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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/11/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PA PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE NELLA CAUSA N. 1115/2025
Oggi 25 novembre 2025 innanzi alla giudice del lavoro RC RA compare l'avv. Bertani per parte ricorrente;
nessuno è presente, né costituito per parte resistente.
L'avv. Bertani discute oralmente la causa e richiama le conclusioni contenute nel ricorso.
La giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
RC RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro RC RA pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1115/2025 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. SARA SEGAGNI e dell'Avv. Parte_1 C.F._1
US NI
RICORRENTE contro
, C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Per la causale di cui in premessa piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo, In via principale: accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta “
[...]
” con le modalità in premessa indicate per il periodo 10.05.2024 – 08.03.2025 Controparte_2 to delle retribuzioni di dicembre 2024, gennaio, febbraio e marzo 2025 (fino alla cessazione del rapporto) comprensive della quota mensile di 13esima e 14esima mensilità, oltre alle spettanze di fine rapporto – compresa indennità di mancato preavviso - e al TFR maturato alla data di cessazione del rapporto - condannare parte convenuta con sede legale in Vigevano Controparte_2
– Corso Pavia 73 – 27029 – c.f. e p.i. entante p.t. – Amministratore P.IVA_1 Unico – Sig. al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di 8.694,61 lordi di cui € Controparte_3
1.325,21 lordi a titolo di TFR maturato alla data di cessazione del rapporto ovvero della diversa maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze legali di causa, con maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis DM 55/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione depositata dal ricorrente e il comportamento processuale di parte resistente impongono di ritenere dimostrati i fatti costitutivi delle domande proposte dal ricorrente medesimo.
Dalla lettera di assunzione (doc. 2) e dalle buste-paga (docc. 3 e 5) risulta che è stato Parte_1 dipendente, con contratto a tempo determinato, a partire dal 10 maggio 2024, di VIDA s.r.l., già VIDA s.r.l.s. (la variazione della forma societaria emerge dalla pag. 8 della visura C.C.I.A.A. depositata quale doc. 1), a tempo pieno, con mansioni di cameriere di ristorante e inquadramento quale operaio al livello 6 S del C.N.N.L Pubblici
Esercizi.
Il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dall'8 marzo 2025, indicando quale causa il mancato pagamento delle retribuzioni a partire dal dicembre 2024 (v. modello Unilav depositato quale doc. 4).
Egli dunque chiede, in questo giudizio, il pagamento di tali retribuzioni, del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Omettendo di costituirsi in giudizio, parte resistente, che ne aveva l'onere, non ha dimostrato di aver versato all'attore gli stipendi di cui si tratta e neppure di aver consegnato le buste-paga dei primi tre mesi del 2025 al ricorrente, il quale ha dichiarato di non averle ricevute.
Il mancato pagamento degli stipendi rende certamente legittimo il recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c..
Ne deriva che l'attore ha diritto di ottenere la condanna della convenuta al pagamento non solo delle retribuzioni non versate ma anche - ai sensi degli artt. 208 e 209 del CCNL (doc. 9) - dell'indennità sostitutiva del preavviso, che risulta pari a quindici giorni, come indicato nel ricorso.
Questa giudice condivide i calcoli esposti nel prospetto redatto dal sindacato di fiducia del ricorrente (doc. 7 allegato al ricorso) per la determinazione delle retribuzioni mensili dovute sino al momento delle dimissioni, nonché per le ferie e per i permessi non goduti, per i ratei della tredicesima e della quattordicesima mensilità e, infine, per il TFR, richiesto per l'importo di € 1.325,21. Tali conteggi, infatti, così come illustrati nelle note depositate il 19 novembre 2025, risultano del tutto coerenti con le buste paga in possesso del ricorrente medesimo, seppure riferite a un diverso periodo (citati docc. 3 e 5)
e con le tabelle retributive stabilite dal predetto CNNL (doc. 8).
Del resto, parte resistente, omettendo di costituirsi, non ha potuto svolgere alcuna contestazione sui conteggi.
La somma dovuta dalla resistente al ricorrente risulta, pertanto, pari a quanto richiesto, ossia € 8.694,61 lordi
(di cui € 1.325,21 a titolo di TFR) e quindi la domanda di condanna proposta con il ricorso deve essere accolta, con rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo in prossimità dei valori minimi del tariffario professionale
(vista la particolare semplicità della causa, nella contumacia di parte resistente) ma con aumento ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del tariffario professionale, devono essere poste a carico di parte convenuta secondo il criterio di soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 18 luglio 2025:
1) accerta e dichiara che il ricorrente ha lavorato per la resistente nel periodo dal 10 maggio 2024 all'8 marzo 2025 e non ha ricevuto le retribuzioni a partire da dicembre 2024, il TFR maturato, le altre spettanze di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso;
2) condanna parte resistente a pagare al ricorrente la somma lorda di € 8.694,61 (di cui € 1.325,21 a titolo di TFR), con rivalutazione e interessi legali dalla maturazione dei diritti al saldo;
3) condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 % del compenso, I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge.
Deciso all'udienza del 25 novembre 2025
La giudice del lavoro
RC RA
VERBALE NELLA CAUSA N. 1115/2025
Oggi 25 novembre 2025 innanzi alla giudice del lavoro RC RA compare l'avv. Bertani per parte ricorrente;
nessuno è presente, né costituito per parte resistente.
L'avv. Bertani discute oralmente la causa e richiama le conclusioni contenute nel ricorso.
La giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
RC RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro RC RA pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1115/2025 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. SARA SEGAGNI e dell'Avv. Parte_1 C.F._1
US NI
RICORRENTE contro
, C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Per la causale di cui in premessa piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo, In via principale: accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta “
[...]
” con le modalità in premessa indicate per il periodo 10.05.2024 – 08.03.2025 Controparte_2 to delle retribuzioni di dicembre 2024, gennaio, febbraio e marzo 2025 (fino alla cessazione del rapporto) comprensive della quota mensile di 13esima e 14esima mensilità, oltre alle spettanze di fine rapporto – compresa indennità di mancato preavviso - e al TFR maturato alla data di cessazione del rapporto - condannare parte convenuta con sede legale in Vigevano Controparte_2
– Corso Pavia 73 – 27029 – c.f. e p.i. entante p.t. – Amministratore P.IVA_1 Unico – Sig. al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di 8.694,61 lordi di cui € Controparte_3
1.325,21 lordi a titolo di TFR maturato alla data di cessazione del rapporto ovvero della diversa maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze legali di causa, con maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis DM 55/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione depositata dal ricorrente e il comportamento processuale di parte resistente impongono di ritenere dimostrati i fatti costitutivi delle domande proposte dal ricorrente medesimo.
Dalla lettera di assunzione (doc. 2) e dalle buste-paga (docc. 3 e 5) risulta che è stato Parte_1 dipendente, con contratto a tempo determinato, a partire dal 10 maggio 2024, di VIDA s.r.l., già VIDA s.r.l.s. (la variazione della forma societaria emerge dalla pag. 8 della visura C.C.I.A.A. depositata quale doc. 1), a tempo pieno, con mansioni di cameriere di ristorante e inquadramento quale operaio al livello 6 S del C.N.N.L Pubblici
Esercizi.
Il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dall'8 marzo 2025, indicando quale causa il mancato pagamento delle retribuzioni a partire dal dicembre 2024 (v. modello Unilav depositato quale doc. 4).
Egli dunque chiede, in questo giudizio, il pagamento di tali retribuzioni, del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Omettendo di costituirsi in giudizio, parte resistente, che ne aveva l'onere, non ha dimostrato di aver versato all'attore gli stipendi di cui si tratta e neppure di aver consegnato le buste-paga dei primi tre mesi del 2025 al ricorrente, il quale ha dichiarato di non averle ricevute.
Il mancato pagamento degli stipendi rende certamente legittimo il recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c..
Ne deriva che l'attore ha diritto di ottenere la condanna della convenuta al pagamento non solo delle retribuzioni non versate ma anche - ai sensi degli artt. 208 e 209 del CCNL (doc. 9) - dell'indennità sostitutiva del preavviso, che risulta pari a quindici giorni, come indicato nel ricorso.
Questa giudice condivide i calcoli esposti nel prospetto redatto dal sindacato di fiducia del ricorrente (doc. 7 allegato al ricorso) per la determinazione delle retribuzioni mensili dovute sino al momento delle dimissioni, nonché per le ferie e per i permessi non goduti, per i ratei della tredicesima e della quattordicesima mensilità e, infine, per il TFR, richiesto per l'importo di € 1.325,21. Tali conteggi, infatti, così come illustrati nelle note depositate il 19 novembre 2025, risultano del tutto coerenti con le buste paga in possesso del ricorrente medesimo, seppure riferite a un diverso periodo (citati docc. 3 e 5)
e con le tabelle retributive stabilite dal predetto CNNL (doc. 8).
Del resto, parte resistente, omettendo di costituirsi, non ha potuto svolgere alcuna contestazione sui conteggi.
La somma dovuta dalla resistente al ricorrente risulta, pertanto, pari a quanto richiesto, ossia € 8.694,61 lordi
(di cui € 1.325,21 a titolo di TFR) e quindi la domanda di condanna proposta con il ricorso deve essere accolta, con rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo in prossimità dei valori minimi del tariffario professionale
(vista la particolare semplicità della causa, nella contumacia di parte resistente) ma con aumento ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del tariffario professionale, devono essere poste a carico di parte convenuta secondo il criterio di soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 18 luglio 2025:
1) accerta e dichiara che il ricorrente ha lavorato per la resistente nel periodo dal 10 maggio 2024 all'8 marzo 2025 e non ha ricevuto le retribuzioni a partire da dicembre 2024, il TFR maturato, le altre spettanze di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso;
2) condanna parte resistente a pagare al ricorrente la somma lorda di € 8.694,61 (di cui € 1.325,21 a titolo di TFR), con rivalutazione e interessi legali dalla maturazione dei diritti al saldo;
3) condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 % del compenso, I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge.
Deciso all'udienza del 25 novembre 2025
La giudice del lavoro
RC RA