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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 959/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CI SC, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4056/2023 depositato il 02/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210064372689000 CONT CONSORTIL 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210064372689000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320210064372689000, relativa a IMU 2014 e contributi consortili 2018, per un importo complessivo di
€ 7.742,86.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito la nullità della cartella per mancata notifica dell'avviso di accertamento IMU 2014, sostenendo che il contribuente aveva conosciuto la pretesa solo con la cartella e che eventuali notifiche effettuate tramite poste private avrebbero dovuto essere considerate state inesistenti o nulle.
Con un secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento, rilevando che l'avviso IMU 2014 avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, mentre la cartella era stata notificata solo nel 2023.
Con un terzo motivo, ha lamentato la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per difetto di motivazione, poiché la cartella richiamava un atto presupposto mai notificato né allegato, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Con riguardo ai contributi consortili 2018, la difesa, con un quarto motivo, ha eccepito la mancanza del presupposto impositivo, sostenendo che il Consorzio di Bonifica non aveva erogato alcun servizio di irrigazione, bonifica o manutenzione, né aveva dimostrato l'esistenza di un piano di classifica o di un perimetro di contribuenza, elementi indispensabili per presumere il beneficio fondiario.
§§§§§
Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che il ricorso doveva essere rigettato in quanto improcedibile, inammissibile o comunque infondato, riservandosi di articolare ulteriori difese. Ha contestato, quindi, la dedotta nullità della cartella e la mancata notifica dell'atto presupposto.
Con riferimento agli ulteriori motivi, la resistente ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, ritenendo infondate le eccezioni relative alla decadenza, al difetto di motivazione e alla mancanza del presupposto impositivo per i contributi consortili.
§§§§§
In data 19.09.2025 la difesa del ricorrente depositava memorie illustrative deducendo piena legittimazione passiva di AdER eccependone anche la costituzione tardiva.
Parte ricorrente evidenziava che, in ogni caso, non era stata prodotta alcuna prova della notifica dell'avviso di accertamento IMU 2014 richiamato nella cartella e che, pertanto, l'ente impositore era decaduto dal potere di accertamento.
Parte ricorrente, infine, ha ribadito le contestazioni relative ai contributi consortili e, in particolare, sull'assenza del presupposto impositivo, costituito dal beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica.
§§§§§
Lo stesso 19.09.2025 anche Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato memorie chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
Quanto alla eccepita mancata notifica dell'atto prodromico, la resistente ha sostenuto che l'avviso di accertamento IMU n. 1348/2019 era stato regolarmente notificato al contribuente il 12.11.2019, come risultava dall'avviso di ricevimento prodotto.
Anche la eccepita decadenza dell'ente impositore non poteva considerarsi fondata in quanto l'avviso di accertamento era stato notificato entro il termine decadenziale del 31.12.2019 previsto dall'art. 1, comma
161, L. 296/2006 e la cartella era stata notificata il 17.01.2023, quindi entro il termine di decadenza triennale previsto dall'art. 1, comma 163, L. 296/2006 (scadenza: 31.12.2023), tenendo conto del periodo di sospensione ID (542 giorni ex art. 68 D.L. 18/2020).
Infine veniva contestato il vizio di motivazione in quanto la cartella conteneva richiamo all'avviso di accertamento, che il contribuente ha ricevuto e conosciuto e la motivazione per relationem doveva considerarsi legittima, secondo art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990, senza necessità di allegazione di atti precedenti.
Con riguardo ai crediti per contributi consortili 2018 e, segnatamente, sulla presunta assenza del presupposto impositivo, la resistente ha sostenuto che il contribuente non aveva contestato l'inclusione dei suoi fondi nel perimetro di contribuenza del Consorzio di Bonifica 9 Catania e che il Consorzio aveva adottato un piano di classifica regolarmente approvato con:
D.A. n. 149/2009 (approvazione piano di classifica),
D.A. n. 132/2012 (applicazione del piano nel perimetro consortile); in presenza di piano di classifica e perimetro di contribuenza, operava una presunzione iuris tantum di beneficio per i fondi inclusi.
§§§§§
All'udienza del 10 ottobre 2025 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Ancora in via preliminare deve esaminarsi la eccezione di tardività della costituzione formulata dalla difesa di parte ricorrente con le memorie del 26.06.2024.
Secondo interpretazione della Suprema Corte che questo Collegio condivide, 'la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del d.lg. n. 546 del 1992, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32' (Cass. civ., sez. trib., 30 dicembre 2016 n.27474; in senso conforme, Cass. civ., sez. trib., 30 gennaio 2019 n.2585).
Ai sensi dell'art.32 comma 1 d.lgs. n.546/92 'Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1'.
Parte resistente si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 10.07.2024 e, quindi, la costituzione
è effettivamente tardiva;
in data 19.09.2025 la resistente ha depositato memorie ed ha prodotto a sostegno documentazione. Ora, posto che l'udienza per la comparizione delle parti era fissata per il giorno 10 ottobre 2025 e che il deposito di memorie e documenti ad opera della difesa di parte resistente è avvenuto in data 19.09.2025,
e, quindi, 21 giorni prima della detta udienza, deve ritenersi che, sebbene la costituzione sia tardiva, la produzione documentale è stata operata in termini, con conseguente utilizzabilità ai fini della decisione.
§§§§§
Ciò posto, proprio sulla base della documentazione offerta dalla resistente, il primo motivo è infondato.
La pretesa per IMU 2014 è stata preceduta dall'avviso di accertamento IMU n. 1348/2019, ritualmente notificato in data 12.11.2019 senza che, al di là della eccezione (infondata) di inutilizzabilità per tardiva produzione, sia stata operata altra contestazione.
Conseguentemente, sono infondati anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso;
ed invero, a fronte della notifica di avviso di accertamento, non può ritenersi maturata alcuna decadenza che, comunque, avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando il predetto atto mentre non sussiste vizio di motivazione della cartella in quanto risulta operato rinvio all'avviso di accertamento che, sulla base della precedente comunicazione, costituiva atto conosciuto dal contribuente.
§§§§§
Anche le contestazioni aventi ad oggetto i contributi consortili non possono ritenersi fondate, dovendosi tenere conto della produzione documentale operata dalla resistente con le memorie del 19.09.2025.
Parte ricorrente ha, invero genericamente, contestato la legittimità della pretesa sostenendo che, come già anticipato, il Consorzio non aveva erogato alcun servizio di irrigazione, bonifica o manutenzione, né aveva dimostrato l'esistenza di un piano di classifica o di un perimetro di contribuenza, elementi indispensabili per presumere il beneficio fondiario.
Parte resistente ha prodotto il piano di classifica, il perimetro di contribuenza ed il decreto assessorile di applicazione senza che, come per l'avviso di accertamento IMU di cui si è detto, sia stata operata alcuna contestazione.
Ciò posto, secondo quanto previsto dall'art. 10 della Legge Regionale n. 45/1995, i contributi per la manutenzione e gestione delle reti irrigue devono essere ripartiti tra i consorziati in proporzione ai benefici effettivamente ottenuti dalle opere realizzate. Tale ripartizione deve avvenire sulla base di un “piano di classifica” predisposto dal consorzio e approvato dall'Assessorato regionale competente.
In materia di contributi consortili, il presupposto dell'obbligo tributario è costituito dalla presenza dell'immobile all'interno del perimetro consortile e dal vantaggio concreto derivante dalle opere di bonifica. Quando la cartella esattoriale si fonda su un piano di classifica regolarmente approvato, si presume l'esistenza di tale beneficio, e il consorzio non è tenuto a fornire ulteriori prove.
Solo in assenza di un piano di classifica o della sua approvazione, oppure se l'immobile non è stato valutato all'interno di tale piano, spetta al consorzio dimostrare sia la titolarità dell'immobile da parte del contribuente, sia il vantaggio effettivo ottenuto dalle opere.
Secondo orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass. civ. sez. trib., n. 20359/2021 e n.
11431/2022), in mancanza del piano di classifica, il consorzio deve fornire prova del beneficio concreto ricevuto dal fondo del contribuente.
Nel caso in esame, a fronte della generica contestazione operata dal contribuente, risulta acquisita la documentazione utile per ritenere la presunzione in favore del Consorzio_2 e, in mancanza di contestazioni nei termini sopra esposti, anche il quarto motivo è infondato.
§§§§§
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in mancanza di nota e secondo l'attività in concreto spiegata
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Catania, Sezione Settima, rigetta il ricorso e condanna
Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori.
Catania, 10 ottobre 2025.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
NN RI RA LU
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CI SC, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4056/2023 depositato il 02/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210064372689000 CONT CONSORTIL 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210064372689000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320210064372689000, relativa a IMU 2014 e contributi consortili 2018, per un importo complessivo di
€ 7.742,86.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito la nullità della cartella per mancata notifica dell'avviso di accertamento IMU 2014, sostenendo che il contribuente aveva conosciuto la pretesa solo con la cartella e che eventuali notifiche effettuate tramite poste private avrebbero dovuto essere considerate state inesistenti o nulle.
Con un secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento, rilevando che l'avviso IMU 2014 avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, mentre la cartella era stata notificata solo nel 2023.
Con un terzo motivo, ha lamentato la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per difetto di motivazione, poiché la cartella richiamava un atto presupposto mai notificato né allegato, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Con riguardo ai contributi consortili 2018, la difesa, con un quarto motivo, ha eccepito la mancanza del presupposto impositivo, sostenendo che il Consorzio di Bonifica non aveva erogato alcun servizio di irrigazione, bonifica o manutenzione, né aveva dimostrato l'esistenza di un piano di classifica o di un perimetro di contribuenza, elementi indispensabili per presumere il beneficio fondiario.
§§§§§
Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che il ricorso doveva essere rigettato in quanto improcedibile, inammissibile o comunque infondato, riservandosi di articolare ulteriori difese. Ha contestato, quindi, la dedotta nullità della cartella e la mancata notifica dell'atto presupposto.
Con riferimento agli ulteriori motivi, la resistente ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, ritenendo infondate le eccezioni relative alla decadenza, al difetto di motivazione e alla mancanza del presupposto impositivo per i contributi consortili.
§§§§§
In data 19.09.2025 la difesa del ricorrente depositava memorie illustrative deducendo piena legittimazione passiva di AdER eccependone anche la costituzione tardiva.
Parte ricorrente evidenziava che, in ogni caso, non era stata prodotta alcuna prova della notifica dell'avviso di accertamento IMU 2014 richiamato nella cartella e che, pertanto, l'ente impositore era decaduto dal potere di accertamento.
Parte ricorrente, infine, ha ribadito le contestazioni relative ai contributi consortili e, in particolare, sull'assenza del presupposto impositivo, costituito dal beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica.
§§§§§
Lo stesso 19.09.2025 anche Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato memorie chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
Quanto alla eccepita mancata notifica dell'atto prodromico, la resistente ha sostenuto che l'avviso di accertamento IMU n. 1348/2019 era stato regolarmente notificato al contribuente il 12.11.2019, come risultava dall'avviso di ricevimento prodotto.
Anche la eccepita decadenza dell'ente impositore non poteva considerarsi fondata in quanto l'avviso di accertamento era stato notificato entro il termine decadenziale del 31.12.2019 previsto dall'art. 1, comma
161, L. 296/2006 e la cartella era stata notificata il 17.01.2023, quindi entro il termine di decadenza triennale previsto dall'art. 1, comma 163, L. 296/2006 (scadenza: 31.12.2023), tenendo conto del periodo di sospensione ID (542 giorni ex art. 68 D.L. 18/2020).
Infine veniva contestato il vizio di motivazione in quanto la cartella conteneva richiamo all'avviso di accertamento, che il contribuente ha ricevuto e conosciuto e la motivazione per relationem doveva considerarsi legittima, secondo art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990, senza necessità di allegazione di atti precedenti.
Con riguardo ai crediti per contributi consortili 2018 e, segnatamente, sulla presunta assenza del presupposto impositivo, la resistente ha sostenuto che il contribuente non aveva contestato l'inclusione dei suoi fondi nel perimetro di contribuenza del Consorzio di Bonifica 9 Catania e che il Consorzio aveva adottato un piano di classifica regolarmente approvato con:
D.A. n. 149/2009 (approvazione piano di classifica),
D.A. n. 132/2012 (applicazione del piano nel perimetro consortile); in presenza di piano di classifica e perimetro di contribuenza, operava una presunzione iuris tantum di beneficio per i fondi inclusi.
§§§§§
All'udienza del 10 ottobre 2025 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Ancora in via preliminare deve esaminarsi la eccezione di tardività della costituzione formulata dalla difesa di parte ricorrente con le memorie del 26.06.2024.
Secondo interpretazione della Suprema Corte che questo Collegio condivide, 'la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del d.lg. n. 546 del 1992, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32' (Cass. civ., sez. trib., 30 dicembre 2016 n.27474; in senso conforme, Cass. civ., sez. trib., 30 gennaio 2019 n.2585).
Ai sensi dell'art.32 comma 1 d.lgs. n.546/92 'Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1'.
Parte resistente si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 10.07.2024 e, quindi, la costituzione
è effettivamente tardiva;
in data 19.09.2025 la resistente ha depositato memorie ed ha prodotto a sostegno documentazione. Ora, posto che l'udienza per la comparizione delle parti era fissata per il giorno 10 ottobre 2025 e che il deposito di memorie e documenti ad opera della difesa di parte resistente è avvenuto in data 19.09.2025,
e, quindi, 21 giorni prima della detta udienza, deve ritenersi che, sebbene la costituzione sia tardiva, la produzione documentale è stata operata in termini, con conseguente utilizzabilità ai fini della decisione.
§§§§§
Ciò posto, proprio sulla base della documentazione offerta dalla resistente, il primo motivo è infondato.
La pretesa per IMU 2014 è stata preceduta dall'avviso di accertamento IMU n. 1348/2019, ritualmente notificato in data 12.11.2019 senza che, al di là della eccezione (infondata) di inutilizzabilità per tardiva produzione, sia stata operata altra contestazione.
Conseguentemente, sono infondati anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso;
ed invero, a fronte della notifica di avviso di accertamento, non può ritenersi maturata alcuna decadenza che, comunque, avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando il predetto atto mentre non sussiste vizio di motivazione della cartella in quanto risulta operato rinvio all'avviso di accertamento che, sulla base della precedente comunicazione, costituiva atto conosciuto dal contribuente.
§§§§§
Anche le contestazioni aventi ad oggetto i contributi consortili non possono ritenersi fondate, dovendosi tenere conto della produzione documentale operata dalla resistente con le memorie del 19.09.2025.
Parte ricorrente ha, invero genericamente, contestato la legittimità della pretesa sostenendo che, come già anticipato, il Consorzio non aveva erogato alcun servizio di irrigazione, bonifica o manutenzione, né aveva dimostrato l'esistenza di un piano di classifica o di un perimetro di contribuenza, elementi indispensabili per presumere il beneficio fondiario.
Parte resistente ha prodotto il piano di classifica, il perimetro di contribuenza ed il decreto assessorile di applicazione senza che, come per l'avviso di accertamento IMU di cui si è detto, sia stata operata alcuna contestazione.
Ciò posto, secondo quanto previsto dall'art. 10 della Legge Regionale n. 45/1995, i contributi per la manutenzione e gestione delle reti irrigue devono essere ripartiti tra i consorziati in proporzione ai benefici effettivamente ottenuti dalle opere realizzate. Tale ripartizione deve avvenire sulla base di un “piano di classifica” predisposto dal consorzio e approvato dall'Assessorato regionale competente.
In materia di contributi consortili, il presupposto dell'obbligo tributario è costituito dalla presenza dell'immobile all'interno del perimetro consortile e dal vantaggio concreto derivante dalle opere di bonifica. Quando la cartella esattoriale si fonda su un piano di classifica regolarmente approvato, si presume l'esistenza di tale beneficio, e il consorzio non è tenuto a fornire ulteriori prove.
Solo in assenza di un piano di classifica o della sua approvazione, oppure se l'immobile non è stato valutato all'interno di tale piano, spetta al consorzio dimostrare sia la titolarità dell'immobile da parte del contribuente, sia il vantaggio effettivo ottenuto dalle opere.
Secondo orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass. civ. sez. trib., n. 20359/2021 e n.
11431/2022), in mancanza del piano di classifica, il consorzio deve fornire prova del beneficio concreto ricevuto dal fondo del contribuente.
Nel caso in esame, a fronte della generica contestazione operata dal contribuente, risulta acquisita la documentazione utile per ritenere la presunzione in favore del Consorzio_2 e, in mancanza di contestazioni nei termini sopra esposti, anche il quarto motivo è infondato.
§§§§§
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in mancanza di nota e secondo l'attività in concreto spiegata
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Catania, Sezione Settima, rigetta il ricorso e condanna
Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori.
Catania, 10 ottobre 2025.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
NN RI RA LU