TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 516
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Sentenza 16 aprile 2026

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  • Rigettato
    Utilizzo della procedura di variante semplificata al di fuori dei casi ammessi

    La variante semplificata è giustificata dalla portata locale della modifica, che non incide sulle strategie generali del PTCP, valorizzando un singolo elemento del contesto e rispondendo ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. La Regione è stata coinvolta nella valutazione di incidenza. L'approvazione anticipata della variante comunale è condizionata all'approvazione della variante al PTCP, come previsto dalla normativa.

  • Rigettato
    Illegittimità del vaglio provinciale di conformità del PGT al PTPC e al PTR in ordine al tema del consumo di suolo

    La scelta urbanistica è proporzionata al sacrificio imposto al territorio, essendo finalizzata alla valorizzazione di un sito religioso esistente e richiedendo aree in prossimità, senza creazione di nuove infrastrutture. Il freno al consumo di suolo è attenuato nei limiti necessari. La variante ha comportato una riduzione complessiva del consumo di suolo. La Provincia ha valutato correttamente l'impatto, selezionando suoli di qualità minore e preservando aree boschive. La classificazione di aree come servizi è avvenuta in applicazione della lett. e) e non della lett. b) dell'art. 75, comma 3 del PTPC.

  • Rigettato
    Violazione direttive VAS e principi procedimento VAS

    La scelta localizzativa necessitata limita la ricerca di alternative. La pianificazione ha cercato di limitare l'impatto sul territorio con modalità di intervento conservative. Gli obiettivi di tutela del paesaggio sono perseguiti attraverso prescrizioni per mitigazioni e compensazioni ecologiche. La VAS congiunta è giustificata dall'esigenza di coordinamento tra enti e razionalizzazione dei procedimenti, evitando duplicazioni.

  • Rigettato
    Utilizzo della procedura di variante semplificata al di fuori dei casi ammessi

    La variante semplificata è giustificata dalla portata locale della modifica, che non incide sulle strategie generali del PTCP, valorizzando un singolo elemento del contesto e rispondendo ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. La Regione è stata coinvolta nella valutazione di incidenza. L'approvazione anticipata della variante comunale è condizionata all'approvazione della variante al PTCP, come previsto dalla normativa.

  • Rigettato
    Illegittimità del vaglio provinciale di conformità del PGT al PTPC e al PTR in ordine al tema del consumo di suolo

    La scelta urbanistica è proporzionata al sacrificio imposto al territorio, essendo finalizzata alla valorizzazione di un sito religioso esistente e richiedendo aree in prossimità, senza creazione di nuove infrastrutture. Il freno al consumo di suolo è attenuato nei limiti necessari. La variante ha comportato una riduzione complessiva del consumo di suolo. La Provincia ha valutato correttamente l'impatto, selezionando suoli di qualità minore e preservando aree boschive. La classificazione di aree come servizi è avvenuta in applicazione della lett. e) e non della lett. b) dell'art. 75, comma 3 del PTPC.

  • Rigettato
    Violazione direttive VAS e principi procedimento VAS

    La scelta localizzativa necessitata limita la ricerca di alternative. La pianificazione ha cercato di limitare l'impatto sul territorio con modalità di intervento conservative. Gli obiettivi di tutela del paesaggio sono perseguiti attraverso prescrizioni per mitigazioni e compensazioni ecologiche. La VAS congiunta è giustificata dall'esigenza di coordinamento tra enti e razionalizzazione dei procedimenti, evitando duplicazioni.

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    Utilizzo della procedura di variante semplificata al di fuori dei casi ammessi

    La variante semplificata è giustificata dalla portata locale della modifica, che non incide sulle strategie generali del PTCP, valorizzando un singolo elemento del contesto e rispondendo ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. La Regione è stata coinvolta nella valutazione di incidenza. L'approvazione anticipata della variante comunale è condizionata all'approvazione della variante al PTCP, come previsto dalla normativa.

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    Illegittimità del vaglio provinciale di conformità del PGT al PTPC e al PTR in ordine al tema del consumo di suolo

    La scelta urbanistica è proporzionata al sacrificio imposto al territorio, essendo finalizzata alla valorizzazione di un sito religioso esistente e richiedendo aree in prossimità, senza creazione di nuove infrastrutture. Il freno al consumo di suolo è attenuato nei limiti necessari. La variante ha comportato una riduzione complessiva del consumo di suolo. La Provincia ha valutato correttamente l'impatto, selezionando suoli di qualità minore e preservando aree boschive. La classificazione di aree come servizi è avvenuta in applicazione della lett. e) e non della lett. b) dell'art. 75, comma 3 del PTPC.

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    Violazione direttive VAS e principi procedimento VAS

    La scelta localizzativa necessitata limita la ricerca di alternative. La pianificazione ha cercato di limitare l'impatto sul territorio con modalità di intervento conservative. Gli obiettivi di tutela del paesaggio sono perseguiti attraverso prescrizioni per mitigazioni e compensazioni ecologiche. La VAS congiunta è giustificata dall'esigenza di coordinamento tra enti e razionalizzazione dei procedimenti, evitando duplicazioni.

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    La scelta urbanistica è proporzionata al sacrificio imposto al territorio, essendo finalizzata alla valorizzazione di un sito religioso esistente e richiedendo aree in prossimità, senza creazione di nuove infrastrutture. Il freno al consumo di suolo è attenuato nei limiti necessari. La variante ha comportato una riduzione complessiva del consumo di suolo. La Provincia ha valutato correttamente l'impatto, selezionando suoli di qualità minore e preservando aree boschive. La classificazione di aree come servizi è avvenuta in applicazione della lett. e) e non della lett. b) dell'art. 75, comma 3 del PTPC.

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    La variante semplificata è giustificata dalla portata locale della modifica, che non incide sulle strategie generali del PTCP, valorizzando un singolo elemento del contesto e rispondendo ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. La Regione è stata coinvolta nella valutazione di incidenza. L'approvazione anticipata della variante comunale è condizionata all'approvazione della variante al PTCP, come previsto dalla normativa.

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    La scelta urbanistica è proporzionata al sacrificio imposto al territorio, essendo finalizzata alla valorizzazione di un sito religioso esistente e richiedendo aree in prossimità, senza creazione di nuove infrastrutture. Il freno al consumo di suolo è attenuato nei limiti necessari. La variante ha comportato una riduzione complessiva del consumo di suolo. La Provincia ha valutato correttamente l'impatto, selezionando suoli di qualità minore e preservando aree boschive. La classificazione di aree come servizi è avvenuta in applicazione della lett. e) e non della lett. b) dell'art. 75, comma 3 del PTPC.

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    La scelta urbanistica è proporzionata al sacrificio imposto al territorio, essendo finalizzata alla valorizzazione di un sito religioso esistente e richiedendo aree in prossimità, senza creazione di nuove infrastrutture. Il freno al consumo di suolo è attenuato nei limiti necessari. La variante ha comportato una riduzione complessiva del consumo di suolo. La Provincia ha valutato correttamente l'impatto, selezionando suoli di qualità minore e preservando aree boschive. La classificazione di aree come servizi è avvenuta in applicazione della lett. e) e non della lett. b) dell'art. 75, comma 3 del PTPC.

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    La scelta localizzativa necessitata limita la ricerca di alternative. La pianificazione ha cercato di limitare l'impatto sul territorio con modalità di intervento conservative. Gli obiettivi di tutela del paesaggio sono perseguiti attraverso prescrizioni per mitigazioni e compensazioni ecologiche. La VAS congiunta è giustificata dall'esigenza di coordinamento tra enti e razionalizzazione dei procedimenti, evitando duplicazioni.

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    La variante semplificata è giustificata dalla portata locale della modifica, che non incide sulle strategie generali del PTCP, valorizzando un singolo elemento del contesto e rispondendo ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. La Regione è stata coinvolta nella valutazione di incidenza. L'approvazione anticipata della variante comunale è condizionata all'approvazione della variante al PTCP, come previsto dalla normativa.

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    La scelta urbanistica è proporzionata al sacrificio imposto al territorio, essendo finalizzata alla valorizzazione di un sito religioso esistente e richiedendo aree in prossimità, senza creazione di nuove infrastrutture. Il freno al consumo di suolo è attenuato nei limiti necessari. La variante ha comportato una riduzione complessiva del consumo di suolo. La Provincia ha valutato correttamente l'impatto, selezionando suoli di qualità minore e preservando aree boschive. La classificazione di aree come servizi è avvenuta in applicazione della lett. e) e non della lett. b) dell'art. 75, comma 3 del PTPC.

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    La scelta localizzativa necessitata limita la ricerca di alternative. La pianificazione ha cercato di limitare l'impatto sul territorio con modalità di intervento conservative. Gli obiettivi di tutela del paesaggio sono perseguiti attraverso prescrizioni per mitigazioni e compensazioni ecologiche. La VAS congiunta è giustificata dall'esigenza di coordinamento tra enti e razionalizzazione dei procedimenti, evitando duplicazioni.

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    La scelta urbanistica è proporzionata al sacrificio imposto al territorio, essendo finalizzata alla valorizzazione di un sito religioso esistente e richiedendo aree in prossimità, senza creazione di nuove infrastrutture. Il freno al consumo di suolo è attenuato nei limiti necessari. La variante ha comportato una riduzione complessiva del consumo di suolo. La Provincia ha valutato correttamente l'impatto, selezionando suoli di qualità minore e preservando aree boschive. La classificazione di aree come servizi è avvenuta in applicazione della lett. e) e non della lett. b) dell'art. 75, comma 3 del PTPC.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 516
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 516
    Data del deposito : 16 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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