Articolo 8 della Legge 27 febbraio 1958, n. 114
Articolo 7Articolo 9
Versione
25 marzo 1958
Art. 8.
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di autorizzare la Zecca a fabbricare medaglie, distintivi metallici e ad eseguire altri lavori artistici da porre in vendita al pubblico per il tramite del Museo o di altri enti od istituzioni di diritto pubblico.
Il prezzo e le condizioni di vendita al pubblico delle medaglie, distintivi metallici ed altri lavori di cui al precedente comma saranno determinati dal Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 25 marzo 1958