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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9767 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.66638/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civ., in composizione monocratica nella persona DE dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 66638 DE ruolo generale degli affari contenziosi DE 2021 promossa
da
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata, Parte_1 C.F._1 difesa e assistita dall'avv. Sergio Tropea (C.F. , pec C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Email_1
Roma, via DEla Casetta Mattei, 239, in virtù di procura alle liti versata in atti,
- parte attrice -
contro
(C.F. ), rappresentato, difeso e assistito dall'avv. Controparte_1 C.F._3
AN CO (C.F. , pec e dall'avv. C.F._4 Email_2
GE SA (C.F. pec ) ed C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Viale DEle Milizie, 9, giusta procura alle liti versata in atti,
- parte convenuta -
nonché contro
1 (C.F. , con sede legale in Torino, via Corte Controparte_2 P.IVA_1
d'Appello, 11, rappresentata, difesa e assistita dall'avv. Giuseppe Incannò (C.F.
, pec ), in virtù di procura C.F._6 Email_4 generale alle liti DE 27/04/2017, per atti DE Notaio di Torino, Repertorio n. 81955, Persona_1
Raccolta 38076, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio DEl'avv. Incannò, via
Vespasiano n.17/A, giusta procura alle liti depositata in atti,
- terza chiamata in causa da - Controparte_1
contro
(C.F. ), rappresentato, difeso e assistito dall'avv. Controparte_3 C.F._7
SA CE (C.F. , pec ) e C.F._8 Email_5 dall'avv. Mariarosaria Della Corte (C.F. , pec C.F._9 avv. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Roma in via Email_6
Panama, 16, giusta procura alle liti depositata in atti,
- terzo chiamato in causa da - Controparte_1
contro
(C.F. ), con sede legale in San Cesario sul Panaro Controparte_4 P.IVA_2
(MO), Corso Libertà, 53, in persona DE Presidente DE C.d.A. legale rappresentante pro tempore dott.
, rappresentata, difesa e assistita dall'avv. Rosaria Villano (C.F. Controparte_5
, pec ed elettivamente domiciliata C.F._10 Email_7 presso il suo studio in Como, via A. Volta, 62, giusta procura alle liti deposita in atti,
- terza chiamata in causa da - Controparte_3
Oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Decisa sulle conclusioni DEle parti.
Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità DE medico convenuto per le causali di cui alla premessa in fatto e in diritto DE presente atto e, per l'effetto, condannarlo contestualmente:
2 a) Al pagamento DEla somma di € 37.750,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data DEla sentenza sino all'integrale soddisfo, a titolo di danno patrimoniale;
b) Al pagamento DEl'ulteriore somma di € 4.865,25=, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data DEla sentenza sino all'integrale soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale, quale risultante dall'applicazione DEle Tabelle di Milano 2021, nonché DEla somma ulteriore di € 1.450,00= per le spese borsuali relative all'AT;
2. Con vittoria DEle spese di lite, ivi comprese quelle per la mediazione, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA, come per legge, ai sensi DE D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, da liquidarsi a favore DEl'attrice”
***
Parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale ACCERTARE E DICHIARARE che nessuna responsabilità può Pa essere ascritta al dott. per i danni lamentati dalla NO , per l'effetto Controparte_1
RIGETTARE ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti DE Dott. perché infondata CP_1 in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa.
In subordine, nel denegato e non creduto caso di accoglimento in tutto o in parte DEl'avversa domanda CONDANNARE il Dott. a tenere indenne e manlevare il Dott. Controparte_3 [...] da qualsivoglia diritto e/o pretesa derivante dai fatti per cui è causa ricollegabili agli CP_1 interventi di implantologia
Sempre in via subordinata nel denegato e non creduto caso di accoglimento in tutto o in parte DEl'avversa domanda con la condanna DE dott. CONDANNARE la compagnia di CP_1
a tenere indenne e manlevare il Dott. da Controparte_6 Controparte_1 qualsivoglia diritto e/o pretesa derivante dai fatti per cui è causa”
3 Parte chiamata in causa Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Pa A) Rigettare la domanda formulata dalla Sig.ra perché infondata sia in fatto che in diritto;
B) Rigettare la richiesta di garanzia e manleva formulata dal Dott. perché infondata Controparte_1 sia in fatto che in diritto;
C) Accertare e dichiarare che la polizza sottoscritta dal Dott. è inoperativa sia per quanto CP_1 riguarda la restituzione di somme a titolo di compensi, sia per quanto riguarda le prestazioni di implantologia (art.
4.3 lettera c);
D) In via subordinata, senza recesso alcuno e con riserva di gravame, nella non temuta ipotesi in cui per qualsiasi motivo l'Ill.mo Giudicante dovesse accogliere anche parzialmente la domanda DEla Pa Sig.ra e dovesse riconoscere alla stessa importi risarcitori da porre a carico DE Dott.
[...]
Voglia quantificare e liquidare i danni secondo giustizia, secondo le prove che saranno CP_1 fornite sia in ordine all'an, sia in ordine al quantum, sia in ordine al nesso eziologico, secondo quanto emergerà a seguito DEla espletanda istruttoria, secondo le percentuali di responsabilità che verranno eventualmente attribuite al Dott. ed al Dott. e porre Controparte_1 Controparte_3
a carico DEla Società concludente l'obbligo di garanzia e manleva entro il limite DE massimale di polizza in riferimento alla quota di responsabilità che verrà attribuita al Dott. in CP_1 riferimento a quanto ivi espressamente stabilito e pattuito;
E) Accertare e dichiarare la responsabilità solidale DE Dott. e DE Dott. nella CP_1 CP_3 percentuale che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto ridurre la domanda di garanzia e manleva svolta nei confronti di con ogni consequenziale pronuncia anche nei Parte_2 confronti DEla Società concludente ai fini DEla garanzia e manleva.
F) In ogni caso con ripartizione proporzionale ex art. 1910 c.c. tra la Società concludente e la
AG , fatto salvo il diritto di regresso nei Parte_3 confronti dei condebitori solidali”
4 Parte chiamata Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) In rito ed in via pregiudiziale:
- dichiarare nullo l'avverso atto di citazione per genericità ed indeterminatezza DEla causa petendi come espresso nella narrativa DE presente atto;
2) Nel merito ed in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione DE diritto al risarcimento DE danno vantato dalla
Sig.ra nei confronti DE Dott. per tutte le ragioni espresse nella CP_7 Controparte_3 narrativa DE presente atto;
- respingere in ogni caso le domande rassegnate dalla Sig.ra e dal convenuto Dott. Parte_1
inclusa quella di manleva, giacché infondate in fatto ed in diritto per tutte le Controparte_1 ragioni sopra esposte.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CHIAMATA IN CAUSA
Essendo, pertanto, necessaria la chiamata in causa DEla dalla quale Controparte_4 il Dott. intende essere manlevato in ordine a tutte le pretese, ancorché infondate Controparte_3 DEla attrice e DE convenuto, il Dott. chiede all'Ill.mo Sig. Giudice di voler Controparte_3 differire, a norma degli art. 167 e 269 c.p.c., l'udienza di prima comparizione allo scopo di consentire la citazione a giudizio, nel rispetto dei termini a comparire, DEla terza chiamanda
[...]
in persona DE legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Corso Libertà Controparte_4
53 San Cesario S.P. (MO) affinché sia dichiarata, unica ed esclusiva responsabile per tutte le pretese avanzate nei confronti DE Dott. dalla Sig.ra e dal Dott. Controparte_3 CP_7 [...]
CP_1
5 Parte chiamata Controparte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale:
a. in via principale, rigettare la domanda formulata nei confronti DE Dott. poiché CP_3 infondata in fatto e in diritto, sia in punto di an che di quantum;
b. in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda attorea dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione DE danno, riconoscendo dovuto il pagamento DE solo minor importo risultante di giustizia;
c. sempre in via subordinata, individuare le quote di responsabilità in capo a tutti i soggetti coinvolti, tenuto conto di quanto detto in narrativa, condannando la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento DE solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti DEla quota di responsabilità diretta ascrivibile all'assicurato, di quanto stabilito ex art. 16 lett. h) DEla polizza ed escludendo dalla garanzia la voce di restituzione DE compenso. d. in via istruttoria, come da memorie depositate;
e. ogni caso, con vittoria di spese e compensi DE presente giudizio, oltre al rimborso DEle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”
6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Roma, il dott. al fine di ottenere condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 non patrimoniali e patrimoniali sofferti a cagione di un inadeguato trattamento ortodontico e di impianti.
1.1. In particolare, parte attrice adduceva di essersi rivolta, nel gennaio DE 2009, allo studio dentistico DE al fine di risolvere un problema estetico relativo alle arcate dentarie, perché CP_1 caratterizzate da superfici occlusali usurate a causa DE digrignamento.
Prospettata dal l'esigenza di eseguire un piano di cura protesico fisso su entrambe le arcate CP_1
- con posizionamento di tre impianti osteointegrati sull'arcata inferiore in posizione 36-37 e 46 -, in data 23.03.2009 il dott. , in qualità di implantologo collaboratore DE avrebbe CP_3 CP_1 inserito un primo impianto in zona 36, senza prima procedere all'esecuzione di una TAC né prescrivere terapia antibiotica alcuna.
Accertata la mancata osteointegrazione DE suddetto impianto, il avrebbe poi proceduto CP_3 alla sua rimozione senza alcun trattamento anestesiologico. Di conseguenza, il avrebbe CP_1 optato per una devitalizzazione dei denti “uno alla volta, per un anno e mezzo circa”, provocando una sintomatologia così dolorosa da costringere parte attrice a recarsi al P.S. DE Policlinico Umberto
I nel febbraio DE 2010 (v. pag. 2 DEla citazione).
Pa Ulteriormente, la deduceva che le sarebbero stati estratti quattro denti nell'ottica di prevenire ulteriori dolori tipici DEla terapia canalare;
verificatosi un ascesso inferiore sinistro in relazione a un dente mai estratto inoltre, sarebbe stato effettuato un impianto nella zona inferiore destra da parte DE
(rimosso dopo pochi giorni dal senza anestesia), nonché uno ulteriore in zona CP_3 CP_1 inferiore sinistra.
All'esito – veniva argomentato – il avrebbe espiantato l'impianto inferiore destro senza CP_1 anestesia, procedendo successivamente a “protesizzare gli elementi rimasti ed a posizionare elementi in ceramica fissi superiormente ed inferiormente, cementandoli in modo provvisorio inferiormente e con cemento definitivo superiormente” (sempre pag.2 DEla citazione).
Senonché – veniva argomentato – nel 2012 gli impianti superiori e inferiori avrebbero cominciato a staccarsi – come accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. Persona_2 nell'incardinato giudizio di accertamento tecnico preventivo instaurato da parte attrice nei confronti Pa DE AR (Rg n.69016/2012, Tribunale di Roma) –, ragione per cui la si sarebbe rivolta ad altro professionista, in vista DEla necessaria stabilizzazione e cementificazione DEle protesi;
anche
7 alla luce DEla consistente sintomatologia dolorosa originatasi a livello di difficoltà DEla masticazione, di disturbi digestivi, nonché di problematiche nell'articolazione DEle parole ed intense algie DEl'articolazione mandibolare, unitamente a una sindrome depressiva associata ad ansia ed insonnia.
2. Si costituiva in giudizio , il quale, in via preliminare, chiedeva, al fine DEla Controparte_1 manleva, ed otteneva, rispettivamente, la chiamata in causa DE proprio assicuratore Controparte_2 nonché DE dott. in qualità di collaboratore di fiducia. Nel merito, adduceva
[...] CP_3
l'infondatezza DEla domanda nell'an e nel quantum, sulla scorta di una diversa ricostruzione DEla vicenda clinica:
- la Zu si sarebbe rivolta, già nel 2006, allo studio dentistico, in ragione di un complesso problema odontoiatrico rappresentato dalla compromissione DE rapporto occlusale tra le due arcate dentali dovuto ad anni di errata masticazione e digrignamento (cd. bruxismo) e non a cagione di una questione meramente estetica, come prospettato in citazione;
- senonché – prosegue il sanitario convenuto – parte attrice si sarebbe nuovamente rivolta allo studio solo tre anni dopo nel 2009, in vista DEl'attuazione DE programma di cura predisposto nel 2006, salvo interromperlo volontariamente per alcuni mesi, e poi, definitivamente, nel novembre DE 2010, sino al ricevimento DEla lettera di risarcimento danni pervenuta nel gennaio 2012, per presunti errori professionali;
- la perdita DEl'impianto n.36, posizionato nell'arcata sinistra inferiore, non era eziologicamente riconducibile all'omessa somministrazione di terapia antibiotica da parte DE collaboratore CP_3
a copertura DEl'intervento, giacché il motivo DEla perdita era semmai ascrivibile alla ritardata protesizzazione, legata a sua volta all'interruzione volontarie DEle cure e al pregresso bruxismo sofferto dalla paziente;
- l'asserita immotivata estrazione di taluni denti DEla paziente da parte DE era invero CP_1 legata a gravi infezioni DEle radici;
- in ogni caso, le protesi sarebbero state applicate in via provvisoria (e non anche in via definitiva) a cagione DEl'interruzione volontarie DEle cure da parte DEla paziente, nel contesto di una situazione ortodontica compromessa;
ragione per cui queste si sarebbero inevitabilmente compromesse alla data DEl'espletamento DEla c.t.u. resa nel giudizio di AT (anno 2013), anche alla luce DEl'intervento, Pa nelle more, di altri sanitari cui la si sarebbe rivolta già nel dicembre DE 2011 (v. pag. 8 DEla comparsa di costituzione e di risposta ove si richiama la relazione DE c.t.p. di parte attrice dott. Per_3 resa in AT).
8 La suddetta consulenza era, quindi, per tale motivo criticata dal anche sulla scorta dei CP_1 concorrenti rilievi per cui non sarebbero stati tenuti in adeguata considerazione l'incidenza di concause, quali il bruxismo DEla paziente, l'interruzione volontarie DEle cure e l'intervento (non meglio specificato) di altro sanitario.
3. Si costituiva in giudizio altresì la quale, pur aderendo, nel merito, Controparte_2 alle difese DEl'assicurato deduceva l'inoperatività DEla copertura assicurativa con CP_1 clausola a cd. secondo rischio, in relazione alla restituzione dei compensi percepiti (siccome dedotti da parte attrice a titolo di danno patrimoniale sofferto) nonché in relazione, in parte qua, alle prestazioni di implantologia eseguite dal dott. . CP_3
4. Si costituiva in giudizio il , il quale, in via preliminare, chiedeva, ed otteneva, la chiamata CP_3 in causa di e, nel merito, domandava il rigetto DEla domanda, sulla Controparte_4 scorta dei seguenti plurimi rilievi:
- la totale estraneità alla vicenda clinica de quo, per non aver mai posizionato alcun impianto in favore Pa DEla come confermato dalla circostanza per cui il piano terapeutico predisposto dal e CP_1 il successivo preventivo relativo all'intervento ortodontico realizzato nel 2009 risultavano ascrivibili unicamente a quest'ultimo, così come soltanto alla parte convenuta era indirizzata la richiesta Pa risarcitoria spedita dalla in data 25.01.2012;
- la nullità DEl'atto di citazione per omessa identificazione degli elementi costitutivi DEla domanda, giacché l'attrice si limitava ad evidenziare che il avrebbe applicato un primo impianto in CP_3 posizione 36 e che poi lo avrebbe estratto a causa DEla mancata osteointegrazione, omettendo tuttavia di individuare profili di eventuale colpa medica riconducibili alla condotta di implantologia;
- l'inutilizzabilità DEla c.t.u. espletata nel sopramenzionato giudizio di AT – consulenza che comunque non evidenziava alcun profilo di responsabilità DE – per non esserne stato parte;
CP_3
- la prescrizione DE credito risarcitorio a cagione DE (i) disconoscimento DEla sottoscrizione apposta in calce alla ricevuta di ritorno DEla lettera raccomandata n. 145085660094, trasmessa dal CP_1 in data 25.01.2012, a mezzo DEla quale quest'ultimo lo avrebbe informato DEla richiesta risarcitoria di parte attrice e (ii) DEla chiamata in mediazione DE effettuata solo in data 16.12.2020 a CP_3 distanza, quindi, di dieci anni dal 2009 e/o dal novembre 2010.
5. Si costituiva in giudizio altresì , la quale – ferma l'infondatezza DEla Controparte_4 domanda attorea – eccepiva:
9 (i) l'inoperatività DEla polizza a titolo di ogni eventuale responsabilità solidale DE , per CP_3 essere la copertura circoscritta all'eventuale quota di responsabilità accertata, ai sensi degli artt. 16bis
e 18 DEle condizioni generali di contratto;
(ii) l'esistenza DE massimale di euro 5.000,00 per danni causati a terzi a cagione di interventi di implantologia anche osteointegrata, ai sensi DEl'art. 16, lett. h) DEle suddette condizioni generali di contratto.
***
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi – RE MU di Assicurazioni e AT PA – su istanza di (v. verbale di udienza DE 9.03.2022) nonché DE terzo Controparte_1 [...] su richiesta di (v. verbale di udienza DE 12.07.2022), concessi Controparte_4 Controparte_3 alle parti i termini di cui alle memorie ai sensi DEl'art. 183, comma 6, c.p.c., era fissata udienza per la valutazione DEle istanze istruttorie al 10.10.2023 da tenersi a trattazione scritta.
Con ordinanza ai sensi DEl'art. 127-ter c.p.c. sostitutiva DEl'udienza DE 10.10.2023, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza DE 21.01.2025 per precisazione DEle conclusioni.
All'esito, con ordinanza ai sensi DEl'art. 127-ter c.p.c. sostitutiva DEla suddetta udienza, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge pari a sessanta giorni per il deposito DEle comparse conclusionali e pari a venti giorni per le memorie di replica.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per fatti precedenti l'entrata in vigore DEla legge
AN - come è nel caso di specie - (L. 24/2017, 1° aprile 2017: se i fatti per cui è causa si protraggono per un periodo a cavallo DEla entrata in vigore, conta il momento DE manifestarsi DEl'evento produttivo di danno)1, tanto i medici che (salvo eccezioni) la struttura da cui dipendono o con cui collaborano o in cui comunque operano (per il c.d. contratto di spedalità2 o per il contatto sociale qualificato3) rispondono a titolo di responsabilità contrattuale;
la giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento DE danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento DEle prestazioni sanitarie con la dovuta
È da precisare che il riferimento all'art. 2043 c.c. nel c.d. Decreto DU non può essere inteso come qualificazione extracontrattuale DEla responsabilità DE medico;
l'esclusione per i medici dipendenti o comunque non liberi professionisti DEla più impegnativa responsabilità di tipo contrattuale, dunque, è intervenuta soltanto con l'adozione DEla successiva c.d. legge AN (Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28994). 2 Il contratto di spedalità (o di assistenza sanitaria) può essere definito come un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte DEl'obbligazione al pagamento DE corrispettivo (da parte DE paziente, DEl'assicuratore ovvero DE
Servizio Sanitario Nazionale) sorge, a carico DEla struttura, una prestazione sanitaria complessa, in cui accanto a obblighi di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), sono individuabili obblighi di messa a disposizione DE personale medico ausiliario e/o DE personale paramedico, di apprestamento di tutte le attrezzature e strumentazioni necessarie per gli esami diagnostici e i trattamenti sanitari, anche in vista DE manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze, naturalmente tenendo conto DEle materie sanitarie trattate dall'ospedale, clinica o nosocomio;
la struttura sanitaria risponde, a termini DEl'art.1228 c.c., DE danno prodotto da sanitari anche non dipendenti da essi purché operanti nell'ambito DEla struttura e DEle sue dipendenze, financo in ipotesi di colpa esclusiva di questi ultimi, salvo i casi, DE tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, DE tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela DEla salute (cfr. Cass. n.28987 DEl'11/11/2019); di regola poi nei rapporti interni varrà la presunzione di divisione paritaria “pro quota” DEl'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt.
1298 e 2055 c.c., per superare la quale non basta escludere la corresponsabilità DEla struttura sanitaria sulla base DEla considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta DE medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione DE quale la struttura risponde solidalmente DE proprio operato, sicché sarà onere DE “solvens” dimostrare non soltanto la colpa esclusiva DE medico, ma la derivazione causale DEl'evento dannoso da una condotta DE tutto dissonante rispetto al piano DEl'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità (sempre Cass. 28987/2019). 3 La responsabilità da contatto sociale qualificato è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto DE termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica.
Secondo parte DEla dottrina e DEla giurisprudenza, il contatto sociale qualificato deve essere annoverato tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità DEl'ordinamento giuridico a norma DEl'articolo 1173 DE Codice civile.
Ne deriva che, secondo questo orientamento, da ritenere condivisibile, in virtù DE principio DEl'atipicità DEle fonti DEle obbligazioni di cui all'articolo 1173 DE Codice civile, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte, non in un contratto ma nel contatto sociale qualificato, determina una responsabilità di tipo contrattuale. E
l'esecuzione DEla prestazione sanitaria da parte di un medico a favore di un paziente , con cui non sussista alcun contratto stipulato, per prestazioni antecedenti al 1° aprile 2017 (data di entrata in vigore DEla legge Gelli), vale come fonte di obbligazione da contatto sociale qualificato, con assimilazione per molti versi alla responsabilità contrattuale, tra cui il termine decennale di prescrizione (v. Cassazione Civile ordinanza n. 11719 DE 05.05.2021).
11 diligenza professionale (rispetto DEle linee guida e DEla buona pratica clinica) e con la conseguente lesione DEl'integrità psico-fisica (diritto alla salute), sarà onere DE danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza DEla nuova patologia o l'aggravamento DEla patologia preesistente e la condotta dei sanitari e DEla struttura in cui operano, mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio,
l'esatta esecuzione DEla prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile DEl'impossibilità DEl'esatta esecuzione (cfr. ex multis Cass. 26.5.2021, n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass.
11.11.2019, n.28991, Cass. 13.10.2017, n.24073, Cass. 21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008,
n.577).
Come è noto, poi, a differenza DE diritto penale (dove si chiede la probabilità logica confinante con la certezza processuale DEl'oltre ogni ragionevole dubbio), nel diritto civile la causalità materiale si ha per accertata con la logica DE “più probabile che non” (per tutte, Cass. U, 2008, n. 675). A tale riguardo, secondo l'orientamento granitico DEla giurisprudenza di legittimità: “L'accertamento DE nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione DEla preponderanza DEl'evidenza (o DE "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero DEle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto DEla qualità, quantità, attendibilità e coerenza DEle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico” (Cass., 2024, 5922; nello stesso senso, a titolo paradigmatico, Cass.,
2022, n. 25884).
7. Nella fattispecie concreta è dedotta la responsabilità sanitaria DE medico dentista , il CP_1 quale avrebbe attuato, in modo non conforme alle leges artis DE caso, un trattamento misto di ortodonzia e di impianti dentali avvalendosi, in parte qua, DEl'opera DE collaboratore ed implantologo dott. , provocando all'odierna attrice danni di natura patrimoniale e non CP_3 patrimoniale;
da qui, la chiamata in causa, ai fini DEla manleva, DE in qualità di CP_3 implantologo, da parte DE sanitario convenuto.
12 7.1. Sul punto, è utile rammentare che nel caso in cui “il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere DEla pretesa DEl'attore […] la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario;
[diversamente] nell'ipotesi DEla chiamata DE terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione DEl'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo” (tra le molte, in via esemplificativa, Cass., 2020, n. 516, Cass., 2013, n. 5400
e Cass., 2010, n. 5057).
7.2. Qualificata, nel caso di specie, la chiamata in causa DE dott. come domanda di CP_3 manleva in armonia alla prospettazione DE convenuto chiamante (pag.11 DEle conclusioni DEla comparsa di costituzione e risposta DE , occorre chiarire la consistenza DE rapporto CP_1 obbligatorio dedotto, come correttamente inquadrato da parte attrice (v. pag.5 DEl'atto di citazione).
Come è noto, ai sensi DEl'art.1228 c.c.: “Salva diversa volontà DEle parti, il debitore che nell'adempimento DEl'obbligazione si avvale DEl'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.
In particolare, la norma in parola descrive una fattispecie di responsabilità cd. diretta per fatto proprio, che trova fondamento nell'assunzione – da parte DE debitore principale (nel caso di specie, DE dott. in qualità di sanitario con il quale è intercorso il rapporto contrattuale e il cd. contatto CP_1 sociale qualificato con la paziente) – DE rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi (il collaboratore dott. ) nell'adempimento DEla propria CP_3 obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma DEl'art.2049 c.c..
Come afferma, sul punto, la giurisprudenza, in relazione al rapporto speculare tra la struttura sanitaria e i medici collaboratori o comunque ivi operanti, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che,
“diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità DE medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva DE medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, la derivazione causale di quell'evento da una condotta DE sanitario DE tutto dissonante rispetto al piano DEl'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità” (ex multis, Cass., 2021, n.29001).
13 Alla luce di tali considerazioni, la domanda attorea, anche in relazione alla deduzione di profili di responsabilità DE dott. ai sensi DEl'art.1228 c.c. (perché qualificato da parte attrice come CP_3 un ausiliario DEl'obbligato principale) è stata proposta, ed è individuabile, sulla base di una causa petendi sufficientemente specifica;
ragione per cui l'eccezione di nullità DEl'atto introduttivo DE presente giudizio, avanzata dal (v. Sintesi DElo svolgimento DE processo), deve essere CP_3 disattesa, perché priva di pregio.
8. In via preliminare all'esame DEl'an debeatur, occorre altresì premettere, in conformità ad autorevole orientamento DEla giurisprudenza di legittimità, che: “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte DE materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una DEle parti DE giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento DE giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti DE processo” (tra le molte, v. Cass., 2023, n.8496).
Infatti, costituisce ius receptum nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio DE libero convincimento DE giudice, il principio secondo cui, in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, “questi può porre a fondamento DEla decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, DEla cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze DE processo” (Cass., 2015, n.13229).
Nella fattispecie, è pacifico ed incontroverso che il non sia stato parte DE giudizio di CP_3
Pa accertamento tecnico preventivo celebratosi tra la sig.ra e il dott. unitamente al suo CP_1 assicuratore (v. Sintesi DElo svolgimento DE processo). Controparte_2
Senonché, alla luce dei sopramenzionati principi, la relazione tecnica, elaborata dal dott. Per_2 nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, depositata ritualmente da parte attrice nel
[...] presente giudizio di cognizione (v. allegato DEl'atto di citazione) ed oggetto di contraddittorio, nel merito DEle risultanze DEla consulenza, tra le parti DE presente giudizio, costituisce elemento di prova liberamente valutabile in armonia e nel confronto con le altre risultanze istruttorie.
9. Tanto chiarito, è utile muovere dagli esiti medico-legali fotografati dal c.t.u. dott. nel Per_2 giudizio di AT (all'epoca: 20.06.2013), da valutare quindi alla stregua di elemento di prova DE presente giudizio di merito, nonché alla luce DEle allegazioni probatorie DEle parti;
giacché quest'ultimo ha individuato una relazione probabilistica tra il trattamento ortodontico complessivamente applicato alla paziente e i postumi patiti, con l'ulteriore conseguente
14 riconoscimento altresì dei danni di natura patrimoniale identificabili nel costo complessivo di rifacimento DE lavoro ortodontico rivelatosi sostanzialmente infruttuoso.
In particolare, il consulente, riconosciuta adeguata la diagnosi DE sul rilievo DE CP_1 consistente bruxismo DEla paziente – quindi anche sulla scorta DEla patologia pregressa – e rilevata la mancata acquisizione in atti DE consenso informato (per quanto non dedotta da parte attrice) in relazione all'opera di implantologia eseguita dal dott. in qualità di collaboratore DE dott. CP_3
ha riconosciuto la sussistenza DE rapporto di causalità materiale tra i disturbi lamentati e CP_1 la complessiva opera di ortodonzia eseguita, sulla base dei seguenti rilievi. In particolare: (i) era censurata la mancata applicazione DEle capsule superiori in un unico bloccaggio anziché in tre parti, perché ciò avrebbe consentito alla protesi di sviluppare una maggiore aderenza ai monconi sottostanti;
così come per la protesi inferiore, che sarebbe stato preferibile progettare in un'unica soluzione anziché in due;
(ii) non era ravvisata motivazione alcuna all'estrazione dei denti (in posizione) 41,
14, 24, da ritenersi, invero, devitalizzabili ed incapsulabili;
(iii) l'innesto degli impianti in zona 36 e
46 ad opera DE dott. era malriuscito a cagione di un difetto di osteointegrazione inficiata CP_3 dall'insorgenza di perimplantiti, ossia di infezioni contratte nei tessuti intorno all'impianto dentale.
Sostanzialmente, l'errata applicazione DEle capsule aveva determinato l'instabilità DE complessivo manufatto protesico superiore e inferiore, perché applicato su monconi troppo conici e poco ritentivi, oltre a risultare - le capsule stesse - incongrue ai margini e determinative, per ciò solo, di infiltrazioni tali da emaciare i monconi 22, 44, 47; inoltre, il riassorbimento osseo in corrispondenza degli impianti nn.36 e 46 comportava l'esigenza di rifacimento DE lavoro ortodontico in blocco.
Pa 9.1. Quanto ai danni non patrimoniali, il danno biologico temporaneo sofferto dalla era condivisibilmente quantificato, alla stregua DEle risultanze DEla c.t.u., in giorni 75 di invalidità temporanea parziale al 25%; il danno biologico permanente nella misura percentuale DE 2%, sulla scorta, per un verso, DEla possibilità di un'efficace sostituzione protesica, e per l'altro, DEla perdita DEl'osso mandibolare in conseguenza DEl'insuccesso DEl'opera di impianto, DEla perdita DEl'elemento n.47 che avrebbe dovuto essere estratto, oltre a quelli già immotivatamente estratti (in posizione 41, 14, 24) (pag. 7 DEla consulenza tecnica).
In applicazione DE D.M. 16.07.2024, trattandosi di lesione cd. micro-permanente (2%), il danno biologico complessivamente sofferto è pari a complessivi 2.525,85 (di cui euro 1.035,75 per 75 giorni di ITP al 25% ed euro 1.490,10 a titolo di danno biologico permanente), attesa l'età DEla danneggiata pari anni 67 al tempo DEl'inizio DE piano terapeutico infruttuoso (marzo 2009).
9.2. Su detta somma capitale, liquidata avendo riguardo ai criteri di liquidazione DE danno biologico di lieve entità DE 2024 (da ultimo aggiornati con D.M. 16.07.2024), sarà dovuta la rivalutazione
15 monetaria intervenuta alla data DE 1.04.2024 sino alla data DEla presente sentenza, in base agli indici
Istat Foi sul costo DEla vita o equivalenti;
saranno inoltre dovuti interessi legali die calamitatis
(giorno DEl'inizio di esecuzione DE trattamento ortodontico 23.03.2009) sino alla data DEla presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. SSUU n. 1712/1995, e quindi sulla somma capitale opportunamente devalutata al giorno DEl'intervento medico (sempre
23.03.2009, in base agli indici Istat Foi o equivalenti), via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta, sino alla data DEla presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale da ultimo rivalutata alla data DEla presente sentenza, sino al saldo effettivo, tutte somme dovute anche in assenza di specifica domanda - comunque avanzata da parte attrice nel presente giudizio - trattandosi di debito di valore, conseguente ad un illecito civile.
9.3. Quanto ai danni patrimoniali riconosciuti e quantificati in consulenza tecnica in euro 17.300,00
(per il rifacimento DEle capsule e dei provvisori nella misura complessiva di 28 elementi nonché per l'estrazione DEl'elemento n. 47 e per l'applicazione di specifici perni sui monconi 22 e 44), occorre rilevare che il riconoscimento di tale voce di danno conseguenza - ove accordato unitamente all'accoglimento DEla domanda di parte attrice di restituzione dei compensi professionali (pari ad euro 19.000,00; cfr. pag. 5 DEla citazione) - costituirebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria in ragione DEla medesimezza DE pregiudizio da risarcire.
Senonché, in assenza DEl'allegazione e DEla prova DEla risoluzione per inadempimento DE contratto Pa d'opera professionale tra la e il alla stregua DEle risultanze DE processo, non si ravvisa CP_1 il fatto generatore DE diritto alla restituzione, in favore DEla cliente, DE compenso professionale versato al medico dentista convenuto, sul rilievo (non configurabile appunto nel caso di specie) DEla totale inutilità DEla prestazione medica;
con il conseguente riconoscimento, per l'effetto, in armonia agli esiti DEla consulenza, dei danni patrimoniali cd. futuri legati all'esigenza di rifacimento DE lavoro protesico.
La somma capitale riconosciuta a tale titolo – pari ad euro 17.300,00 – è liquidata in moneta attuale, in ragione DEla corrispondenza tra il suddetto importo e quello oggetto DE nuovo piano terapeutico
(conseguente all'inadeguato trattamento ortodontico dedotto nel presente giudizio) come evincibile dal relativo preventivo presso il centro “Vitaldent”, depositato da parte attrice, con comparsa conclusionale depositata in data 5.05.2025.
10. La domanda attorea merita, quindi, per quanto di ragione, accoglimento, nei termini indicati, nei confronti DE convenuto dott. . Controparte_1
16 Per quanto detto, va affermata anche la responsabilità DE dott. , collaboratore Controparte_3 implantologo DE dott. ed accolta nella misura DEla metà la domanda di manleva da CP_1 quest'ultimo proposta nei confronti DE primo.
Non vale ad escludere la responsabilità DE collaboratore il disconoscimento DEl'avviso CP_3 di ricevimento DEla lettera raccomandata spedita a mezzo posta dal dott. (in data CP_1
24.01.2012) e relativa alla richiesta di risarcimento DE danno di parte attrice, nella misura in cui l'avviso di ricevimento sarebbe stato sottoscritto da altra persona.
Occorre, a tale riguardo, rammentare, in primo luogo, che secondo la giurisprudenza: “L'onere di disconoscimento DEla scrittura privata previsto dagli artt.214 e 215 cod. proc. civ. presuppone che il documento prodotto contro una parte DE processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso DEla scrittura proveniente da un terzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità DEla scrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini DEla decisione” (per un riferimento, v. Cass., 2014,
n.23155).
In ogni caso, al caso di specie trova applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La lettera raccomandata - anche in mancanza DEl'avviso di ricevimento - costituisce prova certa DEla spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze DEla spedizione e DEl'ordinaria regolarità DE servizio postale, di arrivo DEl'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. DElo stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza DEl'atto” (Cass., 2016, n.17204; nello stesso senso: Cass., 2007, n.17417, Cass., 2002, n.8073). Prova DE destinatario di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di acquisire la conoscenza DEl'atto che, però, nel caso di specie, non è stata fornita, esaurendosi il rilievo difensivo di parte convenuta nella contestazione sull'identità DE soggetto ricevente l'avviso e sottoscrittore DE medesimo.
Ne consegue, per l'effetto, che l'eccezione di prescrizione DE credito risarcitorio, fatta valere dal
, deve essere disattesa in ragione DE riconoscimento DEla validità interruttiva DE corso CP_3 DEla prescrizione ordinaria decennale al suddetto atto stragiudiziale di risarcimento danni (v. Cass.,
2015, n. 10630) anche nei confronti DEla parte chiamata in causa.
17 11. Occorre, poi, esaminare, le difese processuali fatte valere dalle assicurazioni – Controparte_2
e – chiamate in causa, rispettivamente, dal dott.
[...] Controparte_4
e dal dott. . CP_1 CP_3
11.1. Quanto alle difese DEl'assicuratore ( DE dott. giova Controparte_2 CP_1 osservare che:
(i) in relazione all'operatività sussidiaria DEla copertura garantita da perché a cd. CP_2 secondo rischio, non è altrimenti evincibile dalle deduzioni DEle parti, e neppure dalle risultanze DE processo, l'esistenza di un'eventuale copertura a cd. primo rischio;
(ii) l'eccezione di inoperatività DEla polizza in ordine alla restituzione DE compenso professionale deve ritenersi superata dal riconoscimento DE danno patrimoniale in favore di parte attrice, in assenza DEla proposizione di una domanda di risoluzione DE contratto, come sopra argomentato;
(iii) quanto, invece, all'inoperatività DEla copertura e alla conseguente (negata) manleva DEl'assicuratore per i danni riconducibili alle prestazioni di implantologia ai sensi DEl'art.
4.3. lett.
c) DEle condizioni di contratto, l'eccezione merita accoglimento, perché i suddetti danni non risultano ricompresi nel perimetro applicativo DEla polizza, come confermato dal cd. frontespizio DEla stessa ove l'oggetto DEla prestazione assicurativa è così specificato: “Odontoiatra che non effettua interventi di implantologia”.
Di conseguenza, la copertura assicurativa dovrà ritenersi operativa, in favore DE dott. CP_1 nella misura DEla metà, e dunque DE 50% sul quantum debeatur, sul rilievo per cui la prestazione resa alla paziente è consistita in un trattamento misto di ortodonzia e di impianti, come è evincibile dal programma terapeutico predisposto e dalla relativa fattura, depositati in atti da parte attrice in allegato all'atto introduttivo;
ne consegue che sarà tenuta – Controparte_2 limitatamente alla quota DEla metà – alla manleva, in favore DE dott. di quanto questi CP_1 dovrà corrispondere in favore di parte attrice a titolo di risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali).
11.2. Quanto alla posizione di (assicuratore DE dott. ) - Controparte_4 CP_3 deducente, ai sensi DEl'art.16, lett. h) DEle condizioni di contratto, la misura DEla copertura in relazione ai danni conseguenza di interventi di implantologia, pari ad euro 5.000,00 -, questa sarà tenuta a manlevare l'assicurato chiamato in causa nei limiti assicurativi convenuti e, dunque, con uno scoperto DE 10% e nei limiti DE massimo garantito pari ad euro 5.000,00.
***
18 Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona DE Giudice sottoscrivente, ritiene che vada accolta, per quanto di ragione, la domanda promossa da nei confronti di , e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, che quest'ultimo vada condannato a pagare, a titolo di risarcimento, in favore di parte attrice, la somma di euro 2.525,85 per danni non patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria intervenuta alla data DE 1.04.2024 sino alla data DEla presente sentenza e interessi die calamitatis sino al soddisfo, come statuito in motivazione, nonché per danni patrimoniali la somma di euro
17.300,00 liquidati in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data DEla presente sentenza sino al soddisfo, nonché a titolo di spese di AT (Rg n.69016/2012 Tribunale di Roma, compensi CTU e accessori di legge) la somma di euro 1.450,00, oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo.
Va poi accolta la domanda di manleva esperita da nei confronti di Controparte_1 CP_3
nei limiti DE 50 % di quanto dal primo dovuto all'attrice in esecuzione DEla presente
[...] sentenza.
Va altresì accolta la domanda di manleva esperita da nei confronti di Controparte_1 [...]
nei limiti DE 50 % di quanto dal primo dovuto all'attrice in esecuzione DEla presente Controparte_2 sentenza, salvi i limiti di polizza.
Va infine accolta anche la domanda di manleva esperita da nei confronti di Controparte_3
, per quanto dal primo dovuto a in esecuzione DEla Controparte_4 Controparte_1 presente sentenza, salvi i limiti di polizza., quindi con uno scoperto DE 10% e nei limiti DE massimale garantito pari ad euro 5.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
il convenuto va condannato a rifonderle Controparte_1 all'attrice così come liquidate in dispositivo, oltre accessori di legge, secondo i parametri Parte_1 DE d.m. 140/2012 (applicabili analogicamente) per la fase di Atp, e DE d.m. 55/2014 aggiornati al d.m. 147/2022 per il giudizio di merito, in base al valore DEla causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta (di ordinario impegno); i terzi chiamati e Controparte_3 Controparte_2 vanno condannati, ciascuno per la quota di metà quanto al giudizio di merito, e la sola Parte_2 per intero quanto alla fase di Atp (cui non ha partecipato), a rifonderle a
[...] CP_3 CP_1
, così come liquidate in dispositivo, oltre accessori di legge, secondo i parametri anzi visti;
[...] infine la terza chiamata va condannata a rifonderle a Controparte_4 Controparte_3 così come liquidate in dispositivo, oltre accessori di legge, secondo i parametri anzi visti, .ma con il decisum limitato ad € 4500,00 (5000-10 % a termini di polizza).
P.Q.M
.
19 Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona DE Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio DEle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda promossa dall'attrice, e per l'effetto, condanna, ai sensi DEl'art. 1228 c.c., a pagare, a titolo di risarcimento, in favore di parte attrice Controparte_1 [...]
la somma di euro 2.525,85 per danni non patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria Pt_1 intervenuta alla data DE 1.04.2024 sino alla data DEla presente sentenza e interessi die calamitatis sino al soddisfo, come statuito in motivazione, nonché per danni patrimoniali la somma di euro
17.300,00 liquidati in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data DEla presente sentenza sino al soddisfo, nonché a titolo di spese di AT la somma di euro 1.450,00, oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo;
- condanna a tenere indenne e manlevare per la quota Controparte_2 Controparte_1 di metà di quanto questi è tenuto a pagare, in favore DEl'attrice, in esecuzione DEla presente sentenza;
- condanna a tenere indenne e manlevare per la quota di metà di Controparte_3 Controparte_1 quanto questi è tenuto a pagare, in favore DEl'attrice, in esecuzione DEla presente sentenza;
. condanna , a tenere indenne e manlevare per quanto Controparte_4 Controparte_3 da questi dovuto a in esecuzione DEla presente sentenza, salvi i limiti di polizza Controparte_1
(scoperto DE 10% e massimo garantito pari ad euro 5.000,00);
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate Controparte_1 Parte_4 per il procedimento di Atp in euro 2.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa secondo legge, rimborso DE contributo unificato, e per il giudizio di merito in complessivi euro
5000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa secondo legge, oltre rimborso DE contributo unificato e DEle spese di mediazione;
condanna i terzi chiamati e ciascuno per la quota Controparte_3 Controparte_2 di metà quanto al giudizio di merito, e la sola per intero quanto alla fase di Atp, Parte_2
a rifondere al convenuto le spese di lite, liquidate per il procedimento di Atp in euro Controparte_1
2.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa secondo legge, rimborso DE contributo unificato, e per il giudizio di merito in complessivi euro 5000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa secondo legge, oltre rimborso DE contributo unificato;
condanna la terza chiamata , a rifondere a le spese Controparte_4 Controparte_3 di lite, liquidate per il giudizio di merito in complessivi euro 2430,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa secondo legge, oltre rimborso DE contributo unificato.
20 Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Roma, 6 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Guido Garavaglia
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le norme sostanziali DEla legge (L. 24/2017), al pari dei quelle DE precedente decreto DU (decreto- Persona_4 legge 13 settembre 2012, n.158 convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189), tra cui rientrano anche quelle che determinano il titolo di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), non sono applicabili retroattivamente (con l'eccezione, per espressa previsione, DEle disposizioni relative alla liquidazione DE danno sulla base DEle tabelle di cui agli artt.138, 139 DE codice DEle assicurazioni private), perché inciderebbero su posizioni giuridiche (quali ad es. il diritto al risarcimento DE danno) già acquisite, quand'anche in ipotesi non ancora azionate;
dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore DEla legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr. Cass. 11/11/2019, n.28990; Cass., 11/11/2019, n.28994).
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civ., in composizione monocratica nella persona DE dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 66638 DE ruolo generale degli affari contenziosi DE 2021 promossa
da
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata, Parte_1 C.F._1 difesa e assistita dall'avv. Sergio Tropea (C.F. , pec C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Email_1
Roma, via DEla Casetta Mattei, 239, in virtù di procura alle liti versata in atti,
- parte attrice -
contro
(C.F. ), rappresentato, difeso e assistito dall'avv. Controparte_1 C.F._3
AN CO (C.F. , pec e dall'avv. C.F._4 Email_2
GE SA (C.F. pec ) ed C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Viale DEle Milizie, 9, giusta procura alle liti versata in atti,
- parte convenuta -
nonché contro
1 (C.F. , con sede legale in Torino, via Corte Controparte_2 P.IVA_1
d'Appello, 11, rappresentata, difesa e assistita dall'avv. Giuseppe Incannò (C.F.
, pec ), in virtù di procura C.F._6 Email_4 generale alle liti DE 27/04/2017, per atti DE Notaio di Torino, Repertorio n. 81955, Persona_1
Raccolta 38076, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio DEl'avv. Incannò, via
Vespasiano n.17/A, giusta procura alle liti depositata in atti,
- terza chiamata in causa da - Controparte_1
contro
(C.F. ), rappresentato, difeso e assistito dall'avv. Controparte_3 C.F._7
SA CE (C.F. , pec ) e C.F._8 Email_5 dall'avv. Mariarosaria Della Corte (C.F. , pec C.F._9 avv. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Roma in via Email_6
Panama, 16, giusta procura alle liti depositata in atti,
- terzo chiamato in causa da - Controparte_1
contro
(C.F. ), con sede legale in San Cesario sul Panaro Controparte_4 P.IVA_2
(MO), Corso Libertà, 53, in persona DE Presidente DE C.d.A. legale rappresentante pro tempore dott.
, rappresentata, difesa e assistita dall'avv. Rosaria Villano (C.F. Controparte_5
, pec ed elettivamente domiciliata C.F._10 Email_7 presso il suo studio in Como, via A. Volta, 62, giusta procura alle liti deposita in atti,
- terza chiamata in causa da - Controparte_3
Oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Decisa sulle conclusioni DEle parti.
Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità DE medico convenuto per le causali di cui alla premessa in fatto e in diritto DE presente atto e, per l'effetto, condannarlo contestualmente:
2 a) Al pagamento DEla somma di € 37.750,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data DEla sentenza sino all'integrale soddisfo, a titolo di danno patrimoniale;
b) Al pagamento DEl'ulteriore somma di € 4.865,25=, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data DEla sentenza sino all'integrale soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale, quale risultante dall'applicazione DEle Tabelle di Milano 2021, nonché DEla somma ulteriore di € 1.450,00= per le spese borsuali relative all'AT;
2. Con vittoria DEle spese di lite, ivi comprese quelle per la mediazione, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA, come per legge, ai sensi DE D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, da liquidarsi a favore DEl'attrice”
***
Parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale ACCERTARE E DICHIARARE che nessuna responsabilità può Pa essere ascritta al dott. per i danni lamentati dalla NO , per l'effetto Controparte_1
RIGETTARE ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti DE Dott. perché infondata CP_1 in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa.
In subordine, nel denegato e non creduto caso di accoglimento in tutto o in parte DEl'avversa domanda CONDANNARE il Dott. a tenere indenne e manlevare il Dott. Controparte_3 [...] da qualsivoglia diritto e/o pretesa derivante dai fatti per cui è causa ricollegabili agli CP_1 interventi di implantologia
Sempre in via subordinata nel denegato e non creduto caso di accoglimento in tutto o in parte DEl'avversa domanda con la condanna DE dott. CONDANNARE la compagnia di CP_1
a tenere indenne e manlevare il Dott. da Controparte_6 Controparte_1 qualsivoglia diritto e/o pretesa derivante dai fatti per cui è causa”
3 Parte chiamata in causa Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Pa A) Rigettare la domanda formulata dalla Sig.ra perché infondata sia in fatto che in diritto;
B) Rigettare la richiesta di garanzia e manleva formulata dal Dott. perché infondata Controparte_1 sia in fatto che in diritto;
C) Accertare e dichiarare che la polizza sottoscritta dal Dott. è inoperativa sia per quanto CP_1 riguarda la restituzione di somme a titolo di compensi, sia per quanto riguarda le prestazioni di implantologia (art.
4.3 lettera c);
D) In via subordinata, senza recesso alcuno e con riserva di gravame, nella non temuta ipotesi in cui per qualsiasi motivo l'Ill.mo Giudicante dovesse accogliere anche parzialmente la domanda DEla Pa Sig.ra e dovesse riconoscere alla stessa importi risarcitori da porre a carico DE Dott.
[...]
Voglia quantificare e liquidare i danni secondo giustizia, secondo le prove che saranno CP_1 fornite sia in ordine all'an, sia in ordine al quantum, sia in ordine al nesso eziologico, secondo quanto emergerà a seguito DEla espletanda istruttoria, secondo le percentuali di responsabilità che verranno eventualmente attribuite al Dott. ed al Dott. e porre Controparte_1 Controparte_3
a carico DEla Società concludente l'obbligo di garanzia e manleva entro il limite DE massimale di polizza in riferimento alla quota di responsabilità che verrà attribuita al Dott. in CP_1 riferimento a quanto ivi espressamente stabilito e pattuito;
E) Accertare e dichiarare la responsabilità solidale DE Dott. e DE Dott. nella CP_1 CP_3 percentuale che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto ridurre la domanda di garanzia e manleva svolta nei confronti di con ogni consequenziale pronuncia anche nei Parte_2 confronti DEla Società concludente ai fini DEla garanzia e manleva.
F) In ogni caso con ripartizione proporzionale ex art. 1910 c.c. tra la Società concludente e la
AG , fatto salvo il diritto di regresso nei Parte_3 confronti dei condebitori solidali”
4 Parte chiamata Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) In rito ed in via pregiudiziale:
- dichiarare nullo l'avverso atto di citazione per genericità ed indeterminatezza DEla causa petendi come espresso nella narrativa DE presente atto;
2) Nel merito ed in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione DE diritto al risarcimento DE danno vantato dalla
Sig.ra nei confronti DE Dott. per tutte le ragioni espresse nella CP_7 Controparte_3 narrativa DE presente atto;
- respingere in ogni caso le domande rassegnate dalla Sig.ra e dal convenuto Dott. Parte_1
inclusa quella di manleva, giacché infondate in fatto ed in diritto per tutte le Controparte_1 ragioni sopra esposte.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CHIAMATA IN CAUSA
Essendo, pertanto, necessaria la chiamata in causa DEla dalla quale Controparte_4 il Dott. intende essere manlevato in ordine a tutte le pretese, ancorché infondate Controparte_3 DEla attrice e DE convenuto, il Dott. chiede all'Ill.mo Sig. Giudice di voler Controparte_3 differire, a norma degli art. 167 e 269 c.p.c., l'udienza di prima comparizione allo scopo di consentire la citazione a giudizio, nel rispetto dei termini a comparire, DEla terza chiamanda
[...]
in persona DE legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Corso Libertà Controparte_4
53 San Cesario S.P. (MO) affinché sia dichiarata, unica ed esclusiva responsabile per tutte le pretese avanzate nei confronti DE Dott. dalla Sig.ra e dal Dott. Controparte_3 CP_7 [...]
CP_1
5 Parte chiamata Controparte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale:
a. in via principale, rigettare la domanda formulata nei confronti DE Dott. poiché CP_3 infondata in fatto e in diritto, sia in punto di an che di quantum;
b. in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda attorea dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione DE danno, riconoscendo dovuto il pagamento DE solo minor importo risultante di giustizia;
c. sempre in via subordinata, individuare le quote di responsabilità in capo a tutti i soggetti coinvolti, tenuto conto di quanto detto in narrativa, condannando la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento DE solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti DEla quota di responsabilità diretta ascrivibile all'assicurato, di quanto stabilito ex art. 16 lett. h) DEla polizza ed escludendo dalla garanzia la voce di restituzione DE compenso. d. in via istruttoria, come da memorie depositate;
e. ogni caso, con vittoria di spese e compensi DE presente giudizio, oltre al rimborso DEle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”
6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Roma, il dott. al fine di ottenere condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 non patrimoniali e patrimoniali sofferti a cagione di un inadeguato trattamento ortodontico e di impianti.
1.1. In particolare, parte attrice adduceva di essersi rivolta, nel gennaio DE 2009, allo studio dentistico DE al fine di risolvere un problema estetico relativo alle arcate dentarie, perché CP_1 caratterizzate da superfici occlusali usurate a causa DE digrignamento.
Prospettata dal l'esigenza di eseguire un piano di cura protesico fisso su entrambe le arcate CP_1
- con posizionamento di tre impianti osteointegrati sull'arcata inferiore in posizione 36-37 e 46 -, in data 23.03.2009 il dott. , in qualità di implantologo collaboratore DE avrebbe CP_3 CP_1 inserito un primo impianto in zona 36, senza prima procedere all'esecuzione di una TAC né prescrivere terapia antibiotica alcuna.
Accertata la mancata osteointegrazione DE suddetto impianto, il avrebbe poi proceduto CP_3 alla sua rimozione senza alcun trattamento anestesiologico. Di conseguenza, il avrebbe CP_1 optato per una devitalizzazione dei denti “uno alla volta, per un anno e mezzo circa”, provocando una sintomatologia così dolorosa da costringere parte attrice a recarsi al P.S. DE Policlinico Umberto
I nel febbraio DE 2010 (v. pag. 2 DEla citazione).
Pa Ulteriormente, la deduceva che le sarebbero stati estratti quattro denti nell'ottica di prevenire ulteriori dolori tipici DEla terapia canalare;
verificatosi un ascesso inferiore sinistro in relazione a un dente mai estratto inoltre, sarebbe stato effettuato un impianto nella zona inferiore destra da parte DE
(rimosso dopo pochi giorni dal senza anestesia), nonché uno ulteriore in zona CP_3 CP_1 inferiore sinistra.
All'esito – veniva argomentato – il avrebbe espiantato l'impianto inferiore destro senza CP_1 anestesia, procedendo successivamente a “protesizzare gli elementi rimasti ed a posizionare elementi in ceramica fissi superiormente ed inferiormente, cementandoli in modo provvisorio inferiormente e con cemento definitivo superiormente” (sempre pag.2 DEla citazione).
Senonché – veniva argomentato – nel 2012 gli impianti superiori e inferiori avrebbero cominciato a staccarsi – come accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. Persona_2 nell'incardinato giudizio di accertamento tecnico preventivo instaurato da parte attrice nei confronti Pa DE AR (Rg n.69016/2012, Tribunale di Roma) –, ragione per cui la si sarebbe rivolta ad altro professionista, in vista DEla necessaria stabilizzazione e cementificazione DEle protesi;
anche
7 alla luce DEla consistente sintomatologia dolorosa originatasi a livello di difficoltà DEla masticazione, di disturbi digestivi, nonché di problematiche nell'articolazione DEle parole ed intense algie DEl'articolazione mandibolare, unitamente a una sindrome depressiva associata ad ansia ed insonnia.
2. Si costituiva in giudizio , il quale, in via preliminare, chiedeva, al fine DEla Controparte_1 manleva, ed otteneva, rispettivamente, la chiamata in causa DE proprio assicuratore Controparte_2 nonché DE dott. in qualità di collaboratore di fiducia. Nel merito, adduceva
[...] CP_3
l'infondatezza DEla domanda nell'an e nel quantum, sulla scorta di una diversa ricostruzione DEla vicenda clinica:
- la Zu si sarebbe rivolta, già nel 2006, allo studio dentistico, in ragione di un complesso problema odontoiatrico rappresentato dalla compromissione DE rapporto occlusale tra le due arcate dentali dovuto ad anni di errata masticazione e digrignamento (cd. bruxismo) e non a cagione di una questione meramente estetica, come prospettato in citazione;
- senonché – prosegue il sanitario convenuto – parte attrice si sarebbe nuovamente rivolta allo studio solo tre anni dopo nel 2009, in vista DEl'attuazione DE programma di cura predisposto nel 2006, salvo interromperlo volontariamente per alcuni mesi, e poi, definitivamente, nel novembre DE 2010, sino al ricevimento DEla lettera di risarcimento danni pervenuta nel gennaio 2012, per presunti errori professionali;
- la perdita DEl'impianto n.36, posizionato nell'arcata sinistra inferiore, non era eziologicamente riconducibile all'omessa somministrazione di terapia antibiotica da parte DE collaboratore CP_3
a copertura DEl'intervento, giacché il motivo DEla perdita era semmai ascrivibile alla ritardata protesizzazione, legata a sua volta all'interruzione volontarie DEle cure e al pregresso bruxismo sofferto dalla paziente;
- l'asserita immotivata estrazione di taluni denti DEla paziente da parte DE era invero CP_1 legata a gravi infezioni DEle radici;
- in ogni caso, le protesi sarebbero state applicate in via provvisoria (e non anche in via definitiva) a cagione DEl'interruzione volontarie DEle cure da parte DEla paziente, nel contesto di una situazione ortodontica compromessa;
ragione per cui queste si sarebbero inevitabilmente compromesse alla data DEl'espletamento DEla c.t.u. resa nel giudizio di AT (anno 2013), anche alla luce DEl'intervento, Pa nelle more, di altri sanitari cui la si sarebbe rivolta già nel dicembre DE 2011 (v. pag. 8 DEla comparsa di costituzione e di risposta ove si richiama la relazione DE c.t.p. di parte attrice dott. Per_3 resa in AT).
8 La suddetta consulenza era, quindi, per tale motivo criticata dal anche sulla scorta dei CP_1 concorrenti rilievi per cui non sarebbero stati tenuti in adeguata considerazione l'incidenza di concause, quali il bruxismo DEla paziente, l'interruzione volontarie DEle cure e l'intervento (non meglio specificato) di altro sanitario.
3. Si costituiva in giudizio altresì la quale, pur aderendo, nel merito, Controparte_2 alle difese DEl'assicurato deduceva l'inoperatività DEla copertura assicurativa con CP_1 clausola a cd. secondo rischio, in relazione alla restituzione dei compensi percepiti (siccome dedotti da parte attrice a titolo di danno patrimoniale sofferto) nonché in relazione, in parte qua, alle prestazioni di implantologia eseguite dal dott. . CP_3
4. Si costituiva in giudizio il , il quale, in via preliminare, chiedeva, ed otteneva, la chiamata CP_3 in causa di e, nel merito, domandava il rigetto DEla domanda, sulla Controparte_4 scorta dei seguenti plurimi rilievi:
- la totale estraneità alla vicenda clinica de quo, per non aver mai posizionato alcun impianto in favore Pa DEla come confermato dalla circostanza per cui il piano terapeutico predisposto dal e CP_1 il successivo preventivo relativo all'intervento ortodontico realizzato nel 2009 risultavano ascrivibili unicamente a quest'ultimo, così come soltanto alla parte convenuta era indirizzata la richiesta Pa risarcitoria spedita dalla in data 25.01.2012;
- la nullità DEl'atto di citazione per omessa identificazione degli elementi costitutivi DEla domanda, giacché l'attrice si limitava ad evidenziare che il avrebbe applicato un primo impianto in CP_3 posizione 36 e che poi lo avrebbe estratto a causa DEla mancata osteointegrazione, omettendo tuttavia di individuare profili di eventuale colpa medica riconducibili alla condotta di implantologia;
- l'inutilizzabilità DEla c.t.u. espletata nel sopramenzionato giudizio di AT – consulenza che comunque non evidenziava alcun profilo di responsabilità DE – per non esserne stato parte;
CP_3
- la prescrizione DE credito risarcitorio a cagione DE (i) disconoscimento DEla sottoscrizione apposta in calce alla ricevuta di ritorno DEla lettera raccomandata n. 145085660094, trasmessa dal CP_1 in data 25.01.2012, a mezzo DEla quale quest'ultimo lo avrebbe informato DEla richiesta risarcitoria di parte attrice e (ii) DEla chiamata in mediazione DE effettuata solo in data 16.12.2020 a CP_3 distanza, quindi, di dieci anni dal 2009 e/o dal novembre 2010.
5. Si costituiva in giudizio altresì , la quale – ferma l'infondatezza DEla Controparte_4 domanda attorea – eccepiva:
9 (i) l'inoperatività DEla polizza a titolo di ogni eventuale responsabilità solidale DE , per CP_3 essere la copertura circoscritta all'eventuale quota di responsabilità accertata, ai sensi degli artt. 16bis
e 18 DEle condizioni generali di contratto;
(ii) l'esistenza DE massimale di euro 5.000,00 per danni causati a terzi a cagione di interventi di implantologia anche osteointegrata, ai sensi DEl'art. 16, lett. h) DEle suddette condizioni generali di contratto.
***
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi – RE MU di Assicurazioni e AT PA – su istanza di (v. verbale di udienza DE 9.03.2022) nonché DE terzo Controparte_1 [...] su richiesta di (v. verbale di udienza DE 12.07.2022), concessi Controparte_4 Controparte_3 alle parti i termini di cui alle memorie ai sensi DEl'art. 183, comma 6, c.p.c., era fissata udienza per la valutazione DEle istanze istruttorie al 10.10.2023 da tenersi a trattazione scritta.
Con ordinanza ai sensi DEl'art. 127-ter c.p.c. sostitutiva DEl'udienza DE 10.10.2023, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza DE 21.01.2025 per precisazione DEle conclusioni.
All'esito, con ordinanza ai sensi DEl'art. 127-ter c.p.c. sostitutiva DEla suddetta udienza, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge pari a sessanta giorni per il deposito DEle comparse conclusionali e pari a venti giorni per le memorie di replica.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per fatti precedenti l'entrata in vigore DEla legge
AN - come è nel caso di specie - (L. 24/2017, 1° aprile 2017: se i fatti per cui è causa si protraggono per un periodo a cavallo DEla entrata in vigore, conta il momento DE manifestarsi DEl'evento produttivo di danno)1, tanto i medici che (salvo eccezioni) la struttura da cui dipendono o con cui collaborano o in cui comunque operano (per il c.d. contratto di spedalità2 o per il contatto sociale qualificato3) rispondono a titolo di responsabilità contrattuale;
la giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento DE danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento DEle prestazioni sanitarie con la dovuta
È da precisare che il riferimento all'art. 2043 c.c. nel c.d. Decreto DU non può essere inteso come qualificazione extracontrattuale DEla responsabilità DE medico;
l'esclusione per i medici dipendenti o comunque non liberi professionisti DEla più impegnativa responsabilità di tipo contrattuale, dunque, è intervenuta soltanto con l'adozione DEla successiva c.d. legge AN (Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28994). 2 Il contratto di spedalità (o di assistenza sanitaria) può essere definito come un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte DEl'obbligazione al pagamento DE corrispettivo (da parte DE paziente, DEl'assicuratore ovvero DE
Servizio Sanitario Nazionale) sorge, a carico DEla struttura, una prestazione sanitaria complessa, in cui accanto a obblighi di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), sono individuabili obblighi di messa a disposizione DE personale medico ausiliario e/o DE personale paramedico, di apprestamento di tutte le attrezzature e strumentazioni necessarie per gli esami diagnostici e i trattamenti sanitari, anche in vista DE manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze, naturalmente tenendo conto DEle materie sanitarie trattate dall'ospedale, clinica o nosocomio;
la struttura sanitaria risponde, a termini DEl'art.1228 c.c., DE danno prodotto da sanitari anche non dipendenti da essi purché operanti nell'ambito DEla struttura e DEle sue dipendenze, financo in ipotesi di colpa esclusiva di questi ultimi, salvo i casi, DE tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, DE tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela DEla salute (cfr. Cass. n.28987 DEl'11/11/2019); di regola poi nei rapporti interni varrà la presunzione di divisione paritaria “pro quota” DEl'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt.
1298 e 2055 c.c., per superare la quale non basta escludere la corresponsabilità DEla struttura sanitaria sulla base DEla considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta DE medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione DE quale la struttura risponde solidalmente DE proprio operato, sicché sarà onere DE “solvens” dimostrare non soltanto la colpa esclusiva DE medico, ma la derivazione causale DEl'evento dannoso da una condotta DE tutto dissonante rispetto al piano DEl'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità (sempre Cass. 28987/2019). 3 La responsabilità da contatto sociale qualificato è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto DE termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica.
Secondo parte DEla dottrina e DEla giurisprudenza, il contatto sociale qualificato deve essere annoverato tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità DEl'ordinamento giuridico a norma DEl'articolo 1173 DE Codice civile.
Ne deriva che, secondo questo orientamento, da ritenere condivisibile, in virtù DE principio DEl'atipicità DEle fonti DEle obbligazioni di cui all'articolo 1173 DE Codice civile, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte, non in un contratto ma nel contatto sociale qualificato, determina una responsabilità di tipo contrattuale. E
l'esecuzione DEla prestazione sanitaria da parte di un medico a favore di un paziente , con cui non sussista alcun contratto stipulato, per prestazioni antecedenti al 1° aprile 2017 (data di entrata in vigore DEla legge Gelli), vale come fonte di obbligazione da contatto sociale qualificato, con assimilazione per molti versi alla responsabilità contrattuale, tra cui il termine decennale di prescrizione (v. Cassazione Civile ordinanza n. 11719 DE 05.05.2021).
11 diligenza professionale (rispetto DEle linee guida e DEla buona pratica clinica) e con la conseguente lesione DEl'integrità psico-fisica (diritto alla salute), sarà onere DE danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza DEla nuova patologia o l'aggravamento DEla patologia preesistente e la condotta dei sanitari e DEla struttura in cui operano, mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio,
l'esatta esecuzione DEla prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile DEl'impossibilità DEl'esatta esecuzione (cfr. ex multis Cass. 26.5.2021, n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass.
11.11.2019, n.28991, Cass. 13.10.2017, n.24073, Cass. 21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008,
n.577).
Come è noto, poi, a differenza DE diritto penale (dove si chiede la probabilità logica confinante con la certezza processuale DEl'oltre ogni ragionevole dubbio), nel diritto civile la causalità materiale si ha per accertata con la logica DE “più probabile che non” (per tutte, Cass. U, 2008, n. 675). A tale riguardo, secondo l'orientamento granitico DEla giurisprudenza di legittimità: “L'accertamento DE nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione DEla preponderanza DEl'evidenza (o DE "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero DEle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto DEla qualità, quantità, attendibilità e coerenza DEle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico” (Cass., 2024, 5922; nello stesso senso, a titolo paradigmatico, Cass.,
2022, n. 25884).
7. Nella fattispecie concreta è dedotta la responsabilità sanitaria DE medico dentista , il CP_1 quale avrebbe attuato, in modo non conforme alle leges artis DE caso, un trattamento misto di ortodonzia e di impianti dentali avvalendosi, in parte qua, DEl'opera DE collaboratore ed implantologo dott. , provocando all'odierna attrice danni di natura patrimoniale e non CP_3 patrimoniale;
da qui, la chiamata in causa, ai fini DEla manleva, DE in qualità di CP_3 implantologo, da parte DE sanitario convenuto.
12 7.1. Sul punto, è utile rammentare che nel caso in cui “il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere DEla pretesa DEl'attore […] la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario;
[diversamente] nell'ipotesi DEla chiamata DE terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione DEl'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo” (tra le molte, in via esemplificativa, Cass., 2020, n. 516, Cass., 2013, n. 5400
e Cass., 2010, n. 5057).
7.2. Qualificata, nel caso di specie, la chiamata in causa DE dott. come domanda di CP_3 manleva in armonia alla prospettazione DE convenuto chiamante (pag.11 DEle conclusioni DEla comparsa di costituzione e risposta DE , occorre chiarire la consistenza DE rapporto CP_1 obbligatorio dedotto, come correttamente inquadrato da parte attrice (v. pag.5 DEl'atto di citazione).
Come è noto, ai sensi DEl'art.1228 c.c.: “Salva diversa volontà DEle parti, il debitore che nell'adempimento DEl'obbligazione si avvale DEl'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.
In particolare, la norma in parola descrive una fattispecie di responsabilità cd. diretta per fatto proprio, che trova fondamento nell'assunzione – da parte DE debitore principale (nel caso di specie, DE dott. in qualità di sanitario con il quale è intercorso il rapporto contrattuale e il cd. contatto CP_1 sociale qualificato con la paziente) – DE rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi (il collaboratore dott. ) nell'adempimento DEla propria CP_3 obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma DEl'art.2049 c.c..
Come afferma, sul punto, la giurisprudenza, in relazione al rapporto speculare tra la struttura sanitaria e i medici collaboratori o comunque ivi operanti, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che,
“diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità DE medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva DE medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, la derivazione causale di quell'evento da una condotta DE sanitario DE tutto dissonante rispetto al piano DEl'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità” (ex multis, Cass., 2021, n.29001).
13 Alla luce di tali considerazioni, la domanda attorea, anche in relazione alla deduzione di profili di responsabilità DE dott. ai sensi DEl'art.1228 c.c. (perché qualificato da parte attrice come CP_3 un ausiliario DEl'obbligato principale) è stata proposta, ed è individuabile, sulla base di una causa petendi sufficientemente specifica;
ragione per cui l'eccezione di nullità DEl'atto introduttivo DE presente giudizio, avanzata dal (v. Sintesi DElo svolgimento DE processo), deve essere CP_3 disattesa, perché priva di pregio.
8. In via preliminare all'esame DEl'an debeatur, occorre altresì premettere, in conformità ad autorevole orientamento DEla giurisprudenza di legittimità, che: “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte DE materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una DEle parti DE giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento DE giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti DE processo” (tra le molte, v. Cass., 2023, n.8496).
Infatti, costituisce ius receptum nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio DE libero convincimento DE giudice, il principio secondo cui, in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, “questi può porre a fondamento DEla decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, DEla cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze DE processo” (Cass., 2015, n.13229).
Nella fattispecie, è pacifico ed incontroverso che il non sia stato parte DE giudizio di CP_3
Pa accertamento tecnico preventivo celebratosi tra la sig.ra e il dott. unitamente al suo CP_1 assicuratore (v. Sintesi DElo svolgimento DE processo). Controparte_2
Senonché, alla luce dei sopramenzionati principi, la relazione tecnica, elaborata dal dott. Per_2 nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, depositata ritualmente da parte attrice nel
[...] presente giudizio di cognizione (v. allegato DEl'atto di citazione) ed oggetto di contraddittorio, nel merito DEle risultanze DEla consulenza, tra le parti DE presente giudizio, costituisce elemento di prova liberamente valutabile in armonia e nel confronto con le altre risultanze istruttorie.
9. Tanto chiarito, è utile muovere dagli esiti medico-legali fotografati dal c.t.u. dott. nel Per_2 giudizio di AT (all'epoca: 20.06.2013), da valutare quindi alla stregua di elemento di prova DE presente giudizio di merito, nonché alla luce DEle allegazioni probatorie DEle parti;
giacché quest'ultimo ha individuato una relazione probabilistica tra il trattamento ortodontico complessivamente applicato alla paziente e i postumi patiti, con l'ulteriore conseguente
14 riconoscimento altresì dei danni di natura patrimoniale identificabili nel costo complessivo di rifacimento DE lavoro ortodontico rivelatosi sostanzialmente infruttuoso.
In particolare, il consulente, riconosciuta adeguata la diagnosi DE sul rilievo DE CP_1 consistente bruxismo DEla paziente – quindi anche sulla scorta DEla patologia pregressa – e rilevata la mancata acquisizione in atti DE consenso informato (per quanto non dedotta da parte attrice) in relazione all'opera di implantologia eseguita dal dott. in qualità di collaboratore DE dott. CP_3
ha riconosciuto la sussistenza DE rapporto di causalità materiale tra i disturbi lamentati e CP_1 la complessiva opera di ortodonzia eseguita, sulla base dei seguenti rilievi. In particolare: (i) era censurata la mancata applicazione DEle capsule superiori in un unico bloccaggio anziché in tre parti, perché ciò avrebbe consentito alla protesi di sviluppare una maggiore aderenza ai monconi sottostanti;
così come per la protesi inferiore, che sarebbe stato preferibile progettare in un'unica soluzione anziché in due;
(ii) non era ravvisata motivazione alcuna all'estrazione dei denti (in posizione) 41,
14, 24, da ritenersi, invero, devitalizzabili ed incapsulabili;
(iii) l'innesto degli impianti in zona 36 e
46 ad opera DE dott. era malriuscito a cagione di un difetto di osteointegrazione inficiata CP_3 dall'insorgenza di perimplantiti, ossia di infezioni contratte nei tessuti intorno all'impianto dentale.
Sostanzialmente, l'errata applicazione DEle capsule aveva determinato l'instabilità DE complessivo manufatto protesico superiore e inferiore, perché applicato su monconi troppo conici e poco ritentivi, oltre a risultare - le capsule stesse - incongrue ai margini e determinative, per ciò solo, di infiltrazioni tali da emaciare i monconi 22, 44, 47; inoltre, il riassorbimento osseo in corrispondenza degli impianti nn.36 e 46 comportava l'esigenza di rifacimento DE lavoro ortodontico in blocco.
Pa 9.1. Quanto ai danni non patrimoniali, il danno biologico temporaneo sofferto dalla era condivisibilmente quantificato, alla stregua DEle risultanze DEla c.t.u., in giorni 75 di invalidità temporanea parziale al 25%; il danno biologico permanente nella misura percentuale DE 2%, sulla scorta, per un verso, DEla possibilità di un'efficace sostituzione protesica, e per l'altro, DEla perdita DEl'osso mandibolare in conseguenza DEl'insuccesso DEl'opera di impianto, DEla perdita DEl'elemento n.47 che avrebbe dovuto essere estratto, oltre a quelli già immotivatamente estratti (in posizione 41, 14, 24) (pag. 7 DEla consulenza tecnica).
In applicazione DE D.M. 16.07.2024, trattandosi di lesione cd. micro-permanente (2%), il danno biologico complessivamente sofferto è pari a complessivi 2.525,85 (di cui euro 1.035,75 per 75 giorni di ITP al 25% ed euro 1.490,10 a titolo di danno biologico permanente), attesa l'età DEla danneggiata pari anni 67 al tempo DEl'inizio DE piano terapeutico infruttuoso (marzo 2009).
9.2. Su detta somma capitale, liquidata avendo riguardo ai criteri di liquidazione DE danno biologico di lieve entità DE 2024 (da ultimo aggiornati con D.M. 16.07.2024), sarà dovuta la rivalutazione
15 monetaria intervenuta alla data DE 1.04.2024 sino alla data DEla presente sentenza, in base agli indici
Istat Foi sul costo DEla vita o equivalenti;
saranno inoltre dovuti interessi legali die calamitatis
(giorno DEl'inizio di esecuzione DE trattamento ortodontico 23.03.2009) sino alla data DEla presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. SSUU n. 1712/1995, e quindi sulla somma capitale opportunamente devalutata al giorno DEl'intervento medico (sempre
23.03.2009, in base agli indici Istat Foi o equivalenti), via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta, sino alla data DEla presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale da ultimo rivalutata alla data DEla presente sentenza, sino al saldo effettivo, tutte somme dovute anche in assenza di specifica domanda - comunque avanzata da parte attrice nel presente giudizio - trattandosi di debito di valore, conseguente ad un illecito civile.
9.3. Quanto ai danni patrimoniali riconosciuti e quantificati in consulenza tecnica in euro 17.300,00
(per il rifacimento DEle capsule e dei provvisori nella misura complessiva di 28 elementi nonché per l'estrazione DEl'elemento n. 47 e per l'applicazione di specifici perni sui monconi 22 e 44), occorre rilevare che il riconoscimento di tale voce di danno conseguenza - ove accordato unitamente all'accoglimento DEla domanda di parte attrice di restituzione dei compensi professionali (pari ad euro 19.000,00; cfr. pag. 5 DEla citazione) - costituirebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria in ragione DEla medesimezza DE pregiudizio da risarcire.
Senonché, in assenza DEl'allegazione e DEla prova DEla risoluzione per inadempimento DE contratto Pa d'opera professionale tra la e il alla stregua DEle risultanze DE processo, non si ravvisa CP_1 il fatto generatore DE diritto alla restituzione, in favore DEla cliente, DE compenso professionale versato al medico dentista convenuto, sul rilievo (non configurabile appunto nel caso di specie) DEla totale inutilità DEla prestazione medica;
con il conseguente riconoscimento, per l'effetto, in armonia agli esiti DEla consulenza, dei danni patrimoniali cd. futuri legati all'esigenza di rifacimento DE lavoro protesico.
La somma capitale riconosciuta a tale titolo – pari ad euro 17.300,00 – è liquidata in moneta attuale, in ragione DEla corrispondenza tra il suddetto importo e quello oggetto DE nuovo piano terapeutico
(conseguente all'inadeguato trattamento ortodontico dedotto nel presente giudizio) come evincibile dal relativo preventivo presso il centro “Vitaldent”, depositato da parte attrice, con comparsa conclusionale depositata in data 5.05.2025.
10. La domanda attorea merita, quindi, per quanto di ragione, accoglimento, nei termini indicati, nei confronti DE convenuto dott. . Controparte_1
16 Per quanto detto, va affermata anche la responsabilità DE dott. , collaboratore Controparte_3 implantologo DE dott. ed accolta nella misura DEla metà la domanda di manleva da CP_1 quest'ultimo proposta nei confronti DE primo.
Non vale ad escludere la responsabilità DE collaboratore il disconoscimento DEl'avviso CP_3 di ricevimento DEla lettera raccomandata spedita a mezzo posta dal dott. (in data CP_1
24.01.2012) e relativa alla richiesta di risarcimento DE danno di parte attrice, nella misura in cui l'avviso di ricevimento sarebbe stato sottoscritto da altra persona.
Occorre, a tale riguardo, rammentare, in primo luogo, che secondo la giurisprudenza: “L'onere di disconoscimento DEla scrittura privata previsto dagli artt.214 e 215 cod. proc. civ. presuppone che il documento prodotto contro una parte DE processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso DEla scrittura proveniente da un terzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità DEla scrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini DEla decisione” (per un riferimento, v. Cass., 2014,
n.23155).
In ogni caso, al caso di specie trova applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La lettera raccomandata - anche in mancanza DEl'avviso di ricevimento - costituisce prova certa DEla spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze DEla spedizione e DEl'ordinaria regolarità DE servizio postale, di arrivo DEl'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. DElo stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza DEl'atto” (Cass., 2016, n.17204; nello stesso senso: Cass., 2007, n.17417, Cass., 2002, n.8073). Prova DE destinatario di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di acquisire la conoscenza DEl'atto che, però, nel caso di specie, non è stata fornita, esaurendosi il rilievo difensivo di parte convenuta nella contestazione sull'identità DE soggetto ricevente l'avviso e sottoscrittore DE medesimo.
Ne consegue, per l'effetto, che l'eccezione di prescrizione DE credito risarcitorio, fatta valere dal
, deve essere disattesa in ragione DE riconoscimento DEla validità interruttiva DE corso CP_3 DEla prescrizione ordinaria decennale al suddetto atto stragiudiziale di risarcimento danni (v. Cass.,
2015, n. 10630) anche nei confronti DEla parte chiamata in causa.
17 11. Occorre, poi, esaminare, le difese processuali fatte valere dalle assicurazioni – Controparte_2
e – chiamate in causa, rispettivamente, dal dott.
[...] Controparte_4
e dal dott. . CP_1 CP_3
11.1. Quanto alle difese DEl'assicuratore ( DE dott. giova Controparte_2 CP_1 osservare che:
(i) in relazione all'operatività sussidiaria DEla copertura garantita da perché a cd. CP_2 secondo rischio, non è altrimenti evincibile dalle deduzioni DEle parti, e neppure dalle risultanze DE processo, l'esistenza di un'eventuale copertura a cd. primo rischio;
(ii) l'eccezione di inoperatività DEla polizza in ordine alla restituzione DE compenso professionale deve ritenersi superata dal riconoscimento DE danno patrimoniale in favore di parte attrice, in assenza DEla proposizione di una domanda di risoluzione DE contratto, come sopra argomentato;
(iii) quanto, invece, all'inoperatività DEla copertura e alla conseguente (negata) manleva DEl'assicuratore per i danni riconducibili alle prestazioni di implantologia ai sensi DEl'art.
4.3. lett.
c) DEle condizioni di contratto, l'eccezione merita accoglimento, perché i suddetti danni non risultano ricompresi nel perimetro applicativo DEla polizza, come confermato dal cd. frontespizio DEla stessa ove l'oggetto DEla prestazione assicurativa è così specificato: “Odontoiatra che non effettua interventi di implantologia”.
Di conseguenza, la copertura assicurativa dovrà ritenersi operativa, in favore DE dott. CP_1 nella misura DEla metà, e dunque DE 50% sul quantum debeatur, sul rilievo per cui la prestazione resa alla paziente è consistita in un trattamento misto di ortodonzia e di impianti, come è evincibile dal programma terapeutico predisposto e dalla relativa fattura, depositati in atti da parte attrice in allegato all'atto introduttivo;
ne consegue che sarà tenuta – Controparte_2 limitatamente alla quota DEla metà – alla manleva, in favore DE dott. di quanto questi CP_1 dovrà corrispondere in favore di parte attrice a titolo di risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali).
11.2. Quanto alla posizione di (assicuratore DE dott. ) - Controparte_4 CP_3 deducente, ai sensi DEl'art.16, lett. h) DEle condizioni di contratto, la misura DEla copertura in relazione ai danni conseguenza di interventi di implantologia, pari ad euro 5.000,00 -, questa sarà tenuta a manlevare l'assicurato chiamato in causa nei limiti assicurativi convenuti e, dunque, con uno scoperto DE 10% e nei limiti DE massimo garantito pari ad euro 5.000,00.
***
18 Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona DE Giudice sottoscrivente, ritiene che vada accolta, per quanto di ragione, la domanda promossa da nei confronti di , e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, che quest'ultimo vada condannato a pagare, a titolo di risarcimento, in favore di parte attrice, la somma di euro 2.525,85 per danni non patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria intervenuta alla data DE 1.04.2024 sino alla data DEla presente sentenza e interessi die calamitatis sino al soddisfo, come statuito in motivazione, nonché per danni patrimoniali la somma di euro
17.300,00 liquidati in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data DEla presente sentenza sino al soddisfo, nonché a titolo di spese di AT (Rg n.69016/2012 Tribunale di Roma, compensi CTU e accessori di legge) la somma di euro 1.450,00, oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo.
Va poi accolta la domanda di manleva esperita da nei confronti di Controparte_1 CP_3
nei limiti DE 50 % di quanto dal primo dovuto all'attrice in esecuzione DEla presente
[...] sentenza.
Va altresì accolta la domanda di manleva esperita da nei confronti di Controparte_1 [...]
nei limiti DE 50 % di quanto dal primo dovuto all'attrice in esecuzione DEla presente Controparte_2 sentenza, salvi i limiti di polizza.
Va infine accolta anche la domanda di manleva esperita da nei confronti di Controparte_3
, per quanto dal primo dovuto a in esecuzione DEla Controparte_4 Controparte_1 presente sentenza, salvi i limiti di polizza., quindi con uno scoperto DE 10% e nei limiti DE massimale garantito pari ad euro 5.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
il convenuto va condannato a rifonderle Controparte_1 all'attrice così come liquidate in dispositivo, oltre accessori di legge, secondo i parametri Parte_1 DE d.m. 140/2012 (applicabili analogicamente) per la fase di Atp, e DE d.m. 55/2014 aggiornati al d.m. 147/2022 per il giudizio di merito, in base al valore DEla causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta (di ordinario impegno); i terzi chiamati e Controparte_3 Controparte_2 vanno condannati, ciascuno per la quota di metà quanto al giudizio di merito, e la sola Parte_2 per intero quanto alla fase di Atp (cui non ha partecipato), a rifonderle a
[...] CP_3 CP_1
, così come liquidate in dispositivo, oltre accessori di legge, secondo i parametri anzi visti;
[...] infine la terza chiamata va condannata a rifonderle a Controparte_4 Controparte_3 così come liquidate in dispositivo, oltre accessori di legge, secondo i parametri anzi visti, .ma con il decisum limitato ad € 4500,00 (5000-10 % a termini di polizza).
P.Q.M
.
19 Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona DE Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio DEle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda promossa dall'attrice, e per l'effetto, condanna, ai sensi DEl'art. 1228 c.c., a pagare, a titolo di risarcimento, in favore di parte attrice Controparte_1 [...]
la somma di euro 2.525,85 per danni non patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria Pt_1 intervenuta alla data DE 1.04.2024 sino alla data DEla presente sentenza e interessi die calamitatis sino al soddisfo, come statuito in motivazione, nonché per danni patrimoniali la somma di euro
17.300,00 liquidati in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data DEla presente sentenza sino al soddisfo, nonché a titolo di spese di AT la somma di euro 1.450,00, oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo;
- condanna a tenere indenne e manlevare per la quota Controparte_2 Controparte_1 di metà di quanto questi è tenuto a pagare, in favore DEl'attrice, in esecuzione DEla presente sentenza;
- condanna a tenere indenne e manlevare per la quota di metà di Controparte_3 Controparte_1 quanto questi è tenuto a pagare, in favore DEl'attrice, in esecuzione DEla presente sentenza;
. condanna , a tenere indenne e manlevare per quanto Controparte_4 Controparte_3 da questi dovuto a in esecuzione DEla presente sentenza, salvi i limiti di polizza Controparte_1
(scoperto DE 10% e massimo garantito pari ad euro 5.000,00);
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate Controparte_1 Parte_4 per il procedimento di Atp in euro 2.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa secondo legge, rimborso DE contributo unificato, e per il giudizio di merito in complessivi euro
5000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa secondo legge, oltre rimborso DE contributo unificato e DEle spese di mediazione;
condanna i terzi chiamati e ciascuno per la quota Controparte_3 Controparte_2 di metà quanto al giudizio di merito, e la sola per intero quanto alla fase di Atp, Parte_2
a rifondere al convenuto le spese di lite, liquidate per il procedimento di Atp in euro Controparte_1
2.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa secondo legge, rimborso DE contributo unificato, e per il giudizio di merito in complessivi euro 5000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa secondo legge, oltre rimborso DE contributo unificato;
condanna la terza chiamata , a rifondere a le spese Controparte_4 Controparte_3 di lite, liquidate per il giudizio di merito in complessivi euro 2430,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa secondo legge, oltre rimborso DE contributo unificato.
20 Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Roma, 6 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Guido Garavaglia
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le norme sostanziali DEla legge (L. 24/2017), al pari dei quelle DE precedente decreto DU (decreto- Persona_4 legge 13 settembre 2012, n.158 convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189), tra cui rientrano anche quelle che determinano il titolo di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), non sono applicabili retroattivamente (con l'eccezione, per espressa previsione, DEle disposizioni relative alla liquidazione DE danno sulla base DEle tabelle di cui agli artt.138, 139 DE codice DEle assicurazioni private), perché inciderebbero su posizioni giuridiche (quali ad es. il diritto al risarcimento DE danno) già acquisite, quand'anche in ipotesi non ancora azionate;
dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore DEla legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr. Cass. 11/11/2019, n.28990; Cass., 11/11/2019, n.28994).
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