Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/04/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.g.a.n.c. 429/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento aperto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 429/2025
R.G., vertente tra nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Catanzaro, Parte_1
al Corso Mazzini n. 28, presso lo studio dell'avv. Rossana Greco, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Locri, CP_1
alla via Matteotti n. 311, presso lo studio dell'avv. Francesca Speziali che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri;
INTERVENTORE EX LEGE
1
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso del 09.04.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente la regolamentazione dei reciproci rapporti, relativamente alla figlia, (nata il Persona_1
05.02.2023 a Locri), nata fuori dal matrimonio, dando atto di aver raggiunto in merito un accordo.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va ricordato in merito che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bi-genitorialità, intesa quale diritto del figlio a un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori.
Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori". È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ne consegue che al giudice
è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. Ed infatti, come ribadito con la più recente riforma sulla filiazione (d.lgs. 154/2013), “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con
2 provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”
(art. 337 quater, co. 1, c.c.). Tale accertamento non può che essere condotto sulla base delle informazioni acquisite al processo o tramite l'iniziativa delle parti o in esercizio dei poteri officiosi di cui è investito il giudice in una materia in cui sono coinvolti diritti indisponibili.
§2.1 Ciò posto, il Tribunale ritiene che non sono stati acquisiti al processo elementi tali da far ritenere che il regime dell'affidamento condiviso sia pregiudizievole per la minore , che attualmente risulta risiedere insieme alla madre e al quale ritiene il
Tribunale di dover garantire continuità di abitudini di vita, anche alla luce della tenera età, e che, quanto al diritto di visita del padre e alle condizioni dell'obbligo di mantenimento previsto a carico di nell'interesse della figlia, l'accordo CP_1
raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez.
U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del
07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv.
596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N.
63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01), possa essere posto a base della decisione, non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative, tenuto conto anche della situazione patrimoniale di entrambe le parti.
§3. Le spese di giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia e tenuto conto che si tratta di ricorso a domanda congiunta, possono essere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e s.s. c.c., sentito il P.M., definitivamente pronunziando e con effetto immediato, così provvede:
1. dispone l'affidamento condiviso della minore nata il [...] a Persona_1
Locri (RC), a entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
2. dispone che il padre incontrerà la figlia e la terrà con sé secondo il calendario previsto di comune accordo tra le parti;
3 3. dispone che e provvederanno al mantenimento della Parte_1 CP_1
figlia in base ai termini dell'accordo raggiunto dalle parti;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento alle parti costituite e al Procuratore della Repubblica in sede.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17.04.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Valentina Andrizzi dott. Andrea Amadei
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