Sentenza 24 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/11/2025, n. 9297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9297 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09297/2025REG.PROV.COLL.
N. 09520/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9520 del 2024, proposto da
Argea Sardegna - Agenzia Regionale per la Gestione ed Erogazione degli Aiuti in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cuccuru, Anna Lisa Noce e Marcello Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
LE RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio, FA Porcu e Matteo Atzeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Sardegna (Sezione seconda) n. 732/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di LE RO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. TH TH e udito per la parte appellante l’avvocato Claudio Nicolais in sostituzione dell'avvocato Marcello Serra;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia all’esame del Collegio si inserisce in un contenzioso che prende l’avvio dalla nota di ARGEA, Agenzia Regionale per la Gestione degli Aiuti in Agricoltura, del 23 maggio 2023 diretta a LE RO, recante il preavviso della sua istanza di contributo per l’avviamento di imprese per i giovani agricoltori del 26.5.2022.
2. Con il predetto provvedimento interlocutorio, ARGEA, ritenendo di essere in presenza di una dichiarazione non veritiera dell’istante laddove indicava, compilando il modulo dell’allegato C del bando, di essersi insediato in un’azienda di provenienza non familiare (attribuendosi i relativi 5 punti) mentre alcuni suoi terreni di cui alla domanda erano precedentemente condotti dal padre FA RO, pertanto, ai sensi del par. 11 lettera d) del bando, la sua domanda andava archiviata con decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.
3. Seguivano controdeduzioni dell’interessato che venivano disattese dall’Agenzia che si determinava definitivamente con provvedimento finale di rigetto del 15.9.2023, n. 5067.
4. Il signor RO proponeva ricorso dinanzi al TAR della Sardegna (n.r.g. 832/2023), che, con la sentenza n. 732/2024, riteneva assorbente e fondata la seconda censura secondo cui il suo comportamento non integrava la fattispecie di una falsità della dichiarazione che implicasse automaticamente l’esclusione dalla procedura selettiva. Il TAR accertava che i 5 punti premiali non erano da soli decisivi per l’espulsione. Più in particolare, il primo giudice rilevava che – in disparte l’esattezza giuridica o meno della conclusione della P.A. nel ritenere non possibile l’assegnazione dei rispettivi 5 punti in quanto i terreni erano precedentemente condotti in affitto o altro titolo da parenti fino al secondo grado del richiedente – l’esclusione non era scontata o automatica, dovendo comunque interpretare una previsione non univoca del bando (e l’applicabilità al caso concreto). Ciò era ulteriormente confermato dalla circostanza che nel caso di specie non si trattava di un subentro di un’intera azienda familiare, ma solo alcuni terreni (8 ha) erano in precedenza gestiti dal padre, mentre nella domanda si indicavano 29 ha come superficie complessiva del giovane agricoltore. Ammettendo quindi la lex specialis non una chiara e unica risposta al caso specifico, e non avendo il richiedente nel modulo la possibilità di specificare il punto (trattandosi di un requisito “ on/off ”), il TAR concludeva che non si trattava di una dichiarazione falsa. ARGEA, secondo il primo giudice, non avrebbe potuto escludere l’istante, ma semmai non concederli i punti, anche dopo averlo invitato ad emendare tale dichiarazione.
5. Avverso siffatta sentenza ARGEA propone un unico motivo di appello rubricato “ Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 9 e 11 del Bando - Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 d.P.R. 445/2000 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 59 del Reg. UE 2021/2116 del 2 dicembre 2021. Error in procedendo: Erronea valutazione dei documenti di causa ”.
5.1. Deduce l’appellante che la statuizione del TAR sull’automatica esclusione e la non univoca previsione normativa del bando non sarebbe condivisibile, alla luce del chiaro disposto dell’art. 9 delle note esplicative (insediamento in terreni precedentemente condotti in affitto o altro titolo da parenti fino al secondo grado del richiedente). Inoltre il TAR avrebbe errato nella valutazione della consistenza dei beni del padre, che non sarebbero 8 ha, ma 20,7559 ha (e 8,9695 esterni). Secondo ARGEA l’istante non avrebbe dovuto fare alcuna interpretazione, ma semplicemente riferire una circostanza di fatto. La specifica di cui all’art. 9 sarebbe stata inoltre introdotta la prima volta con il bando del 2022, per eliminare ogni dubbio si 5 punti aggiuntivi. L’art. 75 del DPR n. 445/2000 e la sua consolidata interpretazione dalla G.A. prevedrebbe la decadenza dai benefici economici in caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva. Inoltre l’esclusione sarebbe rispondente dell’art. 59 del Regolamento 2021/2106/UE per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea.
6. Si è costituito il signor RO, deducendo l’infondatezza del gravame e riproponendo la prima censura proposta nel giudizio di primo grado ed assorbita dal TAR.
7. Ha fatto seguito la memoria della parte appellante ai fini della camera di consiglio per la discussione della domanda cautelare.
8. Con l’ordinanza n. 154/2025, ritenuto “ al primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, che l’appello non appare sorretto da fumus boni iuris e che non sussiste, in termini di gravità e irreparabilità, il pregiudizio allegato dalla parte appellante ”, l’istanza cautelare è stata respinta.
9. Con memoria per l’udienza di discussione l’appellante ripropone le proprie difese e evidenzia la fondatezza dell’appello.
10. Con note di replica per l’udienza l’appellato ha insistito per il rigetto del gravame.
11. All’udienza di discussione del 20 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Il motivo dell’appello non è fondato.
13. Dalla documentazione versata in giudizio emerge che l’appellato ha compilato il quadro “H” della domanda (“criteri di selezione e autovalutazione progetto”) e si è attribuito 5 punti per il possesso del rispettivo requisito “insediamento in un’azienda di provenienza non familiare”.
14. Le note esplicative in ordine all’articolo del bando recitano:
“ I requisiti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) sono alternativi tra loro e non cumulabili. La priorità prevista per l’insediamento in un’azienda agricola precedentemente condotta da un agricoltore di età maggiore di 67 anni può essere attribuita solo se il subentro è avvenuto entro 12 mesi dalla cessazione dell’attività da parte dell’agricoltore, se questi ha condotto l’azienda per almeno 5 anni ed era regolarmente iscritto all’Anagrafe delle aziende agricole. La cessione al giovane (o alla società) deve riguardare l’intera azienda. La chiusura della P.IVA e dell’iscrizione alla CCIAA da parte del cedente devono essere precedenti all'insediamento del giovane. Per i criteri di priorità relativi ai punti h), i), l), m) e p) si deve tener conto di tutta la consistenza territoriale presente nel fascicolo. Per il requisito di cui al punto o) si specifica che per ambito familiare si intende fino al secondo grado di parentela. Tale priorità non può quindi essere riconosciuta nei seguenti casi:
- insediamento in terreni che il giovane (o la società) conduce in affitto, di proprietà di parenti del richiedente fino al secondo grado; - insediamento in terreni di proprietà del giovane (o della società) acquisiti da parenti del richiedente fino al secondo grado; - insediamento in terreni precedentemente condotti in affitto o altro titolo da parenti fino al secondo grado del richiedente.
Tali condizioni non possono essere eluse mediante la creazione di condizioni artificiali per acquisire la priorità (ad es.: passaggio di proprietà “indiretto” per il tramite di un soggetto intermedio non parente). In ogni caso il requisito di cui al punto o) non è compatibile con il requisito di cui al punto n) qualora l’agricoltore di età maggiore di 67 anni sia un parente di primo o secondo grado del giovane. ”
15. Orbene, dalla lettura di questi testi emerge che il requisito di priorità derivante dall’insediamento in un’azienda di provenienza non familiare non poteva essere riconosciuto in caso di:
a) insediamento in terreni che il giovane (o la società) avesse condotto in affitto, di proprietà di parenti del richiedente fino al secondo grado;
b) insediamento in terreni di proprietà del giovane (o della società) acquisiti da parenti del richiedente fino al secondo grado;
c) insediamento in terreni precedentemente condotti in affitto o altro titolo da parenti fino al secondo grado del richiedente.
16. Ma – giova sottolineare – la fattispecie del signor RO non rientrava esattamente in nessuno dei tre casi, in quanto dal tenore letterale della terza fattispecie si poteva comprendere come il requisito di priorità non potesse essere riconosciuto nel caso di insediamento di azienda composta, integralmente, da terreni precedentemente condotti da parenti sino al secondo grado. Sembra invece poter desumere dalle note esplicative (anche) la legittimità della domanda nel caso di insediamento in un’azienda, e quindi in terreni, dei quali solo una quota (e non l’integralità) fosse stata in passato a disposizione di un parente. Le due aziende comparate sarebbero differenti (stante la almeno parziale differente composizione territoriale), per cui non si sarebbe configurato un subentro del figlio nell’azienda del padre.
17. Nel caso oggetto del giudizio il signor RO si era insediato in un’azienda differente (in quanto composta in parte da terreni diversi) rispetto a quella del padre, e quindi si potrebbe anche concludere che l’insediamento non fosse di provenienza familiare. Ma, come ha correttamente accertato il TAR della Sardegna, anche se si conclude diversamente, non è integrata la dichiarazione non veritiera, offrendo il bando due possibilità interpretative:
a) l’esclusione del requisito nel caso di insediamento con solo (nel senso di esclusivo) terreni precedentemente condotti da un parente di secondo grado;
b) l’esclusione degli insediamenti con solo parzialmente terreni precedentemente condotti da parenti di secondo grado.
18. Da ciò consegue che cui la tesi dell’Agenzia per cui era possibile solo una interpretazione dev’essere respinta in quanto non corrisponde al vero. L’ambiguità sola – non solo della norma del bando, ma anche delle sue note esplicative – esclude la doverosa esclusione del richiedente. Nell’ambito delle domande per sostegni finanziari per falsa dichiarazione deve intendersi tale una dichiarazione riferibile ad un dato di realtà, cioè ad una situazione fattuale per la quale si possa porre immediatamente l’alternativa logica vero/falso (Cons. Stato, A.P. n. 16/2020), tale non essendo nel caso di specie in quanto la formulazione della PA non era univoca.
19. L’appellante invoca l’art. 75 del DPR n. 445/2000. Orbene, è infondata la tesi della parte appellante secondo cui il signor RO avrebbe dovuto essere escluso, ai sensi dell’art. 75, comma 1, d.P.R. n. 445/2000, per effetto della falsità inficiante la domanda da esso presentato, laddove ha dichiarato (modalità “ on/off ”) di possedere il requisito. Ai sensi della disposizione invocata, “ fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ”. La disposizione, come si evince dal suo tenore testuale, fa discendere la sanzione decadenziale da essa contemplata dalla sussistenza di un rapporto causale tra la dichiarazione non veritiera e i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa: ciò è coerente con l’obiettivo della norma, intesa a sottrarre al dichiarante mendace il vantaggio conseguito per effetto della falsa dichiarazione e non a punire, in un’ottica sanzionatoria, la falsità dichiarativa, indipendentemente da ogni suo collegamento e rilevanza ai fini del conseguimento del beneficio oggettivamente non spettante (in perfetti termini Cons. Stato, sez. III, n. 1887/2023). Tale rapporto non è nella specie ravvisabile, ove si consideri che i 5 punti conseguiti non hanno assunto rilevanza decisiva, alla luce del punteggio complessivo conseguito del signor RO.
20. Per tali ragionamenti l’appello va disatteso.
21. La soccombenza determina la decisione sulle spese di lite che saranno liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell’appellato che liquida in 3.000 Euro (tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER De EL, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
TH TH, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TH TH | ER De EL |
IL SEGRETARIO