Note all' art. 34 :
- L' art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nella Gazzetta 4 luglio 2006, n. 153., convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, S.O., cosi' recita:
«Art. 2 (Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali). - 1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorieta' di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita' informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attivita' libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu' soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilita'.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale.
2-bis. All' art. 2233 del codice civile , il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualita' delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.».
- L' art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O., cosi' recita:
«Art. 10 (Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate). - 1. L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all'indipendenza, alla dignita', all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealta' verso clienti e colleghi.».