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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 06/12/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 41/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 1.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 41/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv.ti Rosa Maria Carfora Parte_1
e FR IC ricorrente c o n t r o e per essa quale erede di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1
nonché in proprio quale ex socio di Controparte_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega che il 9.10.2019, mentre, alle dipendenze di Parte_1 Controparte_1
era impegnato a tritare la carne, aveva subito un grave infortunio, a seguito del quale gli erano
[...]
state amputate le dita numero 2,3,4,5 della mano destra e parte del primo dito;
che, a seguito di accertamenti svolti dall'ASL, l'alimentazione del tritacarne, nel quale era rimasta intrappolata la mano destra, aveva un diametro di 85 mm ed era priva della riduzione prescritta dalla normativa di settore;
che, inoltre, il datore di lavoro non aveva messo a disposizione il pestello per spingere la carne, sicché gli addetti dovevano usare le mani;
che il dott. , medico legale incaricato Persona_1
da esso ricorrente, aveva riconosciuto invalidità permanente pari al 50%, inabilità temporanea assoluta di 6 giorni, inabilità temporanea parziale al 75% di 20 giorni, inabilità temporanea al 50% di
100 giorni e inabilità temporanea parziale minima al 25% di 80 giorni;
che l' aveva CP_3
riconosciuto ad esso ricorrente un punteggio di invalidità pari al 40%, poi corretto al 45%, ed una rendita il cui rateo annuale ammonta a euro 11.639,01; che il procedimento penale a carico di CP_1
si era concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
che al
[...]
momento del fatto la era composta da quale socio Controparte_1 Controparte_1
amministratore e;
che con atto rogito notaio del 30.7.2020, il patrimonio Controparte_2 Per_2
aziendale, comprensivo dei contratti di lavoro, era stato trasferito dalla Controparte_4 alla i cui soci erano moglie del
[...] CP_5 Persona_3 CP_1
e , cognato di quest'ultimo; che, successivamente,
[...] Persona_4 CP_1
era deceduto, lasciando a succedergli la figlia e la moglie
[...] Controparte_2 Persona_3
[...]
Tanto premesso, così conclude: «condannare, per le causali tutte sovraesposte, Controparte_2
come in atti generalizzata, a corrispondere al sig. la somma di euro 109.733,58 Parte_1
oltre ad interessi e rivalutazione da calcolare come per legge. Vinte spese ed onorari».
Si sono costituiti in giudizio e i cui rapporti processuali sono stati Persona_3 CP_5
dichiarati estinti per effetto di conciliazione giudiziale della controversia.
e non si sono costituiti in giudizio. Controparte_1 Controparte_2
II) Innanzi tutto, deve darsi atto che, essendo deceduto e non essendo stata Controparte_1 ricostituita la pluralità dei soci, la deve considerarsi estinta ai sensi dell'art. Controparte_1
2272, primo comma n. 4, c.c..
Peraltro, unico responsabile per le obbligazioni a carico di detta società è che Controparte_2
assomma in sé la responsabilità in quanto socio illimitatamente responsabile e in quanto erede dell'altro socio deceduto.
Nei confronti degli altri convenuti, e il rapporto processuale è estinto Persona_3 CP_5
per conciliazione, come già stabilito con ordinanza in data 12.11.2024.
III) In fatto, come emerge dal contenuto del fascicolo del procedimento penale n. 6130/19 RGNR, risulta che il ricorrente ebbe ad infortunarsi alla mano destra, subendo l'amputazione totale di quattro dita e l'amputazione parziale del primo dito, mentre, nell'esercizio dell'attività lavorativa di aiuto macellaio alle dipendenze di , era intento a preparare la carne macinata Controparte_1
utilizzando un tritacarne che, secondo gli accertamenti svolti dall' , Dipartimento di Pt_2
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, come da comunicazione di notizia di reato del
6.12.2019, non era conforme agli standard di sicurezza, poiché non era dotato di piastra di protezione salva-mano rigidamente saldata utile a ridurre il diametro di ingresso almeno a 52 mm., in modo così da evitare che, anche in caso di omesso uso del pestello per spingere la carne nella coclea, le mani dell'operatore possano venire in contatto con le lame.
collega di lavoro del ricorrente, ha riferito in sede di SIT, che quel Persona_5
tritacarne, peraltro, non aveva in dotazione il pestello, per cui la carne da macinare era sempre stata inserita nel collo di alimentazione facendo uso delle mani.
Peraltro, il personale ha rilevato che il pestello indicato dal datore di lavoro non era quello Pt_2
in dotazione del tritacarne a causa delle dimensioni dello stesso. Va da sé che, laddove il tritacarne fosse stato conforme alle norme di sicurezza, l'infortunio non si sarebbe verificato.
IV) Come sottolineato da recente giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 23674/25) «secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato la responsabilità ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni. Ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, della nocività dell'ambiente e del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno nessuna esclusa (in questi termini da ultimo Cass. n. 25217/23, in precedenza Cass.
n. 9817/2008). Pertanto il datore è gravato dell'onere di provare di aver adempiuto alle prescrizioni di sicurezza nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale di sicurezza assume in base a tutte le misure e cautele costituenti l'ordinamento protettivo della sicurezza sul lavoro (art.18 del d.lgs. n.81/2008, c.d. T.U. per la sicurezza), oltre che in base all'art. 2087 c.c.
L'oggetto sostanziale dell'onere della prova a carico del datore è quindi assai ampio, posto che esso attiene al rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, oltre che a quelle suggerite dalla esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto. Si tratta anzitutto della valutazione dei rischi, dell'organizzazione dell'apparato di sicurezza, dell'informazione, della formazione e dell'addestramento dei lavoratori, dell'adozione di tutte le misure prescritte e della vigilanza sul rispetto di tali misure, per come partitamente delineate nel citato Tu n. 81/2008, anche attraverso la nomina di preposti. In particolare, quanto all'ampiezza della diligenza richiesta al datore di lavoro, merita di essere ricordato come questa Corte di
Cassazione abbia chiarito puntualmente che il datore di lavoro rimane responsabile non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma anche, in relazione alle circostanze del caso concreto, per la omessa predisposizione di tutte le altre misure e cautele idonee a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo (Cass. n. 15112/2020) o per la mancata vigilanza sull'uso degli stessi dispositivi di protezione (Cass. n. 25597/2021)».
Il lavoratore ha certamente assolto il proprio onere probatorio, avendo dimostrato l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, in particolare di essere al momento dell'infortunio alle dipendenze, come aiuto macellaio, di ha dimostrato, mediante ricorso agli Controparte_1 accertamenti svolti nell'ambito del procedimento penale, la nocività dell'ambiente di lavoro e, segnatamente, la pericolosità del tritacarne, infine ha dimostrato, sempre facendo ricorso a quanto accertato dal personale dell' , che l'infortunio è stata conseguenza immediata e diretta della Pt_2
pericolosità del tritacarne.
Dal canto suo, la parte datoriale, avendo scelto la via della contumacia, non ha fornito la prova liberatoria della quale era onerata.
Pertanto, in conclusione, è stata raggiunta prova sufficiente circa la responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., in merito al sinistro occorso al ricorrente in data 9.10.2019.
V) Il CTU, dott. , ad esito degli accertamenti svolti, ha, con motivazione adeguata, Persona_6 convincente ed immune da vizi logici, concluso che «nell'evento lesivo del 9.10.2019, il sig.
[...]
riportò le seguenti lesioni ormai stabilizzate: amputazione parziale del primo dito e Parte_1
totale del 2^, 3^, 4^, 5^ dito della mano destra;
le lesioni sono state produttive di: Danno biologico temporaneo al 100%: gg. 5; Danno biologico temporaneo al 75%: gg. 10; Danno biologico temporaneo al 50%: gg. 25. Avuto presenti le tabellazioni attualmente utilizzate in ambito civile, si deve riconoscere un danno biologico permanente pari al 45%».
Facendo applicazione delle tabelle redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, secondo quanto proposto dal ricorrente nelle note conclusive, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale che, in tema di aumento del valore di risarcimento, per effetto della c.d.
“personalizzazione”, con motivazione condivisibile prevede che tale aumento debba incidere esclusivamente sulla liquidazione del solo danno biologico e non anche del danno morale (Cass., sez.
III, 10.11.2020, n. 25164), e ciò in virtù del principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, tenuto conto che all'epoca del sinistro aveva 49 anni di età, Parte_1
il danno non patrimoniale comprensivo di personalizzazione ammonta ad € 348.014,00.
La domanda formulata da attiene il c.d. “danno differenziale”, cioè la eventuale Parte_1 differenza spettante all'infortunato dal raffronto, per poste omogenee e avuto riguardo alle voci di danno sulle quali interviene l'indennizzo da parte dell' , tra quanto liquidato dall' e CP_3 CP_3
quanto spettante in base ai criteri di liquidazione di tipo civilistico.
L' ha riconosciuto al ricorrente rendita per il danno biologico, di cui € 33.967,60 già percepiti CP_3 ed € 158.863,07 ancora da percepire.
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione (sez. III, 27.9.2021, n. 26117): «i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Sez. U, Sentenza n. 12566 del 22/05/2018, Rv. 648649 - 01); ricorrendo tale ipotesi, il credito risarcitorio, per effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale, si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore, secondo le norme che disciplinano nel caso concreto l'istituto della surrogazione (e dunque, a seconda delle ipotesi, l'art. 1203 c.c., oppure l'art. 1916 c.c., od ancora l'art. 11 d.p.r.
30.6.1965 n. 1124); il danneggiato, dunque, per effetto del pagamento dell'indennizzo perde la titolarità attiva dell'obbligazione per la parte indennizzata, e non essendo più creditore, va da sé che nessun risarcimento potrà pretendere dal responsabile;
in tal caso il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d. "per poste" (o "voci") di danno, vale a dire sottraendo l'indennizzo dal credito CP_3
risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici;
corollari di questo principio sono che, se per una voce di danno l'indennizzo eccede il credito civilistico: CP_3
(a) per quel danno la vittima nulla potrà pretendere dal responsabile;
(b) il responsabile non potrà pretendere che l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al danno da lui causato sia riportata a defalco di altri crediti risarcitori della vittima (ex plurimis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del
15/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 27669 del 21.11.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016;
Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015); nel caso di infortunio non mortale, l' esegue in favore CP_3
della vittima quattro prestazioni principali: (a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (art. 13 d. Igs. 23.2.2000 n. 38); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
(b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16%,
e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (art. 13, comma 2, lettera (b), d. Igs. 38/2000, secondo cui: "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita (...) commisurata (...) alla retribuzione dell'assicurato (..,) per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali"); tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al d.m. 12.7.2000; (c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 d.p.r. 1124/65, cit.); (d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 d.p.r. 1124/65); l' , dunque, non indennizza il danno biologico CP_3
temporaneo, non accorda alcuna "personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali); applicando dunque all il criterio generale CP_3
enunciato, ne risulta che: (a) se l' ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo CP_3
del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Sez. L, Sentenza
n. 9112 del 02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015); (b) se l' ha CP_3
costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
(c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto (b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico: (c') sommando e rivalutando dei ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
(c") capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite , di cui al d.m. 22 novembre CP_3
2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del
15/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5607 del 7.3.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26913 del 23.12.2016;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016); ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro; (d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
(e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall salvo ovviamente che la vittima deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi CP_3
eccedenti quelli indennizzati dall (ad esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro CP_3
straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall ». CP_3
In applicazione di detti principi espressi dalla Suprema Corte, ne deriva che nel caso in esame, al ricorrente spetta a titolo di danno biologico differenziale la somma di € 4.634,33 cui vanno aggiunti gli importi per danno non patrimoniale (€ 98.733,00) e per personalizzazione (€ 49.366,25), quest'ultima da riconoscersi in ragione del fatto che il ricorrente aveva subito pregresso infortunio alla mano sinistra sì che l'incidenza dell'infortunio per cui è causa è certamente maggiormente invalidante.
Dall'importo complessivamente calcolato debbono essere detratti € 43.000,00 percepiti a seguito di transazione, con la conseguenza che il danno spettante al ricorrente va quantificato in € 109.733,58 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
VI) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara che l'infortunio subito alla mano destra da in data 9.10.2019 Parte_1
è attribuibile a responsabilità del datore di lavoro Controparte_1 accertata l'estinzione di dichiara tenuta e condanna Controparte_1 Controparte_2
in qualità di unico socio superstite di e di erede di a Controparte_1 Controparte_1
risarcire a il danno non patrimoniale subito che, tenuto conto di quanto Parte_1 percepito dal danneggiato dall' e a seguito di transazione conclusa con CP_3 Controparte_6
si quantifica in € 109.733,58 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole
[...]
scadenze al saldo;
condanna a rimborsare a le spese processuali che liquida Controparte_2 Parte_1 in € 13.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 1° dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
EF AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 1.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 41/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv.ti Rosa Maria Carfora Parte_1
e FR IC ricorrente c o n t r o e per essa quale erede di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1
nonché in proprio quale ex socio di Controparte_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega che il 9.10.2019, mentre, alle dipendenze di Parte_1 Controparte_1
era impegnato a tritare la carne, aveva subito un grave infortunio, a seguito del quale gli erano
[...]
state amputate le dita numero 2,3,4,5 della mano destra e parte del primo dito;
che, a seguito di accertamenti svolti dall'ASL, l'alimentazione del tritacarne, nel quale era rimasta intrappolata la mano destra, aveva un diametro di 85 mm ed era priva della riduzione prescritta dalla normativa di settore;
che, inoltre, il datore di lavoro non aveva messo a disposizione il pestello per spingere la carne, sicché gli addetti dovevano usare le mani;
che il dott. , medico legale incaricato Persona_1
da esso ricorrente, aveva riconosciuto invalidità permanente pari al 50%, inabilità temporanea assoluta di 6 giorni, inabilità temporanea parziale al 75% di 20 giorni, inabilità temporanea al 50% di
100 giorni e inabilità temporanea parziale minima al 25% di 80 giorni;
che l' aveva CP_3
riconosciuto ad esso ricorrente un punteggio di invalidità pari al 40%, poi corretto al 45%, ed una rendita il cui rateo annuale ammonta a euro 11.639,01; che il procedimento penale a carico di CP_1
si era concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
che al
[...]
momento del fatto la era composta da quale socio Controparte_1 Controparte_1
amministratore e;
che con atto rogito notaio del 30.7.2020, il patrimonio Controparte_2 Per_2
aziendale, comprensivo dei contratti di lavoro, era stato trasferito dalla Controparte_4 alla i cui soci erano moglie del
[...] CP_5 Persona_3 CP_1
e , cognato di quest'ultimo; che, successivamente,
[...] Persona_4 CP_1
era deceduto, lasciando a succedergli la figlia e la moglie
[...] Controparte_2 Persona_3
[...]
Tanto premesso, così conclude: «condannare, per le causali tutte sovraesposte, Controparte_2
come in atti generalizzata, a corrispondere al sig. la somma di euro 109.733,58 Parte_1
oltre ad interessi e rivalutazione da calcolare come per legge. Vinte spese ed onorari».
Si sono costituiti in giudizio e i cui rapporti processuali sono stati Persona_3 CP_5
dichiarati estinti per effetto di conciliazione giudiziale della controversia.
e non si sono costituiti in giudizio. Controparte_1 Controparte_2
II) Innanzi tutto, deve darsi atto che, essendo deceduto e non essendo stata Controparte_1 ricostituita la pluralità dei soci, la deve considerarsi estinta ai sensi dell'art. Controparte_1
2272, primo comma n. 4, c.c..
Peraltro, unico responsabile per le obbligazioni a carico di detta società è che Controparte_2
assomma in sé la responsabilità in quanto socio illimitatamente responsabile e in quanto erede dell'altro socio deceduto.
Nei confronti degli altri convenuti, e il rapporto processuale è estinto Persona_3 CP_5
per conciliazione, come già stabilito con ordinanza in data 12.11.2024.
III) In fatto, come emerge dal contenuto del fascicolo del procedimento penale n. 6130/19 RGNR, risulta che il ricorrente ebbe ad infortunarsi alla mano destra, subendo l'amputazione totale di quattro dita e l'amputazione parziale del primo dito, mentre, nell'esercizio dell'attività lavorativa di aiuto macellaio alle dipendenze di , era intento a preparare la carne macinata Controparte_1
utilizzando un tritacarne che, secondo gli accertamenti svolti dall' , Dipartimento di Pt_2
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, come da comunicazione di notizia di reato del
6.12.2019, non era conforme agli standard di sicurezza, poiché non era dotato di piastra di protezione salva-mano rigidamente saldata utile a ridurre il diametro di ingresso almeno a 52 mm., in modo così da evitare che, anche in caso di omesso uso del pestello per spingere la carne nella coclea, le mani dell'operatore possano venire in contatto con le lame.
collega di lavoro del ricorrente, ha riferito in sede di SIT, che quel Persona_5
tritacarne, peraltro, non aveva in dotazione il pestello, per cui la carne da macinare era sempre stata inserita nel collo di alimentazione facendo uso delle mani.
Peraltro, il personale ha rilevato che il pestello indicato dal datore di lavoro non era quello Pt_2
in dotazione del tritacarne a causa delle dimensioni dello stesso. Va da sé che, laddove il tritacarne fosse stato conforme alle norme di sicurezza, l'infortunio non si sarebbe verificato.
IV) Come sottolineato da recente giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 23674/25) «secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato la responsabilità ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni. Ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, della nocività dell'ambiente e del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno nessuna esclusa (in questi termini da ultimo Cass. n. 25217/23, in precedenza Cass.
n. 9817/2008). Pertanto il datore è gravato dell'onere di provare di aver adempiuto alle prescrizioni di sicurezza nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale di sicurezza assume in base a tutte le misure e cautele costituenti l'ordinamento protettivo della sicurezza sul lavoro (art.18 del d.lgs. n.81/2008, c.d. T.U. per la sicurezza), oltre che in base all'art. 2087 c.c.
L'oggetto sostanziale dell'onere della prova a carico del datore è quindi assai ampio, posto che esso attiene al rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, oltre che a quelle suggerite dalla esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto. Si tratta anzitutto della valutazione dei rischi, dell'organizzazione dell'apparato di sicurezza, dell'informazione, della formazione e dell'addestramento dei lavoratori, dell'adozione di tutte le misure prescritte e della vigilanza sul rispetto di tali misure, per come partitamente delineate nel citato Tu n. 81/2008, anche attraverso la nomina di preposti. In particolare, quanto all'ampiezza della diligenza richiesta al datore di lavoro, merita di essere ricordato come questa Corte di
Cassazione abbia chiarito puntualmente che il datore di lavoro rimane responsabile non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma anche, in relazione alle circostanze del caso concreto, per la omessa predisposizione di tutte le altre misure e cautele idonee a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo (Cass. n. 15112/2020) o per la mancata vigilanza sull'uso degli stessi dispositivi di protezione (Cass. n. 25597/2021)».
Il lavoratore ha certamente assolto il proprio onere probatorio, avendo dimostrato l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, in particolare di essere al momento dell'infortunio alle dipendenze, come aiuto macellaio, di ha dimostrato, mediante ricorso agli Controparte_1 accertamenti svolti nell'ambito del procedimento penale, la nocività dell'ambiente di lavoro e, segnatamente, la pericolosità del tritacarne, infine ha dimostrato, sempre facendo ricorso a quanto accertato dal personale dell' , che l'infortunio è stata conseguenza immediata e diretta della Pt_2
pericolosità del tritacarne.
Dal canto suo, la parte datoriale, avendo scelto la via della contumacia, non ha fornito la prova liberatoria della quale era onerata.
Pertanto, in conclusione, è stata raggiunta prova sufficiente circa la responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., in merito al sinistro occorso al ricorrente in data 9.10.2019.
V) Il CTU, dott. , ad esito degli accertamenti svolti, ha, con motivazione adeguata, Persona_6 convincente ed immune da vizi logici, concluso che «nell'evento lesivo del 9.10.2019, il sig.
[...]
riportò le seguenti lesioni ormai stabilizzate: amputazione parziale del primo dito e Parte_1
totale del 2^, 3^, 4^, 5^ dito della mano destra;
le lesioni sono state produttive di: Danno biologico temporaneo al 100%: gg. 5; Danno biologico temporaneo al 75%: gg. 10; Danno biologico temporaneo al 50%: gg. 25. Avuto presenti le tabellazioni attualmente utilizzate in ambito civile, si deve riconoscere un danno biologico permanente pari al 45%».
Facendo applicazione delle tabelle redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, secondo quanto proposto dal ricorrente nelle note conclusive, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale che, in tema di aumento del valore di risarcimento, per effetto della c.d.
“personalizzazione”, con motivazione condivisibile prevede che tale aumento debba incidere esclusivamente sulla liquidazione del solo danno biologico e non anche del danno morale (Cass., sez.
III, 10.11.2020, n. 25164), e ciò in virtù del principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, tenuto conto che all'epoca del sinistro aveva 49 anni di età, Parte_1
il danno non patrimoniale comprensivo di personalizzazione ammonta ad € 348.014,00.
La domanda formulata da attiene il c.d. “danno differenziale”, cioè la eventuale Parte_1 differenza spettante all'infortunato dal raffronto, per poste omogenee e avuto riguardo alle voci di danno sulle quali interviene l'indennizzo da parte dell' , tra quanto liquidato dall' e CP_3 CP_3
quanto spettante in base ai criteri di liquidazione di tipo civilistico.
L' ha riconosciuto al ricorrente rendita per il danno biologico, di cui € 33.967,60 già percepiti CP_3 ed € 158.863,07 ancora da percepire.
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione (sez. III, 27.9.2021, n. 26117): «i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Sez. U, Sentenza n. 12566 del 22/05/2018, Rv. 648649 - 01); ricorrendo tale ipotesi, il credito risarcitorio, per effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale, si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore, secondo le norme che disciplinano nel caso concreto l'istituto della surrogazione (e dunque, a seconda delle ipotesi, l'art. 1203 c.c., oppure l'art. 1916 c.c., od ancora l'art. 11 d.p.r.
30.6.1965 n. 1124); il danneggiato, dunque, per effetto del pagamento dell'indennizzo perde la titolarità attiva dell'obbligazione per la parte indennizzata, e non essendo più creditore, va da sé che nessun risarcimento potrà pretendere dal responsabile;
in tal caso il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d. "per poste" (o "voci") di danno, vale a dire sottraendo l'indennizzo dal credito CP_3
risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici;
corollari di questo principio sono che, se per una voce di danno l'indennizzo eccede il credito civilistico: CP_3
(a) per quel danno la vittima nulla potrà pretendere dal responsabile;
(b) il responsabile non potrà pretendere che l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al danno da lui causato sia riportata a defalco di altri crediti risarcitori della vittima (ex plurimis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del
15/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 27669 del 21.11.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016;
Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015); nel caso di infortunio non mortale, l' esegue in favore CP_3
della vittima quattro prestazioni principali: (a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (art. 13 d. Igs. 23.2.2000 n. 38); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
(b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16%,
e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (art. 13, comma 2, lettera (b), d. Igs. 38/2000, secondo cui: "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita (...) commisurata (...) alla retribuzione dell'assicurato (..,) per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali"); tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al d.m. 12.7.2000; (c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 d.p.r. 1124/65, cit.); (d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 d.p.r. 1124/65); l' , dunque, non indennizza il danno biologico CP_3
temporaneo, non accorda alcuna "personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali); applicando dunque all il criterio generale CP_3
enunciato, ne risulta che: (a) se l' ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo CP_3
del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Sez. L, Sentenza
n. 9112 del 02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015); (b) se l' ha CP_3
costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
(c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto (b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico: (c') sommando e rivalutando dei ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
(c") capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite , di cui al d.m. 22 novembre CP_3
2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del
15/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5607 del 7.3.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26913 del 23.12.2016;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016); ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro; (d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
(e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall salvo ovviamente che la vittima deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi CP_3
eccedenti quelli indennizzati dall (ad esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro CP_3
straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall ». CP_3
In applicazione di detti principi espressi dalla Suprema Corte, ne deriva che nel caso in esame, al ricorrente spetta a titolo di danno biologico differenziale la somma di € 4.634,33 cui vanno aggiunti gli importi per danno non patrimoniale (€ 98.733,00) e per personalizzazione (€ 49.366,25), quest'ultima da riconoscersi in ragione del fatto che il ricorrente aveva subito pregresso infortunio alla mano sinistra sì che l'incidenza dell'infortunio per cui è causa è certamente maggiormente invalidante.
Dall'importo complessivamente calcolato debbono essere detratti € 43.000,00 percepiti a seguito di transazione, con la conseguenza che il danno spettante al ricorrente va quantificato in € 109.733,58 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
VI) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara che l'infortunio subito alla mano destra da in data 9.10.2019 Parte_1
è attribuibile a responsabilità del datore di lavoro Controparte_1 accertata l'estinzione di dichiara tenuta e condanna Controparte_1 Controparte_2
in qualità di unico socio superstite di e di erede di a Controparte_1 Controparte_1
risarcire a il danno non patrimoniale subito che, tenuto conto di quanto Parte_1 percepito dal danneggiato dall' e a seguito di transazione conclusa con CP_3 Controparte_6
si quantifica in € 109.733,58 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole
[...]
scadenze al saldo;
condanna a rimborsare a le spese processuali che liquida Controparte_2 Parte_1 in € 13.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 1° dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
EF AS