Articolo 84 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 73Articolo 74 bis
Versione
30 dicembre 1975
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Versione
3 marzo 1983
Art. 84. Trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Chiunque si trovi in stato di custodia preventiva o di espiazione di pena e sia ritenuto dall'autorita' sanitaria abitualmente dedito all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria a scopo di riabilitazione.
A tal fine il Ministro per la grazia e giustizia organizza con suo decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorita' regionali e con i centri di cui all'articolo 92.
Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza. ((2a)) ------------ AGGIORNAMENTO (2a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 3 marzo 1983
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