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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/12/2025, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 414/2017
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 414/2017, assunta in decisione all'udienza del 23.10.2025 con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.,
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Montella (AV), alla via M. C.F._1
Cianciulli, n. 14, presso lo studio dell'avv. Marco DRAGONE, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._2 dell'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi;
- opponente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: , CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Pescopagano (PZ), alla via E. Gianturco presso lo studio dell'avv. Camillo NABORRE, c.f.: , dal quale è rappresentato e C.F._4 difeso in virtù di procura depositata nel fascicolo di parte;
- opposto -
* * * * * * *
Oggetto: Opposizione a precetto;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica;
FATTO
1 Il sig. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'atto Parte_1 di precetto notificato in data 13.01.2017 dal sig. con cui è stato intimato CP_1 il pagamento della somma complessiva di € 3.735,68, a titolo di competenze professionali e spese liquidate nella sentenza n. 1221/2012 della Corte di Appello di Catanzaro, oltre spese successive e interessi moratori.
Ha eccepito la nullità dell'atto di precetto per carenza di procura alle liti e, quindi, per difetto di ius postulandi del difensore, con conseguente nullità del relativo procedimento di notificazione.
Ha contestato la mancata notifica del titolo esecutivo alla parte personalmente e, comunque, la mancata indicazione della presunta data di notifica nell'atto di precetto.
Inoltre, ha rilevato l'erroneità della somma intimata a causa dell'indicazione di voci non dovute, vale a dire per l'inserimento nel precetto delle spese di registrazione e per la maggiorazione delle spese di notifica.
Per queste motivazioni, l'opponente ha chiesto di accertare la nullità dell'atto di precetto e, in via gradata, la modifica dell'importo intimato, con condanna alle spese processuali.
Il sig. si è costituito in giudizio ed ha contestato le motivazioni CP_1 dell'opposizione agli atti esecutivi chiedendone il rigetto con condanna alle spese ed al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In particolare, ha evidenziato l'infondatezza delle eccezioni formulate dall'opponente sulla asserita assenza di procura alle liti, sulla nullità della notificazione dell'atto di precetto e sulla mancata notifica della sentenza n. 1221/2012 della Corte di Appello di
Catanzaro.
Ha richiamato, infatti, la procura conferita al difensore e apposta in calce all'atto di precetto notificato in data 28.03.2014, unitamente al titolo esecutivo, e regolarmente recapitato al destinatario in data 4.04.2014.
Ha contestato anche le doglianze di controparte in ordine ai presunti errori di determinazione dell'importo precettato insistendo sul legittimo inserimento delle voci successive all'emissione della sentenza n. 1221/2012, ferma restando la validità del precetto anche in caso di parziale modifica della somma intimata.
All'udienza del 21.07.2017, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma, e le parti hanno provveduto al deposito delle relative memorie.
Successivamente, all'udienza dell'8.06.2018, non sono state ammesse le istanze istruttorie avanzate dall'opponente e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 Dopo alcuni rinvii per esigenze legate alla razionale gestione dei ruoli ed in applicazione dei criteri di priorità stabiliti dal programma di gestione, mutato medio tempore il Giudice designato per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
23.10.2025 con la concessione dei termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno ripercorso le argomentazioni difensive già esposte nei rispettivi atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, prendendo posizione anche rispetto alla richiesta di pagamento degli interessi moratori inserita nell'atto di precetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione agli atti esecutivi proposta dal sig. risulta parzialmente Parte_1 fondata.
Come verrà di seguito esposto, soltanto le doglianze riguardanti la determinazione dell'importo precettato possono essere accolte.
Al contrario, tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio dall'opposto, vanno rigettate sia le eccezioni di carenza di procura alle liti e di nullità dell'atto di precetto, sia le argomentazioni difensive relative alla asserita mancata notifica del titolo esecutivo alla parte personalmente.
Quanto alle contestazioni in merito al difetto di ius postulandi ed alla conseguente nullità del procedimento di notificazione del precetto, il sig. ha dimostrato CP_1
l'infondatezza delle tesi sostenute dall'opponente attraverso il deposito della procura alle liti apposta in calce all'atto di precetto del 28.03.2014, notificato unitamente alla sentenza n. 1221/2012 della Corte di Appello di Catanzaro.
La legittimità della notifica del precetto oggetto della presente opposizione non risulta certamente contraddetta dal deposito nel presente giudizio di un ulteriore mandato conferito dall'opposto al proprio difensore.
Dalla stessa documentazione, inoltre, emerge anche la prova del perfezionamento della notifica del titolo esecutivo nei confronti del sig. e, quindi, risultano infondate Pt_1 anche le contestazioni di quest'ultimo sul punto.
Nessuna rilevanza, del resto, può essere attribuita alle generiche contestazioni e richieste di deposito degli atti originali formulate dall'opponente in corso di causa.
Invece, risultano condivisibili i motivi di opposizione sull'inserimento dell'importo relativo alla spesa di registrazione della sentenza, pari ad € 187,00, nell'atto di precetto.
3 In effetti, per quanto sia legittimamente possibile inserire tale voce nel precetto, è pur vero che l'opposto avrebbe dovuto provare l'avvenuto pagamento, tale da giustificare la richiesta di rimborso.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, il creditore può intimare il pagamento delle spese di registrazione del provvedimento giudiziale, ma solo se ha effettivamente pagato i relativi importi (Cassazione 2 febbraio 2017, n. 2726).
Risultano, invece, documentate le spese successive riguardanti la notifica del precetto.
Per quanto riguarda gli interessi moratori richiesti nel precetto, non calcolati dall'opposto, occorre far riferimento al titolo esecutivo.
In sostanza, nel caso in cui la sentenza di condanna non indica espressamente la natura moratoria degli interessi che possono essere richiesti alla parte soccombente, si deve ritenere applicabile il comma 1 dell'art. 1284 c.c., non altre ipotesi di natura speciale previste dalla legge (Tribunale di Taranto, ordinanza del 20.07.2022).
Ai fini del presente giudizio di opposizione, dunque, occorre tenere conto che la sentenza n. 1221/2012 della Corte di Appello di Catanzaro, posta a fondamento del precetto, non ha previsto interessi speciali da applicare e, quindi, risulta illegittima la richiesta da parte dell'opposto di versamento degli interessi moratori.
Per quanto esposto, dunque, occorre procedere alla rideterminazione della somma precettata.
Ovviamente, per quanto risultino errori di calcolo della somma precettata, ciò non porta a ritenere che il precetto stesso sia nullo, potendone accertare la parziale nullità con conseguente riformulazione del relativo importo.
Del resto, per giurisprudenza consolidata, “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 2160 del
30.01.2013).
In ordine alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene corretto procedere alla compensazione delle stesse.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta dal sig. nei confronti del sig. Parte_1
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
- Accoglie, in parte, l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, Parte_1 annulla parzialmente l'atto di precetto notificato in data 13.01.2017, rideterminando l'importo dovuto in € 3.548,68, oltre al pagamento degli interessi legali;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 16/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
5
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 414/2017, assunta in decisione all'udienza del 23.10.2025 con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.,
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Montella (AV), alla via M. C.F._1
Cianciulli, n. 14, presso lo studio dell'avv. Marco DRAGONE, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._2 dell'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi;
- opponente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: , CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Pescopagano (PZ), alla via E. Gianturco presso lo studio dell'avv. Camillo NABORRE, c.f.: , dal quale è rappresentato e C.F._4 difeso in virtù di procura depositata nel fascicolo di parte;
- opposto -
* * * * * * *
Oggetto: Opposizione a precetto;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica;
FATTO
1 Il sig. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'atto Parte_1 di precetto notificato in data 13.01.2017 dal sig. con cui è stato intimato CP_1 il pagamento della somma complessiva di € 3.735,68, a titolo di competenze professionali e spese liquidate nella sentenza n. 1221/2012 della Corte di Appello di Catanzaro, oltre spese successive e interessi moratori.
Ha eccepito la nullità dell'atto di precetto per carenza di procura alle liti e, quindi, per difetto di ius postulandi del difensore, con conseguente nullità del relativo procedimento di notificazione.
Ha contestato la mancata notifica del titolo esecutivo alla parte personalmente e, comunque, la mancata indicazione della presunta data di notifica nell'atto di precetto.
Inoltre, ha rilevato l'erroneità della somma intimata a causa dell'indicazione di voci non dovute, vale a dire per l'inserimento nel precetto delle spese di registrazione e per la maggiorazione delle spese di notifica.
Per queste motivazioni, l'opponente ha chiesto di accertare la nullità dell'atto di precetto e, in via gradata, la modifica dell'importo intimato, con condanna alle spese processuali.
Il sig. si è costituito in giudizio ed ha contestato le motivazioni CP_1 dell'opposizione agli atti esecutivi chiedendone il rigetto con condanna alle spese ed al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In particolare, ha evidenziato l'infondatezza delle eccezioni formulate dall'opponente sulla asserita assenza di procura alle liti, sulla nullità della notificazione dell'atto di precetto e sulla mancata notifica della sentenza n. 1221/2012 della Corte di Appello di
Catanzaro.
Ha richiamato, infatti, la procura conferita al difensore e apposta in calce all'atto di precetto notificato in data 28.03.2014, unitamente al titolo esecutivo, e regolarmente recapitato al destinatario in data 4.04.2014.
Ha contestato anche le doglianze di controparte in ordine ai presunti errori di determinazione dell'importo precettato insistendo sul legittimo inserimento delle voci successive all'emissione della sentenza n. 1221/2012, ferma restando la validità del precetto anche in caso di parziale modifica della somma intimata.
All'udienza del 21.07.2017, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma, e le parti hanno provveduto al deposito delle relative memorie.
Successivamente, all'udienza dell'8.06.2018, non sono state ammesse le istanze istruttorie avanzate dall'opponente e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 Dopo alcuni rinvii per esigenze legate alla razionale gestione dei ruoli ed in applicazione dei criteri di priorità stabiliti dal programma di gestione, mutato medio tempore il Giudice designato per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
23.10.2025 con la concessione dei termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno ripercorso le argomentazioni difensive già esposte nei rispettivi atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, prendendo posizione anche rispetto alla richiesta di pagamento degli interessi moratori inserita nell'atto di precetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione agli atti esecutivi proposta dal sig. risulta parzialmente Parte_1 fondata.
Come verrà di seguito esposto, soltanto le doglianze riguardanti la determinazione dell'importo precettato possono essere accolte.
Al contrario, tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio dall'opposto, vanno rigettate sia le eccezioni di carenza di procura alle liti e di nullità dell'atto di precetto, sia le argomentazioni difensive relative alla asserita mancata notifica del titolo esecutivo alla parte personalmente.
Quanto alle contestazioni in merito al difetto di ius postulandi ed alla conseguente nullità del procedimento di notificazione del precetto, il sig. ha dimostrato CP_1
l'infondatezza delle tesi sostenute dall'opponente attraverso il deposito della procura alle liti apposta in calce all'atto di precetto del 28.03.2014, notificato unitamente alla sentenza n. 1221/2012 della Corte di Appello di Catanzaro.
La legittimità della notifica del precetto oggetto della presente opposizione non risulta certamente contraddetta dal deposito nel presente giudizio di un ulteriore mandato conferito dall'opposto al proprio difensore.
Dalla stessa documentazione, inoltre, emerge anche la prova del perfezionamento della notifica del titolo esecutivo nei confronti del sig. e, quindi, risultano infondate Pt_1 anche le contestazioni di quest'ultimo sul punto.
Nessuna rilevanza, del resto, può essere attribuita alle generiche contestazioni e richieste di deposito degli atti originali formulate dall'opponente in corso di causa.
Invece, risultano condivisibili i motivi di opposizione sull'inserimento dell'importo relativo alla spesa di registrazione della sentenza, pari ad € 187,00, nell'atto di precetto.
3 In effetti, per quanto sia legittimamente possibile inserire tale voce nel precetto, è pur vero che l'opposto avrebbe dovuto provare l'avvenuto pagamento, tale da giustificare la richiesta di rimborso.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, il creditore può intimare il pagamento delle spese di registrazione del provvedimento giudiziale, ma solo se ha effettivamente pagato i relativi importi (Cassazione 2 febbraio 2017, n. 2726).
Risultano, invece, documentate le spese successive riguardanti la notifica del precetto.
Per quanto riguarda gli interessi moratori richiesti nel precetto, non calcolati dall'opposto, occorre far riferimento al titolo esecutivo.
In sostanza, nel caso in cui la sentenza di condanna non indica espressamente la natura moratoria degli interessi che possono essere richiesti alla parte soccombente, si deve ritenere applicabile il comma 1 dell'art. 1284 c.c., non altre ipotesi di natura speciale previste dalla legge (Tribunale di Taranto, ordinanza del 20.07.2022).
Ai fini del presente giudizio di opposizione, dunque, occorre tenere conto che la sentenza n. 1221/2012 della Corte di Appello di Catanzaro, posta a fondamento del precetto, non ha previsto interessi speciali da applicare e, quindi, risulta illegittima la richiesta da parte dell'opposto di versamento degli interessi moratori.
Per quanto esposto, dunque, occorre procedere alla rideterminazione della somma precettata.
Ovviamente, per quanto risultino errori di calcolo della somma precettata, ciò non porta a ritenere che il precetto stesso sia nullo, potendone accertare la parziale nullità con conseguente riformulazione del relativo importo.
Del resto, per giurisprudenza consolidata, “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 2160 del
30.01.2013).
In ordine alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene corretto procedere alla compensazione delle stesse.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta dal sig. nei confronti del sig. Parte_1
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
- Accoglie, in parte, l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, Parte_1 annulla parzialmente l'atto di precetto notificato in data 13.01.2017, rideterminando l'importo dovuto in € 3.548,68, oltre al pagamento degli interessi legali;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 16/12/2025
Il Giudice
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