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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 11465/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NA Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.10.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv.ta NA Danesi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
pagina 1 di 9 nata a [...] il [...] cittadina: Parte_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv.ta Beatrice Bertini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 11.3.2011 (anno 2011- atto n.154 - reg.
1 - parte 1)
separati consensualmente con sentenza n. 2498/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data
30.12.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti) resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio con i seguenti figli minori:
• (nato a [...] il [...] – CF ) cittadino Persona_1 C.F._3 italiano/ceco;
• (nato a [...] il [...] – C.F. ) cittadino Parte_5 C.F._4 italiano/ceco;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso dei figli minori: i figli e restano affidati ad entrambi i Per_1 Pt_5 genitori, che eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la pagina 2 di 9 responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé.
2) Collocamento prevalente dei figli minori: viene confermato di comune accordo presso la madre, nell'immobile in Bresso (MI), Via XXV Aprile n. 16, ove è già stabilita la residenza dei minori, con ampio diritto di visita del padre che continuerà a partecipare alla vita quotidiana dei figli con le seguenti modalità:
2.a) a settimane alterne, dal mercoledì all'uscita da scuola dei ragazzi fino al martedì mattina, quando il padre li riporterà a scuola;
durante tale periodo la madre potrà concordare con il padre di vedere e/o trascorrere almeno una sera (diversa dal sabato o domenica) con i ragazzi cenando con loro e riportandoli a dormire nell'abitazione del padre;
2.b) nelle settimane che terminano con il week-end di spettanza materna, il padre potrà concordare con la madre di vedere e/o trascorrere almeno una sera (diversa dal sabato o domenica) con i ragazzi cenando con loro e riportandoli a dormine nell'abitazione della madre;
3) Quanto alle altre feste comandate e periodi di vacanze scolastiche i genitori concordano che i figli trascorreranno tali periodi con l'uno o con l'altro genitore secondo tale schema, fatti salvi diversi accordi tra le parti:
3.a durante le vacanze estive, ciascun genitore starà con i figli almeno 15 giorni consecutivi. Per il resto del periodo estivo i genitori si impegnano a far trascorrere ai minori un mese di vacanza con i nonni materni ed un mese di vacanza con i nonni paterni nelle località ove i nonni risiederanno in tale periodo, accordandosi con gli stessi e con l'altro genitore per poter raggiungere e vedere i figli durante tali vacanze. Ogni decisione relativa alle vacanze estive dovrà essere concordata possibilmente entro il
31 maggio. I genitori si alterneranno tra loro nel prelievo e accompagnamento dei minori. Il sig. Pt_1 si impegna a sostenere annualmente il 70% del costo del biglietto aereo e transfer per permettere ai minori di trascorrere le vacanze con i nonni materni in Repubblica Ceca;
il 30% del costo del biglietto aereo e transfer sarà invece a carico della sig.ra Parte_3
3.b le vacanze scolastiche natalizie: metà delle vacanze con la madre e metà con il padre, suddividendole in due periodi ad anni alterni, ovvero: il primo periodo dal termine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre sera;
ed il secondo periodo dal 30 dicembre sera alla ripresa della scuola. In ogni caso i genitori, ogni anno, alterneranno il giorno della Vigilia con quello di Natale. Il giorno di
Natale sarà di competenza del genitore che starà con i figli nel secondo periodo di vacanze. I genitori pagina 3 di 9 concordano sin da ora di accordarsi affinché i ragazzi possano trascorrere almeno ad anni alterni una settimana di vacanza durante le feste natalizie con i genitori materni che abitano in Repubblica Ceca, con impegno del sig. a sostenere il 70% del costo del biglietto aereo e transfer per permettere ai Pt_1 minori di trascorrere le vacanze con i nonni materni in Repubblica Ceca;
il 30% del costo del biglietto aereo e transfer sarà invece a carico della sig.ra Parte_3
3.c le vacanze Pasquali, per l'intero periodo ad anni alterni con la madre e con il padre. I genitori danno atto che i minori hanno trascorso le vacanze pasquali 2024 con il papà;
3.d le vacanze di Carnevale, per l'intero periodo ad anni alterni con la madre e con il padre (2024 con il papà);
3.e i c.d. ponti scolastici, e le festività infra-annuali (25 aprile e 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre;
8 dicembre), secondo il criterio dell'alternanza con la madre e con il padre sia infra-annuale che ad anni alterni, salvo migliori accordi fra i genitori. I genitori concordano che i ponti scolastici non modificano né sospendono il regime di frequentazione ordinario e l'alternanza dei fine settimana in vigore fra i genitori negli altri periodi dell'anno;
3.f i genitori concordano che ulteriori costi per spostamento dei minori all'estero (al di fuori di quanto concordato ai punti 3.a e 3.b) dovranno essere preventivamente concordati ed in assenza di accordo saranno integralmente a carico del genitore che deciderà di portare all'estero i minori in vacanza e/o nel week end di competenza.
3.g e festeggeranno i rispettivi compleanni con entrambi i genitori, con Per_1 Pt_5 pernottamento dal genitore secondo il calendario ordinario (con impegno reciproco dei genitori di partecipare in modo rispettoso al programma che verrà deciso dagli stessi). I costi per i festeggiamenti dei compleanni che e vorranno organizzare con amici/compagni di classe saranno Per_1 Pt_5 suddivisi al 50% tra i genitori;
3.h i genitori concordano che i figli trascorrano con ciascuno di loro, indipendentemente dal calendario delle visite qui definite, i giorni dei rispettivi compleanni, nonché la Festa della Mamma e la Festa del
Papà. Se i bambini fossero fuori Milano per quel giorno, i genitori si impegnano ad organizzarsi per venirsi incontro.
4) Contributo paterno al mantenimento dei figli minori: il sig. in considerazione Pt_1 dell'ampio diritto di visita e della partecipazione attiva nella gestione quotidiana dei figli con impegno a provvedere alle loro esigenze di spesa in detto periodo (es.: acquisto materiale pagina 4 di 9 scolastico, abbigliamento e scarpe, quote regalo per compleanni compagni, uscite a pranzo/cena con compagni, ecc….), verserà entro il giorno cinque (5) di ogni mese alla sig.ra a Parte_3 titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile Per_1 Pt_5 di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), somma che sarà annualmente ed automaticamente aggiornata, come per legge, ai sensi dell'adeguamento ISTAT con decorrenza dal mese di ottobre 2025. Infine a titolo forfettario per le spese di baby sitter, il Sig. verserà Pt_1 mensilmente alla sig.ra l'ulteriore importo di € 200,00, sempre in via anticipata entro Parte_3 il giorno cinque (5) di ogni mese, con l'accordo che ogni altra spesa relativa alla baby sitter sarà
a carico del genitore che intende avvalersi dell'aiuto di tali figure, ivi comprese eventuali collaboratrici domestiche. La somma di € 200,00 che precede verrà corrisposta dal Sig. Pt_1 alla sig.ra sino al compimento dei 15 anni da parte di Parte_3 Pt_5
5) Spese straordinarie nell'interesse dei figli:
5.a) Il sig. si farà carico nella misura del 100% delle spese per le lezioni di arti marziali Pt_1 frequentate da entrambi i figli, così come dei costi relativi agli abbonamenti telefonici dei cellulari di e Per_1 Pt_5
5.b) Le parti si danno reciprocamente atto che entrambi i figli frequentano da alcuni anni lezioni di pianoforte e corsi di calcio, in merito ai quali i genitori confermano la volontà alla loro prosecuzione, sostenendone i relativi costi per iscrizioni, abbigliamento e attrezzature secondo la ripartizione pro quota 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
5.c) Per le spese straordinarie non espressamente disciplinate ai punti precedenti, i genitori concordano che il Sig. si farà carico del 70% delle spese straordinarie dei figli come da Linee Guida della Pt_1
Corte d'Appello e del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017 secondo il seguente schema:
- “spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti pagina 5 di 9 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), ulteriori rispetto a quelle di cui al punto 5.a; d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”.
pagina 6 di 9 6) Assenso per il rilascio dei passaporti: i coniugi sin d'ora prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per i minori, e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanze;
7) I genitori si impegnano sin da ora a che ed possano frequentare un percorso di Pt_5 Per_1 supporto psicologico per la situazione in atto, dando incarico ad uno/una psicologo/a scelto di comune accordo i cui costi verranno sostenuti nella misura del 70% in capo al padre e 30% in capo alla madre.
8) nell'ambito della definizione di ogni rapporto economico-patrimoniale delle parti conseguente allo scioglimento del matrimonio, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra previa Pt_1 Parte_3 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della sig.ra ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, Parte_3
l'importo di euro 60.000,00 (sessantamila/00) da versarsi entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, effettuata dal sig. per la Pt_1 sig.ra ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche Parte_3 risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, della
Sig.ra avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e Parte_3 comunque al vincolo matrimoniale.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) Le parti si danno atto che, qualora la sig.ra decidesse in futuro di vendere l'unità Parte_3 immobiliare (monolocale) situato in Milano, via Veglia n.38, adiacente all'abitazione familiare intestata al Sig. quest'ultimo avrà diritto di prelazione da esercitarsi entro 30 giorni Pt_1 dalla formale messa in vendita dell'immobile al prezzo che risulterà di mercato e ciò anche in considerazione che tale immobile è stato acquistato dalla sig.ra con proventi del sig. Parte_3
e dallo stesso ristrutturato in corso di rapporto matrimoniale. Pt_1
pagina 7 di 9 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 11.3.2011 tra Pt_1 ed
[...] Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza pagina 8 di 9 5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 09.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa NA Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NA Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.10.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv.ta NA Danesi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
pagina 1 di 9 nata a [...] il [...] cittadina: Parte_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv.ta Beatrice Bertini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 11.3.2011 (anno 2011- atto n.154 - reg.
1 - parte 1)
separati consensualmente con sentenza n. 2498/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data
30.12.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti) resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio con i seguenti figli minori:
• (nato a [...] il [...] – CF ) cittadino Persona_1 C.F._3 italiano/ceco;
• (nato a [...] il [...] – C.F. ) cittadino Parte_5 C.F._4 italiano/ceco;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso dei figli minori: i figli e restano affidati ad entrambi i Per_1 Pt_5 genitori, che eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la pagina 2 di 9 responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé.
2) Collocamento prevalente dei figli minori: viene confermato di comune accordo presso la madre, nell'immobile in Bresso (MI), Via XXV Aprile n. 16, ove è già stabilita la residenza dei minori, con ampio diritto di visita del padre che continuerà a partecipare alla vita quotidiana dei figli con le seguenti modalità:
2.a) a settimane alterne, dal mercoledì all'uscita da scuola dei ragazzi fino al martedì mattina, quando il padre li riporterà a scuola;
durante tale periodo la madre potrà concordare con il padre di vedere e/o trascorrere almeno una sera (diversa dal sabato o domenica) con i ragazzi cenando con loro e riportandoli a dormire nell'abitazione del padre;
2.b) nelle settimane che terminano con il week-end di spettanza materna, il padre potrà concordare con la madre di vedere e/o trascorrere almeno una sera (diversa dal sabato o domenica) con i ragazzi cenando con loro e riportandoli a dormine nell'abitazione della madre;
3) Quanto alle altre feste comandate e periodi di vacanze scolastiche i genitori concordano che i figli trascorreranno tali periodi con l'uno o con l'altro genitore secondo tale schema, fatti salvi diversi accordi tra le parti:
3.a durante le vacanze estive, ciascun genitore starà con i figli almeno 15 giorni consecutivi. Per il resto del periodo estivo i genitori si impegnano a far trascorrere ai minori un mese di vacanza con i nonni materni ed un mese di vacanza con i nonni paterni nelle località ove i nonni risiederanno in tale periodo, accordandosi con gli stessi e con l'altro genitore per poter raggiungere e vedere i figli durante tali vacanze. Ogni decisione relativa alle vacanze estive dovrà essere concordata possibilmente entro il
31 maggio. I genitori si alterneranno tra loro nel prelievo e accompagnamento dei minori. Il sig. Pt_1 si impegna a sostenere annualmente il 70% del costo del biglietto aereo e transfer per permettere ai minori di trascorrere le vacanze con i nonni materni in Repubblica Ceca;
il 30% del costo del biglietto aereo e transfer sarà invece a carico della sig.ra Parte_3
3.b le vacanze scolastiche natalizie: metà delle vacanze con la madre e metà con il padre, suddividendole in due periodi ad anni alterni, ovvero: il primo periodo dal termine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre sera;
ed il secondo periodo dal 30 dicembre sera alla ripresa della scuola. In ogni caso i genitori, ogni anno, alterneranno il giorno della Vigilia con quello di Natale. Il giorno di
Natale sarà di competenza del genitore che starà con i figli nel secondo periodo di vacanze. I genitori pagina 3 di 9 concordano sin da ora di accordarsi affinché i ragazzi possano trascorrere almeno ad anni alterni una settimana di vacanza durante le feste natalizie con i genitori materni che abitano in Repubblica Ceca, con impegno del sig. a sostenere il 70% del costo del biglietto aereo e transfer per permettere ai Pt_1 minori di trascorrere le vacanze con i nonni materni in Repubblica Ceca;
il 30% del costo del biglietto aereo e transfer sarà invece a carico della sig.ra Parte_3
3.c le vacanze Pasquali, per l'intero periodo ad anni alterni con la madre e con il padre. I genitori danno atto che i minori hanno trascorso le vacanze pasquali 2024 con il papà;
3.d le vacanze di Carnevale, per l'intero periodo ad anni alterni con la madre e con il padre (2024 con il papà);
3.e i c.d. ponti scolastici, e le festività infra-annuali (25 aprile e 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre;
8 dicembre), secondo il criterio dell'alternanza con la madre e con il padre sia infra-annuale che ad anni alterni, salvo migliori accordi fra i genitori. I genitori concordano che i ponti scolastici non modificano né sospendono il regime di frequentazione ordinario e l'alternanza dei fine settimana in vigore fra i genitori negli altri periodi dell'anno;
3.f i genitori concordano che ulteriori costi per spostamento dei minori all'estero (al di fuori di quanto concordato ai punti 3.a e 3.b) dovranno essere preventivamente concordati ed in assenza di accordo saranno integralmente a carico del genitore che deciderà di portare all'estero i minori in vacanza e/o nel week end di competenza.
3.g e festeggeranno i rispettivi compleanni con entrambi i genitori, con Per_1 Pt_5 pernottamento dal genitore secondo il calendario ordinario (con impegno reciproco dei genitori di partecipare in modo rispettoso al programma che verrà deciso dagli stessi). I costi per i festeggiamenti dei compleanni che e vorranno organizzare con amici/compagni di classe saranno Per_1 Pt_5 suddivisi al 50% tra i genitori;
3.h i genitori concordano che i figli trascorrano con ciascuno di loro, indipendentemente dal calendario delle visite qui definite, i giorni dei rispettivi compleanni, nonché la Festa della Mamma e la Festa del
Papà. Se i bambini fossero fuori Milano per quel giorno, i genitori si impegnano ad organizzarsi per venirsi incontro.
4) Contributo paterno al mantenimento dei figli minori: il sig. in considerazione Pt_1 dell'ampio diritto di visita e della partecipazione attiva nella gestione quotidiana dei figli con impegno a provvedere alle loro esigenze di spesa in detto periodo (es.: acquisto materiale pagina 4 di 9 scolastico, abbigliamento e scarpe, quote regalo per compleanni compagni, uscite a pranzo/cena con compagni, ecc….), verserà entro il giorno cinque (5) di ogni mese alla sig.ra a Parte_3 titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile Per_1 Pt_5 di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), somma che sarà annualmente ed automaticamente aggiornata, come per legge, ai sensi dell'adeguamento ISTAT con decorrenza dal mese di ottobre 2025. Infine a titolo forfettario per le spese di baby sitter, il Sig. verserà Pt_1 mensilmente alla sig.ra l'ulteriore importo di € 200,00, sempre in via anticipata entro Parte_3 il giorno cinque (5) di ogni mese, con l'accordo che ogni altra spesa relativa alla baby sitter sarà
a carico del genitore che intende avvalersi dell'aiuto di tali figure, ivi comprese eventuali collaboratrici domestiche. La somma di € 200,00 che precede verrà corrisposta dal Sig. Pt_1 alla sig.ra sino al compimento dei 15 anni da parte di Parte_3 Pt_5
5) Spese straordinarie nell'interesse dei figli:
5.a) Il sig. si farà carico nella misura del 100% delle spese per le lezioni di arti marziali Pt_1 frequentate da entrambi i figli, così come dei costi relativi agli abbonamenti telefonici dei cellulari di e Per_1 Pt_5
5.b) Le parti si danno reciprocamente atto che entrambi i figli frequentano da alcuni anni lezioni di pianoforte e corsi di calcio, in merito ai quali i genitori confermano la volontà alla loro prosecuzione, sostenendone i relativi costi per iscrizioni, abbigliamento e attrezzature secondo la ripartizione pro quota 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
5.c) Per le spese straordinarie non espressamente disciplinate ai punti precedenti, i genitori concordano che il Sig. si farà carico del 70% delle spese straordinarie dei figli come da Linee Guida della Pt_1
Corte d'Appello e del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017 secondo il seguente schema:
- “spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti pagina 5 di 9 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), ulteriori rispetto a quelle di cui al punto 5.a; d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”.
pagina 6 di 9 6) Assenso per il rilascio dei passaporti: i coniugi sin d'ora prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per i minori, e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanze;
7) I genitori si impegnano sin da ora a che ed possano frequentare un percorso di Pt_5 Per_1 supporto psicologico per la situazione in atto, dando incarico ad uno/una psicologo/a scelto di comune accordo i cui costi verranno sostenuti nella misura del 70% in capo al padre e 30% in capo alla madre.
8) nell'ambito della definizione di ogni rapporto economico-patrimoniale delle parti conseguente allo scioglimento del matrimonio, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra previa Pt_1 Parte_3 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della sig.ra ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, Parte_3
l'importo di euro 60.000,00 (sessantamila/00) da versarsi entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, effettuata dal sig. per la Pt_1 sig.ra ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche Parte_3 risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, della
Sig.ra avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e Parte_3 comunque al vincolo matrimoniale.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) Le parti si danno atto che, qualora la sig.ra decidesse in futuro di vendere l'unità Parte_3 immobiliare (monolocale) situato in Milano, via Veglia n.38, adiacente all'abitazione familiare intestata al Sig. quest'ultimo avrà diritto di prelazione da esercitarsi entro 30 giorni Pt_1 dalla formale messa in vendita dell'immobile al prezzo che risulterà di mercato e ciò anche in considerazione che tale immobile è stato acquistato dalla sig.ra con proventi del sig. Parte_3
e dallo stesso ristrutturato in corso di rapporto matrimoniale. Pt_1
pagina 7 di 9 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 11.3.2011 tra Pt_1 ed
[...] Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza pagina 8 di 9 5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 09.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa NA Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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