nel diario clinico veniva annotato un “GCS 15” poi successivamente confermato alle ore 18.30 dal medico di guardia, stessa annotazione alle ore 20.00, sempre senza alcuna valutazione dei parametri vitali e neurologici e senza
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 eseguire alcuna consulenza neurologica, geriatrica e cardiologica;
i) ancora una volta, quindi, i sanitari, ritenevano di non intervenire in alcun modo e di limitarsi alla osservazione, a quanto pare, solo visiva della paziente. Tale attendismo, in realtà, gettava nel più grande sconforto i figli della signora che si sentivano impotenti di fronte dell'evidente Per_2 peggioramento delle condizioni di salute della loro amata madre, che addirittura quella sera, stentava a riconoscerli;
j) infatti, dopo solo 30 minuti dall'ultimo controllo, alle ore 20.30 del 21/11/2017, la paziente si presentava
“sonnolenta e non risvegliabile agli stimoli dolorosi”, ma solo alle ore 21.20, i sanitari si accorsero del peggioramento delle condizioni di salute della signora e veniva annotato “paziente in anisocoria dx>sx. Per_2
GCS:
4. Si richiede TC urgente”; k) quindi, per la prima volta, solo alle ore 21.45 del 21/11/2017 (dopo 27 ore dall'ingresso in P.S.) i sanitari eseguivano una prima TC cranio che evidenziava (Estesa falda di ematoma subdurale acuto emisferico destro con severo sbandamento dx > sn della linea mediana -18 mm e compressione del mesencefalo”), per cui la trasportavano direttamente in sala operatoria dove, con ulteriore inspiegabile ritardo, alle ore 23.15, in assenza di una completa valutazione preoperatoria e di idoneo consenso informato, la sottoponevano ad intervento chirurgico di craniotomia ed asportazione di ematoma, nel corso del quale si procedeva alla asportazione del voluminoso ematoma subdurale acuto ed a fine procedura, anche per le incongrue manovre chirurgiche, il cervello appariva depresso e non pulsante, con riscontro di sanguinamento venoso a nappo, che veniva tamponato;
l) le conseguenze di tale tardivo ed errato intervento, si manifestavano nell'immediato post-operatorio, quando la signora veniva condotta nel reparto di rianimazione Per_2 dove le sue condizioni apparivano immediatamente gravi. Infatti, presentava midriasi ed emodinamica sostenuta tramite Noradrenalina e già alle ore 10.00 presentava midriasi fissa bilaterale, tuttavia, in conseguenza di inadeguate cure e trattamenti, si verificava l'ulteriore
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 progressivo peggioramento delle condizioni di salute della malcapitata paziente, al punto che, si verificava un arresto cardio-respiratorio e, ancora una volta, in assenza di cure rianimatorie adeguate (somministrazione di farmaci, rianimazione cardio-polmonare), la signora decedeva Per_2 alle ore 16.10 del 23/11/17; m) circa il consenso informato alla prestazione sanitaria, parte attrice ne ribadiva l'assoluta inadeguatezza, sia formale che sostanziale, tanto da poterne constatare l'inesistenza giuridica. Inoltre, i sanitari non fornirono mai alla paziente, in occasione del ricovero, indicazioni circa il suo preciso stato di salute, le alternative terapeutiche (anche farmacologiche) ed i rischi a cui andava incontro. Infatti, nel corso del ricovero presso il P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli i sanitari eseguivano un insufficiente raccordo anamnestico e non formulavano una corretta diagnosi, omettendo i dovuti e tempestivi esami di accertamento diagnostico. Quindi, la complessiva prestazione resa dai sanitari della struttura convenuta, in occasione dei ricoveri, non fu solo carente, ma anche caratterizzata dall'assoluta mancata/errata informazione a che, ove compitamente informata, Persona_2 avrebbe potuto, con il conforto della suoi figli, meditare bene, si sarebbe meglio predisposta ed organizzata, e si sarebbe rivolta ad altre strutture meglio attrezzate e maggiormente in grado di garantirle la sopravvivenza, la guarigione e, comunque, una esistenza più lunga ed una migliore qualità della vita. Allo stesso modo, l'incompleta ed errata informazione non aveva consentito ai familiari di assumere decisioni e di organizzare al meglio l'assistenza del proprio congiunto, valutando la possibilità del trasferimento in una struttura più adeguata. Il tutto con conseguente danno al diritto alla salute e al diritto di autodeterminazione
Dalla condotta negligente dei sanitari deriverebbe il diritto al risarcimento dei danni in favore dei congiunti, sia iure proprio, che iure hereditatis, sia patrimoniali che non, anche quale perdita di chances terapeutiche, di guarigione e salvezza.
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 Gli attori concludevano, pertanto, chiedendo:
1) di accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, della convenuta nella causazione dell'evento dannoso de quo;
2) di condannarla al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie sostenute, perdita di chances, danno da perdita reddituale, etc.) che non patrimoniali (danno da consapevolezza dell'ineluttabile perdita della vita e da perdita della vita stessa, danno da lesione della dignità, dell'uguaglianza e della libera esplicazione della personalità in ogni ambito, del danno biologico, sia fisico che psichico, temporaneo e permanente, alla salute, alla sicurezza delle cure, relazionale, esistenziale, morale, anche per il doloroso calvario terapeutico, danno per la perdita di chances terapeutiche, di cura, di guarigione e di sopravvivenza, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ed alla salute connesso alla violazione del consenso informato, danno da perdita e compromissione del rapporto parentale, etc.) subiti dagli attori, in proprio e nella qualità di eredi della de cuius , nella misura da determinarsi Persona_2 secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e 1223 e seguenti c.c., tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, esclusivamente con liquidazione una tantum, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate dal Magistrato adìto tenuto conto degli approdi giurisprudenziali e/o normativi, comunque non inferiori a quelli legali, dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno, nonché delle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali ex art. 15 L.P., C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione ai procuratori anticipatari.
In data 8/6/2023, si costituiva l' eccependo: Parte_4
1) preliminarmente, l'incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di Napoli Nord, essendo la disciplina di cui al D.Lgs n. 206/2005 (cd. Codice del Consumo), art. 33, comma 2, concernente il foro di residenza del consumatore inapplicabile ai rapporti tra
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale in quanto la struttura non opera per fini di profitto e non può quindi esser qualificata come
“imprenditore” o “ professionista”, con applicazione delle regole generali e la conseguente competenza del Tribunale del circondario ove si trova la sede della convenuta
[...]
, ovvero il Tribunale di Napoli Nord. CP_3
2) sempre preliminarmente, l'incompetenza del mediatore, essendo stata la mediazione incardinata innanzi ad un istituto con sede in Siena e con sede secondaria in Napoli, al di fuori quindi del circondario del Tribunale di Napoli Nord quale Tribunale territorialmente competente nel caso di specie;
3) nel merito, l'infondatezza delle ragioni addotte da parte attrice per i seguenti motivi: a) in caso di utilizzo di anticoagulanti orali diretti in occasione di interventi chirurgici, in fase preoperatoria di interventi chirurgici le linee guida attuali dispongono di sospendere gli anticoagulanti orali almeno 24 ore prima dell'intervento se l'intervento è a basso rischio emorragico (procedure dentali, cataratta ecc), se l'intervento è ad alto rischio emorragico (interventi di cardiochirurgia, neurochirurgia), di sospendere l'anticoagulante due giorni prima dell'intervento. Pertanto, nel caso di specie, dove la paziente era in terapia con l'anticoagulante IQ, per il quale a tutt'oggi non esiste antidoto, non restava altro da fare, visto che le condizioni della paziente lo consentivano, che sospendere la terapia ed attendere 24/48 ore prima dell'esecuzione di un intervento così ad alto rischio su di una paziente di anni 87. Aggiungeva che decidere, quindi, per l'opzione “conservativa” era stata la naturale e saggia azione condotta dai neurochirurghi che ebbero in cura la signora di fatto aderente Per_2 alla necessità irrefutabile della sospensione dell'anticoagulante come da protocollo, tanto più che la decisione era corroborata dal quadro radiologico minimo e dalle condizioni neurologiche obiettive negative. In caso di pazienti in trattamento con
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 anticoagulanti, gravato da complicanze legate all'azione intrinseca di questa tipologia di farmaci, lo step principale che traspare dall'analisi della letteratura internazionale, si fonda sulla sospensione del farmaco per almeno 24/48 ore, bilanciato da una vigile osservazione clinica, condotta che è stata tenuta dai neurochirurghi nel caso di specie, i quali esercitarono una scrupolosa e vigile osservazione, chiaramente desumibile dalla cartella clinica, prontamente trasformata in attività chirurgica, eseguita secondo i canoni dell'ars medica, in risposta all'improvvisa modificazione delle condizioni cliniche della paziente. Il comportamento dei sanitari del P.O. di Pozzuoli non può assurgere secondo il criterio del più probabile che non ad antecedente causale del decesso considerando il percorso clinico documentato, l'assenza di comportamenti terapeutico/assistenziali idonei causalmente a determinare l'exitus da parte dei sanitari;
b) l'inesistenza delle lamentate carenze assistenziali e curative, evidenziando che solo nella giornata del 21/11/2017, vennero effettuati i controlli alle ore 9,00, alle ore 18,30, alle ore 20,00, alle ore 20,30, alle ore 21.20, alle ore 21.45 (tac), mentre l'ingresso in sala operatoria avveniva alle ore 23.15. Con riguardo all'eccepita inadeguatezza del consenso informato, evidenziava che i familiari della paziente furono informati della necessità e delle motivazioni della terapia conservativa già nella prima struttura dove la paziente si era recata a seguito della caduta, ovvero il nosocomio ischitano che a mezzo dell'eliambulanza aveva predisposto il trasferimento al
[...] dopo aver richiesto una Controparte_4 consulenza neurochirurgica;
c) sull'omesso inquadramento multidisciplinare rilevato dalla controparte, evidenziava che proprio il raccordo amnestico compiuto nel reparto di neurochirurgia alle ore 20,00 del 20/11/2017, dove veniva ricoverata la signora consentiva di inquadrare la situazione Per_2 clinica nella sua complessità legata alla terapia in corso
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 con l'anticoagulante IQ, disponendone la sospensione e l'utilizzo del . Pertanto, lo CP_5 svolgimento di un'attività multidisciplinare nei due ospedali dove la signora era stata ricoverata in Per_2 data 20/11/2017, aveva consentito il rispetto delle linee guida in materia di anticoagulanti ed interventi chirurgici a rischio emorragico elevato, tanto che, già al primo ingresso presso il P.S. di Lacco Ameno, fu disposta una consulenza neorochirurgica ed il trasferimento della paziente con una terapia conservativa;
d) il rispetto delle linee guida, in considerazione della necessità di compiere il necessario wash out dell'anticoagulante prima di procedere con l'intervento chirurgico a rischio emorragia, laddove la terapia conservativa è prevista in pazienti ultraottantenni affetti numerose comorbidità (nella fattispecie: allergopatia, emicolectomia per K colon, protesizzazione di anca, ipertensione arteriosa e fibrillazione atriale) in trattamento con anticoagulazione (apixaban-IQ) e con trauma cranico lieve. L'apixaban quale anticoagulante orale diretto a tutt'oggi nel prontuario farmaceutico è privo di antidoto, pertanto, l'unica alternativa in caso di necessità di intervento chirurgico è appunto il wash out prescritto dal medico di guardia del reparto di neurochirurgia dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli;
e) l'inesistenza probatoria dei danni richiesti, mancando il collegamento eziologico del danno;
i danni iure proprio chiesti dagli eredi sono privi di prova in relazione alle ripercussioni sull'equilibrio psichico ed esistenziale, nonché reddituale, considerando che la madre viveva da sola nell'isola di Ischia dove risulta risiedere solo una delle figlie, mentre gli altri figli sono residenti a [...]o addirittura a Genova. Il danno di cui si lamentano i figli della signora (lesione della Per_2 dignità, della capacità lavorativa) non trova conforto nella documentazione in atti.
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 La convenuta concludeva, pertanto, chiedendo:
- preliminarmente di rilevare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli Nord;
- nel merito, di rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
In data 3/7/2023, il Giudice riteneva di poter esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale unitamente al merito
Disposta una CTU medico legale e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza odierna la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari. Con riguardo all'eccezione preliminare di incompetenza per territorio, la stessa va disattesa, volta che, come affermato nell'ordinanza del 3/7/2023, considerato che in caso di incompetenza territoriale grava sul convenuto l'onere di contestare specificamente tutti i criteri concorrenti applicabili (“In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti, grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio), l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito”, Cass. civ. sez. VI, 03.07.2018, n. 17311); rilevato che parte convenuta si è limitata nella comparsa di costituzione ad eccepire l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Napoli Nord in ragione della sede legale della stessa, sita in Frattamaggiore, ma che nulla ha contestato con riguardo al foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione ai sensi dell'art. 20 c.p.c., sia in caso di responsabilità contrattuale (forum contractus) sia in caso di responsabilità aquiliana (forum commissi delicti). L'eccezione va, pertanto, rigettata.
2. Sul merito.
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 In premessa, va rammentato che le prestazioni fornite dal sanitario in regime ospedaliero costituiscono adempimento dell'obbligazione della struttura sanitaria stessa, sicché l'inadempimento di tali prestazioni costituisce di per sé inadempimento dell'ospedale. Ed invero, la struttura sanitaria può essere chiamata a rispondere nei confronti del paziente sia per il fatto colposo commesso dal medico suo dipendente o incaricato, ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia per il fatto colposo proprio, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che può consistere nella difettosa sepsi degli ambienti ospedalieri, nella carente od omessa predisposizione di macchinari, strutture e presidi terapeutici, nell'omessa predisposizione di turni efficienti relativi al personale, nonché nella culpa in vigilando e in eligendo (ossia nella colposa scelta dell'ausiliario e nella colposa vigilanza sul suo operato). A tal proposito, la novella normativa introdotta con la L. 24/17 (c.d. “Legge Gelli-Bianco”) ha confermato i principi giurisprudenziali consolidatisi negli anni precedenti, in forza dei quali la struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, risponde a titolo contrattuale nei confronti del paziente. Ne consegue che, ove la sua responsabilità venga invocata per fatto del dipendente, per ottenere la condanna, il danneggiato avrà solo l'onere di dimostrare che il danno è stato provocato da un medico nell'esercizio delle mansioni attribuitegli dall'ospedale. Il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero, difatti, ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo (contratto di spedalità), da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che, si badi, ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore ovvero dal servizio sanitario nazionale), insorgono a carico dell'Ente, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze. Con riferimento al profilo probatorio, nella responsabilità contrattuale, su di un piano generale, secondo il consolidato insegnamento delle sezioni unite della S.C., spetta al creditore l'onere di fornire la prova del contratto, e di allegare inadempimento (Cass. s.u. 13533/2001).
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 Dopo tale, generale inquadramento, va, peraltro, osservato che, secondo il più recente insegnamento della Corte di legittimità (Cass. 18392/2017 e successive conformi) nella responsabilità scaturente da un facere professionale (La S. C. si è espressa in tema di responsabilità sanitaria con due successive pronunce, la 28990 e 28991 del 2019), è necessario distinguere, in capo al creditore della prestazione, un interesse presupposto ed un interesse strumentale, con la conseguenza, tra l'altro, che la prova del nesso causale tra la condotta colposa del professionista e l'evento di danno (i.e., l'inadempimento) va offerta dal creditore, trattandosi di un fatto costitutivo dell'illecito, secondo l'ordinario riparto degli oneri probatori previsti dal codice di rito. In caso di responsabilità professionale, è, pertanto, onere del creditore/danneggiato dimostrare non solo la fonte dell'obbligazione, ma anche il nesso di causa tra il danno sofferto e la condotta del medico con un grado prossimo al “più probabile che non”. L'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso (nel nostro caso, la morte); è, invece, onere del convenuto, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 10500/2022). Occorre a questo punto verificare, nel caso di specie, l'assolvimento dell'onere probatorio a carico delle parti. È stata dimostrata (ne è altrimenti dubitabile) l'esistenza del rapporto contrattuale tra e la convenuta, a Persona_2 seguito e in occasione del ricovero della prima, in data 20/11/2017, presso il P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo gli ausiliari adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo.
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 Al fine di esaminare la condotta dei sanitari che ebbero in cura la signora dobbiamo ripercorrere l'iter che ha condotto al Per_2 decesso. In data 20 novembre 2017, la signora all'epoca di anni Per_2
87, cadeva accidentalmente mentre scendeva le scale di casa riportando un traumatismo multiplo. Veniva accompagnata dai figli presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno (orario di accesso 13,41) dove i Sanitari di turno diagnosticavano “ trauma spalla destra, trauma cranico, contusione ginocchio dx e sx e annotavano l'assunzione di anticoagulanti (referto di P.S. dell'Ospedale di Ischia n.150070/17016463); la paziente eseguiva TAC Cranio senza mdc che evidenziava: “… in sede fronto-parieto -temporale destra la presenza di una falda di ematoma sottodurale con compressione del tessuto cerebrale contiguo e shift della linea mediana di 6 mm e compressione del corno ventricolare occipitale, a sinistra a sede fronto parietale si apprezza una sottile stria iperdensa anch'essa riferibile a sottile quota ematica
…non evidenti lesioni ossee traumatiche e Tc rachide cervicale: non lesioni ossee, lieve riduzione in altezza del corpo di C6 avanzata spondilodiscoartrosi. Pertanto, a seguito del referto TC sopra descritto, veniva richiesta consulenza neurochirurgica presso UOC Neurochirurgia Ospedale “ S. Maria delle Grazie “ di Pozzuoli (dalla richiesta “ la paziente è in terapia con IQ, sveglia, orientata nel tempo e nello spazio, collaborante;
lamenta unicamente dolore alla spalla destra;
esame neurologico negativo;
trauma cranico lieve;
cardiopatica, ipertesa, pregresso K colon, non diabietica, non IRC;
in attesa dell'invio delle immagini radiologiche PA 120/76; FC 83bpm; TC 37,2; terapia Perfalgan”). Per tale regione la paziente veniva trasferita, in pari data, con il servizio di eliambulanza presso il Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria delle Grazie di Pozzuoli ove giungeva alle 18:50 e alle 20,00 veniva disposto il suo trasferimento nel reparto di Neurochirurgia. L'esame obiettivo (ore 20,00 come da cartella clinica) all'ingresso non evidenziava la presenza di deficit neurologici. La paziente si presentava in respiro eupnoico, sveglia, cosciente, collaborante, favella fluida e senza deficit di lato. Per tale motivo ed in relazione al quadro tomodensitometrico descritto si decideva di
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 procastinare il trattamento neurochirurgico a favore della osservazione clinica. Veniva sospesa la terapia anticoagulante con eliquis e veniva programmato un washout con introduzione di clexane 4000 a distanza di 48 ore. Gli esami ematochimici relativi alla coagulazione mostravano la presenza di lieve rialzo dell'INR (1,2) e lievi modifiche del tempo di protrombina (68). La notte, in base a quanto riportato in cartella clinica, trascorse in assenza di variazioni neurologiche. Il giorno seguente, il 21 novembre 2017, alle ore 9,00, al controllo neurologico da parte del neurochirurgo di guardia, le condizioni della paziente risultavano stazionarie in assenza di alterazioni neurologiche: GCS 15 (come da cartella clinica). Un successivo controllo neurologico, alle ore 18,30 sempre da parte del medico di guardia, evidenziava un quadro sovrapponibile al precedente: GCS 15 in assenza di variazioni neurologiche. In cartella clinica alle ore 20,00 le condizioni neurologiche della paziente sono descritte come “stazionarie”. Alle 20:30 il quadro neurologico peggiorava improvvisamente, per cui la paziente appariva sonnolenta e non risvegliabile agli stimoli dolorosi (diario infermieristico). Veniva allertato il neurochirurgo di guardia che avendo constatato il rapido e drammatico peggioramento delle condizioni neurologiche, alle ore 21,20 richiedeva TC cranica urgente: “nel diario clinico viene annotato alle 21,20 paziente in anisocoria dx>sx, GCS 4, si richiede Tc urgente”. La TAC veniva eseguita alle ore 21,45 con referto di: “… estesa falda di ematoma sottodurale acuto emisferico destro con severo spostamento della linea mediana di 18 mm per destra maggiore di sinistra e compressione del mesencefalo…” Le condizioni neurologiche erano ulteriormente peggiorate con “midriasi bilaterale, GCS 3”. Alle ore 23,15 la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico di craniotomia fronto-temporo-parietale destra ed evacuazione dell'ematoma subdurale. Dal diario operatorio
“paziente intubata, midriasi bilaterale ad inizio intervento, incisione cutanea fronto-temporo-parietale destra;
scollamento dei piani sottocutanei e muscolari;
craniotomia fronto-parietale; incisione a lembo della dura che appare lacerata in più punti ed estremamente adesa al tavolato osseo interno. Sollevato l'opercolo osseo si reperta voluminoso ematoma subdurale acuto
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15 che viene evacuato mediante irrigazione ed aspirazione. Controllo della emostasi con surgicel e floseal. A fine procedura il parenchima cerebrale appare depresso e non pulsante: l'ulteriore sanguinamento venoso a nappo viene controllato con surgicel e. colla di fibrina. Plastica durale con Tachosil. Riapposizione dell'opercolo osseo con tre placchette, chiusura a strati dei piani soprastanti come di norma”. L'intervento chirurgico terminava alle ore 1,15 del 22/11/17. La paziente veniva trasferita nel Reparto di Rianimazione della medesima struttura. Il decorso post-operatorio era caratterizzato da un quadro neurologico e clinico di estrema gravità fino al decesso per arresto cardiaco alle ore 16.10 del 23/11/2017. Con riguardo alla condotta dei sanitari, come rilevato dalla CTU, le linee Guida riportate nei correnti Trattati di Neurochirurgia ritengono che un intervento decompressivo urgente in caso di un ematoma subdurale acuto si deve attuare in presenza di: a) spessore > 10 mm.: b)ematomi/contusioni > 25 cm3; d) di almeno uno dei seguenti segni alla TAC: 1) deviazione della linea mediana > 5 mm;
2) compressione della cisterna perimesencefalica;
3) compressione del ventricolo laterale omolaterale;
4) dilatazione compensatoria del ventricolo laterale controlaterale. Secondo i consulenti, essendo presente nel caso di specie alla TC cerebrale eseguita presso il PS del PO di Ischia una deviazione della linea mediana di poco superiore ai 5 mm, senza alcuna compressione del tronco cerebrale e in assenza di focolai contusivi, e soprattutto in assenza di turbe della coscienza e di deficit neurologici (GCS 15), ben considerando l'età della paziente (87 anni) e le comorbidità presenti (cardiopatia ischemica e fibrillazione atriale e soprattutto in trattamento con anticoagulanti IQ) era giustificabile l'atteggiamento attendistico dei Sanitari dell' Controparte_6
Pozzuoli, in quanto la corrente pratica
[...] clinica insegna che, pur ben conoscendo e tenendo presente le Linee Guida vigenti, l'indicazione chirurgica è sempre in relazione non solo ai reperti strumentali ma anche e soprattutto al quadro clinico presente. In tal caso, si trattava di una paziente di 87 anni con gravi comorbidità presenti e in trattamento con anticoagulanti, il che
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 16 rende particolarmente complesso il controllo chirurgico dell'emostasi. Inoltre, in relazione al reperto tomodensitometrico in oggetto, i CCTTUU facevano notare che la deviazione della linea mediana era di 6mm (solo 1mm superiore alla norma) in assenza di compressione del tronco cerebrale e di focolai contusivi, e all'esame clinico all'ingresso non si riscontrava alcun deficit neurologico presente (GCS 15). Secondo i consulenti, invece, non è condivisibile né giustificabile il comportamento dei Sanitari dell'
[...]
in quanto un Controparte_7 ematoma subdurale acuto, anche in assenza di alterazioni neurologiche, esige un controllo TC ogni 12 h. Aggiungevano i consulenti che il peggioramento improvviso delle condizioni neurologiche della paziente fossero da riferire sia ad un progressivo incremento dell'ematoma subdurale acuto, aumento, che comunque non aveva comportato nelle ore precedenti alcun riscontro clinico (come da cartella clinica allegata), oppure, molto probabilmente, ad un brusco sanguinamento del focolaio emorragico, in quanto la paziente era in precedenza in trattamento con farmaci anticoagulanti orali ad azione diretta (DOAC), dabigatran e apixaban (Equilis). Secondo i CCTTUU, inoltre, l'intervallo di oltre due ore (20.30 peggioramento del quadro clinico annotato nel diario infermieristico;
ore 21.20 visita del neurochirurgo di guardia;
ore 23,15 (intervento chirurgico), risultava essere eccessivamente lungo, tenendo presente che la paziente era già ricoverata in una UOC di Neurochirurgia con sala operatoria disponibile per le urgenze. I CCTTUU hanno, pertanto, ravvisato profili di censura a carico del Controparte_8
nella gestione della paziente
[...] Per_2
Pur considerando giustificato l'atteggiamento attendistico
[...] assunto inizialmente nei confronti della paziente (per età, comorbidità e condizioni cliniche neurologiche all'atto del ricovero), era da ritenere assolutamente superficiale e criticabile la gestione della paziente nelle ore successive al ricovero, per non averla sottoposta, oltre che ai controlli clinici (riportati in cartella), al necessario e previsto anche dalle linee guida, attento monitoraggio tomodensitometrico dell'evoluzione dell'ematoma,
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 17 eseguendo una TC cerebrale ogni 12 ore, ancor più in considerazione di quanto era stato evidenziato nella prima TC cranio e dei maggiori fattori di rischio riconducibili alla paziente stessa. Evidenziavano, inoltre, i CCTTUU, l'eccessivo tempo intercorso tra il riscontro dell'improvviso peggioramento delle condizioni neurologiche (annotato alle ore 20.30 del 21/11/2017), la visita neurochirurgica del medico di guardia (ore 21.20), in seguito alla quale veniva richiesta la TC cranio d'urgenza (praticata alle ore 21.45) e l'intervento chirurgico (ore 23.15). Il non aver messo in atto con la dovuta celerità la procedura d'urgenza (TC cranio ed intervento chirurgico) in presenza di un drammatico peggioramento delle condizioni neurologiche della paziente, secondo i consulenti ha indubbiamente ridotto le chances di sopravvivenza della signora pur ben Per_2 considerando la prognosi spesso infausta dell'ematoma subdurale acuto o subacuto esteso: la mortalità è stata riportata in un range tra il 70 e l'80% dei casi, con una incidenza maggiore nei pazienti in trattamento con anticoagulanti e antiaggreganti. I CCTTUU hanno infine rilevato che le informazioni fornite alla paziente in relazione ai trattamenti praticati possono ritenersi adeguate alle circostanze del caso. Risulta, pertanto, provata la condotta colposa ed il danno. Con riguardo al nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la morte, esso è stato escluso dai CCTTUU, che hanno ritenuto che un più tempestivo intervento chirurgico molto probabilmente e sicuramente con il criterio “del più probabile che non” non avrebbe evitato il decesso. Occorre questo punto esaminare la questione della perdita di chances. Il modello di riferimento della perdita di chance (la cui matrice essenzialmente giurisprudenziale è conseguenza del silenzio normativo sul punto, fatte salve le numerose elaborazioni dottrinali sul punto) è stato il danno patrimoniale, essendo essenzialmente dibattuta la sua sola qualificazione come danno emergente o come lucro cessante. Storicamente, l'evoluzione giurisprudenziale sul tema della chance prenderà le mosse dalla pronuncia n. 6506/1985 della sezione lavoro della Corte di Cassazione, che si espresse (così cassando la sentenza di merito) a favore della risarcibilità del
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 18 danno allegato da uno dei partecipanti ad un concorso al quale, dopo aver brillantemente superato la prova scritta, fu impedita la partecipazione ai successivi orali. I principi posti a fondamento della decisione del 1985 furono: a) ogni individuo ha diritto all'integrità del proprio patrimonio;
b) la speranza di un guadagno futuro costituisce una entità risarcibile (testualmente, "una ricchezza"); c) la perdita della speranza di conseguire un risultato utile costituisce lesione dell'integrità del patrimonio, e quindi un danno risarcibile;
d) il danneggiato ha l'onere di provare che la chance perduta presenti una percentuale di successo probabile, e cioè pari ad almeno il 50%, poiché, "in presenza di una possibilità sfavorevole superiore a quella favorevole, non vi è ragione alcuna che possa giustificare la prevalenza della seconda sulla prima, e quindi la sussistenza di un danno". La portata di quella decisione traeva sostanza, in realtà, non dalla individuazione di un nuovo "bene" oggetto di tutela, bensì dalla formulazione di un 'vero e proprio principio causale (al tempo in cui la causalità civile seguiva le orme di quella penale, i.e. la "certezza processuale", poi divenuta, a seguito della storica sentenza 30328/2002 delle sezioni unite penali, "alto grado di probabilità logica/alto grado di credenza razionale"). Il modello patrimonialistico della chance non è però del tutto sovrapponibile alla perdita della possibilità di conseguire, per il soggetto che si dichiari danneggiato da una condotta commissiva (o più spesso omissiva) colpevole, un risultato migliore sul piano non patrimoniale, sebbene siano individuabili alcune coordinate comuni. Su di un piano morfologico, mutuando alcuni concetti in uso al diritto amministrativo, la chance patrimoniale può essere assimilata all'interesse legittimo pretensivo - anche se se ne differenzia per il fatto che, mentre nell'ipotesi dell'interesse legittimo pretensivo, inteso come pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa, il “bene” (i. e. la situazione soggettiva della quale si invoca tutela) preesiste alla stessa, la chance patrimoniale viene in rilievo quando essa, intesa come possibilità di conseguire un risultato migliorativo della situazione preesistente, è stata già perduta, postulando la preesistenza di
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 19 una situazione “positiva”, su cui andrà ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante, impedendone la possibile evoluzione migliorativa. La chance non patrimoniale è invece una chance “non pretensiva” (in particolare nel campo della responsabilità sanitaria), che diverge dalla chance “pretensiva”, non presentando una preesistente situazione “positiva”, volta che l'apparire del sanitario sulla scena della vicenda patologica del paziente si innesta su di una preesistente situazione “non favorevole” ( e cioè patologica) e coincide con la creazione stessa della chance, non essendovi un pregresso “positivo” individuabile ex ante, essendo il paziente portatore di una condizione di salute che, prima dell'intervento del medico, rappresenta un pejus rispetto all'auspicata evoluzione favorevole della malattia, essendo la chance inesistente senza l'intervento del medico. Altra distinzione tra la chance patrimoniale e quella non patrimoniale si rinviene sul piano risarcitorio: mentre nella liquidazione della chance patrimoniale spesso è possibile fare riferimento, nella liquidazione del danno, a criteri (para)oggettivi, nella perdita di chance non patrimoniale il criterio di liquidazione non potrà essere certo parametrato al risultato perduto, ma andrà commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzare il risultato positivo. Per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusta l'insegnamento delle SSUU in tema di danno non patrimoniale n. 26792/2008), la perdita di chance dovrà attingere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza. Ai fini della configurabilità della perdita di chance, come nel caso di ogni condotta illecita, occorre accertare preliminarmente la relazione eziologica tra la condotta e l'evento, dovendo il giudice muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore). Occorre, pertanto, accertare la sussistenza della condotta colposa (omessa, erronea o ritardata diagnosi), la lesione di un diritto (il diritto alla salute), l'evento di danno (il sacrificio della possibilità di un risultato migliore) e le conseguenze dannose risarcibili.
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 20 Secondo la Cassazione (Sez. III 28993/2019) possono configurarsi le seguenti ipotesi:
1. la condotta colpevole (commissiva o più spesso omissiva) del sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione: in tal caso l'evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari;
2. la condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata: in tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance, essendo l'evento caratterizzato non dalla possibilità di un risultato migliore bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali;
3. la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola e diversa qualità ed organizzazione della vita del paziente, essendo l'evento di danno (e il danno risarcibile) rappresentato da tale diversa e peggiore qualità della vita, conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione;
4. la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale: la mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento;
5. la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto (le conclusioni
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 21 della CTU risultano espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche delle metodologie di cura del tempo): tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) sarà risarcibile equitativamente come possibilità perduta, se provato con certezza il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici, tra la condotta e l'evento incerto della possibilità perduta, ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. Pertanto, ove risulti provato, sul piano eziologico, che la condotta colposa dei sanitari abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente) sopravvissuto significativamente più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori, non di “maggiori chance di sopravvivenza” sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta e immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità fisica e spirituale (cfr. Cass. n. 5641/18). Nel caso, invece, di incertezza del risultato si configura la fattispecie della perdita di chance, intesa, come già evidenziato, in termini di possibilità perduta di un risultato sperato, ovviamente dopo che sia stata accertata, in termini di certezza, la relazione causale tra condotta ed evento (Cass. 26851/2023, ove pure una complessa ricostruzione dei rapporti, non solo di incompatibilità, sia pur in via eccezionale, tra perdita di chance e perdita anticipata della vita). Occorre, pertanto, distinguere la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno, dovendosi previamente accertare il nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento secondo un criterio di certezza, essendo l'evento inteso come possibilità di un risultato migliore. Occorre, pertanto, che la condotta abbia con certezza privato il paziente della possibilità di un risultato migliore rispetto a quello verificatosi (Cass. 5641/2018, 28993/2019. 26851/2023). Il danno da perdita di chance di sopravvivenza sarà, pertanto,
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 22 risarcito, equitativamente, volta che, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della (come detto apprezzabile) possibilità di vivere più a lungo. Questo Giudice ritiene che le riportate conclusioni dei due Consulenti Tecnici d'Ufficio consentano di ritenere sussistente in termini di certezza il nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e la possibilità perduta di sopravvivenza. Accertato il nesso causale, per quantificare il risarcimento è rilevante l'idoneità della chance a produrre il risultato utile, nel senso che l'entità del risarcimento andrà commisurata al danno quantificato in ragione della maggiore o minore possibilità di ottenere quel risultato, misurata eventualmente in termini percentuali, che nel caso di specie può essere quantificata nel 25%. Il danno da perdita di chance fatto valere dagli eredi iure successionis, è, pertanto, risarcibile in quanto provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici della relazione tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta), essendo risultate comprovate le conseguenze pregiudizievoli (quali ripercussioni nella sfera non patrimoniale del paziente) aventi necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. Per la liquidazione di siffatta voce di danno, non può che darsi ingresso ad una stima equitativa che tenga conto, in primo luogo, dell'età del paziente e delle sue generali condizioni di salute e preesistenti comorbidità. Non esistendo criteri obiettivi per monetizzare l'ipotetico danno da perdita della propria vita, da utilizzare quale parametro per liquidare adeguatamente la chance di sopravvivenza, si ritiene equo utilizzare quale mero riferimento parametrico il valore monetario minimo posto dalla recentissima tabella unica nazionale approvata dal CDM del 25/11/2024 e pubblicata in G.U. in data 18 febbraio 2025, attualmente in vigore e dunque applicabile, per una inabilità totale del 100% in persona dello stesso sesso e della stessa età della vittima (donna di 86 anni), riconoscendo un risarcimento in misura percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta (25% nel caso di specie). Partendo dunque da un valore ipotetico di € 908.436,75, il 25%
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 23 di siffatto valore consente di giungere ad una liquidazione nella misura di € 227.109,19 all'attualità, che corrisponde dunque al danno da perdita di chance patito dal defunto in proprio e trasmesso agli eredi iure successionis. La morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio (Cass, 18284/2021, Cass., 30/8/2019, n. 21837). Si configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, spettando al danneggiato provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito. Nel caso di specie, come affermato, gli attori hanno assolto l'onere probatorio loro richiesto. La morte di un congiunto può cagionare ai congiunti danni di carattere patrimoniale e, in particolar modo, non patrimoniale, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c. (dalla relativa violazione potendo conseguire l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'addebitabilità della separazione personale); per il genitore dall'art. 147 c.c., e ancor prima da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale (v. Corte Cost., 13/5/1998, n. 166), da considerarsi in combinazione con l'art. 8 L. Adoz. (la violazione dell'obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato di abbandono del minore che ne legittima l'adozione); per il figlio nell'art. 315 c.c., valorizzabile secondo tale orientata lettura (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546). Tale evento determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (v. Cass., 9/5/2011, n. 10107), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 24 formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2,29 e 30 Cost. (v. Cass. 907/2018 e 13546/2006) La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (Sez. 3 - , Sentenza n. 9010 del 21/03/2022). Con riguardo al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale vanno, applicati, al caso di specie, i principi ripetutamente affermati dalla Corte di Cassazione (da ultimo ord. 26826/2025), che non solo ha ritenuto legittimati i componenti del consorzio familiare a far valere una pretesa risarcitoria che trova fondamento negli artt. 2043 e 2059 cod. civ. in relazione agli artt. 2,29 e 30 Cost., nonché - ai sensi della norma costituzionale interposta costituita dall'art. 8 CEDU, che dà rilievo al diritto alla protezione della vita privata e familiare - all'art. 117, comma 1, Cost. (in tal senso, funditus, Cass. 27 marzo 2019, n. 8442), ma ha anche chiarito che tale tipo di pregiudizio rileva nella sua duplice, non sovrapponibile dimensione morfologica "della sofferenza interiore eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, ulteriore e diversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita": così, Cass. 901/2018, 7513/2018, 2788/2019, nonché, funditus, Cass. 11 novembre 2019, n. 28989. Il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può, come per il danno patrimoniale, corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 25 Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1 /4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106). La valutazione equitativa è volta a determinare "la compensazione economica socialmente adeguata" del pregiudizio, quella che "l'ambiente sociale accetta come compensazione equa" (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., 7/6/2011, n. 12408) e deve essere dal giudice condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645). Come già affermato a più riprese dalla Corte di Cassazione e di recente confermato dall'ordinanza 26826/2025, sopra citata, sotto il profilo della liquidazione del danno parentale, occorre far riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano, in applicazione doverosa applicazione di una giurisprudenza di legittimità costantemente e univocamente orientata, ampiamente motivata, ed ormai ultradecennale, i cui principi non appaiono in alcun modo scalfiti da un'unica e distonica pronuncia recente (Cass. n. 24349 del 2025, ove si opina essere "del tutto evidente - nonostante una giurisprudenza l'abbia affermato, ma senza alcuna oggettiva base, suscitando da ultimo un intervento specifico del legislatore che non poteva essere supplito - che le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunque altro Foro, non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare: si tratta, in effetti, di una mera proposta di usualità equiparativa"). Il valore paranormativo delle Tabelle di Milano risulta, infatti, affermato da numerose pronunce (da ultimo, Cass. Sez. lavoro 16/03/2025, n.6981; tra le numerosissime altre, funditus, Cass. 25164/2020) che prendono tutte lo spunto dalla fondamentale sentenza 12408/2011, volta a porre fine a una ormai intollerabile anarchia risarcitoria che pervadeva la giurisprudenza di merito. Si affermarono così, con alto livello di approfondimento e di consapevolezza della questione, il principio secondo il quale l'equità va intesa anche come parità di trattamento, onde la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi, da
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 26 individuarsi in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto;
il principio secondo il quale, allorché si lede l'integrità psicofisica di una persona, arrecandole anche un danno non patrimoniale, si incide negativamente su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, di tal che, ritenute la marcata, frequentissima disparità e l'empirismo dei metodi di riferimento, di valutazione e di liquidazione riscontrabili nella giurisprudenza di merito, ritenute le pletoriche, accentuate varietà e le non lievi divergenze riscontrabili, finora, in seno ai cd. valori tabellari, ritenuta la sussistenza, anche a parità di condizioni, di una giurisprudenza diversificata per zone territoriali, con violazione dei principi di uguaglianza, di equità, di certezza del diritto, con incremento della litigiosità e del contenzioso e con notevole, inaccettabile casualità delle aspettative e delle risultanze risarcitorie, a tutto discapito anche della necessaria c.d. morigeratezza processuale, ritenute le controindicazioni che tarano negativamente le varie medie aritmetiche adottate, ritenuta la carenza, finora, di una tabella unica di riferimento e di valutazione per la stima e la quantificazione del danno non patrimoniale e del correlativo risarcimento, ritenuto l'ineludibile ruolo nomofilattico assegnato, istituzionalmente, alla S.C.C., ritenuta la plausibilità e l'attendibilità, sotto ogni punto di vista, delle tabelle di riferimento e valutazione elaborate dal Tribunale di Milano e caratterizzate dall'adozione articolata di criteri uniformi e più diffusi sul territorio nazionale, ebbene, quanto sopra ritenuto e premesso, sono comunemente applicabili e vincolanti, de futuro, perché valide ed attendibili, le sole tabelle milanesi, potendo il giudice e l'interprete discostarsene solo con esplicita, adeguata, esaustiva motivazione imposta dagli elementi e dalle circostanze del singolo caso. Come affermato dall'ordinanza sopra citata, tali principi, conservano intatta la loro persuasività e la loro forza esplicativa, giuridica e non, anche all'indomani dell'emanazione, da parte del Contr governo, delle c.d. , a distanza di vent'anni dalla data prevista dal codice delle assicurazioni, restando conseguentemente intatta la ratio della relativa necessità applicativa per tutte le altre fattispecie di danni, diversi da quello alla salute, puntualmente previste dalle tabelle milanesi. Di tutto ciò è prova il costante riferimento, e la altrettanto costante,
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 27 proficua interlocuzione della Corte di legittimità con l'organo deputato all'elaborazione delle tabelle milanesi -interlocuzione, sia pur indiretta, di cui è prova proprio la sentenza 26300/2021 (e, prima ancora, la pronuncia 10579/2021) che stigmatizzò l'inadeguatezza della tabella milanese con riguardo al danno parentale per mancanza di parametri (era prevista, all'epoca, soltanto una liquidazione cd. "a forbice"). Adeguandosi a tali pronunce, nel maggio del 2022 l'Osservatorio di Milano elaborò le nuove tabelle integrate a punti, ricevendo, in tutte le pronunce successive di questa stessa Corte, una rinnovata e incontestata legittimazione, a riprova che i principi della sentenza del 2011 estendevano la loro preziosa portata ben oltre la fattispecie del danno biologico. Nella specie, tuttavia, in base a quanto fin qui esposto, viene in primo luogo in rilievo un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale, data la rilevata incertezza sulla effettiva sopravvivenza del de cuius in caso di corretto comportamento dei sanitari, sicché dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione del pregiudizio non patrimoniale sofferto dai congiunti della sola percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta (25% nel caso di specie). Anche in tal caso la liquidazione va effettuata in via equitativa e la sua sussistenza richiede l'accertamento degli stessi presupposti richiesti per il riconoscimento del danno da perdita o lesione del rapporto parentale. Tali tabelle prevedono un sistema di attribuzione di un punteggio numerico che varia in ragione della presumibile entità del danno, sulla base di una serie di parametri di riferimento, ovvero la relazione di parentela con il de cuius (dovendo presumersi che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto), l'età della vittima e l'età del congiunto (il danno sarà tanto maggiore quanto minore è l'età di vittima e congiunto, siccome il pregiudizio è destinato a protrarsi per un tempo maggiore), la eventuale convivenza con la vittima e la composizione del nucleo familiare. Si è dunque ritenuto di fare ricorso ad un sistema di calcolo non fondato su un'entità risarcitoria di base da variare in più o in meno, ma sul modello “a punto”, vale a dire attribuendo un certo numero di punti per ciascuno dei parametri di riferimento sopra considerati e moltiplicando il punteggio finale per una somma di denaro (valore del punto) che costituisce il valore ideale di ogni punto di
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 28 danno non patrimoniale. Il valore a punto (da moltiplicarsi, come si è detto, per un'entità numerica variabile a seconda dei cinque parametri sopra menzionati), è convenzionalmente stabilita nella tabella elaborata per il 2024, in via equitativa, sulla base della media di un campione di decisioni adottate dal Tribunale di Milano. Pertanto, per la liquidazione suddetta, si adottano i valori monetari previsti dalla Tabella milanese, il cui “valore punto” per il caso di perdita del genitore in € 3.911,00, valutando altresì le circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e secondaria, la non sussistenza del rapporto di convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto. Nel caso di specie, tenuto dell'assenza di richieste adeguate a dimostrare l'intensità della relazione affettiva (le istanze istruttorie non erano state ammesse, ritenendo la causa matura per la decisione, essendo le stesse generiche), la stessa può essere quantificata come “minima”. Pertanto, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di:
- (figlia), in € 35.199,00 (25% di € Parte_1
140.796,00);
- (figlio), in € 31.288,00 (25% di € Controparte_1
125.152,00);
- (figlia), in € 31.288,00 (25% di € Parte_2
125.152,00);
Va poi esaminata la domanda avanzata dagli attori iure hereditatis di risarcimento del cd. danno catastrofale sofferto da
, cioè la sofferenza dalla stessa patita per essere Persona_2 sopravvissuto in quella condizione di “lucida agonia” che gli aveva consentito di percepire la gravità della propria condizione e soffrirne. A prescindere dalla denominazione, si tratta del danno morale
“terminale” subito dalla vittima, “nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 29 l'integrità della sofferenza medesima” (Cass.11719/2021), che va distinto da quello biologico “terminale”, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, “è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”. Il danno catastrofale, che altro non è che un danno morale, non è riscontrabile tramite valutazione medico-legale, ma deve essere provato caso per caso dal danneggiato, attraverso allegazioni o presunzioni, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria. Il danno, invero, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. (Cass. n. 25164/2020). Nel caso di specie, gli attori non hanno provato, né hanno chiesto di provare l'esistenza di tale danno, che presuppone la prova della “coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine” nello spatium temporis tra la lesione e la morte. Tale richiesta risarcitoria va, pertanto rigettata. Va, altresì, rigettata la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, non dedotti, né provati, nonché il risarcimento il danno da omesso consenso informato, avendo ritenuto i CCTTUU l'adeguatezza delle informazioni fornite e non avendo parte attrice in alcun modo provato che, ove fosse stata compiutamente informata, avrebbe potuto rivolgersi ad altre strutture meglio attrezzate e maggiormente in grado di garantirle la sopravvivenza, la guarigione e, comunque, una esistenza più lunga ed una migliore qualità della vita. Con riferimento alle somme innanzi riconosciute, va altresì tenuto conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dai soggetti danneggiati a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 30 rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, SS.UU. n. 1712/95, Cass. n. 2796/00). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento, in favore dei ricorrenti, degli interessi al tasso legale previsto dal Codice civile: dalla data dell'evento sull'importo liquidato a ciascuno dei ricorrenti, somma che deve essere devalutata, in base agli indici ISTAT, al 23/11/2017 - quale momento dell'evento lesivo - e, quindi, anno per anno, e a partire dal 23/11/2017, fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo. Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. (cfr. Cass. n. 13470/99; Cass. n. 4030/98).
3. Sulle spese di lite. Le spese del presente giudizio, liquidate sulla base del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della convenuta . Controparte_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 6643/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto Responsabilità professionale, pendente tra Parte_1
, e
[...] Controparte_1 Parte_2 [...]
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: CP_3
1. accoglie parzialmente la domanda attorea;
2. condanna l , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
, Parte_1 Controparte_1 Parte_1
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 31 della somma € 227.109,19, oltre interessi come in Pt_2 motivazione;
3. condanna l , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme di
€ 35.199,00 in favore di;
di € 31.288,00 Parte_1 in favore di;
di € 31.288,00, in favore Controparte_1 di , oltre interessi come in motivazione;
Parte_2
4. condanna l , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli attori delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 518,00 per spese ed € 15.659,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario;
5. pone definitivamente a carico dell , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, le spese della CTU.
Così deciso in Napoli, il 19/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 6643/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 32