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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14641 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico ST NI ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5004 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(ROMA (RM), 08/05/1993), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CUGINI ALESSIO giusta procura speciale in atti;
attrice
E
(ROMA (RM), 24/05/1995), con il patrocinio CP_1
dell'avv. PACE MARINA e dell'avv. ZACCHIA ARIANNA giusta procura speciale in atti;
convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letti ed esaminati gli atti della causa in epigrafe indicata, trattenuta in decisione all'udienza del 21/10/2025; 2 letto il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui ha Parte_1
chiesto all'intestato Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra , nata a [...]
Roma l'8.05.1993, C.F. , ad esercitare l'affido C.F._1
congiunto e/o condiviso con il sig. nato a [...] il CP_1
24.05.1995, C.F. residente in [...]
Friguele, 13/C, della cagnolina identificata con microchip n.
, e per l'effetto: - determinare il diritto della sig.ra PartitaIVA_1
a tenere presso di sé la cagnolina per 15 giorni, anche non Parte_1
consecutivi, al mese;
- determinare la suddivisione al 50% delle spese
mediche e straordinarie relative alla gestione dell'animale; - l'assunzione
di comune accordo fra le parti delle decisioni di straordinaria
amministrazione concernenti la gestione dell'animale.
IN SUBORDINE voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adìto le modalità
di gestione condivisa della cagnolina idonee a determinare il rispetto della
relazione affettiva dell'animale con la sig.ra ; Parte_1
IN OGNI CASO accertare la responsabilità del sig. CP_1
ex art. 96 c.p.c. per aver agito e/o resistito con mala fede, o comunque
colpa grave, costringendo parte ricorrente a dover incardinare il presente
giudizio, con aggravio inutile di costi e caricando inutilmente di un
ulteriore procedimento inutile la macchina della giustizia.
(comprensive dell'importo versato a titolo Controparte_2
di contributo unificato) ed onorari di lite, oltre accessori di legge e
rimborso forfettario del 15% per spese generali, da versarsi al procuratore
in causa che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.;
rilevato che a fondamento del ricorso la ha dedotto che le Pt_1 3 parti hanno intrattenuto un rapporto di convivenza, terminato nel dicembre
2022 e durato complessivamente nove anni, durante il quale nel 2018 hanno adottato una cagnolina razza simil Jack - Russell, di nome che, Per_1
stante la necessità di individuare il nominativo a cui fare riferimento per il microchip del cane (n. e non essendo consentito inserire PartitaIVA_1
più di un nominativo come proprietario dell'animale, è stata intestata al che durante la convivenza si è creato un legame affettivo tra la CP_1
cagnolina e le parti le quali, al momento della cessazione della convivenza,
hanno concordato di tenere alternativamente presso ognuno l'animale, come comprovato dai numerosi messaggi intercorsi tra le medesime;
che improvvisamente il senza fornire alcuna motivazione né CP_1
spiegazione alla le ha impedito di vedere e tenere con sé la Pt_1
cagnolina e inutili sono stati i tentativi di interlocuzione e composizione bonaria e stragiudiziale della questione tra le parti, ciò che ha cagionato alla ricorrente un evidente pregiudizio morale connesso all'inspiegabile ed
immotivato distacco che le è stato arbitrariamente imposto dal resistente
rispetto alla cagnolina adottata insieme al suo ex compagno, con evidente e
consequenziale ripercussione sul suo stato di salute;
letta la comparsa di costituzione depositata da che ha CP_1
concluso per il rigetto del ricorso;
ritenuta l'inammissibilità del ricorso proposto dalla al fine di Pt_1
chiedere e ottenere l'affido condiviso dell'animale d'affezione atteso che tale “diritto”, se pur astrattamente configurabile, deve essere fatto valere con gli ordinari strumenti processuali a tutela della proprietà, posto che ad oggi l'animale, d'affezione o altro, è un bene mobile sul quale può essere esercitato il diritto di proprietà in base alla vigente normativa civilistica;
4 rilevato che, in mancanza di specifiche disposizioni normative sul tema, a fronte di domande di affidamento di animali i tribunali si sono limitati a prendere atto degli accordi raggiunti dalle parti, per lo più nei procedimenti di separazione consensuale;
ritenuto, altresì, che non può essere applicata analogicamente la normativa in materia di affidamento dei figli minori, atteso che, ripetesi,
l'ordinamento italiano non prevede alcunché circa la possibilità di affidare gli animali domestici che sono cose ovvero oggetti;
richiamato il chiaro e univoco disposto dell'art. 12 delle preleggi;
ritenuto che per tutti i motivi sopra esposti si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della alla Pt_1
rifusione delle spese processuali in favore del nella misura CP_1
liquidata in dispositivo;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5004/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.100,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Roma, 22/10/2025
Il giudice
ST NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico ST NI ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5004 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(ROMA (RM), 08/05/1993), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CUGINI ALESSIO giusta procura speciale in atti;
attrice
E
(ROMA (RM), 24/05/1995), con il patrocinio CP_1
dell'avv. PACE MARINA e dell'avv. ZACCHIA ARIANNA giusta procura speciale in atti;
convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letti ed esaminati gli atti della causa in epigrafe indicata, trattenuta in decisione all'udienza del 21/10/2025; 2 letto il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui ha Parte_1
chiesto all'intestato Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra , nata a [...]
Roma l'8.05.1993, C.F. , ad esercitare l'affido C.F._1
congiunto e/o condiviso con il sig. nato a [...] il CP_1
24.05.1995, C.F. residente in [...]
Friguele, 13/C, della cagnolina identificata con microchip n.
, e per l'effetto: - determinare il diritto della sig.ra PartitaIVA_1
a tenere presso di sé la cagnolina per 15 giorni, anche non Parte_1
consecutivi, al mese;
- determinare la suddivisione al 50% delle spese
mediche e straordinarie relative alla gestione dell'animale; - l'assunzione
di comune accordo fra le parti delle decisioni di straordinaria
amministrazione concernenti la gestione dell'animale.
IN SUBORDINE voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adìto le modalità
di gestione condivisa della cagnolina idonee a determinare il rispetto della
relazione affettiva dell'animale con la sig.ra ; Parte_1
IN OGNI CASO accertare la responsabilità del sig. CP_1
ex art. 96 c.p.c. per aver agito e/o resistito con mala fede, o comunque
colpa grave, costringendo parte ricorrente a dover incardinare il presente
giudizio, con aggravio inutile di costi e caricando inutilmente di un
ulteriore procedimento inutile la macchina della giustizia.
(comprensive dell'importo versato a titolo Controparte_2
di contributo unificato) ed onorari di lite, oltre accessori di legge e
rimborso forfettario del 15% per spese generali, da versarsi al procuratore
in causa che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.;
rilevato che a fondamento del ricorso la ha dedotto che le Pt_1 3 parti hanno intrattenuto un rapporto di convivenza, terminato nel dicembre
2022 e durato complessivamente nove anni, durante il quale nel 2018 hanno adottato una cagnolina razza simil Jack - Russell, di nome che, Per_1
stante la necessità di individuare il nominativo a cui fare riferimento per il microchip del cane (n. e non essendo consentito inserire PartitaIVA_1
più di un nominativo come proprietario dell'animale, è stata intestata al che durante la convivenza si è creato un legame affettivo tra la CP_1
cagnolina e le parti le quali, al momento della cessazione della convivenza,
hanno concordato di tenere alternativamente presso ognuno l'animale, come comprovato dai numerosi messaggi intercorsi tra le medesime;
che improvvisamente il senza fornire alcuna motivazione né CP_1
spiegazione alla le ha impedito di vedere e tenere con sé la Pt_1
cagnolina e inutili sono stati i tentativi di interlocuzione e composizione bonaria e stragiudiziale della questione tra le parti, ciò che ha cagionato alla ricorrente un evidente pregiudizio morale connesso all'inspiegabile ed
immotivato distacco che le è stato arbitrariamente imposto dal resistente
rispetto alla cagnolina adottata insieme al suo ex compagno, con evidente e
consequenziale ripercussione sul suo stato di salute;
letta la comparsa di costituzione depositata da che ha CP_1
concluso per il rigetto del ricorso;
ritenuta l'inammissibilità del ricorso proposto dalla al fine di Pt_1
chiedere e ottenere l'affido condiviso dell'animale d'affezione atteso che tale “diritto”, se pur astrattamente configurabile, deve essere fatto valere con gli ordinari strumenti processuali a tutela della proprietà, posto che ad oggi l'animale, d'affezione o altro, è un bene mobile sul quale può essere esercitato il diritto di proprietà in base alla vigente normativa civilistica;
4 rilevato che, in mancanza di specifiche disposizioni normative sul tema, a fronte di domande di affidamento di animali i tribunali si sono limitati a prendere atto degli accordi raggiunti dalle parti, per lo più nei procedimenti di separazione consensuale;
ritenuto, altresì, che non può essere applicata analogicamente la normativa in materia di affidamento dei figli minori, atteso che, ripetesi,
l'ordinamento italiano non prevede alcunché circa la possibilità di affidare gli animali domestici che sono cose ovvero oggetti;
richiamato il chiaro e univoco disposto dell'art. 12 delle preleggi;
ritenuto che per tutti i motivi sopra esposti si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della alla Pt_1
rifusione delle spese processuali in favore del nella misura CP_1
liquidata in dispositivo;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5004/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.100,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Roma, 22/10/2025
Il giudice
ST NI