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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
n. 4485/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4485/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del 05.05.2025
e promossa promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliata a Messina, in Parte_1 C.F._1
Via dei Mille n. 243, presso lo studio dell'avv. ARENA ANTONIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, c.fisc. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio).
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.05.2025, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2023, esponeva di aver contratto Parte_1
matrimonio in Messina in data 09 maggio 2008 con , Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di Messina al n° 69 P. I anno 2008 e che dal matrimonio non erano nati figli.
Rappresentava che già nell'anno 2008 erano emerse ragioni di incompatibilità, sicché i coniugi vivevano separatamente, e chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione dei coniugi. n. 4485/2023 R.G.
Chiedeva, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Il Giudice delegato disponeva, pertanto, la comparizione delle parti per l'udienza del
12/02/2024. Alla suddetta udienza, dichiarata la contumacia del resistente, parte ricorrente chiedeva l'emissione della sentenza di separazione e che fosse fissata la udienza per la prosecuzione del giudizio di divorzio. La causa veniva, quindi, posta in decisione.
Con sentenza non definitiva n. 438/2024, pubbl. il 26/02/2024, veniva pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi e con ordinanza contestuale veniva fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Indi, all'udienza del 05.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la ricorrente insisteva nella domanda di scioglimento del matrimonio ed il Giudice delegato assegnava la causa a sentenza riservando di riferire al Collegio.
Ciò premesso, la domanda di pronuncia di sentenza relativa allo scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con sentenza del Tribunale di Messina in atti e che dalla sentenza non definitiva di separazione, ormai irrevocabile, è decorso il periodo previsto dalla legge per la procedibilità della domanda di divorzio.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio.
Tenuto conto della natura della controversia, della contumacia del resistente e delle determinazioni adottate, appare equo compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato in data 17.11.2023, disattesa ogni contraria domanda,
[...]
eccezione, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Messina in data 09 maggio
2008 tra e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Messina al n° 69 P. I anno 2008;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
n. 4485/2023 R.G.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del 04.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4485/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del 05.05.2025
e promossa promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliata a Messina, in Parte_1 C.F._1
Via dei Mille n. 243, presso lo studio dell'avv. ARENA ANTONIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, c.fisc. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio).
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.05.2025, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2023, esponeva di aver contratto Parte_1
matrimonio in Messina in data 09 maggio 2008 con , Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di Messina al n° 69 P. I anno 2008 e che dal matrimonio non erano nati figli.
Rappresentava che già nell'anno 2008 erano emerse ragioni di incompatibilità, sicché i coniugi vivevano separatamente, e chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione dei coniugi. n. 4485/2023 R.G.
Chiedeva, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Il Giudice delegato disponeva, pertanto, la comparizione delle parti per l'udienza del
12/02/2024. Alla suddetta udienza, dichiarata la contumacia del resistente, parte ricorrente chiedeva l'emissione della sentenza di separazione e che fosse fissata la udienza per la prosecuzione del giudizio di divorzio. La causa veniva, quindi, posta in decisione.
Con sentenza non definitiva n. 438/2024, pubbl. il 26/02/2024, veniva pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi e con ordinanza contestuale veniva fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Indi, all'udienza del 05.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la ricorrente insisteva nella domanda di scioglimento del matrimonio ed il Giudice delegato assegnava la causa a sentenza riservando di riferire al Collegio.
Ciò premesso, la domanda di pronuncia di sentenza relativa allo scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con sentenza del Tribunale di Messina in atti e che dalla sentenza non definitiva di separazione, ormai irrevocabile, è decorso il periodo previsto dalla legge per la procedibilità della domanda di divorzio.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio.
Tenuto conto della natura della controversia, della contumacia del resistente e delle determinazioni adottate, appare equo compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato in data 17.11.2023, disattesa ogni contraria domanda,
[...]
eccezione, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Messina in data 09 maggio
2008 tra e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Messina al n° 69 P. I anno 2008;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
n. 4485/2023 R.G.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del 04.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.