TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 804
TAR
Ordinanza cautelare 22 febbraio 2024
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TAR
Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Eccesso di potere, erroneità e falsità dei presupposti, carenza di istruttoria, omessa motivazione, erroneità e contraddittorietà, irragionevolezza violazione art. 84 e ss. L. 159/2011; violazione dei principi di legalità e buon andamento di cui all’art. 1 e 3 L. 241/90 – Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 159/2011

    Il giudizio prognostico dell'interdittiva è immune da vizi. La valutazione prefettizia è discrezionale e si basa su un quadro indiziario che, complessivamente considerato, supporta il rischio di condizionamento dell'impresa. L'ingerenza del sig. -OMISSIS-, gestore di fatto, è confermata dalle difficoltà linguistiche della titolare e dalla sua precedente mansione di badante. I precedenti del sig. -OMISSIS-, inclusa la misura di prevenzione, sono ostativi.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’informativa antimafia interdittiva per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 84 c.4, del D.Lgs. n.159/2011, difetto di presupposti, carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento e ingiustizia manifesta

    L'ingerenza del sig. -OMISSIS-, gestore di fatto, è un elemento centrale. La sua storia giudiziaria e la misura di prevenzione sono significative. I legami familiari, pur non contestati direttamente in termini di frequentazioni, sono rilevanti nel contesto mafioso.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’informativa antimafia interdittiva per violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 94 bis del D.Lgs. n.159/2011 carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento e ingiustizia manifesta

    La non occasionalità delle condizioni di permeabilità mafiosa è evincibile dal quadro indiziario complessivo, escludendo l'applicabilità della misura collaborativa.

  • Rigettato
    NULLITA' DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE -OMISSIS-DEL COMUNE DI -OMISSIS- PER VIOLAZIONE DELLA l.241/90 - CARENZA DI MOTIVAZIONE- VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

    L'ordinanza ha disposto anche la revoca delle autorizzazioni commerciali. La revoca delle autorizzazioni discende direttamente dall'adozione dell'informativa interdittiva, ai sensi dell'art. 67 D.lgs. n. 159/2011. L'ente locale ha esercitato un potere dovuto e vincolato, pertanto non è applicabile la comunicazione di avvio del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 804
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 804
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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