Art. 8.
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di autorizzare la Zecca a fabbricare medaglie, distintivi metallici e ad eseguire altri lavori artistici da porre in vendita al pubblico per il tramite del Museo o di altri enti od istituzioni di diritto pubblico.
Il prezzo e le condizioni di vendita al pubblico delle medaglie, distintivi metallici ed altri lavori di cui al precedente comma saranno determinati dal Ministro per il tesoro.
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di autorizzare la Zecca a fabbricare medaglie, distintivi metallici e ad eseguire altri lavori artistici da porre in vendita al pubblico per il tramite del Museo o di altri enti od istituzioni di diritto pubblico.
Il prezzo e le condizioni di vendita al pubblico delle medaglie, distintivi metallici ed altri lavori di cui al precedente comma saranno determinati dal Ministro per il tesoro.