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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43647/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 43647/2020 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO FANO e dell'avv. GIUSEPPINA DALESSANDRI elettivamente domiciliato presso i difensori parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO NTroparte_1 P.IVA_2
RESCIGNO e dell'avv. REMO MARIA ANTONIO EUGENIO GHIRARDI elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MATTEO RESCIGNO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNI BARBIERI CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore;
SO. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO MASCHERONI CP_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA SCOTTI CP_4 C.F._2
CAMUZZI elettivamente domiciliato presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio NTroparte_5 Parte_2 P.IVA_4 dell'avv. ANGELO IANNACCONE elettivamente domiciliata presso il difensore parte convenuta
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCELLA NTroparte_6 P.IVA_5
SCHIAVI elettivamente domiciliata presso il difensore
NTroparte_7
(P.IVA ) con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_6
FILIPPO MARTINI e dell'avv. MARCO RODOLFI elettivamente domiciliata presso i difensori terzi chiamati
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 09.07.2024 e richiamato all'udienza del 10.07.2024.
Parte convenuta NTroparte_1
Come da foglio di p.c. depositato il 09.07.2024 e richiamato all'udienza del 10.07.2024.
Parte convenuta CP_2
Come da foglio di p.c. depositato il 09.07.2024 e richiamato all'udienza del 10.07.2024. Con Parte convenuta CP_3
Come da foglio di p.c. depositato il 09.07.2024 e richiamato all'udienza del 10.07.2024.
Parte convenuta CP_4
Come da foglio di p.c. depositato il 09.07.2024 e richiamato all'udienza del 10.07.2024.
Parte convenuta “ NTroparte_9
Come da foglio di p.c. depositato il 05.07.2024 e richiamato all'udienza del 10.07.2024.
Terza chiamata NTroparte_6
Come da foglio di p.c. depositato il 04.07.2024 e richiamato all'udienza del 10.07.2024.
Terza chiamata CP_7
Come da foglio di p.c. depositato il 10.07.2024 e richiamato all'udienza del 10.07.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Il Condominio Milano allegava che, nel 2009, la società Parte_1 NTroparte_1 proprietaria del fondo confinante con il condominio, avviava un complesso cantiere edile affidato dapprima all'impresa appaltatrice SM S.r.l. e poi, dopo il fallimento di quest'ultima, alla
[...] con la direzione dei lavori generali affidata all'ing. NTroparte_9 CP_2
Allegava inoltre che la progettazione e la direzione dei lavori strutturali era affidata all'ing. CP_4
e che le attività di palificazione erano state affidate a CP_10
Deduceva, poi, l'attore che, a partire dal 2011, iniziavano ad emergere deterioramenti e lesioni edili al proprio stabile in concomitanza con operazioni di scavo sul fondo confinante. Il Parte_1 promuoveva dunque accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. al fine di determinare lo stato e la natura delle lesioni che avevano interessato lo stabile di , le cause delle Parte_1 stesse, i lavori di ripristino e la loro quantificazione, unitamente alla valutazione dei costi già sostenuti.
In sede di ATP (RG 10850/2018) veniva espletata CTU, con relazione del geom. del Persona_1
14.12.2018.
pagina 2 di 16 Espletato tale procedimento, non essendo le parti addivenute a conciliazione della vertenza, il conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, Parte_3 NTroparte_1
l'ing. e l'ing.
[...] NTroparte_11 CP_10 CP_2 CP_4 chiedendone a vario titolo la condanna, in solido, al risarcimento dei danni patiti a causa dei
[...] lavori edili effettuati sul fondo adiacente al Condominio, quantificati in circa 180.000 euro, ridotti a circa 174.000 euro in comparsa conclusionale.
Si costituiva eccependo l'assenza di responsabilità nella causazione dei danni NTroparte_1 Con lamentati e indicando nelle due imprese appaltatrici, e e gli CP_9 CP_9 CP_3 esclusivi eventuali responsabili dei danni arrecati a parte attrice. Da ultimo, chiedeva autorizzarsi chiamata in causa di quale propria compagnia assicuratrice. Proponeva, in NTroparte_6 subordine, domanda di regresso verso gli altri convenuti eventualmente corresponsabili.
Anche si costituiva eccependo l'assenza di sua responsabilità e chiedendo dunque il rigetto CP_10 delle domande attoree tutte;
chiedeva, inoltre, autorizzarsi la chiamata in causa del suo assicuratore,
Parte_4
Si costituiva in giudizio anche contestando la NTroparte_11 propria responsabilità in merito ai danni lamentati da parte attrice, in quanto essa era subentrata a
SM (poi fallita) nell'esecuzione dei lavori, quando oramai i danni si erano già verificati da anni.
Si costituiva anche l'ing. il quale affermava che già in sede di ATP si era escluso CP_2 qualsivoglia profilo di responsabilità in capo a sè, precisando che la Direzione Lavori strutturali era stata affidata all'ing. Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree. CP_4
L'ing. si costituiva, tardivamente, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva CP_4 in relazione al fatto che l'incarico di direzione lavori sarebbe stato affidato dalla committente alla società CeAs S.r.l. e non a sé e, in ogni caso, l'infondatezza delle domande NTroparte_1 attoree. NT Autorizzatane la chiamata, si costituivano anche le compagnie assicurative e , aderendo CP_7 NT alle posizioni dei rispettivi assicurati in punto infondatezza delle domande attoree. eccepiva altresì inoperatività della copertura assicurativa.
La causa veniva riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, e veniva dunque istruita mediante
CTU con relazione dell'ing. depositata il 28.05.2024. Persona_2
Infine, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 10.07.2024, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione, con superfluità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti, e la domanda di parte attrice è parzialmente fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento delle responsabilità
Occorre premettere che il consulente nominato dal Tribunale in questo procedimento di merito ha esaustivamente risposto ai quesiti posti, depositando una relazione accuratamente e logicamente motivata, che il Tribunale condivide, limitatamente alle questioni oggetto dei quesiti peritali e fatto salvo quanto appresso specificato in ordine a taluni aspetti di dettaglio.
pagina 3 di 16 Non ravvisa dunque il Tribunale alcun profilo di nullità della CTU, pur dovendosi sottolineare che il consulente ha svolto considerazioni ultronee rispetto al quesito, in particolare esprimendosi su una non richiesta individuazione di quote di responsabilità tecnica dei vari soggetti coinvolti.
Nondimeno, ritiene il Tribunale che tali pur esorbitanti considerazioni e valutazioni debbano semplicemente considerarsi tamquam non essent senza che esse inficino la validità della consulenza in relazione agli autonomi profili oggetto dei quesiti formulati dal Tribunale, non intaccati e non influenzati dalle ultronee considerazioni.
È dunque pressochè pacifico tra le parti che negli spazi comuni del attore si siano Parte_1 verificati, in concomitanza temporale con complessi e radicali lavori edili svolti sul fondo di proprietà di danni edili, compiutamente descritti, anche mediante fotografie, sia nelle NTroparte_1 relazioni CEAS (doc. 9 ss ric. ATP) sia nella relazione dell'ATP (pag. 14 ss.) sia infine nella CTU del presente giudizio (pag. 5 ss.).
Trattasi, in particolare, di fessurazioni apparse in varie parti degli spazi comuni del dopo Parte_1
l'inizio dei lavori sulla proprietà (androne, vano portineria, scale etc.), peggiorate NTroparte_1 nel corso degli anni e ormai da tempo stabilizzate (cfr. pag. 6 CTU).
Ritiene il Tribunale, sulla base dell'accertamento svolto in sede di ATP nel contraddittorio tecnico tra tutte le odierne parti e degli ulteriori approfondimenti svolti nella CTU dell'ing. che le cause Per_2 tecniche di tali fessurazioni – come peraltro non sostanzialmente contestato, da un punto di vista strettamente tecnico e materiale dai convenuti – debbano essere individuati nei seguenti fenomeni (cfr. pag. 18 relazione ATP):
- transito di materiali e mezzi in cantiere, anche pesanti, che hanno provocato micro cedimenti del terreno e vibrazioni sussultorie;
- attività di demolizione di precedenti manufatti e attività di perforazione e scavo del terreno per indagini geologiche e geotecniche nonché per l'esecuzione di una berlinese di micropali, che hanno provocato micro cedimenti delle strutture e del piano fondazionale.
Accertata la causa tecnica dei danni patiti dallo stabile condominiale, deve accertarsi a chi siano ascrivibili le attività generatrici di tali danni e se siano riferibili a condotte negligenti e imperite, tali da fondare una responsabilità risarcitoria extracontrattuale.
1.1. NTroparte_1
Ritiene il Tribunale che debba escludersi la responsabilità del proprietario e committente
[...]
CP_1
In primo luogo, deve osservarsi che non viene in rilievo, nella presente causa, una responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni derivanti da cose in custodia, in quanto i danni lamentati non sono derivati dalla res, cioè da muri e terreni di proprietà di aventi anomalie potenzialmente lesive, ma da una Parte_5 condotta negligente e imperita dell'uomo nella sua interazione con la res, teatro passivo dell'evento.
Il danno non è dunque scaturito dall'immobile di proprietà di e non è in relazione Pt_5 CP_1 causale, se non naturalistica, con tale immobile (cfr. Cass. 11152/2023).
Il danno deve piuttosto porsi in collegamento causale, ex art. 2043 c.c., con la negligenza e l'imperizia di chi ha eseguito le predette attività materiali (transito mezzi pesanti, demolizioni, perforazioni,
pagina 4 di 16 palificazioni etc.) senza che l'immobile in sé, per le sue caratteristiche, abbia ricoperto alcuna rilevanza causale nella determinazione dei danni di parte attrice.
Ciò premesso, deve escludersi la responsabilità ex art. 2043 c.c. di quale committente Parte_5 delle opere edili, in quanto i danni patiti dall'attore sono conseguenza di attività progettuali, materiali ed esecutive di cui non risponde, in via generale, il committente.
Salve le note ipotesi di affidamento di lavori ad un appaltatore manifestamente inesperto – ipotesi non ricorrente nel caso di specie, in cui sia SM, poi fallita, sia e sono imprese CP_9 CP_9 specializzate nel settore edile (cfr. pag. 2 contratto sub doc. 5 – o di ingerenza del committente CP_9 nei lavori al punto da ridurre l'appaltatore a mero esecutore e nudus minister.
Anche quest'ultima ipotesi non ricorre nel caso di specie, non essendo stata dimostrata una ingerenza del committente tale da esautorare gli appaltatori (per quanto di rilevanza in questa sede, l'appaltatrice nell'ambito dell'esecuzione materiale di attività prettamente esecutive NTroparte_9
(movimentazione mezzi, scavi etc.).
Il fatto che, giusta contratto di appalto (pag. 12 doc. 5), il committente mantenesse la responsabilità sulla redazione del progetto non implica certamente che poi esso si ingerisse in modo invasivo nelle attività strettamente esecutive, che sono poi quelle che hanno cagionato i danni di cui è causa. Inoltre, la redazione del progetto restava di competenza del committente nel rapporto tra committente e appaltatore ma fu poi affidato dal committente ai propri progettisti e consulenti (ing. e CEAS CP_2 srl, per le opere strutturali) che hanno redatto i progetti in autonomia ed in forza di contratto di prestazione d'opera (cfr. doc. 8 e 9 doc. 5 doc. 2 , non certamente come Parte_5 CP_4 CP_2 rappresentanti del committente, come allegato dall'attore (cfr. pag. 34 conclusionale).
Né il fatto che il proprietario e committente abbia seguito le attività di rilevazione e monitoraggio delle fessurazioni nel corso del tempo implica una ingerenza tale da esautorare progettisti e appaltatori nelle loro sfere di rispettiva autonomia ed una responsabilità per i danni derivanti dalle attività progettuali e materiali di cui si è discusso.
La responsabilità di è dunque esclusa e ciò è coerente con il principio di NTroparte_1 diritto ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui “poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati
a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo quando l'opera sia stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea (cd. culpa in eligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive” (mass. Cass. 36399/2023 ex multis).
1.2. Ing. CP_2
Deve altresì escludersi responsabilità dell'ing. direttore dei lavori “generali”, in quanto CP_2
i danni patiti da parte attrice derivano non da vizi del progetto edile complessivo ma dalle modalità di esecuzione dei lavori pur progettati dall'ing. modalità la cui determinazione rientra nelle CP_2 competenze e nella discrezionalità dell'appaltatore.
Inoltre, se vizio progettuale dovesse ravvisarsi, esso atterrebbe piuttosto – come infra si illustrerà – alla specifica attività di progettazione strutturale, che non era demandata all'ing. bensì a CEAS s.r.l. CP_2 CP_1 (cfr. contratto – CE sub doc. 2 . Pt_5 CP_1
pagina 5 di 16 A CEAS, infatti, il committente aveva affidato la progettazione strutturale e la direzione lavori strutturali in relazione alle opere strutturali di demolizione, scavo e sostegno connesse all'intervento edile, con specifico riferimento alla progettazione anche della palificazione con berlinese (cfr. pag.
2-3 contratto sub doc. 2 Filzi).
In particolare (pag. 3), a CEAS era affidata l'elaborazione del progetto esecutivo delle strutture interrate e fuori terra, lo studio delle soluzioni più vantaggiose, “l'assistenza e il supporto tecnico nei rapporti con le proprietà confinanti, ad es. per supportare una soluzione con tiranti, i ponteggi ecc.”;
“l'impostazione del sistema di monitoraggio del quadro deformativo indotto dai lavori e controllo periodico dei risultati delle letture” etc.
È evidente, dunque, che le attività materiali che hanno poi causato i danni a parte attrice rientravano nell'ambito di quelle opere tecniche strettamente strutturali rimesse alla progettazione e direzione non dell'ing. bensì di CEAS s.r.l., come si evince anche dalla dettagliata relazione del novembre CP_2
2015 proprio di CEAS sulle fessurazioni (cfr. doc. 8 Imm.re . CP_1
1.3. Ing. CP_4
Deve altresì escludersi la responsabilità dell'ing. CP_4
Correttamente l'ing. allega che il contratto per la progettazione e la direzione dei lavori strutturali CP_4 fu concluso non tra sé e la committenza bensì tra quest'ultima e CEAS s.r.l., soggetto autonomo e dotato di personalità giuridica, come del resto dianzi già illustrato (cfr. contratto sub doc. 5 . CP_4
Ciò naturalmente ha una precipua rilevanza per un'eventuale responsabilità contrattuale azionabile dal committente – che può essere fatta valere nei soli confronti della controparte contrattuale, nel caso di specie CE srl – ma non esclude, in relazione ai terzi asseritamente danneggiati, l'accertamento di una specifica e personale responsabilità extracontrattuale di colui (dipendente, amministratore o collaboratore della società “progettista”) che ha materialmente tenuto la condotta illecita foriera del danno patito dai terzi, ferma se del caso l'estensione ex art. 2049 c.c. – qui non invocata – della responsabilità anche alla società datrice di lavoro.
Nel caso di specie, fermo restando che il rapporto contrattuale per progettazione e direzione dei lavori strutturali deve intendersi intercorso tra e CEAS, deve accertarsi se parte attrice abbia Parte_5 dimostrato la sussistenza di una specifica condotta colposa individuale dell'ing. CP_4
Tale scrutinio ritiene il Tribunale che abbia esito negativo.
In via preliminare, osserva il Tribunale che l'insorgenza delle fessurazioni potrebbe – ma la questione non è stata approfondita funditus in via istruttoria per il difetto a monte della prova (e offerta di prova) della condotta personale del – effettivamente ascriversi non solo all'esecuzione delle attività CP_4 materiali da parte dei due appaltatori ma anche all'inadeguata e carente attività di progettazione di tali attività, con riferimento non tanto alle banali attività meramente esecutive (transito mezzi, demolizioni etc.) quanto alle più complesse attività di perforazione, scavo e palificazione berlinese, trattandosi di attività sofisticate per le quali è fondamentale l'attività di progettazione a monte del professionista abilitato (ingegnere).
La documentazione prodotta da , infatti, dimostra che eseguiva l'opera in conformità a CP_10 CP_10 progetto ed elaborati grafici di CE (art. 2 contratto sub doc. 6 ) e che CEAS ha fornito CP_10
pagina 6 di 16 specifiche tecniche molto precise a , ad esempio in punto materiali e dimensioni dei pali (cfr. CP_10 doc. 15 ). CP_10
Dunque, i danni derivanti dall'attività di palificazione potrebbero, in tesi, ricondursi non solo a CP_10 per l'imperita attività esecutiva ma anche a chi ha progettato tale attività e non lo ha fatto con la diligenza e perizia richiesta anche al fine di evitare danni agli immobili confinanti, come peraltro CP_1 richiesto proprio dal contratto / CE (pag. 3 doc. 5 “supporto tecnico con le proprietà CP_1 confinanti … monitoraggio del quadro deformativo indotto dai lavori”).
Ciò premesso, parte attrice non ha sufficientemente dimostrato in via documentale – né offerto di dimostrare mediante prove orali dirette – le specifiche condotte individuali dell'ing. quale CP_4 esponente della società CEAS cui la committenza aveva affidato l'incarico di progettazione strutturale.
Come dimostrato dall'ing. (visura sub doc. 6), CEAS è una società che è sì detenuta al 50% CP_4 dall'ing. ma che ha anche altri soci e amministratori e nella quale lavorano numerose persone (14 CP_4 addetti riporta la visura) tra cui anche altri ingegneri, come dedotto dal e per vero non CP_4 specificamente contestato da parte attrice, sicché non è sufficiente che il contratto sia stato stipulato con
CEAS e sottoscritto dall'ing. quale socio e amministratore di CEAS, per presumere poi una CP_4 specifica condotta colposa individuale “progettuale” dell'ing. foriera di responsabilità aquiliana CP_4 nei confronti del terzo danneggiato.
I progetti e le specifiche tecniche prodotte da (doc. 15), infatti, riportano l'indicazione di CEAS CP_10 senza indicazione dello specifico ingegnere che li ha redatti.
È vero che il contratto con Imm.re è sottoscritto dall'ing. (socio e amministratore CE), CP_1 CP_4
Imm.re menziona ripetutamente l'ing. come ingegnere strutturista coinvolto (lettera del CP_1 CP_4
2011 sub doc. 43 att.; appalto sub doc. 2 Imm.re , l'ing. ha partecipato al CP_9 CP_1 CP_4 monitoraggio delle fessurazioni e ha redatto la relazione 20.11.2015 sulle “soluzioni progettuali che intendiamo utilizzare nella ristrutturazione/ricostruzione dell'immobile di via Rovani 7 in relazione alle strutture confinanti” (doc. 8 Imm.re . CP_1
Tali elementi, tuttavia, non sono sufficienti a ritenere dimostrato, anche per presunzioni, che il progetto, nelle parti contenenti eventuali imperizie e specifiche violazioni delle regole tecniche dell'arte – per vero nemmeno specificamente individuate da parte attrice (cfr. § 40 citazione) – in relazione agli interventi strutturali e di palificazione, sia stato deciso personalmente dall'ing. e a CP_4 lui possa addebitarsi una responsabilità extracontrattuale per i danni derivanti da tali eventuali vizi progettuali. Insufficiente, infine, altresì il fatto che il cartello del cantiere riportasse il nominativo dell'ing. trattandosi di cartello redatto da e CP_4 CP_9 CP_9
Tantomeno può addebitarsi all'ing. una responsabilità extracontrattuale per omessa adozione di CP_4 generali cautele e atte ad evitare l'insorgenza dei danni, trattandosi di addebito di condotta omissiva colposa alquanto generico e alla cui prova parte attrice perviene sostanzialmente con un ragionamento presuntivo “inverso” dalla verificazione stessa del danno. Inoltre, a maggior ragione, tale generale obbligo di adozione di cautele nella direzione dei lavori – dalla cui asserita violazione sarebbero scaturiti i danni dell'attore terzo – non può per se addossarsi al quanto alla società CEAS, che CP_4 aveva assunto contrattualmente l'incarico di progettazione e direzione dei lavori.
In conclusione, la domanda è dunque rigettata per insufficiente prova di una condotta colposa specificamente ascrivibile all'ing. personalmente. CP_4
pagina 7 di 16 1.4. NTroparte_9
Esclusa la responsabilità di dell'ing. e dell'ing. deve invece Parte_5 CP_2 CP_4 affermarsi la responsabilità – solidale, ex art. 2055 c.c. – delle società appaltatrici e e CP_9 CP_9
. CP_10 era l'appaltatore generale dei lavori edili in cantiere ed ha sostituito la fallita NTroparte_9
SM, subentrando nel gennaio 2015, giusta contratto del 25 novembre 2014 (doc. 2 . CP_9
Rientravano nelle competenze di tale appaltatore molte delle attività materiali genetiche del danno, tra cui transito dei mezzi, demolizioni e scavi in cantiere;
sebbene la parte di lavori più invasiva e
“violenta” sia stata svolta da SM, è tuttavia dimostrato che le fessurazioni di cui è causa sono peggiorate anche nel 2015, allorquando era già subentrata (cfr. relazione CEAS sub doc. 11 ric. CP_9
ATP; cfr. pag. 6 relazione CEAS novembre 2015, doc. 8 imm.re pag. 14 ss. relazione geom. CP_1 in ATP e ancora pag. 12 relazione CTU ing. , sicché tale peggioramento deve Per_1 Per_2 ascriversi anche alle attività svolte da tale impresa edile dal 2015 in avanti.
1.5. CP_10
Le fessurazioni sono altresì causalmente riconducibili alla specifica attività svolta da e sulla CP_10 quale questo Tribunale ha disposto un approfondimento tecnico, al fine di delineare più precisamente il ruolo ricoperto da tale società e la rilevanza causale del suo apporto tecnico.
A la committente aveva affidato (contratti sub doc. 6-7 ) la realizzazione di quella CP_10 CP_10 complessa attività di palificazione interrata (c.d. “berlinese”) per la costruzione dell'autorimessa e doveva eseguire tale attività sulla base dei progetti strutturali e degli elaborati grafici di CEAS CP_10
(cfr. art. 2 contratto sub doc. 6 ). CP_10
Risulta dunque dimostrato che lavorò in cantiere nel 2014 e 2015 svolgendo attività molto CP_10 consistenti (scavi e palificazioni interrati) che hanno certamente sollecitato fortemente le strutture vicine e l'immobile condominiale, come confermato in entrambe le relazioni peritali.
Come già esposto nel paragrafo 1.3, l'eventuale corresponsabilità del soggetto incaricato della progettazione delle complesse attività di palificazione non esclude la responsabilità anche di in CP_10 relazione alle modalità strettamente esecutive di tali attività.
L'apprezzabile aggravamento delle fessurazioni nel 2014 e nel 2015 e lo svolgimento nel medesimo arco temporale (2015 per di significative attività edili da parte delle due società appaltatrici CP_9 consentono dunque di ritenere dimostrata, secondo la regola del “più probabile che non” una riconducibilità causale dei danni, almeno parzialmente e in termini di aggravamento, alla condotta materiale sia di e sia di , condotta che si connota, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in CP_9 CP_9 CP_10 termini di condotta colposa per imperizia e negligenza, essendo esigibile da soggetto specializzato, con l'impiego di diligenza e perizia ordinarie, l'esecuzione delle attività edili affidate in modo tale da evitare la causazione di danni agli immobili circostanti.
1.6. Solidarietà della responsabilità di e NTroparte_9 CP_10
Come già esposto, i soggetti ritenuti responsabili ( ) hanno concorso alla NTroparte_9 CP_10 causazione del danno patito dall'attore, pur non essendone gli unici responsabili, anche per ragioni semplicemente temporali.
pagina 8 di 16 Tuttavia, l'accertamento di un contributo causale di costoro alla realizzazione dei danni patiti dall'attore è sufficiente per l'affermazione della loro responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., non essendo rilevante nei riguardi del danneggiato la quantificazione delle singole quote di responsabilità dei soggetti corresponsabili, ragione per cui la quantificazione operata dal CTU delle percentuali di riconducibilità tecnica dei danni alle condotte dei vari soggetti coinvolti, oltre che ultronea rispetto al quesito, è altresì irrilevante in relazione alla domanda risarcitoria di parte attrice e tenuto conto dell'assenza di domande di accertamento delle quote interne di responsabilità e di regresso che devono essere decise dal Tribunale, come infra illustrato.
Ritiene infatti, in primo luogo, il Tribunale che le fessurazioni dimostrate dal attore – nella Parte_1 misura e nell'estensione rilevate al tempo della stabilizzazione – costituiscano un unico fatto dannoso alla cui realizzazione – sia in termini di insorgenza primaria che in termini di aggravamento e ampliamento – hanno concorso condotte di più soggetti, nel tempo, senza che possa accertarsi la riconducibilità di uno specifico fatto dannoso alla condotta specifica di un solo soggetto.
Pertanto, trovano applicazione i consolidati principi di diritto in relazione all'art. 2055 c.c. secondo cui
“per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 primo comma cod. civ. richiede che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte secondo il criterio di cui all'art. 41 cod. pen., e quindi solo che il fatto dannoso sia in questo senso imputabile a più soggetti, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuno, e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso - considerata normativamente - deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche violate” (ex multis Cass. S.U.
13143/2022).
Deve pertanto affermarsi la responsabilità solidale, nei confronti dell'attore danneggiato, di tutti e due i soggetti responsabili che, con le loro pur autonome condotte, hanno concorso all'insorgenza dei danni.
Non vi è luogo per decidere sulle quote interne di responsabilità in assenza di specifica domanda.
L'accertamento e la ripartizione delle quote di responsabilità di ciascun responsabile condebitore solidale, infatti, devono essere operati dal Giudice soltanto se espressamente domandati dai convenuti, con specifica domanda subordinata di regresso o quantomeno di accertamento delle quote interne di responsabilità (cfr. Cass. 14378/2023).
Tale domanda è stata formulata dalla sola Imm.re il che tuttavia è irrilevante, atteso il rigetto di CP_1 ogni domanda nei suoi confronti.
Nessuna traccia di tale domanda vi è nelle domande e conclusioni di e né ritiene il CP_9 CP_9
Tribunale che tale domanda possa rinvenirsi nelle conclusioni di . CP_10
in citazione ha domandato, nel subordinato caso di accertamento di una rilevanza causale dei CP_10 suoi interventi in relazione ai danni lamentati dall'attore, che tali danni venissero imputati ai progetti dell'ing. e dell'ing. nonché alla committente, chiedendo quindi di “assolvere da CP_4 CP_2 CP_10 qualsivoglia responsabilità”.
Il punto è stato oggetto di richiesta di chiarimenti del Giudice alla prima udienza del 15.11.2021 e il difensore di si riservò di meglio precisare la domanda nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. CP_10
pagina 9 di 16 Il Tribunale ha poi implicitamente ritenuto non proposta alcuna domanda riconvenzionale da parte di non avendo disposto, con ordinanza del 15.11.2021 - a differenza di quanto disposto per la CP_10 odmanda di – la notifica della comparsa all'allora contumace ex art. 292 c.p.c. Parte_5 CP_4
La domanda subordinata di non è poi stata emendata in alcun modo ed è stata precisata nel CP_10 foglio di p.c. nei medesimi termini dell'atto di citazione.
Deve dunque escludersi che abbia specificamente domandato l'accertamento delle quote interne CP_10 di responsabilità tra eventuali condebitori solidali, essendo la sua domanda subordinata meramente funzionale all'attribuzione ad altri soggetti della responsabilità e al rigetto nei suoi confronti di ogni domanda proposta da parte attrice.
In conclusione, e devono essere condannate, ex artt. NTroparte_14 CP_10
2043 e 2055 c.c., in solido tra loro, a risarcire al Condominio attore i danni patrimoniali patiti.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
In ordine alla quantificazione dei danni, il Tribunale osserva quanto segue.
Si condivide la valutazione del CTU geom. confermata dal CTU ing. circa la Per_1 Per_2 tendenziale congruità dei lavori rimediali indicati nel computo metrico prodotto dal Condominio (doc.
14 ric. ATP e doc. 33 merito), sia in termini di necessità dei lavori per il ripristino dei luoghi danneggiati sia in termini di quantificazione dei costi congrui in relazione ai listini camerali (cfr. pag.
19 CTU geom. , con le precisazioni che seguono in relazione ai punti controversi e divergenti Per_1 tra il primo computo sub doc. 14 e il successivo computo sub doc. 33.
Il Tribunale condivide le conclusioni di entrambi i CTU in relazione alla non necessità di ripristino di murature non interessate dalle fessurazioni, in quanto il fenomeno non ha inciso sulla tenuta strutturale dell'immobile e, attesa la stabilizzazione, ha un rilievo prettamente estetico che può essere riparato intervenendo sulle aree colpite (pag. 15 CTU . Parimenti ultroneo appare il trattamento delle aree Per_2 con getti strutturali di malta, non necessari per vizi che non hanno inciso sulla stabilità strutturale dell'immobile.
Deve invece condividersi, in ciò discostandosi dalle indicazioni dei consulenti, il rilievo di parte attrice
(pag. 18 ss concl. e punto 9 osservazioni CTP) circa la necessità di una più estesa riparazione del pavimento dell'androne e delle scale, in graniglia, interessato dalle fessurazioni (cfr. fotografie sub doc.
3 . CP_9
Trattasi infatti di una tipologia di pavimentazione che non può essere riparata mediante la sostituzione, ad esempio, di talune piastrelle ma richiede un intervento complesso atteso che il rivestimento è costituito sostanzialmente da un unico “impasto” distribuito sulle intere superfici.
Intervenire con “rattoppi” sui singoli punti determinerebbe un risultato esteticamente non soddisfacente, con conseguente pregiudizio per il attesa anche la collocazione delle Parte_1 fessurazioni nell'androne e in luoghi di frequente passaggio.
Si condivide pertanto la necessità di un intervento più ampio (circa 70 mq come da doc. 33 rispetto ai
12mq previsti dal primo computo sub doc. 14 ric. ATP), il cui costo congruo può essere quantificato, in base ai prezzi indicati nel computo metrico di parte attrice e ritenuti, in via generale, congrui dal CTU
(trattasi del resto di sostanziale aumento aritmetico del costo in base all'aumentata superficie), in pagina 10 di 16 13.661 euro, dunque con un importo aggiuntivo, rispetto all'importo base indicato dal CTU, di
11.221,40 euro.
In conclusione, si condivide la quantificazione dei costi di ripristino operata dal CTU, ing. in Per_2 misura di 47.242,21 euro oltre iva, da aumentarsi, in ragione del maggior costo per la riparazione del pavimento in graniglia, di 11.221,40 euro, per un importo complessivo di 58.463,61 euro oltre IVA.
Tale importo, che fa riferimento ai prezzi al tempo dell'ATP, è stato poi aggiornato dal CTU con un aumento del 23,5%, in virtù dell'applicazione dell'aumento del 18,35% per l'inflazione, come rilevata dagli indici Istat dal deposito dell'ATP sino a marzo 2024, e di un ulteriore aumento del 5% in via equitativa in relazione al notorio maggior aumento dei prezzi per l'edilizia.
Ritiene il Tribunale che il ragionamento del CTU sia condivisibile e abbia tenuto adeguatamente conto non solo dell'aumento dei prezzi secondo l'indice generale Istat ma anche dell'aumento maggiore dei prezzi nel settore edile tra il 2018 e l'attualità, circostanza notoria e connessa all'aumento vertiginoso di cantieri e lavori edili dopo la pandemia e in concomitanza coi noti incentivi pubblici (c.d.
Superbonus).
Applicato un aumento del 23,5 % alla somma di 58.463,61 si perviene alla quantificazione all'attualità
(rectius alla data della CTU) dei costi di ripristino dei luoghi in misura di 72.202,55 euro. Deve ritenersi applicabile, in assenza di alcuna deduzione delle parti sul punto, il regime IVA al 10% per i lavori di manutenzione delle parti comuni dei condomini, sicché la somma dovuta ammonta complessivamente a 79.422,80 euro.
Quanto alle altre voci di danno, il Tribunale osserva quanto segue.
Non può essere riconosciuto un costo per direttore dei lavori, in quanto trattasi di semplici attività di manutenzione e riparazione che ben possono essere eseguite senza la necessaria presenza di un direttore dei lavori.
La spesa per consulenza e perizia ante causam svolta da (doc. 29bis, 38 e 39 att.) può CP_15 essere riconosciuta ma limitatamente all'importo congruamente ridotto di
4.000 euro, in quanto parte delle attività svolte (ad es. la redazione di computo metrico analitico) era ultronea rispetto alla stretta necessità di un accertamento sommario dello stato dei luoghi per l'impostazione della causa.
La spesa documentata di 672,15 euro (doc. 21 ATP) per interventi urgenti nel marzo 2014 può essere riconosciuta, come del resto valutato anche dal CTU.
Il Condominio attore, poi, richiede il risarcimento del danno per spese sostenute per l'assistenza, a vario titolo, di professionisti e consulenti nella gestione dei rapporti tra e Parte_1 Parte_5 in relazione al cantiere sul fondo finitimo.
Circa 15.000 euro per il corrispettivo versato a da marzo 2010 al gennaio 2018 per periodica CP_16 attività di consulenza in ambito tecnico in relazione alle interferenze con il cantiere e alle opere CP_1 di sostegno (analisi progetto opere di sostegno, supporto durante l'iter di progettazione, assistenza in fase di costruzione etc.), come da doc. 19 (incarico conferito nel 2010).
Circa 35.000 euro per corrispettivi versati al geom. dal febbraio 2010 al dicembre 2016 per lunga CP_17 periodica attività di consulenza e assistenza amministrativa nei rapporti tra il Condominio e Pt_5
(doc. 20), attività estrinsecatasi in vario modo (reperimento e studio documentazione tecnico- CP_1
pagina 11 di 16 amministrativa, partecipazione ad assemblee condominiali, interazione con soggetti e professionisti coinvolti, etc.)
A tale titolo, dunque, il Condominio richiede circa 50.000 euro, oltre rivalutazione (pag. 30 concl.). A riguardo – a differenza di quanto richiesto da parte attrice (tabella pag. 30 concl.) – non deve operarsi alcun aggiornamento ai prezzi effettivi attuali, trattandosi di esborsi già sostenuti per i quali devono essere riconosciuti soltanto la rivalutazione monetaria e gli interessi, come qualunque voce di danno patrimoniale per costo emergente pregresso.
Ritiene il Tribunale che tale voce di danno possa essere riconosciuta nell'an, in quanto la complessità della vertenza, coinvolgente plurimi soggetti (proprietà, appaltatori, progettisti etc.) e plurimi profili
(ingegneristico-strutturali, amministrativi, edili), rende ragionevole e congrua la decisione del di avvalersi di professionisti specializzati per l'assistenza in itinere ( per gli aspetti Parte_1 CP_16 strettamente tecnici e geom. per gli aspetti amministrativi e di gestione complessiva dei rapporti CP_17 con le altre parti e della vertenza).
La quantificazione precisa del danno, in termini cioè di spese sostenute in diretta e immediata connessione causale con le condotte illecite dei soggetti responsabili e con i fenomeni fessurativi dannosi insorti, è tuttavia estremamente complicata e gravosa, sicché deve soccorrere la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. ex multis Cass. 127/2016). C I corrispettivi versati a e al geom. infatti, remunerano una lunga e complessa attività svoltasi CP_17 nel corso degli anni sin dall'avvio del cantiere (gli incarichi sono stati conferiti a inizio 2010) e CP_1 prima ancora dell'insorgere dei primi fenomeni dannosi (2011, con gli scavi per le fondazioni, cfr. pag.
2 concl. att.), attività poi condotta ad ampio spettro nella gestione dei complessi rapporti con la proprietà confinante, rapporti che riguardavano anche la conduzione dei lavori e del cantiere in generale e non esclusivamente gli specifici danni (deterioramenti e fessurazioni) di cui è causa.
Tali attività e i costi sostenuti per remunerarle, dunque, non possono essere posti interamente in diretta connessione causale con l'evento dannoso (fessurazioni). È sufficiente, a riguardo, esaminare la prima fattura del geom. del 06.04.2011 (pag.
2-4 doc. 20) per avvedersi che essa, dell'importo di circa CP_17
10.000 euro, attiene ad attività svolte tutte nel 2009 e 2010, dunque prima dell'insorgenza stessa dei fenomeni dannosi. C Per tali ragioni, essendo pressoché impossibile – le fatture di , inoltre, non riportano analitica descrizione delle attività svolte – discernere il costo per attività dei professionisti strettamente connesse all'evento dannoso dal costo per altre attività, ritiene il Tribunale che, sulla base degli importi delle fatture, della natura e complessità dell'attività di assistenza e consulenza ragionevolmente necessaria per la gestione dell'evento di danno, tale voce di danno debba in via equitativa liquidarsi in 20.000 euro in moneta attuale, già comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dai singoli esborsi alla data della sentenza;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza al saldo.
Sulla somma di 4.672,15 euro (spese AIPI e impresa Cavalli), invece, va aggiunta la rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo
Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza al saldo.
pagina 12 di 16 Sulla somma, infine, di 79.422,80 euro (costi di ripristino) deve essere aggiunta la rivalutazione a partire dal mese di maggio 2024, data del deposito della CTU, alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza al saldo.
3. Domande di manleva NTr La domanda di manleva di nei confronti di è assorbita, per rigetto delle domande Parte_5 attoree nei suoi confronti.
Deve invece accogliersi la domanda di di manleva nei confronti di , ai sensi della CP_10 CP_7 polizza responsabilità civile in atti (doc. 10 ), la cui operatività non è stata contestata da . CP_10 CP_7
deve dunque essere tenuta indenne dalla compagnia assicurativa per tutto quanto CP_10 CP_7 pagato a parte attrice in forza della presente sentenza, spese di CTU (sia in sede di ATP che di merito), per compenso CTP di parte attrice e di lite (di entrambe le fasi) incluse.
In ragione dell'espressa richiesta formulata da ex art. 1917 comma 3 c.c., deve altresì dichiararsi CP_10
obbligata a pagare direttamente al Condominio attore quanto da quest'ultimo eventualmente CP_7 richiesto a . CP_10
4. Spese per le consulenze tecniche e spese di lite
Gli onorari per le due CTU, già liquidati con decreto del 17.12.2018 dal Giudice dell'ATP e con decreto del 29.05.2024 da questo Giudice, devono essere posti a carico dei due odierni convenuti soccombenti (in parti uguali tra loro), nei soli rapporti interni e ferma la solidarietà nei confronti del consulente.
Le spese di lite di parte attrice per la fase di ATP sono poste integralmente a carico dei due odierni convenuti soccombenti ( e ). NTroparte_9 CP_10
Sono invece integralmente compensate, sempre per la fase di ATP, le spese tra parte attrice, da un lato, NT e gli altri convenuti ( Imm.re e il suo assicuratore per gravi ed eccezionali CP_2 CP_4 CP_1 ragioni, in quanto non appariva in allora irragionevole o pretestuoso esperire l'accertamento tecnico preventivo nei confronti di un'ampia schiera di soggetti coinvolti a vario titolo nel cantiere.
Le spese dell'ATP sono liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per gli ATP di valore compreso tra 52.000 e 260.000 e dei parametri generali di cui all'art. 4 del
DM e previo lieve aumento per la complessità della causa, nella misura di cui al dispositivo.
Quanto alle spese del procedimento di merito, esse sono compensate per un quarto tra parte attrice e i due convenuti soccombenti in ragione dell'accoglimento della domanda in misura apprezzabilmente inferiore al petitum. I residui tre quarti delle spese di parte attrice sono poste a carico, in via solidale tra loro, dei due convenuti soccombenti.
Le spese di dell'ing. e dell'ing. sempre per il solo procedimento di Pt_5 CP_1 CP_2 CP_4 merito, devono invece essere poste integralmente a carico di parte attrice, soccombente nei loro confronti. NTr A carico di parte attrice devono altresì porsi le spese di , compagnia assicurativa di Pt_5
e terza chiamata, in quanto la chiamata in garanzia da parte di si è resa
[...] Parte_5
pagina 13 di 16 necessaria a fronte della domanda di parte attrice e l'iniziativa del convenuto chiamante non può dirsi manifestamente infondata o palesemente arbitraria (cfr. Cass. 31889/2019; Cass. 23123/2019). NTr A riguardo, le eccezioni sollevate da non appaiono, ad un incidentale esame, fondate in quanto i danni addebitati da parte attrice a sono danni da attività edili di varia natura (transito Pt_5 CP_1 mezzi, perforazioni, scavi, etc.) e non derivanti esclusivamente e strettamente da vibrazioni causate da battipali, rulli e macchine vibranti (cfr. clausola A77) o cedimento del terreno, sicché appaiono NTr compresi nella polizza RC rischi edili sub doc. 10 Imm.re rovani e doc. 2 , che deve ritenersi coprire anche i danni derivanti da fenomeni di vibrazione in generale, ove derivanti da attività diverse dall'impiego di battipali, rulli e macchine vibranti e derivanti, invece, da attività di scavo, demolizione o da semplice attività di transito di mezzi.
Parte attrice ha altresì addebitato a danni da cosa in custodia ex art. 2051 e, dunque, Parte_5 astrattamente rientranti nella polizza RC da “proprietà di immobili” (doc. 11 Imm.re , che deve CP_1 ritenersi precipuamente applicabile a danni cagionati dalla res, sicché la chiamata in causa era certamente ragionevole a fronte della domanda attorea, ancorché si sia poi accertato che i danni di cui è causa sono derivati non dalla res ma dall'attività dell'uomo ex art. 2043 c.c. NTr Per l'infondatezza virtuale dell'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa da parte di NTr con precipuo riferimento alla polizza RC rischi edili, devono essere poste a carico di le spese di in relazione alla domanda di manleva. Parte_5
Quanto ai rapporti tra e , non si scorge nelle conclusioni di , in aggiunta alla CP_10 CP_7 CP_10 domanda di manleva, una domanda di condanna di al rimborso delle c.d. spese di resistenza, CP_7 cioè delle spese sostenute per resistere alla domanda di parte attrice, trattandosi di domanda distinta e che non può ritenersi inclusa nella generica locuzione “con vittoria di spese e competenze di lite” (cfr.
Cass. 4275/2024). Esse non possono, pertanto, essere riconosciute.
Le spese tra ed in relazione alla domanda di manleva sono integralmente compensate CP_10 CP_7 tra loro in assenza di opposizione dell'assicuratore alla domanda di manleva (cfr. Cass. 18076/2020;
Cass. 10595/2018).
Le spese di lite del procedimento di merito sono liquidate in applicazione dei parametri generali previsti dall'art. 4 DM 55/2014, degli importi previsti dal D.M. per le cause di valore compreso tra
52.000 e 260.000 euro e previo lieve aumento per la complessità della causa e la pluralità di parti, nella NTr misura di cui al dispositivo. Per le sole spese di a carico di per la domanda di Pt_5 CP_1 manleva è esclusa la fase istruttoria, non svolta in relazione alla questione della manleva, e gli importi per le altre fasi sono ampiamente ridotte in ragione dell'attività difensiva contenuta, in relazione alla sola questione della manleva.
A carico dei due convenuti soccombenti deve essere posta anche la spesa per il CTP di parte attrice
(doc. 52), congruamente ridotta ad euro 3.600, atteso che al CTU è stato liquidato compenso di 6.000 euro, a fronte di attività ben più gravosa. In ragione della compensazione di un quarto, a carico dei convenuti soccombenti è posta la somma di 2.700 euro. La spesa richiesta dall'ing. per il proprio CP_4
CTP (4.440 euro) non può, invece, essere riconosciuta, in assenza di documentazione della spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
pagina 14 di 16 RIGETTA le domande tutte formulate dal contro Parte_6 CP_1
e per l'effetto,
[...] CP_2 Parte_7
e da ogni domanda proposta nei loro NTroparte_18 CP_2 CP_4 confronti;
DICHIARA assorbita la domanda di manleva formulata da contro NTroparte_1 [...]
; NTroparte_6
visti gli articoli 2043 e 2055 c.c.,
DICHIARA e corresponsabili dei danni patiti dal CP_10 NTroparte_9
Condominio attore per i fenomeni di fessurazione di cui è causa e per l'effetto,
DA e in solido tra loro, a pagare al CP_10 NTroparte_9
, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale: Parte_6
- la somma di 79.422,80 euro, oltre rivalutazione secondo indice Istat dal mese di maggio 2024 alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- la somma di 4.672,15 euro, oltre rivalutazione secondo indice Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- la somma di 20.000 euro, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
DICHIARA tenuta a manlevare e tenere indenne NTroparte_7 per tutto quanto essa pagherà a parte attrice in forza della presente sentenza, comprese spese CP_10 di lite e di CTU, sia del procedimento di ATP che di merito, e compenso CTP di parte attrice;
DICHIARA obbligata, ai sensi dell'art. 1917 NTroparte_7 comma 3 c.c., a pagare direttamente al Condominio attore quanto da quest'ultimo eventualmente richiesto a in forza della presente sentenza;
CP_10
PONE le spese di entrambe le CTU (del procedimento di ATP e del presente procedimento), già liquidate come in atti, definitivamente a carico di e e CP_10 NTroparte_9 CP_9 in parti uguali tra loro, nei soli rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti dei consulenti;
COMPENSA integralmente le spese di lite del procedimento di ATP tra parte attrice e Imm.re Rovani srl, e;
CP_2 CP_4 NTroparte_6
COMPENSA le spese di lite del procedimento di merito tra il Condominio attore e e CP_10 [...] per un quarto;
NTroparte_9
COMPENSA integralmente le spese di lite tra ed in relazione alla domanda di manleva;
CP_10 CP_7
PONE a carico di e in solido tra loro, le spese intere CP_10 NTroparte_9 di parte attrice per il procedimento di ATP e i residui tre quarti delle spese di lite di parte attrice per la fase di merito;
PONE a carico del Milano le spese di lite di Imm.re Rovani srl, Parte_6 CP_2
e per il procedimento di merito;
[...] CP_4 NTroparte_6
PONE a carico di le spese di lite di Imm.re Rovani srl per la domanda di NTroparte_6 manleva;
pagina 15 di 16 e pertanto,
DA e in solido tra loro, a pagare a parte CP_10 NTroparte_9 attrice:
- euro 4.000 per le spese di ATP (euro 1.200 per fase di studio;
euro 1.000 per fase introduttiva;
euro 1.800 per fase istruttoria);
- euro 13.500 per i tre quarti delle spese della fase di merito (euro 2.400 per fase di studio;
euro
1.500 per fase introduttiva;
euro 5.100 per fase istruttoria ed euro 4.500 per fase decisionale); oltre: 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge (per entrambe le fasi), euro 804 per esborsi (3/4 C.U. e marche per entrambe le fasi), euro 2.700 per spese consulente tecnico di parte;
DA a pagare a Imm.re Rovani srl, Parte_6 CP_2
e , le spese del procedimento di merito, che si liquidano, per CP_4 NTroparte_6 ciascuno dei predetti convenuti, in euro 18.000 (euro 3.200 per fase di studio;
euro 2.000 per fase introduttiva;
euro 6.800 per fase istruttoria ed euro 6.000 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed euro 759 alla sola Imm.re per CP_1 esborsi (C.U. chiamata terzo);
DA a rimborsare a le spese di lite per la sola NTroparte_6 Pt_5 CP_1 domanda di manleva, che si liquidano in complessivi euro 4.300 per compensi (euro 1.300 per fase di studio;
euro 850 per fase introduttiva ed euro 2.150 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 16 gennaio 2025
Il Giudice Marco Carbonaro
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 43647/2020 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO FANO e dell'avv. GIUSEPPINA DALESSANDRI elettivamente domiciliato presso i difensori parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO NTroparte_1 P.IVA_2
RESCIGNO e dell'avv. REMO MARIA ANTONIO EUGENIO GHIRARDI elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MATTEO RESCIGNO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNI BARBIERI CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore;
SO. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO MASCHERONI CP_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA SCOTTI CP_4 C.F._2
CAMUZZI elettivamente domiciliato presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio NTroparte_5 Parte_2 P.IVA_4 dell'avv. ANGELO IANNACCONE elettivamente domiciliata presso il difensore parte convenuta
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCELLA NTroparte_6 P.IVA_5
SCHIAVI elettivamente domiciliata presso il difensore
NTroparte_7
(P.IVA ) con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_6
FILIPPO MARTINI e dell'avv. MARCO RODOLFI elettivamente domiciliata presso i difensori terzi chiamati
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 09.07.2024 e richiamato all'udienza del 10.07.2024.
Parte convenuta NTroparte_1
Come da foglio di p.c. depositato il 09.07.2024 e richiamato all'udienza del 10.07.2024.
Parte convenuta CP_2
Come da foglio di p.c. depositato il 09.07.2024 e richiamato all'udienza del 10.07.2024. Con Parte convenuta CP_3
Come da foglio di p.c. depositato il 09.07.2024 e richiamato all'udienza del 10.07.2024.
Parte convenuta CP_4
Come da foglio di p.c. depositato il 09.07.2024 e richiamato all'udienza del 10.07.2024.
Parte convenuta “ NTroparte_9
Come da foglio di p.c. depositato il 05.07.2024 e richiamato all'udienza del 10.07.2024.
Terza chiamata NTroparte_6
Come da foglio di p.c. depositato il 04.07.2024 e richiamato all'udienza del 10.07.2024.
Terza chiamata CP_7
Come da foglio di p.c. depositato il 10.07.2024 e richiamato all'udienza del 10.07.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Il Condominio Milano allegava che, nel 2009, la società Parte_1 NTroparte_1 proprietaria del fondo confinante con il condominio, avviava un complesso cantiere edile affidato dapprima all'impresa appaltatrice SM S.r.l. e poi, dopo il fallimento di quest'ultima, alla
[...] con la direzione dei lavori generali affidata all'ing. NTroparte_9 CP_2
Allegava inoltre che la progettazione e la direzione dei lavori strutturali era affidata all'ing. CP_4
e che le attività di palificazione erano state affidate a CP_10
Deduceva, poi, l'attore che, a partire dal 2011, iniziavano ad emergere deterioramenti e lesioni edili al proprio stabile in concomitanza con operazioni di scavo sul fondo confinante. Il Parte_1 promuoveva dunque accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. al fine di determinare lo stato e la natura delle lesioni che avevano interessato lo stabile di , le cause delle Parte_1 stesse, i lavori di ripristino e la loro quantificazione, unitamente alla valutazione dei costi già sostenuti.
In sede di ATP (RG 10850/2018) veniva espletata CTU, con relazione del geom. del Persona_1
14.12.2018.
pagina 2 di 16 Espletato tale procedimento, non essendo le parti addivenute a conciliazione della vertenza, il conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, Parte_3 NTroparte_1
l'ing. e l'ing.
[...] NTroparte_11 CP_10 CP_2 CP_4 chiedendone a vario titolo la condanna, in solido, al risarcimento dei danni patiti a causa dei
[...] lavori edili effettuati sul fondo adiacente al Condominio, quantificati in circa 180.000 euro, ridotti a circa 174.000 euro in comparsa conclusionale.
Si costituiva eccependo l'assenza di responsabilità nella causazione dei danni NTroparte_1 Con lamentati e indicando nelle due imprese appaltatrici, e e gli CP_9 CP_9 CP_3 esclusivi eventuali responsabili dei danni arrecati a parte attrice. Da ultimo, chiedeva autorizzarsi chiamata in causa di quale propria compagnia assicuratrice. Proponeva, in NTroparte_6 subordine, domanda di regresso verso gli altri convenuti eventualmente corresponsabili.
Anche si costituiva eccependo l'assenza di sua responsabilità e chiedendo dunque il rigetto CP_10 delle domande attoree tutte;
chiedeva, inoltre, autorizzarsi la chiamata in causa del suo assicuratore,
Parte_4
Si costituiva in giudizio anche contestando la NTroparte_11 propria responsabilità in merito ai danni lamentati da parte attrice, in quanto essa era subentrata a
SM (poi fallita) nell'esecuzione dei lavori, quando oramai i danni si erano già verificati da anni.
Si costituiva anche l'ing. il quale affermava che già in sede di ATP si era escluso CP_2 qualsivoglia profilo di responsabilità in capo a sè, precisando che la Direzione Lavori strutturali era stata affidata all'ing. Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree. CP_4
L'ing. si costituiva, tardivamente, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva CP_4 in relazione al fatto che l'incarico di direzione lavori sarebbe stato affidato dalla committente alla società CeAs S.r.l. e non a sé e, in ogni caso, l'infondatezza delle domande NTroparte_1 attoree. NT Autorizzatane la chiamata, si costituivano anche le compagnie assicurative e , aderendo CP_7 NT alle posizioni dei rispettivi assicurati in punto infondatezza delle domande attoree. eccepiva altresì inoperatività della copertura assicurativa.
La causa veniva riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, e veniva dunque istruita mediante
CTU con relazione dell'ing. depositata il 28.05.2024. Persona_2
Infine, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 10.07.2024, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione, con superfluità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti, e la domanda di parte attrice è parzialmente fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento delle responsabilità
Occorre premettere che il consulente nominato dal Tribunale in questo procedimento di merito ha esaustivamente risposto ai quesiti posti, depositando una relazione accuratamente e logicamente motivata, che il Tribunale condivide, limitatamente alle questioni oggetto dei quesiti peritali e fatto salvo quanto appresso specificato in ordine a taluni aspetti di dettaglio.
pagina 3 di 16 Non ravvisa dunque il Tribunale alcun profilo di nullità della CTU, pur dovendosi sottolineare che il consulente ha svolto considerazioni ultronee rispetto al quesito, in particolare esprimendosi su una non richiesta individuazione di quote di responsabilità tecnica dei vari soggetti coinvolti.
Nondimeno, ritiene il Tribunale che tali pur esorbitanti considerazioni e valutazioni debbano semplicemente considerarsi tamquam non essent senza che esse inficino la validità della consulenza in relazione agli autonomi profili oggetto dei quesiti formulati dal Tribunale, non intaccati e non influenzati dalle ultronee considerazioni.
È dunque pressochè pacifico tra le parti che negli spazi comuni del attore si siano Parte_1 verificati, in concomitanza temporale con complessi e radicali lavori edili svolti sul fondo di proprietà di danni edili, compiutamente descritti, anche mediante fotografie, sia nelle NTroparte_1 relazioni CEAS (doc. 9 ss ric. ATP) sia nella relazione dell'ATP (pag. 14 ss.) sia infine nella CTU del presente giudizio (pag. 5 ss.).
Trattasi, in particolare, di fessurazioni apparse in varie parti degli spazi comuni del dopo Parte_1
l'inizio dei lavori sulla proprietà (androne, vano portineria, scale etc.), peggiorate NTroparte_1 nel corso degli anni e ormai da tempo stabilizzate (cfr. pag. 6 CTU).
Ritiene il Tribunale, sulla base dell'accertamento svolto in sede di ATP nel contraddittorio tecnico tra tutte le odierne parti e degli ulteriori approfondimenti svolti nella CTU dell'ing. che le cause Per_2 tecniche di tali fessurazioni – come peraltro non sostanzialmente contestato, da un punto di vista strettamente tecnico e materiale dai convenuti – debbano essere individuati nei seguenti fenomeni (cfr. pag. 18 relazione ATP):
- transito di materiali e mezzi in cantiere, anche pesanti, che hanno provocato micro cedimenti del terreno e vibrazioni sussultorie;
- attività di demolizione di precedenti manufatti e attività di perforazione e scavo del terreno per indagini geologiche e geotecniche nonché per l'esecuzione di una berlinese di micropali, che hanno provocato micro cedimenti delle strutture e del piano fondazionale.
Accertata la causa tecnica dei danni patiti dallo stabile condominiale, deve accertarsi a chi siano ascrivibili le attività generatrici di tali danni e se siano riferibili a condotte negligenti e imperite, tali da fondare una responsabilità risarcitoria extracontrattuale.
1.1. NTroparte_1
Ritiene il Tribunale che debba escludersi la responsabilità del proprietario e committente
[...]
CP_1
In primo luogo, deve osservarsi che non viene in rilievo, nella presente causa, una responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni derivanti da cose in custodia, in quanto i danni lamentati non sono derivati dalla res, cioè da muri e terreni di proprietà di aventi anomalie potenzialmente lesive, ma da una Parte_5 condotta negligente e imperita dell'uomo nella sua interazione con la res, teatro passivo dell'evento.
Il danno non è dunque scaturito dall'immobile di proprietà di e non è in relazione Pt_5 CP_1 causale, se non naturalistica, con tale immobile (cfr. Cass. 11152/2023).
Il danno deve piuttosto porsi in collegamento causale, ex art. 2043 c.c., con la negligenza e l'imperizia di chi ha eseguito le predette attività materiali (transito mezzi pesanti, demolizioni, perforazioni,
pagina 4 di 16 palificazioni etc.) senza che l'immobile in sé, per le sue caratteristiche, abbia ricoperto alcuna rilevanza causale nella determinazione dei danni di parte attrice.
Ciò premesso, deve escludersi la responsabilità ex art. 2043 c.c. di quale committente Parte_5 delle opere edili, in quanto i danni patiti dall'attore sono conseguenza di attività progettuali, materiali ed esecutive di cui non risponde, in via generale, il committente.
Salve le note ipotesi di affidamento di lavori ad un appaltatore manifestamente inesperto – ipotesi non ricorrente nel caso di specie, in cui sia SM, poi fallita, sia e sono imprese CP_9 CP_9 specializzate nel settore edile (cfr. pag. 2 contratto sub doc. 5 – o di ingerenza del committente CP_9 nei lavori al punto da ridurre l'appaltatore a mero esecutore e nudus minister.
Anche quest'ultima ipotesi non ricorre nel caso di specie, non essendo stata dimostrata una ingerenza del committente tale da esautorare gli appaltatori (per quanto di rilevanza in questa sede, l'appaltatrice nell'ambito dell'esecuzione materiale di attività prettamente esecutive NTroparte_9
(movimentazione mezzi, scavi etc.).
Il fatto che, giusta contratto di appalto (pag. 12 doc. 5), il committente mantenesse la responsabilità sulla redazione del progetto non implica certamente che poi esso si ingerisse in modo invasivo nelle attività strettamente esecutive, che sono poi quelle che hanno cagionato i danni di cui è causa. Inoltre, la redazione del progetto restava di competenza del committente nel rapporto tra committente e appaltatore ma fu poi affidato dal committente ai propri progettisti e consulenti (ing. e CEAS CP_2 srl, per le opere strutturali) che hanno redatto i progetti in autonomia ed in forza di contratto di prestazione d'opera (cfr. doc. 8 e 9 doc. 5 doc. 2 , non certamente come Parte_5 CP_4 CP_2 rappresentanti del committente, come allegato dall'attore (cfr. pag. 34 conclusionale).
Né il fatto che il proprietario e committente abbia seguito le attività di rilevazione e monitoraggio delle fessurazioni nel corso del tempo implica una ingerenza tale da esautorare progettisti e appaltatori nelle loro sfere di rispettiva autonomia ed una responsabilità per i danni derivanti dalle attività progettuali e materiali di cui si è discusso.
La responsabilità di è dunque esclusa e ciò è coerente con il principio di NTroparte_1 diritto ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui “poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati
a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo quando l'opera sia stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea (cd. culpa in eligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive” (mass. Cass. 36399/2023 ex multis).
1.2. Ing. CP_2
Deve altresì escludersi responsabilità dell'ing. direttore dei lavori “generali”, in quanto CP_2
i danni patiti da parte attrice derivano non da vizi del progetto edile complessivo ma dalle modalità di esecuzione dei lavori pur progettati dall'ing. modalità la cui determinazione rientra nelle CP_2 competenze e nella discrezionalità dell'appaltatore.
Inoltre, se vizio progettuale dovesse ravvisarsi, esso atterrebbe piuttosto – come infra si illustrerà – alla specifica attività di progettazione strutturale, che non era demandata all'ing. bensì a CEAS s.r.l. CP_2 CP_1 (cfr. contratto – CE sub doc. 2 . Pt_5 CP_1
pagina 5 di 16 A CEAS, infatti, il committente aveva affidato la progettazione strutturale e la direzione lavori strutturali in relazione alle opere strutturali di demolizione, scavo e sostegno connesse all'intervento edile, con specifico riferimento alla progettazione anche della palificazione con berlinese (cfr. pag.
2-3 contratto sub doc. 2 Filzi).
In particolare (pag. 3), a CEAS era affidata l'elaborazione del progetto esecutivo delle strutture interrate e fuori terra, lo studio delle soluzioni più vantaggiose, “l'assistenza e il supporto tecnico nei rapporti con le proprietà confinanti, ad es. per supportare una soluzione con tiranti, i ponteggi ecc.”;
“l'impostazione del sistema di monitoraggio del quadro deformativo indotto dai lavori e controllo periodico dei risultati delle letture” etc.
È evidente, dunque, che le attività materiali che hanno poi causato i danni a parte attrice rientravano nell'ambito di quelle opere tecniche strettamente strutturali rimesse alla progettazione e direzione non dell'ing. bensì di CEAS s.r.l., come si evince anche dalla dettagliata relazione del novembre CP_2
2015 proprio di CEAS sulle fessurazioni (cfr. doc. 8 Imm.re . CP_1
1.3. Ing. CP_4
Deve altresì escludersi la responsabilità dell'ing. CP_4
Correttamente l'ing. allega che il contratto per la progettazione e la direzione dei lavori strutturali CP_4 fu concluso non tra sé e la committenza bensì tra quest'ultima e CEAS s.r.l., soggetto autonomo e dotato di personalità giuridica, come del resto dianzi già illustrato (cfr. contratto sub doc. 5 . CP_4
Ciò naturalmente ha una precipua rilevanza per un'eventuale responsabilità contrattuale azionabile dal committente – che può essere fatta valere nei soli confronti della controparte contrattuale, nel caso di specie CE srl – ma non esclude, in relazione ai terzi asseritamente danneggiati, l'accertamento di una specifica e personale responsabilità extracontrattuale di colui (dipendente, amministratore o collaboratore della società “progettista”) che ha materialmente tenuto la condotta illecita foriera del danno patito dai terzi, ferma se del caso l'estensione ex art. 2049 c.c. – qui non invocata – della responsabilità anche alla società datrice di lavoro.
Nel caso di specie, fermo restando che il rapporto contrattuale per progettazione e direzione dei lavori strutturali deve intendersi intercorso tra e CEAS, deve accertarsi se parte attrice abbia Parte_5 dimostrato la sussistenza di una specifica condotta colposa individuale dell'ing. CP_4
Tale scrutinio ritiene il Tribunale che abbia esito negativo.
In via preliminare, osserva il Tribunale che l'insorgenza delle fessurazioni potrebbe – ma la questione non è stata approfondita funditus in via istruttoria per il difetto a monte della prova (e offerta di prova) della condotta personale del – effettivamente ascriversi non solo all'esecuzione delle attività CP_4 materiali da parte dei due appaltatori ma anche all'inadeguata e carente attività di progettazione di tali attività, con riferimento non tanto alle banali attività meramente esecutive (transito mezzi, demolizioni etc.) quanto alle più complesse attività di perforazione, scavo e palificazione berlinese, trattandosi di attività sofisticate per le quali è fondamentale l'attività di progettazione a monte del professionista abilitato (ingegnere).
La documentazione prodotta da , infatti, dimostra che eseguiva l'opera in conformità a CP_10 CP_10 progetto ed elaborati grafici di CE (art. 2 contratto sub doc. 6 ) e che CEAS ha fornito CP_10
pagina 6 di 16 specifiche tecniche molto precise a , ad esempio in punto materiali e dimensioni dei pali (cfr. CP_10 doc. 15 ). CP_10
Dunque, i danni derivanti dall'attività di palificazione potrebbero, in tesi, ricondursi non solo a CP_10 per l'imperita attività esecutiva ma anche a chi ha progettato tale attività e non lo ha fatto con la diligenza e perizia richiesta anche al fine di evitare danni agli immobili confinanti, come peraltro CP_1 richiesto proprio dal contratto / CE (pag. 3 doc. 5 “supporto tecnico con le proprietà CP_1 confinanti … monitoraggio del quadro deformativo indotto dai lavori”).
Ciò premesso, parte attrice non ha sufficientemente dimostrato in via documentale – né offerto di dimostrare mediante prove orali dirette – le specifiche condotte individuali dell'ing. quale CP_4 esponente della società CEAS cui la committenza aveva affidato l'incarico di progettazione strutturale.
Come dimostrato dall'ing. (visura sub doc. 6), CEAS è una società che è sì detenuta al 50% CP_4 dall'ing. ma che ha anche altri soci e amministratori e nella quale lavorano numerose persone (14 CP_4 addetti riporta la visura) tra cui anche altri ingegneri, come dedotto dal e per vero non CP_4 specificamente contestato da parte attrice, sicché non è sufficiente che il contratto sia stato stipulato con
CEAS e sottoscritto dall'ing. quale socio e amministratore di CEAS, per presumere poi una CP_4 specifica condotta colposa individuale “progettuale” dell'ing. foriera di responsabilità aquiliana CP_4 nei confronti del terzo danneggiato.
I progetti e le specifiche tecniche prodotte da (doc. 15), infatti, riportano l'indicazione di CEAS CP_10 senza indicazione dello specifico ingegnere che li ha redatti.
È vero che il contratto con Imm.re è sottoscritto dall'ing. (socio e amministratore CE), CP_1 CP_4
Imm.re menziona ripetutamente l'ing. come ingegnere strutturista coinvolto (lettera del CP_1 CP_4
2011 sub doc. 43 att.; appalto sub doc. 2 Imm.re , l'ing. ha partecipato al CP_9 CP_1 CP_4 monitoraggio delle fessurazioni e ha redatto la relazione 20.11.2015 sulle “soluzioni progettuali che intendiamo utilizzare nella ristrutturazione/ricostruzione dell'immobile di via Rovani 7 in relazione alle strutture confinanti” (doc. 8 Imm.re . CP_1
Tali elementi, tuttavia, non sono sufficienti a ritenere dimostrato, anche per presunzioni, che il progetto, nelle parti contenenti eventuali imperizie e specifiche violazioni delle regole tecniche dell'arte – per vero nemmeno specificamente individuate da parte attrice (cfr. § 40 citazione) – in relazione agli interventi strutturali e di palificazione, sia stato deciso personalmente dall'ing. e a CP_4 lui possa addebitarsi una responsabilità extracontrattuale per i danni derivanti da tali eventuali vizi progettuali. Insufficiente, infine, altresì il fatto che il cartello del cantiere riportasse il nominativo dell'ing. trattandosi di cartello redatto da e CP_4 CP_9 CP_9
Tantomeno può addebitarsi all'ing. una responsabilità extracontrattuale per omessa adozione di CP_4 generali cautele e atte ad evitare l'insorgenza dei danni, trattandosi di addebito di condotta omissiva colposa alquanto generico e alla cui prova parte attrice perviene sostanzialmente con un ragionamento presuntivo “inverso” dalla verificazione stessa del danno. Inoltre, a maggior ragione, tale generale obbligo di adozione di cautele nella direzione dei lavori – dalla cui asserita violazione sarebbero scaturiti i danni dell'attore terzo – non può per se addossarsi al quanto alla società CEAS, che CP_4 aveva assunto contrattualmente l'incarico di progettazione e direzione dei lavori.
In conclusione, la domanda è dunque rigettata per insufficiente prova di una condotta colposa specificamente ascrivibile all'ing. personalmente. CP_4
pagina 7 di 16 1.4. NTroparte_9
Esclusa la responsabilità di dell'ing. e dell'ing. deve invece Parte_5 CP_2 CP_4 affermarsi la responsabilità – solidale, ex art. 2055 c.c. – delle società appaltatrici e e CP_9 CP_9
. CP_10 era l'appaltatore generale dei lavori edili in cantiere ed ha sostituito la fallita NTroparte_9
SM, subentrando nel gennaio 2015, giusta contratto del 25 novembre 2014 (doc. 2 . CP_9
Rientravano nelle competenze di tale appaltatore molte delle attività materiali genetiche del danno, tra cui transito dei mezzi, demolizioni e scavi in cantiere;
sebbene la parte di lavori più invasiva e
“violenta” sia stata svolta da SM, è tuttavia dimostrato che le fessurazioni di cui è causa sono peggiorate anche nel 2015, allorquando era già subentrata (cfr. relazione CEAS sub doc. 11 ric. CP_9
ATP; cfr. pag. 6 relazione CEAS novembre 2015, doc. 8 imm.re pag. 14 ss. relazione geom. CP_1 in ATP e ancora pag. 12 relazione CTU ing. , sicché tale peggioramento deve Per_1 Per_2 ascriversi anche alle attività svolte da tale impresa edile dal 2015 in avanti.
1.5. CP_10
Le fessurazioni sono altresì causalmente riconducibili alla specifica attività svolta da e sulla CP_10 quale questo Tribunale ha disposto un approfondimento tecnico, al fine di delineare più precisamente il ruolo ricoperto da tale società e la rilevanza causale del suo apporto tecnico.
A la committente aveva affidato (contratti sub doc. 6-7 ) la realizzazione di quella CP_10 CP_10 complessa attività di palificazione interrata (c.d. “berlinese”) per la costruzione dell'autorimessa e doveva eseguire tale attività sulla base dei progetti strutturali e degli elaborati grafici di CEAS CP_10
(cfr. art. 2 contratto sub doc. 6 ). CP_10
Risulta dunque dimostrato che lavorò in cantiere nel 2014 e 2015 svolgendo attività molto CP_10 consistenti (scavi e palificazioni interrati) che hanno certamente sollecitato fortemente le strutture vicine e l'immobile condominiale, come confermato in entrambe le relazioni peritali.
Come già esposto nel paragrafo 1.3, l'eventuale corresponsabilità del soggetto incaricato della progettazione delle complesse attività di palificazione non esclude la responsabilità anche di in CP_10 relazione alle modalità strettamente esecutive di tali attività.
L'apprezzabile aggravamento delle fessurazioni nel 2014 e nel 2015 e lo svolgimento nel medesimo arco temporale (2015 per di significative attività edili da parte delle due società appaltatrici CP_9 consentono dunque di ritenere dimostrata, secondo la regola del “più probabile che non” una riconducibilità causale dei danni, almeno parzialmente e in termini di aggravamento, alla condotta materiale sia di e sia di , condotta che si connota, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in CP_9 CP_9 CP_10 termini di condotta colposa per imperizia e negligenza, essendo esigibile da soggetto specializzato, con l'impiego di diligenza e perizia ordinarie, l'esecuzione delle attività edili affidate in modo tale da evitare la causazione di danni agli immobili circostanti.
1.6. Solidarietà della responsabilità di e NTroparte_9 CP_10
Come già esposto, i soggetti ritenuti responsabili ( ) hanno concorso alla NTroparte_9 CP_10 causazione del danno patito dall'attore, pur non essendone gli unici responsabili, anche per ragioni semplicemente temporali.
pagina 8 di 16 Tuttavia, l'accertamento di un contributo causale di costoro alla realizzazione dei danni patiti dall'attore è sufficiente per l'affermazione della loro responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., non essendo rilevante nei riguardi del danneggiato la quantificazione delle singole quote di responsabilità dei soggetti corresponsabili, ragione per cui la quantificazione operata dal CTU delle percentuali di riconducibilità tecnica dei danni alle condotte dei vari soggetti coinvolti, oltre che ultronea rispetto al quesito, è altresì irrilevante in relazione alla domanda risarcitoria di parte attrice e tenuto conto dell'assenza di domande di accertamento delle quote interne di responsabilità e di regresso che devono essere decise dal Tribunale, come infra illustrato.
Ritiene infatti, in primo luogo, il Tribunale che le fessurazioni dimostrate dal attore – nella Parte_1 misura e nell'estensione rilevate al tempo della stabilizzazione – costituiscano un unico fatto dannoso alla cui realizzazione – sia in termini di insorgenza primaria che in termini di aggravamento e ampliamento – hanno concorso condotte di più soggetti, nel tempo, senza che possa accertarsi la riconducibilità di uno specifico fatto dannoso alla condotta specifica di un solo soggetto.
Pertanto, trovano applicazione i consolidati principi di diritto in relazione all'art. 2055 c.c. secondo cui
“per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 primo comma cod. civ. richiede che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte secondo il criterio di cui all'art. 41 cod. pen., e quindi solo che il fatto dannoso sia in questo senso imputabile a più soggetti, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuno, e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso - considerata normativamente - deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche violate” (ex multis Cass. S.U.
13143/2022).
Deve pertanto affermarsi la responsabilità solidale, nei confronti dell'attore danneggiato, di tutti e due i soggetti responsabili che, con le loro pur autonome condotte, hanno concorso all'insorgenza dei danni.
Non vi è luogo per decidere sulle quote interne di responsabilità in assenza di specifica domanda.
L'accertamento e la ripartizione delle quote di responsabilità di ciascun responsabile condebitore solidale, infatti, devono essere operati dal Giudice soltanto se espressamente domandati dai convenuti, con specifica domanda subordinata di regresso o quantomeno di accertamento delle quote interne di responsabilità (cfr. Cass. 14378/2023).
Tale domanda è stata formulata dalla sola Imm.re il che tuttavia è irrilevante, atteso il rigetto di CP_1 ogni domanda nei suoi confronti.
Nessuna traccia di tale domanda vi è nelle domande e conclusioni di e né ritiene il CP_9 CP_9
Tribunale che tale domanda possa rinvenirsi nelle conclusioni di . CP_10
in citazione ha domandato, nel subordinato caso di accertamento di una rilevanza causale dei CP_10 suoi interventi in relazione ai danni lamentati dall'attore, che tali danni venissero imputati ai progetti dell'ing. e dell'ing. nonché alla committente, chiedendo quindi di “assolvere da CP_4 CP_2 CP_10 qualsivoglia responsabilità”.
Il punto è stato oggetto di richiesta di chiarimenti del Giudice alla prima udienza del 15.11.2021 e il difensore di si riservò di meglio precisare la domanda nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. CP_10
pagina 9 di 16 Il Tribunale ha poi implicitamente ritenuto non proposta alcuna domanda riconvenzionale da parte di non avendo disposto, con ordinanza del 15.11.2021 - a differenza di quanto disposto per la CP_10 odmanda di – la notifica della comparsa all'allora contumace ex art. 292 c.p.c. Parte_5 CP_4
La domanda subordinata di non è poi stata emendata in alcun modo ed è stata precisata nel CP_10 foglio di p.c. nei medesimi termini dell'atto di citazione.
Deve dunque escludersi che abbia specificamente domandato l'accertamento delle quote interne CP_10 di responsabilità tra eventuali condebitori solidali, essendo la sua domanda subordinata meramente funzionale all'attribuzione ad altri soggetti della responsabilità e al rigetto nei suoi confronti di ogni domanda proposta da parte attrice.
In conclusione, e devono essere condannate, ex artt. NTroparte_14 CP_10
2043 e 2055 c.c., in solido tra loro, a risarcire al Condominio attore i danni patrimoniali patiti.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
In ordine alla quantificazione dei danni, il Tribunale osserva quanto segue.
Si condivide la valutazione del CTU geom. confermata dal CTU ing. circa la Per_1 Per_2 tendenziale congruità dei lavori rimediali indicati nel computo metrico prodotto dal Condominio (doc.
14 ric. ATP e doc. 33 merito), sia in termini di necessità dei lavori per il ripristino dei luoghi danneggiati sia in termini di quantificazione dei costi congrui in relazione ai listini camerali (cfr. pag.
19 CTU geom. , con le precisazioni che seguono in relazione ai punti controversi e divergenti Per_1 tra il primo computo sub doc. 14 e il successivo computo sub doc. 33.
Il Tribunale condivide le conclusioni di entrambi i CTU in relazione alla non necessità di ripristino di murature non interessate dalle fessurazioni, in quanto il fenomeno non ha inciso sulla tenuta strutturale dell'immobile e, attesa la stabilizzazione, ha un rilievo prettamente estetico che può essere riparato intervenendo sulle aree colpite (pag. 15 CTU . Parimenti ultroneo appare il trattamento delle aree Per_2 con getti strutturali di malta, non necessari per vizi che non hanno inciso sulla stabilità strutturale dell'immobile.
Deve invece condividersi, in ciò discostandosi dalle indicazioni dei consulenti, il rilievo di parte attrice
(pag. 18 ss concl. e punto 9 osservazioni CTP) circa la necessità di una più estesa riparazione del pavimento dell'androne e delle scale, in graniglia, interessato dalle fessurazioni (cfr. fotografie sub doc.
3 . CP_9
Trattasi infatti di una tipologia di pavimentazione che non può essere riparata mediante la sostituzione, ad esempio, di talune piastrelle ma richiede un intervento complesso atteso che il rivestimento è costituito sostanzialmente da un unico “impasto” distribuito sulle intere superfici.
Intervenire con “rattoppi” sui singoli punti determinerebbe un risultato esteticamente non soddisfacente, con conseguente pregiudizio per il attesa anche la collocazione delle Parte_1 fessurazioni nell'androne e in luoghi di frequente passaggio.
Si condivide pertanto la necessità di un intervento più ampio (circa 70 mq come da doc. 33 rispetto ai
12mq previsti dal primo computo sub doc. 14 ric. ATP), il cui costo congruo può essere quantificato, in base ai prezzi indicati nel computo metrico di parte attrice e ritenuti, in via generale, congrui dal CTU
(trattasi del resto di sostanziale aumento aritmetico del costo in base all'aumentata superficie), in pagina 10 di 16 13.661 euro, dunque con un importo aggiuntivo, rispetto all'importo base indicato dal CTU, di
11.221,40 euro.
In conclusione, si condivide la quantificazione dei costi di ripristino operata dal CTU, ing. in Per_2 misura di 47.242,21 euro oltre iva, da aumentarsi, in ragione del maggior costo per la riparazione del pavimento in graniglia, di 11.221,40 euro, per un importo complessivo di 58.463,61 euro oltre IVA.
Tale importo, che fa riferimento ai prezzi al tempo dell'ATP, è stato poi aggiornato dal CTU con un aumento del 23,5%, in virtù dell'applicazione dell'aumento del 18,35% per l'inflazione, come rilevata dagli indici Istat dal deposito dell'ATP sino a marzo 2024, e di un ulteriore aumento del 5% in via equitativa in relazione al notorio maggior aumento dei prezzi per l'edilizia.
Ritiene il Tribunale che il ragionamento del CTU sia condivisibile e abbia tenuto adeguatamente conto non solo dell'aumento dei prezzi secondo l'indice generale Istat ma anche dell'aumento maggiore dei prezzi nel settore edile tra il 2018 e l'attualità, circostanza notoria e connessa all'aumento vertiginoso di cantieri e lavori edili dopo la pandemia e in concomitanza coi noti incentivi pubblici (c.d.
Superbonus).
Applicato un aumento del 23,5 % alla somma di 58.463,61 si perviene alla quantificazione all'attualità
(rectius alla data della CTU) dei costi di ripristino dei luoghi in misura di 72.202,55 euro. Deve ritenersi applicabile, in assenza di alcuna deduzione delle parti sul punto, il regime IVA al 10% per i lavori di manutenzione delle parti comuni dei condomini, sicché la somma dovuta ammonta complessivamente a 79.422,80 euro.
Quanto alle altre voci di danno, il Tribunale osserva quanto segue.
Non può essere riconosciuto un costo per direttore dei lavori, in quanto trattasi di semplici attività di manutenzione e riparazione che ben possono essere eseguite senza la necessaria presenza di un direttore dei lavori.
La spesa per consulenza e perizia ante causam svolta da (doc. 29bis, 38 e 39 att.) può CP_15 essere riconosciuta ma limitatamente all'importo congruamente ridotto di
4.000 euro, in quanto parte delle attività svolte (ad es. la redazione di computo metrico analitico) era ultronea rispetto alla stretta necessità di un accertamento sommario dello stato dei luoghi per l'impostazione della causa.
La spesa documentata di 672,15 euro (doc. 21 ATP) per interventi urgenti nel marzo 2014 può essere riconosciuta, come del resto valutato anche dal CTU.
Il Condominio attore, poi, richiede il risarcimento del danno per spese sostenute per l'assistenza, a vario titolo, di professionisti e consulenti nella gestione dei rapporti tra e Parte_1 Parte_5 in relazione al cantiere sul fondo finitimo.
Circa 15.000 euro per il corrispettivo versato a da marzo 2010 al gennaio 2018 per periodica CP_16 attività di consulenza in ambito tecnico in relazione alle interferenze con il cantiere e alle opere CP_1 di sostegno (analisi progetto opere di sostegno, supporto durante l'iter di progettazione, assistenza in fase di costruzione etc.), come da doc. 19 (incarico conferito nel 2010).
Circa 35.000 euro per corrispettivi versati al geom. dal febbraio 2010 al dicembre 2016 per lunga CP_17 periodica attività di consulenza e assistenza amministrativa nei rapporti tra il Condominio e Pt_5
(doc. 20), attività estrinsecatasi in vario modo (reperimento e studio documentazione tecnico- CP_1
pagina 11 di 16 amministrativa, partecipazione ad assemblee condominiali, interazione con soggetti e professionisti coinvolti, etc.)
A tale titolo, dunque, il Condominio richiede circa 50.000 euro, oltre rivalutazione (pag. 30 concl.). A riguardo – a differenza di quanto richiesto da parte attrice (tabella pag. 30 concl.) – non deve operarsi alcun aggiornamento ai prezzi effettivi attuali, trattandosi di esborsi già sostenuti per i quali devono essere riconosciuti soltanto la rivalutazione monetaria e gli interessi, come qualunque voce di danno patrimoniale per costo emergente pregresso.
Ritiene il Tribunale che tale voce di danno possa essere riconosciuta nell'an, in quanto la complessità della vertenza, coinvolgente plurimi soggetti (proprietà, appaltatori, progettisti etc.) e plurimi profili
(ingegneristico-strutturali, amministrativi, edili), rende ragionevole e congrua la decisione del di avvalersi di professionisti specializzati per l'assistenza in itinere ( per gli aspetti Parte_1 CP_16 strettamente tecnici e geom. per gli aspetti amministrativi e di gestione complessiva dei rapporti CP_17 con le altre parti e della vertenza).
La quantificazione precisa del danno, in termini cioè di spese sostenute in diretta e immediata connessione causale con le condotte illecite dei soggetti responsabili e con i fenomeni fessurativi dannosi insorti, è tuttavia estremamente complicata e gravosa, sicché deve soccorrere la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. ex multis Cass. 127/2016). C I corrispettivi versati a e al geom. infatti, remunerano una lunga e complessa attività svoltasi CP_17 nel corso degli anni sin dall'avvio del cantiere (gli incarichi sono stati conferiti a inizio 2010) e CP_1 prima ancora dell'insorgere dei primi fenomeni dannosi (2011, con gli scavi per le fondazioni, cfr. pag.
2 concl. att.), attività poi condotta ad ampio spettro nella gestione dei complessi rapporti con la proprietà confinante, rapporti che riguardavano anche la conduzione dei lavori e del cantiere in generale e non esclusivamente gli specifici danni (deterioramenti e fessurazioni) di cui è causa.
Tali attività e i costi sostenuti per remunerarle, dunque, non possono essere posti interamente in diretta connessione causale con l'evento dannoso (fessurazioni). È sufficiente, a riguardo, esaminare la prima fattura del geom. del 06.04.2011 (pag.
2-4 doc. 20) per avvedersi che essa, dell'importo di circa CP_17
10.000 euro, attiene ad attività svolte tutte nel 2009 e 2010, dunque prima dell'insorgenza stessa dei fenomeni dannosi. C Per tali ragioni, essendo pressoché impossibile – le fatture di , inoltre, non riportano analitica descrizione delle attività svolte – discernere il costo per attività dei professionisti strettamente connesse all'evento dannoso dal costo per altre attività, ritiene il Tribunale che, sulla base degli importi delle fatture, della natura e complessità dell'attività di assistenza e consulenza ragionevolmente necessaria per la gestione dell'evento di danno, tale voce di danno debba in via equitativa liquidarsi in 20.000 euro in moneta attuale, già comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dai singoli esborsi alla data della sentenza;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza al saldo.
Sulla somma di 4.672,15 euro (spese AIPI e impresa Cavalli), invece, va aggiunta la rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo
Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza al saldo.
pagina 12 di 16 Sulla somma, infine, di 79.422,80 euro (costi di ripristino) deve essere aggiunta la rivalutazione a partire dal mese di maggio 2024, data del deposito della CTU, alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza al saldo.
3. Domande di manleva NTr La domanda di manleva di nei confronti di è assorbita, per rigetto delle domande Parte_5 attoree nei suoi confronti.
Deve invece accogliersi la domanda di di manleva nei confronti di , ai sensi della CP_10 CP_7 polizza responsabilità civile in atti (doc. 10 ), la cui operatività non è stata contestata da . CP_10 CP_7
deve dunque essere tenuta indenne dalla compagnia assicurativa per tutto quanto CP_10 CP_7 pagato a parte attrice in forza della presente sentenza, spese di CTU (sia in sede di ATP che di merito), per compenso CTP di parte attrice e di lite (di entrambe le fasi) incluse.
In ragione dell'espressa richiesta formulata da ex art. 1917 comma 3 c.c., deve altresì dichiararsi CP_10
obbligata a pagare direttamente al Condominio attore quanto da quest'ultimo eventualmente CP_7 richiesto a . CP_10
4. Spese per le consulenze tecniche e spese di lite
Gli onorari per le due CTU, già liquidati con decreto del 17.12.2018 dal Giudice dell'ATP e con decreto del 29.05.2024 da questo Giudice, devono essere posti a carico dei due odierni convenuti soccombenti (in parti uguali tra loro), nei soli rapporti interni e ferma la solidarietà nei confronti del consulente.
Le spese di lite di parte attrice per la fase di ATP sono poste integralmente a carico dei due odierni convenuti soccombenti ( e ). NTroparte_9 CP_10
Sono invece integralmente compensate, sempre per la fase di ATP, le spese tra parte attrice, da un lato, NT e gli altri convenuti ( Imm.re e il suo assicuratore per gravi ed eccezionali CP_2 CP_4 CP_1 ragioni, in quanto non appariva in allora irragionevole o pretestuoso esperire l'accertamento tecnico preventivo nei confronti di un'ampia schiera di soggetti coinvolti a vario titolo nel cantiere.
Le spese dell'ATP sono liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per gli ATP di valore compreso tra 52.000 e 260.000 e dei parametri generali di cui all'art. 4 del
DM e previo lieve aumento per la complessità della causa, nella misura di cui al dispositivo.
Quanto alle spese del procedimento di merito, esse sono compensate per un quarto tra parte attrice e i due convenuti soccombenti in ragione dell'accoglimento della domanda in misura apprezzabilmente inferiore al petitum. I residui tre quarti delle spese di parte attrice sono poste a carico, in via solidale tra loro, dei due convenuti soccombenti.
Le spese di dell'ing. e dell'ing. sempre per il solo procedimento di Pt_5 CP_1 CP_2 CP_4 merito, devono invece essere poste integralmente a carico di parte attrice, soccombente nei loro confronti. NTr A carico di parte attrice devono altresì porsi le spese di , compagnia assicurativa di Pt_5
e terza chiamata, in quanto la chiamata in garanzia da parte di si è resa
[...] Parte_5
pagina 13 di 16 necessaria a fronte della domanda di parte attrice e l'iniziativa del convenuto chiamante non può dirsi manifestamente infondata o palesemente arbitraria (cfr. Cass. 31889/2019; Cass. 23123/2019). NTr A riguardo, le eccezioni sollevate da non appaiono, ad un incidentale esame, fondate in quanto i danni addebitati da parte attrice a sono danni da attività edili di varia natura (transito Pt_5 CP_1 mezzi, perforazioni, scavi, etc.) e non derivanti esclusivamente e strettamente da vibrazioni causate da battipali, rulli e macchine vibranti (cfr. clausola A77) o cedimento del terreno, sicché appaiono NTr compresi nella polizza RC rischi edili sub doc. 10 Imm.re rovani e doc. 2 , che deve ritenersi coprire anche i danni derivanti da fenomeni di vibrazione in generale, ove derivanti da attività diverse dall'impiego di battipali, rulli e macchine vibranti e derivanti, invece, da attività di scavo, demolizione o da semplice attività di transito di mezzi.
Parte attrice ha altresì addebitato a danni da cosa in custodia ex art. 2051 e, dunque, Parte_5 astrattamente rientranti nella polizza RC da “proprietà di immobili” (doc. 11 Imm.re , che deve CP_1 ritenersi precipuamente applicabile a danni cagionati dalla res, sicché la chiamata in causa era certamente ragionevole a fronte della domanda attorea, ancorché si sia poi accertato che i danni di cui è causa sono derivati non dalla res ma dall'attività dell'uomo ex art. 2043 c.c. NTr Per l'infondatezza virtuale dell'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa da parte di NTr con precipuo riferimento alla polizza RC rischi edili, devono essere poste a carico di le spese di in relazione alla domanda di manleva. Parte_5
Quanto ai rapporti tra e , non si scorge nelle conclusioni di , in aggiunta alla CP_10 CP_7 CP_10 domanda di manleva, una domanda di condanna di al rimborso delle c.d. spese di resistenza, CP_7 cioè delle spese sostenute per resistere alla domanda di parte attrice, trattandosi di domanda distinta e che non può ritenersi inclusa nella generica locuzione “con vittoria di spese e competenze di lite” (cfr.
Cass. 4275/2024). Esse non possono, pertanto, essere riconosciute.
Le spese tra ed in relazione alla domanda di manleva sono integralmente compensate CP_10 CP_7 tra loro in assenza di opposizione dell'assicuratore alla domanda di manleva (cfr. Cass. 18076/2020;
Cass. 10595/2018).
Le spese di lite del procedimento di merito sono liquidate in applicazione dei parametri generali previsti dall'art. 4 DM 55/2014, degli importi previsti dal D.M. per le cause di valore compreso tra
52.000 e 260.000 euro e previo lieve aumento per la complessità della causa e la pluralità di parti, nella NTr misura di cui al dispositivo. Per le sole spese di a carico di per la domanda di Pt_5 CP_1 manleva è esclusa la fase istruttoria, non svolta in relazione alla questione della manleva, e gli importi per le altre fasi sono ampiamente ridotte in ragione dell'attività difensiva contenuta, in relazione alla sola questione della manleva.
A carico dei due convenuti soccombenti deve essere posta anche la spesa per il CTP di parte attrice
(doc. 52), congruamente ridotta ad euro 3.600, atteso che al CTU è stato liquidato compenso di 6.000 euro, a fronte di attività ben più gravosa. In ragione della compensazione di un quarto, a carico dei convenuti soccombenti è posta la somma di 2.700 euro. La spesa richiesta dall'ing. per il proprio CP_4
CTP (4.440 euro) non può, invece, essere riconosciuta, in assenza di documentazione della spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
pagina 14 di 16 RIGETTA le domande tutte formulate dal contro Parte_6 CP_1
e per l'effetto,
[...] CP_2 Parte_7
e da ogni domanda proposta nei loro NTroparte_18 CP_2 CP_4 confronti;
DICHIARA assorbita la domanda di manleva formulata da contro NTroparte_1 [...]
; NTroparte_6
visti gli articoli 2043 e 2055 c.c.,
DICHIARA e corresponsabili dei danni patiti dal CP_10 NTroparte_9
Condominio attore per i fenomeni di fessurazione di cui è causa e per l'effetto,
DA e in solido tra loro, a pagare al CP_10 NTroparte_9
, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale: Parte_6
- la somma di 79.422,80 euro, oltre rivalutazione secondo indice Istat dal mese di maggio 2024 alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- la somma di 4.672,15 euro, oltre rivalutazione secondo indice Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- la somma di 20.000 euro, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
DICHIARA tenuta a manlevare e tenere indenne NTroparte_7 per tutto quanto essa pagherà a parte attrice in forza della presente sentenza, comprese spese CP_10 di lite e di CTU, sia del procedimento di ATP che di merito, e compenso CTP di parte attrice;
DICHIARA obbligata, ai sensi dell'art. 1917 NTroparte_7 comma 3 c.c., a pagare direttamente al Condominio attore quanto da quest'ultimo eventualmente richiesto a in forza della presente sentenza;
CP_10
PONE le spese di entrambe le CTU (del procedimento di ATP e del presente procedimento), già liquidate come in atti, definitivamente a carico di e e CP_10 NTroparte_9 CP_9 in parti uguali tra loro, nei soli rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti dei consulenti;
COMPENSA integralmente le spese di lite del procedimento di ATP tra parte attrice e Imm.re Rovani srl, e;
CP_2 CP_4 NTroparte_6
COMPENSA le spese di lite del procedimento di merito tra il Condominio attore e e CP_10 [...] per un quarto;
NTroparte_9
COMPENSA integralmente le spese di lite tra ed in relazione alla domanda di manleva;
CP_10 CP_7
PONE a carico di e in solido tra loro, le spese intere CP_10 NTroparte_9 di parte attrice per il procedimento di ATP e i residui tre quarti delle spese di lite di parte attrice per la fase di merito;
PONE a carico del Milano le spese di lite di Imm.re Rovani srl, Parte_6 CP_2
e per il procedimento di merito;
[...] CP_4 NTroparte_6
PONE a carico di le spese di lite di Imm.re Rovani srl per la domanda di NTroparte_6 manleva;
pagina 15 di 16 e pertanto,
DA e in solido tra loro, a pagare a parte CP_10 NTroparte_9 attrice:
- euro 4.000 per le spese di ATP (euro 1.200 per fase di studio;
euro 1.000 per fase introduttiva;
euro 1.800 per fase istruttoria);
- euro 13.500 per i tre quarti delle spese della fase di merito (euro 2.400 per fase di studio;
euro
1.500 per fase introduttiva;
euro 5.100 per fase istruttoria ed euro 4.500 per fase decisionale); oltre: 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge (per entrambe le fasi), euro 804 per esborsi (3/4 C.U. e marche per entrambe le fasi), euro 2.700 per spese consulente tecnico di parte;
DA a pagare a Imm.re Rovani srl, Parte_6 CP_2
e , le spese del procedimento di merito, che si liquidano, per CP_4 NTroparte_6 ciascuno dei predetti convenuti, in euro 18.000 (euro 3.200 per fase di studio;
euro 2.000 per fase introduttiva;
euro 6.800 per fase istruttoria ed euro 6.000 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed euro 759 alla sola Imm.re per CP_1 esborsi (C.U. chiamata terzo);
DA a rimborsare a le spese di lite per la sola NTroparte_6 Pt_5 CP_1 domanda di manleva, che si liquidano in complessivi euro 4.300 per compensi (euro 1.300 per fase di studio;
euro 850 per fase introduttiva ed euro 2.150 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 16 gennaio 2025
Il Giudice Marco Carbonaro
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