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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 16/10/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1/2023 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 277/2022 emessa dal Tribunale di Gela il 23 maggio 2022
PROPOSTO DA
in persona del suo legale rappresentante Parte_1
p.t. (p.iva ), corrente in Niscemi, Viale Europa n. 2, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Antonella spata presso il cui studio, in Niscemi, Via Samperi n. 309 n. 2, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente Controparte_1 in Bologna, Via Stalingrado n. 45 (c.f. ), rappresentata e P.IVA_2
1 difesa dall'Avv. Francesco Politi, presso il cui studio, in Catania, Viale XX
Settembre n. 43, è elettivamente domiciliata;
Appellata
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, riformando l'impugnata sentenza accogliere le domande cui all'atto di costituzione del giudizio di primo grado e quindi: 1) condannare in persona del suo legale rappresentante p.t., ad CP_1 indennizzare parte attrice per i danni subiti a seguito del sinistro del
20.04.2017 determinati nella misura di €.4.710,00 IVA inclusa quale differenza tra l'acconto già ricevuto (già detratta anche la franchigia di
€.750,00) e quanto effettivamente corrisposto dall'attore per la riparazione del mezzo, oltre all'ulteriore importo dovuto a titolo di danno per fermo tecnico o quell'altra somma maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio o che sarà ritenuta equa e giusta. Il tutto oltre rivalutazione ed interesse sulla somma via via rivalutata dal dì del sorgere dell'obbligazione (data del pagamento) al soddisfo;
2) Inoltre, in riforma del capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite del primo grado e il pagamento in solido delle spese di c.t.u., condannare parte appellata al pagamento delle competenze e spese del primo grado di giudizio nella misura indicata nella nota delle spese in atti o l'altra somma ritenuta equa e giusta e delle spese di c.t.u. di causa oltre che al rimborso delle spese di c.t.p. come documentate. Con vittoria di spese, compensi ed onorari anche del presente giudizio.”
Conclusioni dell'appellata CP_2
Voglia l'ecc.ma Corte di appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa statuire come segue: in via preliminare, in accoglimento di quanto esposto in narrativa ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 345 c.p.c.
2 dichiarare inammissibile, anche d'Ufficio, la domanda nuova relativa alle spese sostenute dall'attore per il nominato c.t.p. che ha assistito alle operazioni peritali. Sempre in via preliminare dichiarare inammissibile la parte del motivo di appello relativa al c.d. danno da fermo tecnico per formazione del giudicato interno, stante che la difesa della
[...] non censura il capo della sentenza che non considera il c.d. Parte_1 danno da fermo tecnico in re ipsa. In subordine, nel merito, rigettare in toto, siccome palesemente erroneo, infondato, pretestuoso e temerario in ogni sua parte, l'appello proposto da Per l'effetto Parte_1 confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza. Condannare
l'appellante ai sensi per gli effetti di quell'art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese
e compensi di causa oltre spese generali cassa ed IVA come per legge.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 4.06.2018 la società Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Gela, la al Controparte_1 fine di chiederne la condanna al pagamento della somma di €. 7.904,80
a titolo di indennizzo assicurativo dovuto in forza di una OL, stipulata con la detta Compagnia per furto, incendio, danni materiali,
(Assicurazione KO - OL n. 54240/30/1509665211) dell'8.02.2017.
Deduceva che, in data 20.04.2017 l'articolato con semi rimorchio tipo
Krone Cool Liner Targato XA 462 EM, condotto da un dipendente della società, nell'effettuare una manovra di marcia all'uscita del traghetto del porto di Messina, subiva un autonomo sinistro riportando i danni di cui chiedeva il ristoro.
Trattandosi di mezzo coperto dalla garanzia assicurativa indicata, ed essendo un mezzo di lavoro di stretta necessità, la Società proprietaria decideva di fare seguire i lavori di riparazione presso un'autofficina autorizzata della casa madre tedesca, la Real Trailer SRL con sede in
3 Suzzara (MN) ove il semirimorchio veniva effettivamente riparato come da fattura che allegava.
Si costituiva in giudizio la Compagnia convenuta che contestava l'ammontare del danno rilevando come, in via stragiudiziale, era stato offerto il pagamento della €.1.250,00 ritenuta congrua a coprire i danni subiti dal mezzo.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e c.t.u. tecnica e, precisate le conclusioni, veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata in Tribunale di Gela ha parzialmente accolto la domanda attorea condannando al pagamento, in favore della CP_1
della somma di €. 1.458,46 oltre interessi Parte_1 compensando, tra le parti, le spese di lite e ponendo quelle di c.t.u. in capo alle parti in ragione della metà per ciascuna.
Il Tribunale è pervenuto alle superiori conclusioni rilevando, in via preliminare, come pacifico dovesse ritenersi l'obbligo della CP_3 al pagamento del ristoro non avendo essa mai contestato il
[...] titolo costitutivo della pretesa, vertendo, le ragioni della lite, esclusivamente sul quantum debeatur.
Con riferimento a tale aspetto, il primo Giudice, richiamando gli esiti della consulenza tecnica espletata - che aveva accertato un danno complessivo pari ad €. 3.458,46 iva inclusa e determinato in 7 giorni il fermo tecnico per un costo complessivo di €. 1.400,00 – ed evidenziato come a nulla rilevava che le riparazioni erano state effettuate presso una officina autorizzata situata in zona molto distante dalla sede della Ditta trattandosi ciò su una scelta personale dell'attore, ha liquidato la somma indicata in dispositivo tenuto conto di quanto pagato in via stragiudiziale nonché dell'importo di €. 750,00 previsto a titolo di franchigia nella
OL attivata.
4 Ciò anche, precisa il Tribunale, in quanto, lo scopo del risarcimento del danno è quello di reintegrare il patrimonio del danneggiato con riguardo alla misura della variazione subita e non alle spese effettivamente sostenute che potrebbero ben essere superiori e sproporzionate rispetto all'effettività del nocumento subito.
Il Tribunale ha, poi, escluso il ristoro sia del fermo tecnico in quanto danno da non considerarsi sussistente in re ipsa ma da provarsi, nonché quello relativo alle spese di c.t.p. evidenziando come, per queste ultime,
a prescindere da ogni valutazione sull'utilità della spesa, il documento idoneo a dimostrare l'effettivo esborso non era stato prodotto né con l'atto di citazione né con le memorie istruttorie ma solo con gli scritti difensivi conclusionali, quindi tardivamente.
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame la Parte_1 per i motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 29 maggio 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alla parte appellante i termini di legge per il deposito di comparsa conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la deduce Parte_2 la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli
2697 c.c., 132 c.p.c., violazione falsa applicazione dei principi fondamentali di cui gli articoli 115 e 116 c.p.c. sulla disponibilità delle prove, omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie e violazione dei criteri di valutazione della prova. Nullità della sentenza per omessa ed erronea valutazione delle norme di diritto, difetto di motivazione, contraddittorietà e/o insufficienza, illogicità di motivazione,
5 motivazione apparente, errore in procedendo ed errore nella interpretazione degli atti effetti di causa.
A sostegno del motivo si osserva che il Tribunale ha certamente operato una illegittima applicazione dei principi di diritto allorquando ha ritenuto come non indennizzabile l'intero importo corrisposto dall'attore per le riparazioni eseguite sul mezzo per come dimostrate dalla fattura allegata.
Si evidenzia come, in seguito al sinistro del 20.04.2017, il semirimorchio subiva seri danni alla parte posteriore e detti danni venivano riparati dalla Real Trailer SRL con sede in Suzzara (Mantova) società alla quale veniva interamente corrisposto il prezzo fatturato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Decidente, pertanto, la scelta di riparare il semi rimorchio presso una officina specializzata si rendeva necessaria al fine di poter eseguire, con urgenza, i lavori trattandosi di un bene strumentale di ingente valore economico e di recente immatricolazione.
Nel caso in specie le riparazioni erano state effettuate in quella officina per ragioni di necessità non potendosi negare, al danneggiato di un sinistro, il diritto di riavere il proprio veicolo perfettamente riparato ed in tempi brevi.
A prescindere da quanto precede si evidenzia, ancora, che la fattura allegata agli atti del giudizio era documentalmente idonea dare contezza dell'entità del danno e del resto, la stessa OL (articolo 9.9) recita espressamente che: “nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale l'indennizzo è liquidabile comprensivo dell'IVA corrisposta.”.
Ha errato il Giudice, continua l'appellante, allorquando ha ritenuto che dette spese debbano considerarsi sproporzionate ed eccessive rispetto al danno da riparare, richiamando pedissequamente le conclusioni peritali.
6 In realtà il valore della riparazione del danno è maggiore ed è pari a quanto effettivamente corrisposto atteso che il c.t.u. aveva errato nell'applicare le tariffe e i costi orari di riparazione non tenendo conto che il mezzo era stato riparato in Lombardia (con applicazione dei prezzari relativi alla Camera di Commercio della provincia corrispondente) e non considerando che il semi rimorchio in oggetto era un veicolo industriale di nuova immatricolazione (anno 2016) e che le riparazioni erano avvenute in una officina altamente specializzata.
Tutte circostanze non valutate dall'Ausiliario che non ha tenuto conto sia della maggiore specializzazione della manodopera intervenuta, sia della particolare organizzazione imprenditoriale della Ditta Real Trailer s.r.l.
Si osserva, infine, che la sentenza sul punto non offre alcuna motivazione non consentendo di individuare il percorso giuridico che ha condotto il
Tribunale a non ritenere significative le critiche mosse alla c.t.u. sui punti indicati e rispetto alle quali non vi è alcun specifico richiamo.
Con altro profilo di censura l'appellante deduce, in ogni caso, l'errore del primo Giudice nella parte in cui non è stato ritenuto rimborsabile anche il danno da fermo tecnico quantificato dal c.t.u. in 7 giorni per un importo pari ad €. 1.400,00.
Si osserva che la OL KO sottoscritta (punto B.5) prevede il ristoro di tutti i danni materiali e diretti subiti dal veicolo.
Non vi è dubbio che il fermo tecnico deve considerarsi danno diretto derivante dal sinistro diverso da quello materiale, quindi, indennizzabile per l'intero periodo in cui il semi rimorchio non è stato utilizzabile con tutti i disagi che ne conseguono per la Società che con quel mezzo lavora.
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Con il secondo motivo di gravame l'appellante Società deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui
7 agli artt.li 91, 92 e 132 c.p.c. oltre che per totale ed assoluto difetto di motivazione, contraddittorietà e/insufficienza, illogicità di motivazione, motivazione apparente, errore in procedendo e violazione dell'articolo 111 della Costituzione.
A sostegno di tale ulteriore motivo si osserva come la sentenza debba essere riformata nella parte in cui, il Tribunale, ha ritenuto di dover compensare le spese di lite sul presupposto che la domanda di parte attrice avesse trovato solo parziale accoglimento anche in considerazione dell'ammontare del danno ridotto rispetto a quanto richiesto in citazione.
Si evidenzia, in merito, come l'art. 92 c.p.c. statuisce che “può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca con soccombenza, soltanto in presenza di gravi ed eccezionali ragioni” e che tale ipotesi non ricorre nel caso in esame, non potendosi ritenere sufficiente la mera riduzione della domanda operata dal Giudice in sede decisoria.
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L'appello è infondato.
I motivi di censura, stante la loro evidente connessione, possono essere congiuntamente trattati.
Con ordinanza del 10 giugno 2019 il Tribunale di Gela, dispose procedersi a c.t.u. tecnica – affidandone l'incarico al Geom. Persona_1
– allo scopo di accertare, “sulla base dei documenti in atti e in
[...] particolare dalle foto prodotte, i danni al semirimorchio Krone Cool Liner
SD27”.
Con relazione scritta depositata nella Cancelleria del Tribunale il c.t.u.
(che aveva assolto al mandato nel pieno contraddittorio con i c.t. di parte,
per la e per la Compagnia) Persona_2 CP_4 CP_5 ha concluso ritenendo che “la stima dei danni riportati sul veicolo di parte
8 attrice risulterebbe di €. 3.458,46 IVA inclusa oltre giorni 7 di fermo tecnico di €. 1.400,00 se dovuto per condizione di risarcimento come previsto dalle condizioni di OL”.
La stima dei danni accertati appare essere quasi del tutto coincidente con quanto accertato, in sede extragiudiziale dallo stesso perito della Società
Attrice (vedasi doc. n. 6 allegato all'atto di citazione) ove il tecnico
– esperto in infortunistica stradale – su incarico proprio Persona_2 della aveva indicato i danni in €. 2.409,00 oltre iva. Parte_1
E' agevole osservare che se, a tale importo si aggiunge la somma dovuta per l'IVA e quelle prevista a titolo di franchigia dalla OL, pari ad €.
750,00, i due importi appaiono quasi perfettamente coincidenti.
Si aggiunga che il c.t.u., nel quantificare l'ammontare dei danni subiti dal semi rimorchio, ha espressamente fatto riferimento “applicando i prezzari e tempari della casa costruttrice“da considerarsi, pertanto, pienamente rispondenti agli interventi necessari per l'eliminazione dei danni subiti dal mezzo pesante.
Risulta, (vedasi documento n. 4 del fascicolo di primo grado) che la Società attrice provvide a fare eseguire la riparazione del semi rimorchio dalla
Ditta Real Trainer SRL corrente in Suzzara (Mantova) nella via Donella n.
2, cui versò, a saldo del dovuto, l'importo di €. 6.100,00.
Nel caso in specie l'attrice optando per tale scelta Parte_1
(giustificata dalla necessità di avere immeditata disponibilità del mezzo e per la alta specializzazione della Carrozzeria prescelta), affrontò un costo pari al doppio di quanto occorrente per la riparazione secondo i prezzi di mercato e tale scelta, sebbene astrattamente condivisibile, non può riversarsi in un ristoro eccessivo e sproporzionato rispetto al danno da riparare.
Non vi è dubbio che, se il costo per la riparazione di un veicolo è superiore a quanto accertato dal c.t.u. il danneggiato può comunque avere diritto al
9 risarcimento completo se la differenza non è ingiustificata o se vi sono esigenze specifiche, ma dovrà dimostrare la congruità e la pertinenza della riparazione, evitando l'arricchimento e la spesa voluttuaria.
Nel caso in specie non solo tale dimostrazione non è stata fornita – richiamandosi esclusivamente la altissima specializzazione della Real
Trainer – ma nemmeno è stato allegato del perché, una Società con sede legale a Niscemi decida di far riparare il proprio mezzo in Lombardia con un costo, anche in termini di tempo, chiaramente superiore rispetto ad una riparazione avvenuta in Sicilia (il sinistro si è verificato a Messina), né, infine, risulta che, nell'isola, non vi erano carrozzerie in grado di intervenire correttamente sul semi rimorchio.
Devono, pertanto, integralmente condividersi le argomentazioni del
Tribunale che, - contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di gravame
– nel limitare il ristoro all'importo determinato dal c.t.u. – ha ampiamente motivato (pag. 3 e segg.) sulle ragioni di tale scelta.
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Quanto al mancato ristoro per il “fermo tecnico” anch'esso oggetto di gravame si osserva:
Il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato non è mai in re ipsa ma deve essere allegato e dimostrato.
Ne consegue che la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo e di altri eventuali danni direttamente connessi all'indisponibilità del veicolo la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass., sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27389;
Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 30/05/2023, n. 15262).
10 In sostanza detto danno può essere risarcito solo al cospetto di esplicita prova sia del fatto che non si sia potuto utilizzare il mezzo, sia del fatto che il proprietario aveva davvero necessità di servirsene e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che ritraeva dall'uso del medesimo mezzo.
Il fatto che la OL, (punto B.5), prevede il ristoro di tutti i danni materiali e diretti subiti dal veicolo non esonera l'attore dal dimostrare la sussistenza del danno da fermo tecnico che, non essendo stata fornita, non può essere risarcito.
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Quanto, infine, al chiesto ristoro per le spese di c.t.p., basti richiamare quanto riportato in sentenza dal Tribunale ovvero che la relativa prova
(a prescindere dalla legittimità della pretesa) relativa all'esborso effettuato in favore del Perito è stata allegata solo con la comparsa Persona_2 conclusionale (fattura n. 32 del 14.10.2020 di €. 422,00) per cui tardivamente rispetto ai termini decadenziali codicisticamente previsti ratione temporis.
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Nemmeno può trovare accoglimento il secondo motivo di censura che investe il regime delle spese di lite integralmente compensate dal
Tribunale.
In proposito giova ricordare il principio di diritto di cui Cass. Sez. Un.
31.10.2022 n. 320161 in base al quale “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non
11 consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2.”
Nel caso in esame il primo Giudice, nel disporre la compensazione delle spese di lite, ha, espressamente, fatto riferimento “al parziale accoglimento della domanda attrice atteso che l'ammontare del danno è stato sensibilmente ridotto”.
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La sentenza deve, pertanto, integralmente confermarsi.
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Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.277/2022 resa dal Tribunale di Gela in data 23 maggio 2022 ed appellata dalla Controparte_6
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata Compagnia che liquida in €. 1.600,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per le rispettive impugnazioni, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 3 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
12 Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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