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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 879/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 879/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Montà d'Alba
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2 Montà d'Alba entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BAGNADENTRO PAOLO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in MONTA' il 07/06/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONTA' (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16.3.2021 e il 12.07.2024. Per_1 Per_2
1 Con ricorso depositato il 14/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2014, parte II, serie A, n. 3.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTA' di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE CHE:
L'abitazione coniugale sita in Montà d'Alba, Via Carlo Cocito n. 11 resta assegnata in abitazione alla moglie unitamente agli arredi che la compongono che resteranno di sua esclusiva proprietà, dandosi atto che il marito ha già trasferito la propria residenza e ritirerà ancora i propri effetti personali.
I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 conservazione della loro residenza presso l'abitazione materna e con facoltà per il padre:
- quanto a vederlo e tenerlo con sé a week end alternati dal sabato alle ore 13.00 alla Per_1 domenica alle ore 21.00, per due giorni il pomeriggio dalle 15.00 alle 20.00 durante le settimane in cui egli non svolge il turno lavorativo pomeridiano e, qualora nel proprio week end di competenza egli sia impegnato nella propria attività lavorativa, nei due successivi giorni consecutivi di riposo settimanale da essa, nonché continuativamente, per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi tra le parti entro il 31.05 di ogni anno e sette durante quelle invernali
2 alternativamente dal 23 al 30.12 e da 31.12 al 06.01, oltre a metà di quelle pasquali, con alternanza della festività natalizia con quella pasquale.
- quanto a : vederlo e tenerlo con sé il sabato pomeriggio sino a quando egli non avrà compiuto Per_2 l'età di due anni e mezzo, dopodiché le modalità saranno identiche a quelle sopra indicate per
Per_1
Il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori la somma mensile di € 350,00 per ciascuno di essi, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT da erogarsi entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di febbraio 2025.
Entrambe le parti contribuiranno in ragione del 50% a testa alle spese straordinarie necessarie ai figli minori, individuate nel Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Asti.
PRENDE ATTO
Nessun assegno a titolo di mantenimento o di alimenti verrà corrisposto dall'uno all'altro coniuge, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
I genitori continueranno a percepire in ragione del 50% per ciascuno di essi l'Assegno Unico Universale ex L. 46/2021 erogato per i figli minori.
La moglie continuerà ad utilizzare l'autovettura ND YO tg. targata GG028DX e il marito si impegna ed obbliga a trasferire detta autovettura alla sig.ra entro 15 giorni dall'emanazione Pt_1 della sentenza di separazione. Di contro la stessa si impegna ed obbliga, dato atto che entrambe le autovetture sono state acquistate dal marito con denari comuni, a rifondere al sig. il 50% della Pt_2 differenza di valore tra la ND YO e la OR IE pari ad € 4.700,00 entro il 31.7.2025.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 21/05/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 879/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Montà d'Alba
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2 Montà d'Alba entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BAGNADENTRO PAOLO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in MONTA' il 07/06/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONTA' (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16.3.2021 e il 12.07.2024. Per_1 Per_2
1 Con ricorso depositato il 14/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2014, parte II, serie A, n. 3.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTA' di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE CHE:
L'abitazione coniugale sita in Montà d'Alba, Via Carlo Cocito n. 11 resta assegnata in abitazione alla moglie unitamente agli arredi che la compongono che resteranno di sua esclusiva proprietà, dandosi atto che il marito ha già trasferito la propria residenza e ritirerà ancora i propri effetti personali.
I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 conservazione della loro residenza presso l'abitazione materna e con facoltà per il padre:
- quanto a vederlo e tenerlo con sé a week end alternati dal sabato alle ore 13.00 alla Per_1 domenica alle ore 21.00, per due giorni il pomeriggio dalle 15.00 alle 20.00 durante le settimane in cui egli non svolge il turno lavorativo pomeridiano e, qualora nel proprio week end di competenza egli sia impegnato nella propria attività lavorativa, nei due successivi giorni consecutivi di riposo settimanale da essa, nonché continuativamente, per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi tra le parti entro il 31.05 di ogni anno e sette durante quelle invernali
2 alternativamente dal 23 al 30.12 e da 31.12 al 06.01, oltre a metà di quelle pasquali, con alternanza della festività natalizia con quella pasquale.
- quanto a : vederlo e tenerlo con sé il sabato pomeriggio sino a quando egli non avrà compiuto Per_2 l'età di due anni e mezzo, dopodiché le modalità saranno identiche a quelle sopra indicate per
Per_1
Il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori la somma mensile di € 350,00 per ciascuno di essi, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT da erogarsi entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di febbraio 2025.
Entrambe le parti contribuiranno in ragione del 50% a testa alle spese straordinarie necessarie ai figli minori, individuate nel Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Asti.
PRENDE ATTO
Nessun assegno a titolo di mantenimento o di alimenti verrà corrisposto dall'uno all'altro coniuge, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
I genitori continueranno a percepire in ragione del 50% per ciascuno di essi l'Assegno Unico Universale ex L. 46/2021 erogato per i figli minori.
La moglie continuerà ad utilizzare l'autovettura ND YO tg. targata GG028DX e il marito si impegna ed obbliga a trasferire detta autovettura alla sig.ra entro 15 giorni dall'emanazione Pt_1 della sentenza di separazione. Di contro la stessa si impegna ed obbliga, dato atto che entrambe le autovetture sono state acquistate dal marito con denari comuni, a rifondere al sig. il 50% della Pt_2 differenza di valore tra la ND YO e la OR IE pari ad € 4.700,00 entro il 31.7.2025.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 21/05/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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