Ordinanza cautelare 22 febbraio 2024
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00804/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2024, proposto dalla sig.ra -OMISSIS- quale titolare dell’impresa individuale “ -OMISSIS- ”, rappresentata e difesa dall'avv. TE Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Carmela Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- dell'informativa antimafia interdittiva Prot. Interno Area 1 n. -OMISSIS- emessa dal Prefetto di Reggio Calabria;
- dell'ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto l’immediata cessazione dell’attività di impresa;
- di tutti gli atti prodromici e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Prefettura di Reggio Calabria e Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa TA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la ricorrente, quale titolare dell’impresa individuale “ -OMISSIS- ”, corrente in -OMISSIS- ed esercente, a decorrere dal 14.02.2023, attività di commercio al dettaglio di generi alimentari confezionati, ha chiesto l’annullamento:
- dell’informazione antimafia interdittiva Prot. Interno Area 1 n. -OMISSIS- con cui, viste le note del locale Centro DIA n. -OMISSIS-, del Comando provinciale Carabinieri n. -OMISSIS- e della Questura di Reggio Calabria n. -OMISSIS-, il Prefetto di Reggio Calabria, nell’evadere l’istanza avanzata dal Comune di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 100 D.lgs. n. 159/2011, previa attivazione del contraddittorio endo-procedimentale di cui all’art. 92, comma 2 bis D.lgs. n. 159/2011, ha espresso, a suo carico, una valutazione interdittiva;
- dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- con cui il Comune di -OMISSIS-, preso atto della predetta informativa, le ha ordinato l’immediata cessazione dell’attività di impresa.
2. L’informativa in contestazione risulta motivata sulla scorta di plurime circostanze di fatto, appresso sintetizzate, ritenute complessivamente indiziarie della permeabilità dell’impresa individuale da parte delle cosche di ‘ndrangheta operanti nell’ambito del cd. -OMISSIS- , avuto specifico di riguardo alla cd. cosca -OMISSIS- :
a) convivenza della ricorrente imprenditrice con il sig. -OMISSIS-, preposto al commercio del settore alimentari dell’impresa interdetta, della quale è ritenuto il gestore di fatto;
b) precedenti penali/pregiudizi/controindicazioni a carico del predetto sig. -OMISSIS- il quale risulta:
- tratto in arresto il 3.12.1991 in esecuzione dell’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-RGNR, poiché ritenuto responsabile dei reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati afferenti la normativa sulle armi e reati contro la pubblica amministrazione;
- condannato, con sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria – divenuta irrevocabile il 15/12/1999 – per detenzione illegale di armi e munizioni in concorso e violazione delle norme sul controllo delle armi;
- sottoposto con decreto del Tribunale di Reggio Calabria, n. -OMISSIS- M.P. – n. -OMISSIS- Provv., depositato in cancelleria il-OMISSIS- e definitivo il -OMISSIS-, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con l’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni 2 (misura ostativa al rilascio della certificazione antimafia liberatoria, ai sensi dell’art. 84 comma 4 D.lgs. n. 159/2011). Nel provvedimento in questione si dà atto dell’annotazione degli inquirenti secondo cui il -OMISSIS- è da tempo inserito nella malavita organizzata di -OMISSIS- ed in particolare nel casato -OMISSIS-;
- segnalato in banca dati forze di polizia per detenzione e porto abusivo di armi e munizioni (arrestato 3.12.1991, condannato 7.5.1998), associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti (cessazione custodia cautelare 14.3.1995), violazione delle misure di prevenzione patrimoniali (2002), sequestro beni connessi a misura di prevenzione (28.3.2002), contrabbando di tabacchi lavorati esteri (2008), minaccia (2016), fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti ed omessa denuncia (2018);
c) inserimento del sig. -OMISSIS- in un contesto familiare gravemente controindicato ai fini della prevenzione antimafia in quanto:
- padre del sig.-OMISSIS- -OMISSIS- (cl. 1971), assassinato alle ore -OMISSIS- di -OMISSIS-;
- padre del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- (cl. 1973), già sorvegliato speciale di P.S., condannato per gravi reati, significativi ai fini della prevenzione antimafia, quali, tra i più recenti, detenzione e porto abusivo di armi e munizioni (condannato 7.5.1998), ricettazione (arrestato 5.10.2000), truffa e falsità in scrittura privata (2006), inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare (2008), porto di armi od oggetti atti ad offendere (condannato 5.10.2010), falsità materiale commessa dal privato (2012 e 2015), furto (2012 e 2017), falsità in scrittura privata (2013), resistenza a p.u. e abigeato (arrestato 20.8.2018), sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro e simulazione di reato (2018);
- padre della sig.ra -OMISSIS--OMISSIS- (cl. 1975), destinataria, in qualità di direttore tecnico, di interdittiva antimafia emessa nei confronti di una impresa riconducibile, a vario titolo, a soggetti (famiglia -OMISSIS-) vicini alla cosca -OMISSIS- ; annoverante pregiudizi penali; coniugata con soggetto anch’esso gravato da varie pregiudizi e già dipendente di impresa destinataria di interdittiva antimafia, oltre che madre di persona segnalata per armi clandestine, ricettazione, detenzione abusiva di armi, violazione delle norme sul controllo delle armi e armi clandestine, guida senza patente, settore flora e fauna.
2.1 Sulla scorta delle circostanze di fatto sopra menzionate, ad avviso della Prefettura, la titolarità dell’impresa in capo all’odierna ricorrente, di nazionalità -OMISSIS-, sarebbe meramente formale, costituendo un espediente finalizzato ad eludere i controlli antimafia, ex art. 84 comma 4 D.lgs. n. 159/2011, e dunque sottrarsi alla valutazione del rischio infiltrativo connesso alla sostanziale riconducibilità dell’attività in capo al sig. -OMISSIS-, gestore di fatto e soggetto particolarmente controindicato, anche in quanto destinatario di misura di prevenzione personale, ostativa al rilascio di certificazione liberatoria.
3. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.
- “Eccesso di potere, erroneità e falsità dei presupposti, carenza di istruttoria, omessa motivazione, erroneità e contraddittorietà, irragionevolezza violazione art. 84 e ss. L. 159/2011; violazione dei principi di legalità e buon andamento di cui all’art. 1 e 3 L. 241/90 – Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 159/2011”;
- “Illegittimità dell’informativa antimafia interdittiva per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 84 c.4, del D.Lgs. n.159/2011, difetto di presupposti, carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento e ingiustizia manifesta”;
L’informativa impugnata sarebbe stata adottata sulla scorta di un quadro indiziario composto da elementi risalenti nel tempo e, comunque, complessivamente non sintomatici un attuale e concreto rischio infiltrativo da parte della criminalità organizzata.
Ciò in considerazione:
- per un verso, della risalenza nel tempo (dall’anno 1991 al 1999) dei precedenti/pregiudizi penali del sig. -OMISSIS-, anziano e malato, tanto da aver assunto come badante-convivente la titolare dell’impresa, odierna ricorrente, dallo stesso coadiuvata, quale mero consulente nell’attività di commercio ( preposto al commercio degli alimenti ), stante la scarsa comprensione, da parte di quest’ultima, della lingua italiana;
- per altro verso, della pretesa irrilevanza dei rapporti parentali intercorrenti tra il predetto sig. -OMISSIS- ed i figli dello stesso - uno dei quali deceduto ed un altro affetto da gravi patologie - stante la mancata contestazione di frequentazioni/collegamenti di qualsivoglia genere tra gli stessi.
La circostanza che il sig. -OMISSIS-, nel lontano 1993, sia stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, così come quella ulteriore di essere stato sottoposto, nel 1991, alla custodia cautelare in carcere, perché ritenuto responsabile, tra gli altri reati, di associazione a delinquere di stampo mafioso non avrebbero, ex se , potuto essere invocate a fondamento del rischio infiltrativo, ai sensi dell’art. 84 comma 4 D.lgs. n. 159/2011, in assenza di ulteriori elementi, attuale e concreti, sintomatici della vicinanza dello stesso ad ambienti criminali.
- “ Illegittimità dell’informativa antimafia interdittiva per violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 94 bis del D.Lgs. n.159/2011 carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento e ingiustizia manifesta ”;
Le ragioni addotte dalla Prefettura per escludere, in favore della ricorrente, l’applicabilità della misura amministrativa della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011, in luogo della contestata interdittiva, sarebbero stereotipate e, comunque, irragionevoli, appuntandosi sulla mera natura individuale dell’impresa nonché sulla matrice essenzialmente familistica degli elementi istruttori sintomatici dell’infiltrazione, ovvero su elementi ex se non obiettivamente ostavi all’applicazione della misura in parola.
- “NULLITA' DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE -OMISSIS-DEL COMUNE DI -OMISSIS- PER VIOLAZIONE DELLA l.241/90 - CARENZA DI MOTIVAZIONE- VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI”;
L’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di -OMISSIS- ha disposto l’immediata cessazione dell’impresa sarebbe illegittima innanzitutto in quanto non preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 L. n. 241/90, in assenza di ragioni di urgenza legittimanti la celere definizione dello stesso. Inoltre, l’ente locale avrebbe imposto la sospensione dell’attività di impresa:
- sulla scorta di un presupposto normativo del tutto erroneo, coincidente con l’invocato art. 67 D.lgs. n. 159/2011, stante la mancata adozione di misure di prevenzione a carico dell’imprenditrice;
- in assenza della preventiva notifica di un atto di revoca delle autorizzazioni comunali all’esercizio del commercio.
L’ordinanza in questione avrebbe, quindi, una dichiarata natura sanzionatoria priva di copertura normativa.
4. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Calabria si sono costituiti con memoria di mera forma, corredata da corposa documentazione.
5. Il Comune di -OMISSIS- ha resistito al gravame, mediante articolate deduzioni difensive, ulteriormente argomentate nel corso del giudizio, chiedendone il rigetto.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS-, non appellata, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare previa delibazione dell’insussistenza del cd. fumus boni iuris .
7. In data 11.11.2025, la difesa erariale ha depositato copia della memoria versata agli atti del procedimento di controllo giudiziario, ex art. 34 bis , comma 6, D.lgs. n. 159/2011, attivato dall’impresa.
8. In data 18.11.2025, la ricorrente ha chiesto un rinvio della trattazione nel merito del ricorso, in attesa della definizione della procedura di controllo giudiziario, ex art. 34 bis citato D.lgs. a cui è stata ammessa, in data 5.04.2024, giusto Decreto del Tribunale di Reggio Calabria, Misure di prevenzione, versato in atti.
9. In occasione della pubblica udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, stante la non condivisibilità delle ragioni sottese all’istanza di rinvio, siccome coincidenti con la pendenza del controllo giudiziario.
Ed invero, le considerazioni operate dal Tribunale di Reggio Calabria, in sede di ammissione dell’impresa alla misura in questione, oltre ad essere postume rispetto all’esercizio del potere amministrativo in contestazione, non sono decisive ai fini dell’odierno sindacato di legittimità. Le due misure – quella dell’informazione ex art. 91 D.lgs. n. 159/2011 e quella del controllo giudiziario ex art. 34 bis citato D.lgs. – operano, infatti, su piani totalmente differenti.
Il controllo giudiziario, pur presupponendo una preesistente valutazione prefettizia circa la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa che sia stata già assoggettata al vaglio del Tribunale Amministrativo, persegue finalità “dinamiche”, avendo l’obiettivo di assicurare il risanamento dell’impresa, nella peculiare ipotesi in cui l’agevolazione sia occasionale e vi siano, pro futuro , concrete possibilità che l’azienda compia un fruttuoso cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi di controlli e sollecitazioni.
Viceversa, la misura amministrativa della informativa antimafia di cui all’art. 91 D.lgs. n. 159/2011 « svolge la sua funzione preventiva rispetto alla penetrazione nell’economia delle organizzazioni di stampo mafioso di tipo “statico”, e cioè sulla base di accertamenti di competenza dell’autorità prefettizia rivolti al passato » (così Adunanza Plenaria n. 7/2023).
La valutazione prefettizia circa l’esistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, pur costituendo, in presenza di una agevolazione di natura occasionale, il presupposto per l’attivazione del controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis D.lgs. n. 159/2011, persegue finalità diverse che non sono quelle di risanamento dell’impresa interdetta bensì di stretta prevenzione dal rischio di infiltrazione mafiosa (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 4.06.2025, n. 421; 24.01.2024, n. 68; 8.01.2024, n. 21; anche 24.01.2024, n. 68; 16/03/2023, n. 242; T.A.R. Napoli, sez. I, 29/04/2020, n. 1589).
10. Nel merito, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
L’apprezzamento dell’infondatezza delle censure poste a base del gravame passa dalla preliminare considerazione secondo cui, per come evincibile dall’articolato normativo di cui agli artt. 84 e ss. D.lgs. n. 159/2011, l’informativa antimafia si traduce in una valutazione altamente discrezionale, operata dal Prefetto, circa la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’imprenditore, esercente l’impresa tanto in forma individuale quanto in forma societaria, desumibile non soltanto dall’analisi della situazione “personale” di chi svolge l’attività – nella specie scevra da mende - ma anche dal coacervo degli elementi istruttori acquisiti i quali, complessivamente e non anche atomisticamente considerati, appaiono idonei a supportare la valutazione di permeabilità a condizionamenti, anche soltanto passiva, da parte della criminalità organizzata.
Si tratta di una misura preventiva, volta a garantire un ruolo di massima anticipazione all'azione di prevenzione in ordine ai pericoli di inquinamento mafioso e, come tale, prescinde dalla dimostrazione, da parte della Prefettura, di una effettiva e concreta interferenza della ‘ndrangheta nell’attività dell’impresa interdetta.
11. Ne consegue, ai fini della legittimità dell’interdittiva, la necessità di un quadro indiziario idoneo a supportare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un eventuale condizionamento mafioso, non richiedendosi la prova di un fatto concreto, quale l’esistenza di una effettiva ed attuale cointeressenza economica dell’associazione mafiosa nell’attività di impresa, ma soltanto la presenza di una serie di riscontri sintomatici, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento/condizionamento, anche soggiacente, da parte della criminalità organizzata.
Di tale valutazione discrezionale il Prefetto è tenuto a dare conto mediante la predisposizione, anche per relationem agli atti istruttori, di un congruo impianto motivazionale, necessario alla verifica giurisdizionale circa la non manifesta illogicità e ragionevolezza della valutazione inferenziale dallo stesso operata.
Quanto sopra trova riscontro in quel consolidato orientamento, anche della giurisprudenza di secondo grado, secondo cui « In sede di impugnazione di una interdittiva antimafia il giudice amministrativo è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull'esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l'esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame; il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, anche quando questo rimandi agli atti istruttori, scongiura il rischio che la valutazione del Prefetto divenga, appunto, una "pena del sospetto" e che la portata della discrezionalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l'esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio » (così Consiglio di Stato sez. III, 02/11/2020, n. 6740; v. anche Cons. Stato sez. III, 14 luglio 2020 n. 4548; tra le più recenti n. 193 e 4206 del 2024).
12. Quanto ai cd. vincoli parentali, la giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, è univoca nell’affermare che gli stessi possono supportare il giudizio prognostico circa l’eventualità di un tentativo di infiltrazione mafiosa, anche di natura soggiacente, a carico dell’impresa, a condizione – come chiarito dalla Corte costituzionale n. 57 del 26 marzo 2020 – che il vincolo, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, in chiave indiziaria, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa clanica (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia o da soggetto vicino alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della “famiglia” (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 13/07/2023, n. 615; 08/11/2021, n. 863; Cons. Stato, sez. III, 29.05.2023, n. 5227; 19.12.2018 n.715; 17.02.2018, n. 820).
13. Tenuto conto dei principi sopra esposti, il giudizio prognostico posto a base dell’interdittiva antimafia, oggetto di gravame, è immune dai prospettati vizi di legittimità.
Tale giudizio risulta, infatti, supportato da specifiche e puntuali circostanze di fatto le quali, complessivamente considerate, sono logicamente e ragionevolmente sintomatiche della condizionabilità dell’impresa ricorrente da parte della criminalità organizzata operante nell’ambito del cd. -OMISSIS- , avuto specifico di riguardo alla cd. cosca -OMISSIS- .
14. L’elemento indiziario centrale di siffatta permeabilità coincide con la marcata e significativa ingerenza del sig. -OMISSIS- nell’attività di impresa della ricorrente, la quale, per come riconosciuto nell’atto introduttivo del giudizio, è dallo stesso affiancata e supportata, con il ruolo di preposto al commercio alimentare .
A ben vedere, l’assunto prefettizio secondo il sig. -OMISSIS-, oltre che un mero consulente, costituisca, nella sostanza, il gestore occulto dell’attività imprenditoriale in discussione trova conferma nelle stesse allegazioni ricorsuali (e produzioni documentali in atti), secondo cui la titolare dell’impresa, di nazionalità extracomunitaria, avente difficoltà di comunicazione a causa della poca conoscenza della lingua italiana , è stata assunta dal sig. -OMISSIS- quale collaboratrice domestica e precisamente quale sua badante come dimostra la documentazione allegata (così alle pagine 7-8 del ricorso).
Rebus sic stantibus , la valutazione di sostanziale ingerenza del sig. -OMISSIS- risulta scevra da manifesta illogicità ed irragionevolezza (non essendo verosimile che una cittadina extracomunitaria, con difficoltà di comprensione della lingua italiana e addetta a mansioni di collaboratrice domestica ed alla persona, abbia le competenze necessarie all’esercizio di una impresa) e, come tale, deve ritenersi idonea a supportare la valutazione interdittiva in contestazione.
15. Ciò in considerazione, innanzitutto, dei gravissimi e specifici precedenti penali, rilevanti ai fini della prevenzione antimafia, del sig. -OMISSIS-, il quale non soltanto è stato sottoposto a misura custodiale, anche per associazione a delinquere di stampo mafioso, ma è anche stato sottoposto con decreto del Tribunale di Reggio Calabria, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con l’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni 2, rispetto alla quale non risulta essere stata chiesta la riabilitazione (art. 15 L. n. 327/88, abrogato e sostituito dall’art. 70 D.lgs. n. 159/2011), determinante la cessazione dei divieti di cui all’art. 67 D.lgs. n. 159/2011.
Siffatti gravi pregiudizi penali, ancorché non attuali, sono stati correttamente ritenuti ostativi all’adozione, in favore dell’imprenditrice ricorrente, di un’informativa liberatoria non soltanto in quanto rientranti nel novero delle situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva , siccome tipizzate dal comma 4 dell’art. 84 comma 4 D.lgs. n. 159/2019, ma anche in ragione degli ulteriori elementi valorizzati nell’interdittiva.
Ci si riferisce innanzitutto alla gravità degli addebiti mossi al sig. -OMISSIS-, ritenuto dal Giudice della prevenzione - con valutazione non contestata dalla ricorrente - da tempo inserito nella malavita organizzata di -OMISSIS- ed in particolare nel casato -OMISSIS-.
15.1 A sostanziare l’attuale vicinanza del soggetto in questione ad ambienti di ‘ndrangheta soccorrono, inoltre, gli stringenti e qualificati legami di sangue intercorrenti tra questi ed i figli, tra cui -OMISSIS-, annoverante plurime controindicazioni/pregiudizi e precedenti penali, anche per reati significativi ai fini della prevenzione antimafia, ed -OMISSIS-, direttore tecnico di una società operante nello stesso territorio comunale di interesse dell’impresa ricorrente (-OMISSIS-), destinataria di una interdittiva antimafia, la cui legittimità è stata confermata da questo Tribunale con la sentenza n. -OMISSIS-, non impugnata.
Tenuto conto del summenzionato quadro istruttorio, ivi inclusa la penetrante ingerenza del sig. -OMISSIS- nell’attività imprenditoriale formalmente svolta dalla sua compagna/badante, e del peculiare contesto socio-economico di riferimento, quale è quello del cd. -OMISSIS- , la circostanza che non siano stati rilevati contatti/frequentazioni tra il sig. -OMISSIS- ed i figli, controindicati, non può dirsi idonea ad escludere l’esistenza di un concreto ed attuale rischio di infiltrazione mafiosa, loro tramite, a carico dell’impresa ricorrente. Ciò anche in considerazione del carattere domestico che connota le relazioni parentali di tale grado, spesso sfuggenti ai controlli di prevenzione antimafia che le Forze di Polizia effettuano sul territorio.
16. L’impianto argomentativo posto a base della prognosi di condizionalità dell’impresa ricorrente dalla locale criminalità organizzata, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, si appalesa, quindi, coerente, logico e agganciato a solidi elementi di elevato valore indiziario.
17. Parimenti infondata è la censura secondo cui la Prefettura di Reggio Calabria avrebbe illegittimamente denegato l’applicazione dell’alternativa misura amministrativa di prevenzione collaborativa applicabile, ai sensi dell’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011, in caso di agevolazione occasionale.
Ed invero, in disparte le considerazioni ultronee – per come suggerisce l’utilizzo dell’avverbio peraltro - relative all’inconciliabilità di siffatta misura con la struttura individuale dell’impresa interdetta, la non occasionalità delle condizioni di permeabilità mafiosa in contestazione è certamente evincibile dal complessivo quadro indiziario analiticamente illustrato nel corpo motivazionale dell’interdittiva (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. III, 31.03.2025, n. 2654).
18. Fuori fuoco si appalesano anche le censure proposte a carico dell’ordinanza n. -OMISSIS-con la quale il Comune di -OMISSIS-, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non si è limitato ad ordinare l’immediata cessazione dell’attività di impresa ma ha, altresì, disposto la revoca delle autorizzazioni commerciali e di qualsiasi altro titolo autorizzativo, sia esso commerciale che amministrativo, rilasciate in favore della ricorrente.
Ciò in conformità a quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, a mente del disposto di cui all'art. 89 bis , D.Lgs. n. 159/2011, l'informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A. Sotto questo profilo, pertanto, la revoca delle autorizzazioni anche se abilitanti l'esercizio dell'attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, dall'adozione dell'informazione interdittiva antimafia ed è legata alla perduranza di quest'ultima (tra le tante T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 04/10/2024, n. 5213).
18.1 Il Comune di -OMISSIS-, nel revocare le autorizzazioni all’esercizio dell’attività commerciale in capo alla ricorrente e nell’ordinarle l’immediata cessazione dell’attività, ha, dunque, esercitato un potere dovuto e vincolato, come tale non inficiato dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 21 octies L n. 241/90.
19. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
20. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra parti, ivi incluso il Comune di -OMISSIS-, in ragione della natura vincolata del potere dallo stesso esercitato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche citate in sentenza.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE EN, Presidente
TA LL, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA LL | TE EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.