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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3495/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3495/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Abogado GIARDA MARCO e dell'Avv. Roberto Grittini, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Corbetta, Via Caldara n. 30.
RICORRENTE
, (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“- disporre l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori, con Per_1
stabile collocamento e residenza presso la casa della madre;
- disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento mensile di €. 300,00 in favore della figlia, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese extra assegno, come previsto dal protocollo 2323/16 sottoscritto tra il Tribunale di Pavia e l'Ordine degli Avvocati di Pavia in data
09.11.2016;
- disporre il seguente calendario di visita in favore del padre, fintanto che non proverà di avere una dimora adeguata ed adatta ai pernotti della figlia:
pag. 1 di 7 a) fine settimana alternati tra i genitori dalle ore 14:00 del sabato (poiché alla mattina del sabato la bambina viene seguita dalla madre per i compiti scolastici) alle ore 18:00
e dalle ore 10:00 della domenica alle ore 18:00, con prelievo e riconsegna della minore presso l'abitazione della madre. Diversamente, qualora vi fosse l'impegno e l'assunzione di responsabilità dei genitori del resistente ad ospitare la minore per i pernotti nella loro abitazione, il padre potrà prelevare la figlia da casa della madre dalle 14:00 del sabato alle 18:00 della domenica, provvedendo a riconsegnarla, valga anche nel caso in cui abbia disponibilità di una dimora adatta e consona al pernotto della figlia;
b) due giorni a settimana, il martedì e mercoledì dalle ore 14:30 con ritiro dalla scuola alle ore 20:00 con riconsegna presso la madre;
c) il Natale in via alternata dalle ore 10:30 del 25 dicembre alle ore 21:00, qualora il ricorrente non abbia una dimora adatta e consona al pernottamento della figlia o non vi sia disponibilità dei di lui genitori al pernotto della minore presso di loro;
diversamente, sino al 26 dicembre alle ore 19:00; in via alternata il Capodanno dalle ore 10:30 del 01 gennaio alle ore 19:00, oppure nel caso abbia una dimora adatta e consona sino alle
19:00 del 2 di gennaio;
in via alternata il sabato di Pasqua dalle ore 14:00 alle ore 19:00, oppure nel caso abbia una dimora adatta e consona sino alle 19:00 della domenica, mentre il lunedì dell'Angelo dalle 10:30 alle 19:00; c) per le ferie estive, che dovranno essere comunicate alla ricorrente entro il giorno 15 del mese di giugno di ogni anno, di 15 giorni non consecutivi, alla prima settimana e alla terza oppure la seconda e quarta settimana, da concordare entro il 20 di luglio di ogni anno, qualora non venisse comunicato nessun periodo nel predetto termine la madre sarà libera di scegliere il periodo a lei più congeniale;
Il ritiro e l'accompagnamento del minore nelle date stabilite di visita sarà a carico del padre.
E' fatta salva la facoltà dei coniugi di concordare modifiche alle sopra indicate modalità di visita del minore.
Con vittoria di spese, compensi legali, spese generali del 15% oltre ad accessori di legge se dovuti”.
pag. 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
I IGnori e Parte_1 CP_1
nel corso del 2013 intraprendevano una relazione more uxorio, dalla quale
[...]
nasceva, in data 11.06.2017 a Vigevano (PV), la figlia Persona_2
regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori.
In data 30.09.2024, la IG.ra adiva l'intestato Tribunale per la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, deducendo che dopo la nascita della bambina i rapporti con il compagno si sarebbero progressivamente deteriorati fino alla rottura definitiva del legame di convivenza e alla cessazione della convivenza ad inizio agosto 2024.
In particolare, la IG.ra insisteva per l'affido condiviso della figlia CP_2 Persona_2
con rinuncia alla domanda di affido in via esclusiva, e per il collocamento della figlia presso di sé, con richiesta di contributo al mantenimento della minore a carico del padre per € 300,00, oltre al pagamento nella misura del 50% a carico del padre delle spese straordinarie come disciplinate e previste dalle linee guida del Tribunale di Pavia.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, il IG. Controparte_1
il quale rimaneva contumace.
In merito alla modalità di affido e sul collocamento della minore
In punto di affido della minore si osserva come parte ricorrente, all'udienza Persona_2
del 05.03.2025 ha espressamente rinunciato alla domanda di affido esclusivo proposta in via principale – per “l'iniziale difficoltà nella gestione” con ricorso introduttivo, insistendo per l'affido condiviso della figlia (Cfr. verbale udienza del 05.03.2025).
Non ostando pericoli e / o pregiudizi per la prole in merito all'esercizio efficace dei rispettivi ruoli genitoriali, il Collegio ritiene di poter disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, come richiesto dalla madre, con collocamento Persona_2
e residenza anagrafica presso la stessa.
Con riguardo al diritto di visita del padre, alla luce delle attuali modalità di gestione della minore, il Collegio ritiene di disporne la relativa regolamentazione come indicato dalla madre in sede di ricorso.
Nel dettaglio, pertanto, il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita:
pag. 3 di 7 a) fine settimana alternati tra i genitori dalle ore 14:00 del sabato (poiché alla mattina del sabato la bambina viene seguita dalla madre per i compiti scolastici) alle ore 18:00 e dalle ore 10:00 della domenica alle ore 18:00, con prelievo e riconsegna della minore presso l'abitazione della madre. Diversamente, qualora vi fosse l'impegno e l'assunzione di responsabilità dei genitori del resistente ad ospitare la minore per i pernotti nella loro abitazione, il padre potrà prelevare la figlia da casa della madre dalle 14:00 del sabato alle 18:00 della domenica, provvedendo a riconsegnarla, valga anche nel caso in cui abbia disponibilità di una dimora adatta e consona al pernotto della figlia;
b) due giorni a settimana, il martedì e mercoledì dalle ore 14:30 con ritiro dalla scuola alle ore 20:00 con riconsegna presso la madre;
c) il Natale in via alternata dalle ore 10:30 del 25 dicembre alle ore 21:00, qualora il ricorrente non abbia una dimora adatta e consona al pernottamento della figlia o non vi sia disponibilità dei di lui genitori al pernotto della minore presso di loro;
diversamente, sino al 26 dicembre alle ore 19:00; in via alternata il Capodanno dalle ore 10:30 del 01 gennaio alle ore 19:00, oppure nel caso abbia una dimora adatta e consona sino alle 19:00 del 2 di gennaio;
in via alternata il sabato di Pasqua dalle ore 14:00 alle ore 19:00, oppure nel caso abbia una dimora adatta e consona sino alle 19:00 della domenica, mentre il lunedì dell'Angelo dalle 10:30 alle 19:00; c) per le ferie estive, che dovranno essere comunicate alla ricorrente entro il giorno 15 del mese di giugno di ogni anno, di 15 giorni non consecutivi, alla prima settimana e alla terza oppure la seconda e quarta settimana, da concordare entro il 20 di luglio di ogni anno, qualora non venisse comunicato nessun periodo nel predetto termine la madre sarà libera di scegliere il periodo a lei più congeniale;
Il ritiro e l'accompagnamento del minore nelle date stabilite di visita sarà a carico del padre.
In merito al contributo al mantenimento in favore della figlia minore
Rilevato che la madre, convivendo con la figlia, provvederà direttamente al suo mantenimento, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico tenendo conto della diversa consistenza reddituale delle parti e delle attuali pag. 4 di 7 esigenze della figlia, applicando il principio di proporzionalità secondo il disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c.
Sul punto, si osserva come parte ricorrente ha richiesto la corresponsione di un contributo al mantenimento della minore a carico del padre per € 300,00, oltre al pagamento nella misura del 50% a carico del padre delle spese straordinarie come disciplinate e previste dalle linee guida del Tribunale di Pavia.
Quanto alla situazione reddituale delle Parti, si evidenzia come parte ricorrente, all'udienza del 05.03.2025 abbia dichiarato di guadagnare 1.200,00 al mese e di vivere in una casa di sua proprietà senza essere gravata da mutuo.
Altresì, la IG.ra ha affermato di percepire € 200,00 mensili a titolo di Assegno Parte_1
Unico Universale.
Con riguardo al convenuto contumace, si osserva come, al momento, sulla base degli assunti della ricorrente, il medesimo stia frequentando un corso per la professione di magazziniere, non essendo, tuttavia, nota la sua attuale occupazione lavorativa.
Preso atto di quanto sopra, ad ogni modo, non si può non considerare come il resistente sia abile al lavoro ed in piena età lavorativa e che risulti residente presso i propri genitori.
Del resto, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità: “il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica”. (Cassazione
Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione
Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007, n. 17403).
Valutato quanto precede, tenuto conto che, come riferito dalla ricorrente, il padre versa mensilmente € 200,00 – 250,00, il Collegio, tenuto conto delle esigenze di vita ed educative della figlia minore, rapportate all'età della stessa, ritiene congruo stabilire che il padre versi mensilmente alla IG.ra , Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia pag. 5 di 7 l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente Persona_2
secondo gli indici Istat.
Quanto alle spese cd. extra assegno, le stesse saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pavia.
Da ultimo, considerata la collocazione della figlia presso la residenza materna, si ritiene opportuno che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tengono conto del tipo di attività professionale espletata, e vengono poste a carico del convenuto contumace secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida la figlia minore nata in data [...] a Persona_2
Vigevano (PV), in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica della medesima presso la IG.ra
[...]
; Parte_1
- dispone che le visite padre-figlia avvengano secondo quanto stabilito in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il Controparte_1
5 di ogni mese alla IG.ra , a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile, Persona_2 di € 250,00 (duecentocinquanta,00), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno, secondo il Protocollo in uso al
Tribunale di Pavia;
- dispone che la ricorrente percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per la figlia Persona_2
- condanna a rifondere le spese del procedimento a Controparte_1
, che liquida in € 2.000,00 per Parte_1
pag. 6 di 7 compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.03.2025
La Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3495/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3495/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Abogado GIARDA MARCO e dell'Avv. Roberto Grittini, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Corbetta, Via Caldara n. 30.
RICORRENTE
, (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“- disporre l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori, con Per_1
stabile collocamento e residenza presso la casa della madre;
- disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento mensile di €. 300,00 in favore della figlia, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese extra assegno, come previsto dal protocollo 2323/16 sottoscritto tra il Tribunale di Pavia e l'Ordine degli Avvocati di Pavia in data
09.11.2016;
- disporre il seguente calendario di visita in favore del padre, fintanto che non proverà di avere una dimora adeguata ed adatta ai pernotti della figlia:
pag. 1 di 7 a) fine settimana alternati tra i genitori dalle ore 14:00 del sabato (poiché alla mattina del sabato la bambina viene seguita dalla madre per i compiti scolastici) alle ore 18:00
e dalle ore 10:00 della domenica alle ore 18:00, con prelievo e riconsegna della minore presso l'abitazione della madre. Diversamente, qualora vi fosse l'impegno e l'assunzione di responsabilità dei genitori del resistente ad ospitare la minore per i pernotti nella loro abitazione, il padre potrà prelevare la figlia da casa della madre dalle 14:00 del sabato alle 18:00 della domenica, provvedendo a riconsegnarla, valga anche nel caso in cui abbia disponibilità di una dimora adatta e consona al pernotto della figlia;
b) due giorni a settimana, il martedì e mercoledì dalle ore 14:30 con ritiro dalla scuola alle ore 20:00 con riconsegna presso la madre;
c) il Natale in via alternata dalle ore 10:30 del 25 dicembre alle ore 21:00, qualora il ricorrente non abbia una dimora adatta e consona al pernottamento della figlia o non vi sia disponibilità dei di lui genitori al pernotto della minore presso di loro;
diversamente, sino al 26 dicembre alle ore 19:00; in via alternata il Capodanno dalle ore 10:30 del 01 gennaio alle ore 19:00, oppure nel caso abbia una dimora adatta e consona sino alle
19:00 del 2 di gennaio;
in via alternata il sabato di Pasqua dalle ore 14:00 alle ore 19:00, oppure nel caso abbia una dimora adatta e consona sino alle 19:00 della domenica, mentre il lunedì dell'Angelo dalle 10:30 alle 19:00; c) per le ferie estive, che dovranno essere comunicate alla ricorrente entro il giorno 15 del mese di giugno di ogni anno, di 15 giorni non consecutivi, alla prima settimana e alla terza oppure la seconda e quarta settimana, da concordare entro il 20 di luglio di ogni anno, qualora non venisse comunicato nessun periodo nel predetto termine la madre sarà libera di scegliere il periodo a lei più congeniale;
Il ritiro e l'accompagnamento del minore nelle date stabilite di visita sarà a carico del padre.
E' fatta salva la facoltà dei coniugi di concordare modifiche alle sopra indicate modalità di visita del minore.
Con vittoria di spese, compensi legali, spese generali del 15% oltre ad accessori di legge se dovuti”.
pag. 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
I IGnori e Parte_1 CP_1
nel corso del 2013 intraprendevano una relazione more uxorio, dalla quale
[...]
nasceva, in data 11.06.2017 a Vigevano (PV), la figlia Persona_2
regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori.
In data 30.09.2024, la IG.ra adiva l'intestato Tribunale per la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, deducendo che dopo la nascita della bambina i rapporti con il compagno si sarebbero progressivamente deteriorati fino alla rottura definitiva del legame di convivenza e alla cessazione della convivenza ad inizio agosto 2024.
In particolare, la IG.ra insisteva per l'affido condiviso della figlia CP_2 Persona_2
con rinuncia alla domanda di affido in via esclusiva, e per il collocamento della figlia presso di sé, con richiesta di contributo al mantenimento della minore a carico del padre per € 300,00, oltre al pagamento nella misura del 50% a carico del padre delle spese straordinarie come disciplinate e previste dalle linee guida del Tribunale di Pavia.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, il IG. Controparte_1
il quale rimaneva contumace.
In merito alla modalità di affido e sul collocamento della minore
In punto di affido della minore si osserva come parte ricorrente, all'udienza Persona_2
del 05.03.2025 ha espressamente rinunciato alla domanda di affido esclusivo proposta in via principale – per “l'iniziale difficoltà nella gestione” con ricorso introduttivo, insistendo per l'affido condiviso della figlia (Cfr. verbale udienza del 05.03.2025).
Non ostando pericoli e / o pregiudizi per la prole in merito all'esercizio efficace dei rispettivi ruoli genitoriali, il Collegio ritiene di poter disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, come richiesto dalla madre, con collocamento Persona_2
e residenza anagrafica presso la stessa.
Con riguardo al diritto di visita del padre, alla luce delle attuali modalità di gestione della minore, il Collegio ritiene di disporne la relativa regolamentazione come indicato dalla madre in sede di ricorso.
Nel dettaglio, pertanto, il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita:
pag. 3 di 7 a) fine settimana alternati tra i genitori dalle ore 14:00 del sabato (poiché alla mattina del sabato la bambina viene seguita dalla madre per i compiti scolastici) alle ore 18:00 e dalle ore 10:00 della domenica alle ore 18:00, con prelievo e riconsegna della minore presso l'abitazione della madre. Diversamente, qualora vi fosse l'impegno e l'assunzione di responsabilità dei genitori del resistente ad ospitare la minore per i pernotti nella loro abitazione, il padre potrà prelevare la figlia da casa della madre dalle 14:00 del sabato alle 18:00 della domenica, provvedendo a riconsegnarla, valga anche nel caso in cui abbia disponibilità di una dimora adatta e consona al pernotto della figlia;
b) due giorni a settimana, il martedì e mercoledì dalle ore 14:30 con ritiro dalla scuola alle ore 20:00 con riconsegna presso la madre;
c) il Natale in via alternata dalle ore 10:30 del 25 dicembre alle ore 21:00, qualora il ricorrente non abbia una dimora adatta e consona al pernottamento della figlia o non vi sia disponibilità dei di lui genitori al pernotto della minore presso di loro;
diversamente, sino al 26 dicembre alle ore 19:00; in via alternata il Capodanno dalle ore 10:30 del 01 gennaio alle ore 19:00, oppure nel caso abbia una dimora adatta e consona sino alle 19:00 del 2 di gennaio;
in via alternata il sabato di Pasqua dalle ore 14:00 alle ore 19:00, oppure nel caso abbia una dimora adatta e consona sino alle 19:00 della domenica, mentre il lunedì dell'Angelo dalle 10:30 alle 19:00; c) per le ferie estive, che dovranno essere comunicate alla ricorrente entro il giorno 15 del mese di giugno di ogni anno, di 15 giorni non consecutivi, alla prima settimana e alla terza oppure la seconda e quarta settimana, da concordare entro il 20 di luglio di ogni anno, qualora non venisse comunicato nessun periodo nel predetto termine la madre sarà libera di scegliere il periodo a lei più congeniale;
Il ritiro e l'accompagnamento del minore nelle date stabilite di visita sarà a carico del padre.
In merito al contributo al mantenimento in favore della figlia minore
Rilevato che la madre, convivendo con la figlia, provvederà direttamente al suo mantenimento, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico tenendo conto della diversa consistenza reddituale delle parti e delle attuali pag. 4 di 7 esigenze della figlia, applicando il principio di proporzionalità secondo il disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c.
Sul punto, si osserva come parte ricorrente ha richiesto la corresponsione di un contributo al mantenimento della minore a carico del padre per € 300,00, oltre al pagamento nella misura del 50% a carico del padre delle spese straordinarie come disciplinate e previste dalle linee guida del Tribunale di Pavia.
Quanto alla situazione reddituale delle Parti, si evidenzia come parte ricorrente, all'udienza del 05.03.2025 abbia dichiarato di guadagnare 1.200,00 al mese e di vivere in una casa di sua proprietà senza essere gravata da mutuo.
Altresì, la IG.ra ha affermato di percepire € 200,00 mensili a titolo di Assegno Parte_1
Unico Universale.
Con riguardo al convenuto contumace, si osserva come, al momento, sulla base degli assunti della ricorrente, il medesimo stia frequentando un corso per la professione di magazziniere, non essendo, tuttavia, nota la sua attuale occupazione lavorativa.
Preso atto di quanto sopra, ad ogni modo, non si può non considerare come il resistente sia abile al lavoro ed in piena età lavorativa e che risulti residente presso i propri genitori.
Del resto, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità: “il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica”. (Cassazione
Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione
Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007, n. 17403).
Valutato quanto precede, tenuto conto che, come riferito dalla ricorrente, il padre versa mensilmente € 200,00 – 250,00, il Collegio, tenuto conto delle esigenze di vita ed educative della figlia minore, rapportate all'età della stessa, ritiene congruo stabilire che il padre versi mensilmente alla IG.ra , Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia pag. 5 di 7 l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente Persona_2
secondo gli indici Istat.
Quanto alle spese cd. extra assegno, le stesse saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pavia.
Da ultimo, considerata la collocazione della figlia presso la residenza materna, si ritiene opportuno che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tengono conto del tipo di attività professionale espletata, e vengono poste a carico del convenuto contumace secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida la figlia minore nata in data [...] a Persona_2
Vigevano (PV), in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica della medesima presso la IG.ra
[...]
; Parte_1
- dispone che le visite padre-figlia avvengano secondo quanto stabilito in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il Controparte_1
5 di ogni mese alla IG.ra , a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile, Persona_2 di € 250,00 (duecentocinquanta,00), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno, secondo il Protocollo in uso al
Tribunale di Pavia;
- dispone che la ricorrente percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per la figlia Persona_2
- condanna a rifondere le spese del procedimento a Controparte_1
, che liquida in € 2.000,00 per Parte_1
pag. 6 di 7 compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.03.2025
La Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 7 di 7