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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7833/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Di Carlo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Giarre via F.lli Cairoli n° 41, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, con sede legale Controparte_1
in Roma, via Ciro Il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc.:
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò ed elettivamente domiciliato P.IVA_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto di Catania, sita in Catania piazza della Repubblica
n. 26, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 6.09.2022 ha proposto Parte_1 opposizione avverso le ordinanze ingiunzione di pagamento, emesse dall' in data CP_1
21.07.2022 e notificate in data 9.08.2022, per l'asserito omesso versamento, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, di ritenute previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 2 comma 1 bis del decreto-legge 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11.11.1983 n. 638, e ss.mm.ii., e più esattamente:
- ordinanza – ingiunzione n° OI – 000293389 per un ammontare di euro 19.000,00, oltre €
6,60 a titolo di spese, relativa all'anno 2010;
- ordinanza – ingiunzione n° OI – 000293391 per un ammontare di euro 23.000,00, oltre €
6,60 a titolo di spese, relativa all'anno 2011;
- ordinanza – ingiunzione n° OI – 000293390 per un ammontare di euro 27.000,00, oltre €
6,60 a titolo di spese, relativa all'anno 2014.
A sostegno della spiegata opposizione, in breve, il ricorrente ha eccepito che gli atti di accertamento, prodromici all'ingiunzione in oggetto, non sono stati mai notificati allo stesso ciò viziando il procedimento di formazione della pretesa e, comunque, “trattandosi di sanzioni per gli anni 2010 - 2011 - 2014, l' avrebbe dovuto comunicare le Ordinanze Ingiunzione CP_1 entro e non oltre il 31/12/2015 la prima, 31/12/2016 la seconda e 31/12/2019 la terza …
(sicché) Avendo l' notificato gli atti il 09/08/2022 …, il presunto debito è prescritto”. CP_1
Su tali premesse, parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, di annullare, o comunque rendere prive di effetti giuridici, le ordinanze ingiunzioni opposte, “il tutto per un totale complessivo di € 69.519,80 essendo illegittimamente richieste somme non dovute;
nel merito: B) DICHIARARE e RICONOSCERE la nullità e la illegittimità delle ordinanze – ingiunzione impugnate e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e che pertanto nulla è dovuto per i motivi tutti meglio esposti in narrativa;
per l' effetto : C) CONDANNARE, in solido, l' C. C. I, Controparte_2
… al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
D) Statuire quant'altro in legge.”.
In data 7.03.2023 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l'ente previdenziale, depositando memoria difensiva con la quale, in via preliminare, ha osservato che, a seguito di riesame in autotutela, l'ordinanza n. 000293389 è stata oggetto di annullamento, per cui relativamente ad essa è cessata la materia del contendere.
Nel merito, in sintesi, ricostruita la normativa di riferimento e la natura del giudizio de quo,
l'ente previdenziale ha eccepito:
Pagina 2 - che ove resti accertato che il ricorso è stato depositato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzione, a norma dell'art. 22 della l. 24.11.1981 n. 689,
l'opposizione va dichiarata inammissibile;
- che ha provveduto alla notifica degli atti di accertamento contenenti l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute Pt_2
entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché
l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 689/1981, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa;
- che la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale costituiscono piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' , sono formate esclusivamente sulla CP_1
base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente;
- che il ricorrente non ha contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui alle ordinanze ingiunzione opposte, per cui tale circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c., con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata;
- che l'illecito in esame non richiede il dolo specifico, ma si concretizza con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute e nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica, o ancora che abbia scelto di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni;
parimenti, è irrilevante il fatto che l'impresa possa essere stata sottoposta a procedura concorsuale e sin anche l'eventuale esiguità dell'importo delle ritenute previdenziali omesse;
- che nessuna prescrizione è maturata in danno all' resistente, in quanto il d.lgs n. CP_1
8/2016 ha introdotto una parziale depenalizzazione della fattispecie e, per le fattispecie in cui è venuto meno il reato, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, di conseguenza, solo dopo l'entrata in vigore della disciplina in parola l' ha potuto inviare le diffide per le quote non versate per periodi CP_1
pregressi entro le soglie indicate dalla novella;
Pagina 3 - che il decorso del termine prescrizionale è stato interrotto dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione e, secondo quanto prescritto dalla normativa emergenziale volta a contrastare la diffusione del covid 19, è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021;
-che, in relazione al quantum della sanzione irrogata, si è provveduto a rideterminarne l'ammontare conformemente alle determinazioni di cui al Messaggio del 27.09.2022 CP_1
n.003516.
Conseguentemente, l' ha chiesto di “rigettare l'opposizione avversaria proposta e CP_1
confermare le ordinanze ingiunzione non annullate e tutti gli atti presupposti e conseguenti i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. - dichiarare l'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere in riferimento all'OI annullata. In subordine … concedere congruo rinvio, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale e, in ulteriore subordine, in ogni caso, anche al fine di consentire il contraddittorio sulla rideterminazione dell'importo delle sanzioni”.
Con le note cartolari depositate l'11.07.2023 l' ha depositato i provvedimenti di CP_1 rettifica delle ordinanze ingiunzione opposte adottati in conformità al disposto dell'art. 23 del d.l.
4.05.2023 n. 48 e, con ordinanza del 25.09.2023, è stato assegnato alla parte ricorrente un termine per consentirle di ponderare se aderire o meno ai provvedimenti rettificati;
quindi, la presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali.
Con provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro dell'intestato Tribunale del
17.01.2025, il presente giudizio è stato assegnato a questo giudice a seguito del trasferimento del precedente Istruttore presso altro Ufficio e, all'udienza del 7.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
In via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra statuizione, si prende atto che in data
6.03.2023 l'ente resistente ha provveduto in autotutela all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000293389 relativa all'anno 2010, in quanto “non è stato possibile reperire copia cartacea della ricevuta di ritorno della diffida di accertamento CP_1
2100.06/09/2017.0369187”, sì come si legge nel provvedimento di annullamento versato in atti.
In considerazione della situazione sopravvenuta de qua, è venuta meno la necessità di adottare nel merito la pronuncia in precedenza richiesta dal ricorrente per l'ordinanza
Pagina 4 ingiunzione n. OI-000293389.
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito ormai da tempo che “La cessazione della materia del contendere –che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass. 5.12.2005, n. 26351; conf. tra le tante, Cass. 08.07.2010, n.16150), per cui, aderendo a tale principio, per l'ordinanza ingiunzione n. OI-000293389, va adottata in dispositivo tale statuizione.
Con riferimento all'ordinanza ingiunzione OI –000293391 relativa all'anno 2011 e all'ordinanza ingiunzione OI –000293390 relativa all'anno 2014, va rilevato che l'impugnazione proposta da ex artt. 22 della l. n. 689/1981 e 6 comma 6 del d. lgs. Pt_1
n.150/2011 è tempestiva, in quanto la notifica di esse è avvenuta in data 9.08.2022 e il ricorso per cui è causa è stato depositato in data 6.09.2022.
Nel merito, il ricorrente ha sostanzialmente incentrato l'opposizione che ci occupa su due motivi di doglianza: l'omessa comunicazione della diffida a regolarizzare l'inadempimento contributivo sanzionato e la prescrizione della pretesa sanzionatoria.
Quanto alla prima censura, va rilevato che l'ente previdenziale ha prodotto la ricevuta di ricevimento degli atti di “Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)” relativi all'ordinanza di ingiunzione per l'omesso versamento dei contributi per l'anno 2011 (periodo 12/2010, 2/2011, 4/2011, 6/2011 e 7/2011) e all'ordinanza di ingiunzione per l'omesso versamento dei contributi per l'anno 2014 (periodo marzo e aprile
2014), entrambe, perfezionatasi con la consegna a mani dello stesso destinatario.
Segnatamente, a mezzo del richiamato avviso di accertamento, l'ente previdenziale ha contestato ad , quale titolare dell'omonima ditta individuale, che “per i Parte_1 periodi di competenza indicati, nell'allegato Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' le CP_1
Pagina 5 ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8” e, per l'effetto, ha sollecitato il versamento delle ritenute entro tre mesi dalla presente notifica, decorso il quale ha ammonito il contribuente dell'emissione di sanzione amministrativa.
Alla luce delle predette risultanze istruttorie, pertanto, l'eccepita omessa notifica degli atti di accertamento delle infrazioni per cui è causa si palesa infondata.
Parimenti, destituita di fondamento è l'asserita intervenuta prescrizione del potere sanzionatorio esercitato dall' . CP_1
Al riguardo, va premesso che “dalle violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro deriva il diritto dell'Amministrazione di riscuotere tale somma, che è soggetto alla prescrizione quinquennale "civilistica", di cui all'art. 28 della L. n. 689 del 1981, la quale può essere interrotta dalla creditrice senza limiti;
- il diritto di riscuotere le somme dovute per la violazione dipende ed è conformato dal potere, riservato all'Amministrazione, di accertamento della violazione e di quantificazione della sanzione, che si esercita nel procedimento sanzionatorio, il quale è una specie del genere del procedimento amministrativo” (Cons. Stato, 26.08.2024 n. 7243).
La Suprema Corte ha già chiarito che “La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa” (Cass. 27.07.2018 n.19897. Conf. Cass. 29.12.2023 n.36509 che, peraltro, richiama in parte motiva Cass. 16.08.2006 n. 18168; Cass. 29.12.2011 n. 29776).
Ne consegue che, diversamente da quanto assume il ricorrente, la prescrizione non può identificarsi con il momento in cui la violazione è stata commessa secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della l. n.689/1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge ovvero dall'entrata in vigore del d.lgs.
n.8/2016 che ha legittimato l'ente resistente ad irrogare la sanzione, atteso che solo dopo
Pagina 6 siffatto momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa (in tal senso, di recente, anche Corte di Appello
Milano, Sez. Lav. 12.11.2024 n.777).
Per quanto rileva nella fattispecie concreta, il decreto legislativo n. 8/2016 è entrato in vigore giorno 6.02.2016 e l' ha posto nella sfera di conoscibilità del ricorrente gli atti di CP_1 accertamento delle infrazioni in data 27.09.2017 e ha provveduto a notificare l'ordinanza opposta, per come dedotto ed allegato dal ricorrente il 9.08.2022.
A norma dell'art. 103 comma 6-bis del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla n.
27/2020, secondo cui «Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 [pari a 98 giorni] e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
In considerazione di quanto precede, la notificazione delle ordinanze ingiunzione risulta effettuata nel rispetto del termine di cinque anni dalla notificazione delle diffide e, per l'effetto,
l'eccezione di prescrizione spiegata dalla parte ricorrente si palesa destituita di fondamento giuridico.
Nel contesto considerato, per completezza, giova notare che l'eventuale tardiva estinzione del debito per contributi previdenziali e assistenziali di cui sia stato omesso il versamento –e del pagamento dei quali neppure vi è prova in atti- non inciderebbe sull'esercizio del potere sanzionatorio per come disciplinato dagli artt. 2 comma 1 bis d.l. n. 463/1985, 8 ss. d.lgs. n.
8/2016 e l. n. 689/1981.
Ciò posto, occorre osservare che, nelle more del presente giudizio, l'ammontare delle somme di cui ai titoli opposti è stato inciso dal d.l.
4.05.2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla l.
3.07.2023 n. 85, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e
l'accesso al mondo del lavoro” che all'art. 23, ha modificato la sanzione prevista dalla legislazione previdenziale, per la violazione del comma 1 dell'art. 2 del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638, disponendo, con efficacia dal
5.05.2023, che le parole “da euro 10.000 a euro 50.000” siano sostituite dalle parole “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
La relazione illustrativa del testo normativo in parola ha precisato testualmente che “la natura punitiva della sanzione amministrativa permette l'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività
Pagina 7 in bonam partem (art. 2 comma 2 c.p.). Per effetto dell'introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, più mite, si potrà pertanto procedere direttamente all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa (iura novit curia), restando valido il procedimento di notifica delle diffide già operata dall' ”. CP_1
Nel medesimo senso, con riferimento al quadro normativo emergente dall'intervento normativo in parola, la Corte Costituzionale ha sottolineato che “la sanzione pecuniaria amministrativa per le violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal comma 1-bis dell'art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, come convertito e successivamente modificato, condividendo la medesima portata afflittiva della sanzione penale pur all'esito della depenalizzazione, mantiene natura sostanzialmente penale ed è pertanto soggetta ai «principi enucleati dalla
Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex » (sentenza n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 68 del 2021 e, in senso mitior contrario, sentenza n. 193 del 2016); … (sicché) l'art. 23 del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, può trovare applicazione retroattiva per l'effetto favorevole che da esso deriva rispetto al pregresso regime sanzionatorio;
… tale ius superveniens, ponendosi nella stessa direzione delle ordinanze di rimessione, ha inciso sulla disposizione censurata apportando una significativa modifica della dosimetria sanzionatoria in termini proporzionali
… (sì da imporre) una nuova una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni” (Corte Cost. 10.10.2023 n.199).
In considerazione di quanto precede, giova sottolineare che l'Ufficio amministrativo che ha emesso il titolo opposto ha provveduto a rettificare le sanzioni opposte avuto riguardo ai parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689/1981, nel minore importo di euro 2.780,00 per l'anno 2011 e di euro 1.831,35 per l'anno 2014, per cui, alla luce di quanto precede, le ordinanze ingiunzione n. OI – 000293390 e OI – 000293391 vanno confermate nella misura dell'ammontare appena indicato, considerato che l'ulteriore minor importo riportato nei provvedimenti di rettifica depositati dall'ente previdenziale l'11.07.2023 era validamente fruibile dalla parte ricorrente unicamente nel rispetto dei termini –ormai spirati- stabiliti dal comma 5 dell'art.9 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8 per come spiegato nei medesimi provvedimenti de quibus.
Le spese sono compensate per intero tenuto conto della ratio legis del citato intervento normativo che ha mitigato il trattamento sanzionatorio rispetto a quello comminato dal testo legislativo vigente ratione temporis.
P.Q.M.
Pagina 8 Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere relativa alla ordinanza ingiunzione n. OI-
000293389
RIGETTA per il resto il ricorso nei termini di cui in parte motiva
CONFERMA le ordinanze ingiunzione n. OI –000293391 e n. OI –000293390 come rideterminate dall' nei provvedimenti di rettifica in atti CP_1
COMPENSA per intero le spese processuali
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, l'8.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 9