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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/12/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 978/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13 novembre
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 978/2022 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. , nata il [...] a [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ) alla C.da Sparta n. 29 ed elettivamente domiciliata in Maida (CZ) al Vico VIII°
Garibaldi n. 2 presso lo studio dell'Avvocato Davide Ciliberto che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Tamara De Fazio, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
ER GL ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede Controparte_2 P.IVA_2 in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Nicoletta Maria Carè, presso il cui studio sito in Soverato (CZ) Corso Umberto I, n.
300 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPOSTO
1 -OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219000666947000 limitatamente agli avvisi di addebito nn. 33020130000823370000, 33020130001880641000,
33020140000564569000, 33020140003282189000, 33020150001215148000 e
33020160000940474000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 07.09.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020219000666947000, pacificamente notificata il 22.04.2025, agli avvisi di addebito nn. 33020130000823370000, 33020130001880641000, 33020140000564569000,
33020140003282189000, 33020150001215148000 e 33020160000940474000.
Il ricorrente rilevava la nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti presupposti nonché per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi. Chiedeva, quindi, volersi accertare e dichiarare l'inesistenza, l'illegittimità e la nullità dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria difensiva depositata in data 17.03.2023, si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, il proprio difetto di legittimazione passiva e la regolarità della notifica degli atti ad essa presupposti;
rilevava, poi, l'inammissibilità dell'eccepita prescrizione per eccessiva genericità nonché la sua infondatezza. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite e, in caso di soccombenza, il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità dell' CP_3
3. Si costituiva, in data 11.04.2023 l' rilevando, innanzitutto, l'inammissibilità CP_3 dell'opposizione per tardività nonché la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti e, nel merito, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione del credito contributivo alla luce dell'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale (con particolare riferimento all'intimazione di pagamento n. 03020209001632144000, all'intimazione di pagamento n. 03020179003979439000 e all'intimazione di pagamento n.
03020189003152530000) e dell'applicabilità al caso di specie della legislazione di emergenza di cui al D.L. n. 18/2020. Concludeva chiedendo volersi accertare e dichiarare l'infondatezza della proposta opposizione con vittoria di spese e competenze di lite e, per la denegata ipotesi di accertata perdita del credito vantato, dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' CP_1
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.11.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di
2 contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione
3 recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece,
l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula
l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica
4 della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente
5 proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione di cui è causa è stata proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dalla legge con conseguente irretrattabilità del credito: la notifica dell'atto impugnato, infatti, è stata effettuata in data 22.04.2022, per cui il ricorso, depositato in data
07.09.2022, è da considerarsi tardivo. L'opposizione proposta dal ricorrente, perciò, va qualificata come opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini di decadenza, può essere utilizzato solo per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (c.d. prescrizione sopravvenuta).
7. Passando alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata bisogna, perciò, valutare se dello stesso sia stata o meno prodotta agli atti prova dell'avvenuta notifica.
In particolare, gli avvisi di addebito:
• n. 33020130000823370000, relativo a contributi IVS dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 19.04.2013, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020209001632144000 la cui notifica non risulta provata agli atti, nell'intimazione di pagamento n. 03020179003979439000, notificata in data 29.01.2018 a mezzo deposito presso la casa comunale nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020140000564569000, relativo a contributi IVS dell'anno 2013, regolarmente notificato in data 04.06.2014 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020209001632144000 la cui notifica non risulta provata agli atti, nell'intimazione di pagamento n.
03020189003152530000 notificata in data 31.10.2018 a mezzo deposito presso la casa comunale nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
Rispetto ai suddetti crediti, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata in quanto infondata sia alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale (sul punto si precisa che l'intimazione di pagamento n. 03020209001632144000 prodotta da pur CP_3 contenendo i suddetti avvisi di addebito non viene considerata ai fini interruttivi mancando agli atti la prova della relativa notifica) sia per l'applicabilità della legislazione di emergenza di cui agli artt.
37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L. n. 183/2020 (sospensione di 311 giorni);
****
• n. 33020130001880641000, relativo a contributi IVS dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 09.01.2013 a mezzo raccomandata A/R a mani di persona qualificatasi come madre del destinatario, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020209001632144000 la cui notifica non
6 risulta provata agli atti, nell'intimazione di pagamento n. 03020189003152530000, la cui notifica avvenuta in data 31.10.2018 a mezzo deposito presso la casa comunale non è sufficiente ad interrompere la prescrizione;
****
• n. 33020140003282189000, relativo a contributi IVS dell'anno 2014, regolarmente notificato in data 24.03.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani di persona qualificatasi come madre del destinatario, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020209001632144000 la cui notifica non risulta provata agli atti nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta. rispetto ai suddetti crediti, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per complessivi 541 giorni, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159/2015; tale ipotesi di sospensione risulta applicabile nel caso di specie in quanto il termine di cinque anni, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito (avvenuta in data 24.03.2015) era destinato a scadere il 24.03.2020 e, quindi, nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021. Applicando la suddetta sospensione, perciò, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020219000666947000 avvenuta in data 22.04.2022 non è sufficiente ad interrompere il decorso del “nuovo” termine quinquennale, destinato a scadere in data 16.09.2021 (data risultante dall'aggiunta di 541 giorni al termine originario di prescrizione) e l'eccezione di prescrizione deve essere accolta;
****
• n. 33020150001215148000, relativo a contributi IVS dell'anno 2014, regolarmente notificato in data 17.11.2015 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020209001632144000 la cui notifica non risulta provata agli atti nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
ai suddetti crediti risulta applicabile la legislazione di emergenza prevista, in particolare, dagli artt. 37 del D.L. N. 18/2020 e dall'art. 11 del D.L. n.
183/2020 il cui combinato disposto determina che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 8 agosto 1995, n.
335 sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020” e dal 31 dicembre 2020
(“data di entrata in vigore del D.L. n. 183/2020”) al 30 giugno 2021 tale per cui il termine originario di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito avvenuta il
17.11.2015 è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L. n. 183/2020 ma la notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 22.04.2022 non è sufficiente ad interrompere il “nuovo” termine quinquennale destinato a scadere in data 24.09.2021 (per come risultante dall'aggiunta di 311 giorni al termine originario di prescrizione maturato in data 17.11.2020) e l'eccezione di prescrizione deve essere accolta;
7 ****
• n. 33020160000940474000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, regolarmente notificato in data 23.06.2016 a mezzo raccomandata A/R a mani di persona qualificatasi come madre del destinatario, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020209001632144000 la cui notifica non risulta provata agli atti nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
ai suddetti crediti risulta applicabile la legislazione di emergenza prevista, in particolare, dagli artt. 37 del D.L. N.
18/2020 e dall'art. 11 del D.L. n. 183/2020 il cui combinato disposto determina che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020” e dal 31 dicembre 2020 (“data di entrata in vigore del D.L. n. 183/2020”) al 30 giugno
2021 tale per cui il termine originario di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 23.06.2016 è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L. n.
183/2020 e al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data
22.04.2022 il “nuovo” termine quinquennale destinato a scadere in data 30.04.2022 (per come risultante dall'aggiunta di 311 giorni al termine originario di prescrizione maturato in data
26.06.2021) non era ancora maturato e l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
8. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della reciproca soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara inefficace l'intimazione di pagamento n.
03020219000666947000 limitatamente agli avvisi di addebito nn. 33020130001880641000,
33020140003282189000 e 33020150001215148000;
- Rigetta nel resto;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 11.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13 novembre
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 978/2022 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. , nata il [...] a [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ) alla C.da Sparta n. 29 ed elettivamente domiciliata in Maida (CZ) al Vico VIII°
Garibaldi n. 2 presso lo studio dell'Avvocato Davide Ciliberto che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Tamara De Fazio, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
ER GL ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede Controparte_2 P.IVA_2 in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Nicoletta Maria Carè, presso il cui studio sito in Soverato (CZ) Corso Umberto I, n.
300 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPOSTO
1 -OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219000666947000 limitatamente agli avvisi di addebito nn. 33020130000823370000, 33020130001880641000,
33020140000564569000, 33020140003282189000, 33020150001215148000 e
33020160000940474000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 07.09.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020219000666947000, pacificamente notificata il 22.04.2025, agli avvisi di addebito nn. 33020130000823370000, 33020130001880641000, 33020140000564569000,
33020140003282189000, 33020150001215148000 e 33020160000940474000.
Il ricorrente rilevava la nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti presupposti nonché per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi. Chiedeva, quindi, volersi accertare e dichiarare l'inesistenza, l'illegittimità e la nullità dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria difensiva depositata in data 17.03.2023, si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, il proprio difetto di legittimazione passiva e la regolarità della notifica degli atti ad essa presupposti;
rilevava, poi, l'inammissibilità dell'eccepita prescrizione per eccessiva genericità nonché la sua infondatezza. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite e, in caso di soccombenza, il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità dell' CP_3
3. Si costituiva, in data 11.04.2023 l' rilevando, innanzitutto, l'inammissibilità CP_3 dell'opposizione per tardività nonché la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti e, nel merito, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione del credito contributivo alla luce dell'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale (con particolare riferimento all'intimazione di pagamento n. 03020209001632144000, all'intimazione di pagamento n. 03020179003979439000 e all'intimazione di pagamento n.
03020189003152530000) e dell'applicabilità al caso di specie della legislazione di emergenza di cui al D.L. n. 18/2020. Concludeva chiedendo volersi accertare e dichiarare l'infondatezza della proposta opposizione con vittoria di spese e competenze di lite e, per la denegata ipotesi di accertata perdita del credito vantato, dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' CP_1
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.11.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di
2 contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione
3 recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece,
l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula
l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica
4 della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente
5 proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione di cui è causa è stata proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dalla legge con conseguente irretrattabilità del credito: la notifica dell'atto impugnato, infatti, è stata effettuata in data 22.04.2022, per cui il ricorso, depositato in data
07.09.2022, è da considerarsi tardivo. L'opposizione proposta dal ricorrente, perciò, va qualificata come opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini di decadenza, può essere utilizzato solo per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (c.d. prescrizione sopravvenuta).
7. Passando alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata bisogna, perciò, valutare se dello stesso sia stata o meno prodotta agli atti prova dell'avvenuta notifica.
In particolare, gli avvisi di addebito:
• n. 33020130000823370000, relativo a contributi IVS dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 19.04.2013, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020209001632144000 la cui notifica non risulta provata agli atti, nell'intimazione di pagamento n. 03020179003979439000, notificata in data 29.01.2018 a mezzo deposito presso la casa comunale nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020140000564569000, relativo a contributi IVS dell'anno 2013, regolarmente notificato in data 04.06.2014 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020209001632144000 la cui notifica non risulta provata agli atti, nell'intimazione di pagamento n.
03020189003152530000 notificata in data 31.10.2018 a mezzo deposito presso la casa comunale nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
Rispetto ai suddetti crediti, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata in quanto infondata sia alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale (sul punto si precisa che l'intimazione di pagamento n. 03020209001632144000 prodotta da pur CP_3 contenendo i suddetti avvisi di addebito non viene considerata ai fini interruttivi mancando agli atti la prova della relativa notifica) sia per l'applicabilità della legislazione di emergenza di cui agli artt.
37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L. n. 183/2020 (sospensione di 311 giorni);
****
• n. 33020130001880641000, relativo a contributi IVS dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 09.01.2013 a mezzo raccomandata A/R a mani di persona qualificatasi come madre del destinatario, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020209001632144000 la cui notifica non
6 risulta provata agli atti, nell'intimazione di pagamento n. 03020189003152530000, la cui notifica avvenuta in data 31.10.2018 a mezzo deposito presso la casa comunale non è sufficiente ad interrompere la prescrizione;
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• n. 33020140003282189000, relativo a contributi IVS dell'anno 2014, regolarmente notificato in data 24.03.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani di persona qualificatasi come madre del destinatario, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020209001632144000 la cui notifica non risulta provata agli atti nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta. rispetto ai suddetti crediti, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per complessivi 541 giorni, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159/2015; tale ipotesi di sospensione risulta applicabile nel caso di specie in quanto il termine di cinque anni, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito (avvenuta in data 24.03.2015) era destinato a scadere il 24.03.2020 e, quindi, nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021. Applicando la suddetta sospensione, perciò, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020219000666947000 avvenuta in data 22.04.2022 non è sufficiente ad interrompere il decorso del “nuovo” termine quinquennale, destinato a scadere in data 16.09.2021 (data risultante dall'aggiunta di 541 giorni al termine originario di prescrizione) e l'eccezione di prescrizione deve essere accolta;
****
• n. 33020150001215148000, relativo a contributi IVS dell'anno 2014, regolarmente notificato in data 17.11.2015 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020209001632144000 la cui notifica non risulta provata agli atti nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
ai suddetti crediti risulta applicabile la legislazione di emergenza prevista, in particolare, dagli artt. 37 del D.L. N. 18/2020 e dall'art. 11 del D.L. n.
183/2020 il cui combinato disposto determina che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 8 agosto 1995, n.
335 sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020” e dal 31 dicembre 2020
(“data di entrata in vigore del D.L. n. 183/2020”) al 30 giugno 2021 tale per cui il termine originario di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito avvenuta il
17.11.2015 è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L. n. 183/2020 ma la notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 22.04.2022 non è sufficiente ad interrompere il “nuovo” termine quinquennale destinato a scadere in data 24.09.2021 (per come risultante dall'aggiunta di 311 giorni al termine originario di prescrizione maturato in data 17.11.2020) e l'eccezione di prescrizione deve essere accolta;
7 ****
• n. 33020160000940474000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, regolarmente notificato in data 23.06.2016 a mezzo raccomandata A/R a mani di persona qualificatasi come madre del destinatario, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020209001632144000 la cui notifica non risulta provata agli atti nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
ai suddetti crediti risulta applicabile la legislazione di emergenza prevista, in particolare, dagli artt. 37 del D.L. N.
18/2020 e dall'art. 11 del D.L. n. 183/2020 il cui combinato disposto determina che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020” e dal 31 dicembre 2020 (“data di entrata in vigore del D.L. n. 183/2020”) al 30 giugno
2021 tale per cui il termine originario di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 23.06.2016 è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L. n.
183/2020 e al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data
22.04.2022 il “nuovo” termine quinquennale destinato a scadere in data 30.04.2022 (per come risultante dall'aggiunta di 311 giorni al termine originario di prescrizione maturato in data
26.06.2021) non era ancora maturato e l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
8. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della reciproca soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara inefficace l'intimazione di pagamento n.
03020219000666947000 limitatamente agli avvisi di addebito nn. 33020130001880641000,
33020140003282189000 e 33020150001215148000;
- Rigetta nel resto;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 11.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
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