Articolo 69 della Legge sull'emigrazione
Articolo 68Articolo 70
Versione
11 dicembre 1919

Art. 69


Un regolamento da approvarsi e da modificarsi, ove occorra, con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, conterra', oltre quelle gia' accennate, le norme:

per distinguere, agli effetti della penalita' di cui all'art. 68 l'emigrazione temporanea da quella permanente;

per l'ordinamento dei servizi indicati nell'art. 1 e spese relative;

per la formazione del bilancio del Fondo per l'emigrazione;

per determinare a quali uffici dipendenti dal Commissariato spetti la franchigia postale e telegrafica;

per determinare i requisiti di capacita' e di moralita' dei vettori e dei loro rappresentanti;

per riconoscere e disciplinare patronati di protezione od altre istituzioni a vantaggio degli emigranti costituiti per iniziativa privata;

per la nomina dei membri elettivi dei Comitati mandamentali e comunali e le attribuzioni di questi;

per determinare in quali casi e a quali condizioni il ministro degli affari esteri possa obbligare i vettori al trasporto di missionari, che si occupino della tutela degli emigranti;

per regolare la tutela degli emigranti nel porto d'imbarco anche mediante l'istituzione di ricoveri da costruirsi, via via che i mezzi lo consentano, e per determinare le modalita' per l'ammissione in tali ricoveri, le visite mediche, i bagni, ecc.;

per ordinare che lo spazio attualmente assegnato per ciascun emigrante nei dormitori dei piroscafi addetti al servizio dell'emigrazione, sia elevato a metri cubi 2,85 nel primo corridoio e a metri 3 nel corridoio inferiore;

per fissare i criteri onde la velocita' normale di navigazione non possa essere inferiore alle dieci miglia nautiche all'ora;

per stabilire l'accertamento delle condizioni relative alla velocita', per limitare allo stretto necessario le fermate dei piroscafi nei porti scalo;

per determinare a quali condizioni i piroscafi di vettori stranieri, che facciano scalo in porti italiani, potranno essere esonerati dalle visite dirette a verificare che essi si trovino nelle condizioni di assetto prescritte dalle leggi e dai regolamenti italiani, mediante presentazione di un documento rilasciato da autorita' competente e legalizzata da un R. ufficiale consolare, dal quale risulti che quel piroscafo corrisponde alle condizioni prescritte;

per fissare il numero dei medici a bordo, in relazione col numero degli emigranti imbarcati;

per determinare le qualita' e le quantita' del vitto e dell'alloggio, o le indennita' relative, nei casi di ritardo di partenze e di soggiorno degli emigranti negli scali intermedi o porti di rilascio, o nei casi che l'emigrante venga per qualsiasi motivo respinto dal porto d'imbarco o d'arrivo; e per determinare le razioni di bordo e quanto altro sia ritenuto utile a migliorare le condizioni della traversata;

per determinare la quantita' massima del bagaglio, che ogni emigrante puo' portar seco senza spesa di nolo, e l'indennita' che gli spetti in caso di smarrimento o di danno;

per tutelare nei piroscafi anche la condizione di quei passeggeri italiani di terza classe, o di classe che equivalga alla terza attuale, che fanno ritorno in patria;

per coordinare le regole di tutela di tutti gli emigranti che si dirigono ai confini anche di terra, arruolati, favoriti e spontanei, con o senza precedenti impegni presi con i vettori o loro rappresentanti;

per organizzare la riunione periodica, presso il Commissariato generale dell'emigrazione, dei delegati delle principali collettivita' italiane stabilite all'estero;

per rilevare le benemerenze di coloro che nei Comitati locali, nei Collegi giurisdizionali, negli Istituti di patronato degli emigranti e in altri servizi o prestazioni gratuite, si siano specialmente adoperati per una efficace applicazione della legge sull'emigrazione, o a vantaggio degli emigranti;

per disciplinare tutto cio' che concerne l'igiene e la sicurezza dell'emigrazione;

per determinare il numero e il grado dei medici militari da adibirsi ai servizi dell'emigrazione, il modo di costante reintegrazione di detto numero, i periodi di servizio e le cariche direttive;

per determinare le modalita' per la ripartizione della pensione agli ufficiali medici tra l'Amministrazione della marina ed il Fondo per l'emigrazione, in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno di tali enti abbia corrisposto agli ufficiali stessi, tenendo conto dei periodi di navigazione compiuti al servizio delle due Amministrazioni;

per determinare le attribuzioni dei medici militari a bordo delle navi, il loro trattamento, l'ammontare delle competenze loro dovute e ogni altro obbligo del vettore;

per provvedere al servizio sanitario e di sorveglianza a bordo delle navi in caso di deficienza di medici della R. marina;

per determinare in modo permanente la cabina pel R. commissario a bordo di ogni piroscafo in servizio di emigrazione;

per determinare gli incarichi ai RR. commissari del servizio di leva all'estero e di altri servizi speciali;

per disciplinare l'espatrio delle donne e dei minorenni a scopo di lavoro;

per provvedere all'ordinamento delle pensioni degli impiegati del Commissariato, con decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio, ed alla liquidazione di esse, mediante uno speciale fondo amministrato e gestito dalla Cassa depositi e prestiti;

per disciplinare, eventualmente in forma di monopolio, le assicurazioni degli emigranti e tutto quanto vi si attiene;

per disciplinare le condizioni di esercizio delle linee iscritte su patenti di vettore e per determinare in quali casi i piroscafi perdono i diritti dipendenti dal fatto che hanno esercitato il trasporto degli emigranti sotto l'impero della legge e dei regolamenti sulla emigrazione;

per coordinare le istituzioni di assistenza a favore dell'emigrazione;

e, finalmente, per disciplinare e coordinare tutto cio' che si riferisce all'assistenza degli emigranti all'interno e all'estero.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1919
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente