Art. 5.
L'ammontare massimo individuale dei prestiti da concedere ai sottufficiali, appuntati e finanzieri, soggetti a ritenuta, e' determinato al principio di ciascun esercizio finanziario dal Consiglio di amministrazione del Fondo con deliberazione da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.
L'ammontare massimo individuale dei prestiti da concedere ai sottufficiali, appuntati e finanzieri, soggetti a ritenuta, e' determinato al principio di ciascun esercizio finanziario dal Consiglio di amministrazione del Fondo con deliberazione da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.