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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6283 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
- nato a [...], il [...], , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Cinzia Antonia Scalise, giusta procura in atti;
E
- nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Antonia Scalise, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
OGGETTO: modifica delle condizioni di mantenimento figlio naturale
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 15.05.2025; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto la modifica del Decreto del Tribunale di Roma n. cronol 1537/2022 del 31.01.2022; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“A. AFFIDAMENTO, COLLOCAZIONE E RESIDENZA DEI MINORI.
- La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori con l'affidamento congiunto dei figli minori ed Per_1 Per_2
- I figli minori sono anagraficamente residenti presso l'abitazione della madre, in Via
Damasco 25 – Roma, ma di fatto vivono pariteticamente, anche presso l'abitazione del padre in Via Amerigo Vespucci n.57 – Roma, a settimane alternate;
rimane l'impegno per entrambi i genitori, qualora dovessero cambiare abitazione di rimanere comunque logisticamente vicino, così fino alla maggiore età dei figli;
- Ad entrambi i genitori compete assumere le decisioni relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute dei minori, tenendo conto delle capacità ed inclinazioni naturali degli stessi nonché delle loro aspirazioni;
- Entrambi i genitori hanno diritto di esercitare la potestà separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- Entrambi i genitori hanno l'onere di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative ai figli;
B. VISITE PERNOTTAMENTI, FESTIVITÀ E VACANZE ESTIVE.
La collocazione dei minori, i giorni di visita e dei pernottamenti dei minori viene così disciplinata:
1^ SETTIMANA: dal giovedì alle ore 15:00 al successivo giovedì pomeriggio alle ore 15:00 con il padre e con diritto di visita infrasettimanale da parte della madre;
1 2^ SETTIMANA: dal giovedì alle ore 15:00 al successivo giovedì pomeriggio ore 15:00 con la madre e con diritto di visita infrasettimanale da parte del padre;
3^ SETTIMANA: dal giovedì alle ore 15:00 al successivo giovedì pomeriggio alle ore 15:00 con il padre e con diritto di visita infrasettimanale da parte della madre;
4^ SETTIMANA: dal giovedì alle ore 15:00 al successivo giovedì pomeriggio ore 15:00 con la madre e con diritto di visita infrasettimanale da parte del padre;
- I giorni di visita infrasettimanali del genitore non collocatario sono regolamentati settimanalmente dai genitori, anche in base alle attività extrascolastiche dei minori;
ulteriori periodi di visita e di frequentazione possono essere stabiliti dai genitori, per iscritto, e nel rispetto degli impegni reciproci e senza alterare l'alternanza.
- Per le festività natalizie il padre trascorrerà con i figli, ad anni alterni, il giorno 24 oppure il 25 dicembre o quello del 31 dicembre oppure il 1° gennaio, salvo eventuali imprevisti impegni reciproci dei genitori, da gestire con le modalità indicate nel capoverso precedente. Per
- Per le vacanze pasquali, ad anni alterni, il padre trascorrerà con i figli ed Per_1 il giorno di Pasqua e di Pasquetta, salvi eventi imprevisti ed imprevedibili, da gestire come sopra detto.
- Per quanto concerne le vacanze estive, il padre ha facoltà di trascorrere con i figli minori due settimane consecutive nel periodo di luglio e due settimane consecutive nel periodo di agosto, e lo stesso farà la madre, la scelta delle due settimane viene concordata annualmente dai genitori per iscritto, normalmente entro il 1° giugno di ciascun anno.
- I genitori dovranno comunque e sempre fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza in cui andranno con i minori, indicando la località di destinazione nonché le date di partenza e di ritorno.
- Nei rispettivi giorni di visita e pernottamento, entrambi i genitori si impegnano – fatte salve le sole necessità eccezionali e imprevedibili o l'impossibilità oggettiva per lavoro – a non delegare a terzi (fatta eccezione per nonni, sorelle o fratelli, babysitter che dovranno essere conosciute ed approvate dall'altro genitore) la custodia dei minori, i quali dovranno dunque trascorrere il loro tempo con il medesimo genitore.
- A fronte di necessità eccezionali e/o imprevedibili è fatto obbligo per il genitore che si trovi in difficoltà di contattare l'altro genitore per valutare insieme la modifica dei giorni di visita e pernottamento, da stabilirsi per iscritto, resta inteso che l'eccezionalità non dovrà modificare le alternanze come pattuite e dichiarate sopra.
- Nei giorni di visita e pernottamento ciascun genitore ha facoltà di svolgere con i minori le attività, le esperienze e i viaggi ritenuti utili e piacevoli senza obbligo di reciproca autorizzazione, con il solo vincolo della informativa scritta, purché questo non comporti la perdita di giorni di scuola.
- Le parti prestano, come di fatto già avviene, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti consentendo che ciascuno dei genitori possa inserire i figli nel proprio passaporto.
C. RAPPORTI ECONOMICI.
- Considerata la situazione reddituale, attuale, di entrambi i genitori, concordemente stabiliscono che ognuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza nella propria abitazione;
- In accordo con il Protocollo del Tribunale di Roma, le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da ciascun genitore sia quelle abituali che quelle impreviste:
- Mediche: per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, fisioterapiche non effettuate tramite SSN, spese mediche e degenza pressa strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
2 - Scolastiche: iscrizioni e rette scolastiche di scuole private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
- Sportive – ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori;
ù- Per quanto concerne, invece le spese di custodia dei minori (baby sitter) saranno a carico del genitore che ne ha bisogno. Fermo restando l'affidamento condiviso e il mantenimento diretto dei minori nei giorni in cui sono collocati presso l'uno o l'altro genitore, - stante la pariteticità dell'affido a settimane alterne dei minori presso ciascuno dei genitori - ferma la corresponsione al
50% di tutte le spese straordinarie e di fatto anche di quelle ordinarie, i Signori Pt_1
e come sopra rappresentati ed elettivamente domiciliati,
[...] Parte_2 ritengono che le responsabilità, i doveri, i diritti e gli oneri tutti siano equamente ripartiti tra i genitori ed a vantaggio esclusivo dei minori, pertanto confidano nel loro accoglimento”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti, anche nei confronti della prole.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., in modifica del Decreto del Tribunale di Roma n. cronol 1537/2022 del 31.01.2022, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto depositato in data
15.05.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29.05.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6283 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
- nato a [...], il [...], , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Cinzia Antonia Scalise, giusta procura in atti;
E
- nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Antonia Scalise, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
OGGETTO: modifica delle condizioni di mantenimento figlio naturale
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 15.05.2025; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto la modifica del Decreto del Tribunale di Roma n. cronol 1537/2022 del 31.01.2022; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“A. AFFIDAMENTO, COLLOCAZIONE E RESIDENZA DEI MINORI.
- La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori con l'affidamento congiunto dei figli minori ed Per_1 Per_2
- I figli minori sono anagraficamente residenti presso l'abitazione della madre, in Via
Damasco 25 – Roma, ma di fatto vivono pariteticamente, anche presso l'abitazione del padre in Via Amerigo Vespucci n.57 – Roma, a settimane alternate;
rimane l'impegno per entrambi i genitori, qualora dovessero cambiare abitazione di rimanere comunque logisticamente vicino, così fino alla maggiore età dei figli;
- Ad entrambi i genitori compete assumere le decisioni relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute dei minori, tenendo conto delle capacità ed inclinazioni naturali degli stessi nonché delle loro aspirazioni;
- Entrambi i genitori hanno diritto di esercitare la potestà separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- Entrambi i genitori hanno l'onere di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative ai figli;
B. VISITE PERNOTTAMENTI, FESTIVITÀ E VACANZE ESTIVE.
La collocazione dei minori, i giorni di visita e dei pernottamenti dei minori viene così disciplinata:
1^ SETTIMANA: dal giovedì alle ore 15:00 al successivo giovedì pomeriggio alle ore 15:00 con il padre e con diritto di visita infrasettimanale da parte della madre;
1 2^ SETTIMANA: dal giovedì alle ore 15:00 al successivo giovedì pomeriggio ore 15:00 con la madre e con diritto di visita infrasettimanale da parte del padre;
3^ SETTIMANA: dal giovedì alle ore 15:00 al successivo giovedì pomeriggio alle ore 15:00 con il padre e con diritto di visita infrasettimanale da parte della madre;
4^ SETTIMANA: dal giovedì alle ore 15:00 al successivo giovedì pomeriggio ore 15:00 con la madre e con diritto di visita infrasettimanale da parte del padre;
- I giorni di visita infrasettimanali del genitore non collocatario sono regolamentati settimanalmente dai genitori, anche in base alle attività extrascolastiche dei minori;
ulteriori periodi di visita e di frequentazione possono essere stabiliti dai genitori, per iscritto, e nel rispetto degli impegni reciproci e senza alterare l'alternanza.
- Per le festività natalizie il padre trascorrerà con i figli, ad anni alterni, il giorno 24 oppure il 25 dicembre o quello del 31 dicembre oppure il 1° gennaio, salvo eventuali imprevisti impegni reciproci dei genitori, da gestire con le modalità indicate nel capoverso precedente. Per
- Per le vacanze pasquali, ad anni alterni, il padre trascorrerà con i figli ed Per_1 il giorno di Pasqua e di Pasquetta, salvi eventi imprevisti ed imprevedibili, da gestire come sopra detto.
- Per quanto concerne le vacanze estive, il padre ha facoltà di trascorrere con i figli minori due settimane consecutive nel periodo di luglio e due settimane consecutive nel periodo di agosto, e lo stesso farà la madre, la scelta delle due settimane viene concordata annualmente dai genitori per iscritto, normalmente entro il 1° giugno di ciascun anno.
- I genitori dovranno comunque e sempre fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza in cui andranno con i minori, indicando la località di destinazione nonché le date di partenza e di ritorno.
- Nei rispettivi giorni di visita e pernottamento, entrambi i genitori si impegnano – fatte salve le sole necessità eccezionali e imprevedibili o l'impossibilità oggettiva per lavoro – a non delegare a terzi (fatta eccezione per nonni, sorelle o fratelli, babysitter che dovranno essere conosciute ed approvate dall'altro genitore) la custodia dei minori, i quali dovranno dunque trascorrere il loro tempo con il medesimo genitore.
- A fronte di necessità eccezionali e/o imprevedibili è fatto obbligo per il genitore che si trovi in difficoltà di contattare l'altro genitore per valutare insieme la modifica dei giorni di visita e pernottamento, da stabilirsi per iscritto, resta inteso che l'eccezionalità non dovrà modificare le alternanze come pattuite e dichiarate sopra.
- Nei giorni di visita e pernottamento ciascun genitore ha facoltà di svolgere con i minori le attività, le esperienze e i viaggi ritenuti utili e piacevoli senza obbligo di reciproca autorizzazione, con il solo vincolo della informativa scritta, purché questo non comporti la perdita di giorni di scuola.
- Le parti prestano, come di fatto già avviene, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti consentendo che ciascuno dei genitori possa inserire i figli nel proprio passaporto.
C. RAPPORTI ECONOMICI.
- Considerata la situazione reddituale, attuale, di entrambi i genitori, concordemente stabiliscono che ognuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza nella propria abitazione;
- In accordo con il Protocollo del Tribunale di Roma, le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da ciascun genitore sia quelle abituali che quelle impreviste:
- Mediche: per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, fisioterapiche non effettuate tramite SSN, spese mediche e degenza pressa strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
2 - Scolastiche: iscrizioni e rette scolastiche di scuole private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
- Sportive – ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori;
ù- Per quanto concerne, invece le spese di custodia dei minori (baby sitter) saranno a carico del genitore che ne ha bisogno. Fermo restando l'affidamento condiviso e il mantenimento diretto dei minori nei giorni in cui sono collocati presso l'uno o l'altro genitore, - stante la pariteticità dell'affido a settimane alterne dei minori presso ciascuno dei genitori - ferma la corresponsione al
50% di tutte le spese straordinarie e di fatto anche di quelle ordinarie, i Signori Pt_1
e come sopra rappresentati ed elettivamente domiciliati,
[...] Parte_2 ritengono che le responsabilità, i doveri, i diritti e gli oneri tutti siano equamente ripartiti tra i genitori ed a vantaggio esclusivo dei minori, pertanto confidano nel loro accoglimento”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti, anche nei confronti della prole.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., in modifica del Decreto del Tribunale di Roma n. cronol 1537/2022 del 31.01.2022, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto depositato in data
15.05.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29.05.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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