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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/12/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7466/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RU MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7466/2021 promossa da: codice fiscale e p.IVA con sede legale in Milano, Parte_1 P.IVA_1 al Viale Brenta n. 18/B, e per essa, quale mandataria, iscrizione al Registro delle Parte_2
Imprese di Verona e codice fiscale , p.IVA , con sede legale in Verona, al P.IVA_2 P.IVA_3
Viale dell'Agricoltura n. 7, in persona del procuratore dott. (nato a [...] il Controparte_1
07/11/1971), rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Bellu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla Via Einaudi n. 19, in virtù di procura speciale in calce all'atto introduttivo
ATTRICE – RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Controparte_2 C.F._1 residente a[...], ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Prot. n. 00173/2022 del 24.01.2022), rappresentata e difesa dall'avv. Elena D'Angelo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, al Viale Bonaria n. 96, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
e
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Verbasco n. 40, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea De Angelis, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, alla Via Dante n. 99, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
e contro pagina 1 di 8 (C.F. ), nata a [...] il Controparte_4 C.F._3
20.09.1956,
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_5 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice: il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, voglia:
1) dichiarare inefficaci e privi di qualsiasi validità, ai sensi dell'art. 2901 c.c., gli atti di disposizione quali indicati in citazione e precisamente:
- l'atto di rinuncia ad usufrutto con costituzione di diritto di abitazione, in riferimento all'immobile in
Quartu S.E., via Verbasco n.39, già oggetto della iscrizione ipotecaria effettuata dalla esponente
[...]
in data 20.10.2010, di cui alla nota di trascrizione del 07.08.2012, R.Gen. n. 21475, Parte_1
Reg. part. n. 17055, Presentazione n. 190, come da rogito ed in ogni caso la Persona_1 inopponibilità riguardo al vincolo ipotecario iscritto su di esso dall'Istituto attore, che mantiene valore ed effetto assorbente ai sensi dell'art. 2812 c.c.;
- l'atto preliminare di compravendita in riferimento all'immobile sito in Monserrato, via Leopardi n.1, foglio 15, mapp. 622 e all'immobile sito in Quartu S. Elena, via Finlandia n.54, foglio 9, mapp. 2863 di cui a nota di trascrizione del 12.08.2020, Reg. gen. n. 20312, Reg. part. n. 14960, Presentazione n.
131, a rogito Notaio . Persona_2
Con ogni conseguenza in ordine alla cancellazione delle trascrizioni che dovrà disporsi presso la
Conservatoria RR.II.;
2) dichiarare tenuti e condannare i convenuti a rilasciare gli immobili suindicati, liberi da persone e da cose, ai fini delle azioni di recupero ed esecutive che verranno intraprese da parte attrice, nonché al risarcimento, in favore della stessa, dei danni derivati e derivandi dagli atti di disposizione posti in essere, da determinarsi in via equitativa, pari in ogni caso al valore del credito portato dal titolo
(d.ingiuntivo n. 1762/2010), oltre accessori e spese, o somma veriore;
3) con vittoria di spese e compensi di lite.
Nell'interesse della convenuta : Controparte_2 voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
In via pregiudiziale di rito:
- Accertato che le difese svolte dalla resistente richiedono un'attività istruttoria non sommaria, fissare, ai sensi dell'art. 702 ter, comma terzo, cod, proc. civ., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., per le ragioni di cui in narrativa. pagina 2 di 8 In via preliminare nel merito:
- Accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione, ex art. 2903 c.c., quanto all'atto di rinuncia ad usufrutto con costituzione del diritto di abitazione relativamente all'immobile ubicato in Quartu
Sant'Elena (CA), Via Verbasco n. 39, rigettare la domanda formulata da parte ricorrente.
- Accertata e dichiarata la irrevocabilità del preliminare di vendita, ex art. 2901 c.c., quanto al preliminare di vendita relativo all'immobile sito in Monserrato (CA), Via Leopardi n. 1 e l'immobile sito in Quartu Sant'Elena, Via Finlandia n. 54, rigettare la domanda formulata da parte ricorrente.
In via principale nel merito:
- Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa.
In ogni caso:
Con vittoria delle spese e compensi del giudizio.
Nell'interesse del convenuto : Controparte_3 voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinte le avverse istanze:
- nel merito, rigettare l'avversa domanda perché improponibile e/o infondata;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio, comprese le spese generali, da liquidare in favore de sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ratione temporis vigente, la ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei propri confronti la dichiarazione di inefficacia:
- dell'atto di rinuncia ad usufrutto sull'immobile sito in Quartu Sant'Elena, alla Via Verbasco n. 39 (già oggetto di iscrizione ipotecaria in data 20.10.2010 in favore dell'esponente – doc. 7), in data 3.08.2012
Rep. 126540/40025 a rogito Notaio dott. di Cagliari, trascritto in data 07.08.2012, posto Persona_1 in essere da in favore dei figli e , con riserva del diritto Controparte_2 Controparte_6 CP_7 di abitazione per sé e per il coniuge (doc. 9); Controparte_3
- del preliminare di vendita, trascritto in data 12.08.2020, stipulato tra la sig.ra insieme alla CP_2 madre in favore del fratello , di due immobili ricevuti in eredità dal Controparte_4 CP_5 padre , l'uno in Monserrato, alla Via Leopardi n.1, e l'altro in Quartu Sant'Elena, alla Controparte_8
Via Finlandia n. 54 (doc. 10).
A sostegno delle domande la ricorrente ha dedotto:
- di essere titolare di un credito nei confronti di e, in via solidale, di , Controparte_2 Controparte_3 fideiussori della società (fallita nel 2011), originariamente vantato da UniCredit S.p.A., Controparte_9
pagina 3 di 8 acquisito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel 2017 e integrata nel 2019 (cfr. all. alle note del 18.10.2022);
- che il suddetto credito, derivante dal decreto ingiuntivo n. 1762/2010 del Tribunale di Cagliari e dalla sentenza n. 3403/2015 che ha definito il giudizio di opposizione in favore della creditrice (docc.
1-2 in fascicolo ricorrente), è rimasto insoddisfatto sia nell'ambito della procedura concorsuale nei confronti della società sia all'esito di esperimento di iniziative esecutive immobiliari ai danni del;
CP_3
- che si rinviene negli atti dispositivi posti in essere dalla convenuta il consilium Controparte_2 fraudis e l'eventum damni, condizioni che, unitamente alla sussistenza del credito, legittimano la ricorrente alla proposizione della presente azione.
1.2 Si è tempestivamente costituita in giudizio la sig.ra domandando, preliminarmente, Controparte_2 la conversione del rito sommario in rito ordinario, stante la ritenuta complessità dell'istruttoria necessaria ai fini della decisione.
La convenuta, ha poi eccepito:
- l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta per il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2903 c.c., con riguardo all'atto di rinuncia all'usufrutto trascritto in data 07.08.2012, a fronte della notifica del ricorso ex art. 702 bis comma I c.p.c., introduttivo del giudizio, avvenuta in data
14.12.2021;
- la inammissibilità della azione revocatoria nei confronti del preliminare di vendita trascritto in data
12.08.2020, atteso che, trattandosi di un atto che non produce effetti traslativi, non è configurabile come atto di disposizione del patrimonio assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria;
- nel merito, in ogni caso, l'infondatezza della domanda della ricorrente, non sussistendo consapevolezza alcuna in capo alla resistente di pregiudicare le ragioni creditorie della
[...]
, ed essendo stati gli atti posti in essere l'uno (l'atto di rinuncia ad usufrutto con Parte_1 costituzione del diritto di abitazione) “esclusivamente al fine di regolamentare gli aspetti patrimoniali della separazione personale intervenuta tra i Signori e ”, e l'altro (il preliminare di CP_2 CP_3 compravendita), “in quanto la Sig.ra risulta essere debitrice nei confronti del Sig. CP_2 CP_5 in ragione di prestiti effettuati da parte di quest'ultimo nel corso degli ultimi dieci anni per far
[...] fronte a ripetute esigenze familiari della resistente”.
1.3 All'udienza del 4.2.2022 il Giudice istruttore, verificata la regolarità della notifica nei confronti dei convenuti, ha dichiarato la contumacia di , , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c..
1.4 In sede di memorie istruttorie, la società attrice, deducendo di essere creditrice ipotecaria, ha affermato quanto segue: “...Si rileva, quanto all'azione che ci occupa, che la rinuncia al diritto di pagina 4 di 8 usufrutto con costituzione del diritto di abitazione, di cui al rogito Notaio del 2012, riferito Per_1 all'immobile in Quartu S.Elena, via Verbasco n°39, formalizzato dalla sig.ra , si Controparte_2 appalesa pregiudizievole per le ragioni dell'Istituto creditore, ed inopponibile al vincolo ipotecario iscritto su di esso dalla società attrice in data 20.10.2010, come tale vincolante in assoluto, e con valore assorbente, ai sensi dell'art. 2812 c.c.” (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n.
2.p.c. del 27.12.2022).
Nella memoria ex art. 183 co 6 n. 3 c.p.c., l'attrice ha ulteriormente spiegato che: “Pure ove si dovesse ritenere che per tale atto è trascorso il termine di prescrizione per l'azione revocatoria, occorre comunque rimarcarne la inefficacia ed inopponibilità riguardo al vincolo ipotecario già gravante, con ovvie conseguenze sul piano economico, per ciò che attiene il diritto costituito e la percezione dei frutti” (cfr. memoria ex art. 183 co 6 n.3 del 13.1.2023).
Successivamente, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., l'attrice ha formulato la domanda subordinata, riportata in epigrafe, con la quale ha domandato al Tribunale di dichiarare “...in ogni caso la inopponibilità” degli atti oggetto di domanda revocatoria “riguardo al vincolo ipotecario iscritto su di esso dall'Istituto attore, che mantiene valore ed effetto assorbente ai sensi dell'art. 2812
c.c.”.
La convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda, in quanto nuova e tardivamente formulata dopo i termini delle preclusioni istruttorie e poiché carente di interesse ad agire in capo alla attrice.
1.5 A conclusione della fase istruttoria, si è costituito in giudizio , con comparsa Controparte_3 depositata in data 21.06.2023, aderendo all'eccezione di prescrizione formulata dalla con CP_2 riguardo all'atto di rinuncia, ed eccependo la tardività e comunque l'infondatezza della “nuova” domanda di inefficacia ex art. 2812 c.c..
1.6 La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa all'esito della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni in epigrafe riportate.
*****
2 Le domande della on meritano accoglimento. Parte_1
2.1 Rispetto alla domanda volta alla dichiarazione di inefficacia dell'atto di rinuncia ad usufrutto,
l'eccezione di prescrizione formulata da è fondata. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 2903 c.c., l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data di compimento dell'atto dispositivo. Tale disposizione, letta unitamente ai principi posti in materia di trascrizione
(segnatamente alla regola di cui all'art. 2935 c.c.), deve essere interpretata nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui all'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto da tale momento “il diritto può esser fatto valere” e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume rilievo ai fini dell'effetto pagina 5 di 8 estintivo ad essa riconnesso dal regime della prescrizione (cfr. Cass. Sez. 4, Sent. n. 4049 del
09.02.2023; Cass. Civ., sez. 3, 23.07.2003 n. 11451; Cass. Civ., sez lav., 26.05.2015, n. 10828).
Nel caso di specie, l'atto di rinuncia all'usufrutto (come sopra individuato) è stato trascritto in data
07.08.2012, Reg. Gen. n. 21475, Reg. part. n. 17055 (doc. n. 8 allegato al ricorso introduttivo), mentre il ricorso introduttivo è stato notificato in date 13 e 14 dicembre 2021 (si veda copia notificata prodotta con la nota di deposito del 22.12.2021).
L'azione risulta, pertanto, prescritta, con conseguente rigetto della domanda.
2.2.1 La domanda volta alla dichiarazione di inopponibilità, rispetto al vincolo ipotecario, della medesima rinuncia ad usufrutto – che l'attore ha formulato richiamando l'applicazione dell'art. 2812
c.c. – risulta invece inammissibile.
Essa è stata formulata, per la prima volta, con le note di trattazione scritta dell'11.3.2024, successivamente al deposito delle memorie ex art. 183 co 6 c.p.c.; antecedentemente a tale momento, tale domanda non compare in nessuna conclusione della parte attrice.
La domanda è pertanto tardiva ed, in quanto tale, inammissibile.
2.2.2 La suddetta domanda appare inammissibile per un ulteriore e distinto profilo.
L'art. 2812 c.c. stabilisce che: “Le servitù di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera.
La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione”.
La norma disciplina, dunque, gli effetti dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata in un momento successivo all'iscrizione dell'ipoteca stessa, stabilendo l'inopponibilità al creditore ipotecario (e all'aggiudicatario in sede di vendita forzata) dei diritti reali minori (es. usufrutto, uso, abitazione, servitù) che il proprietario del bene abbia costituito su di esso dopo aver iscritto l'ipoteca. Questa inefficacia opera a tutela del creditore ipotecario, garantendogli il diritto di far vendere il bene come se fosse libero da tali vincoli successivi, permettendo così di soddisfare il proprio credito sul ricavato della vendita forzata senza diminuzioni di valore dovute a pesi non esistenti al momento dell'iscrizione ipotecaria.
Ciò posto, rispetto al caso di specie, deve anzitutto essere evidenziato che – nell'ambito del presente processo – non appare neppure chiaro se l'ipoteca sia stata iscritta sull'immobile che era oggetto dell'usufrutto, poi rinunciato. Deve infatti osservarsi che, per quanto non sia contestato che la attrice sia creditore ipotecario, risulta invece controverso che l'immobile oggetto di ipoteca sia quello oggetto dell'usufrutto poi rinunciato – non riscontrandosi in atti alcuna documentazione a dimostrazione del diritto di garanzia;
con la conseguenza che sul punto residua una incertezza.
pagina 6 di 8 Ad ogni modo – e ferme restando le ragioni di inammissibilità della domanda sopra già esplicitate
(punto 2.2.1 della motivazione) – alla luce delle difese e delle contestazioni sollevate dalla attrice e dal convenuto , pare opportuno evidenziare che: - se l'ipoteca ha effettivamente ad oggetto il CP_3 suddetto immobile (ed è stata correttamente e tempestivamente iscritta) allora essa autorizza il creditore garantito a porre in vendita il bene, configurandosi nel “diritto di subastare”, riconosciuto dall'art. 2812
c.c., un diritto potestativo a necessario esercizio giudiziale (le contestazioni del potranno, al CP_3 più e sussistendone i presupposti, essere poste a fondamento di un eventuale giudizio di opposizione alla esecuzione), rimanendo del tutto irrilevante – e, sotto questo profilo, priva dell'interesse ad agire – la domanda di accertamento qui proposta;
- se invece l'ipoteca non ha ad oggetto tale bene, la domanda, oltre che infondata, appare del tutto inconferente.
2.3 Risulta infondata anche la domanda volta alla declaratoria di inefficacia dell'atto preliminare di compravendita.
In merito, può osservarsi che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 26 giugno 2019, n. 17067, che si pone nel solco della pressoché unanime giurisprudenza (si veda ex multis, Cass. 16.04.2008 n. 9970,
Cass. 29.01.2008 n. 2005, Cass. 15.10.2004 n. 20310, Cass. 30.03.1994 n. 3165), ha affermato che non
è soggetto ad azione revocatoria ordinaria il contratto preliminare di un immobile, in quanto lo stesso non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile come atto di disposizione del patrimonio. La sussistenza del presupposto dell'eventus damni per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901
c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti (cfr. Cass. 15215/ 2018).
Può aggiungersi che la tesi dottrinale sostenuta dalla società attrice, secondo la quale “la revocatoria del preliminare, a maggior ragione, sarebbe ammissibile in tutti i casi in cui le parti eseguano le rispettive prestazioni di consegna e di pagamento del prezzo al momento della promessa di vendita
(preliminare complesso o ad effetti anticipati)” (pag. 8 della comparsa conclusionale), risulta comunque inconcludente, poiché, non essendo stato prodotto il contratto preliminare, non è possibile svolgere alcuna verifica sullo stesso, rispetto agli “effetti anticipati” evocati nella tesi riportata.
***
Per tutto quanto sopra considerato, le domande revocatorie devono essere rigettate;
mentre la domanda di accertamento ex art. 2812 c.c. deve essere dichiarata inammissibile.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate sulla base dei parametri stabiliti dal d.m.
55/2014 per lo scaglione di riferimento del procedimento, determinato in base all'importo del pagina 7 di 8 credito per cui si agisce (da euro 52.001 a 260.000), tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale, della assenza di questioni in fatto e diritto, della circostanza che è Controparte_2 ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato e che il convenuto si è costituito a Controparte_3 istruttoria già conclusa sostanzialmente aderendo alle difese di . Controparte_2
La deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese di lite Parte_1 sostenute dall'IO (nell'interesse di ), che vengono liquidate in euro € 3.656,80 oltre Controparte_2 spese generali ed accessori, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute da , che Controparte_3 vengono liquidate in euro 4.414.90, oltre spese generali ed accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande formulate ex art. 2901 c.c. da Parte_1 dichiara inammissibile la domanda diretta a dichiarare, ai sensi dell'art. 2812 c.c., la inopponibilità al vincolo ipotecario dell'atto di rinuncia ad usufrutto con costituzione di diritto di abitazione;
condanna la con riferimento alla posizione di , alla rifusione Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite sostenute dall'IO, che liquida in euro 3.656,80, oltre spese generali ed accessori;
condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da , Parte_1 Controparte_3 che liquida in euro 4.217,00, oltre spese generali ed accessori, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 16/12/2025
Il Giudice
RU MA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RU MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7466/2021 promossa da: codice fiscale e p.IVA con sede legale in Milano, Parte_1 P.IVA_1 al Viale Brenta n. 18/B, e per essa, quale mandataria, iscrizione al Registro delle Parte_2
Imprese di Verona e codice fiscale , p.IVA , con sede legale in Verona, al P.IVA_2 P.IVA_3
Viale dell'Agricoltura n. 7, in persona del procuratore dott. (nato a [...] il Controparte_1
07/11/1971), rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Bellu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla Via Einaudi n. 19, in virtù di procura speciale in calce all'atto introduttivo
ATTRICE – RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Controparte_2 C.F._1 residente a[...], ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Prot. n. 00173/2022 del 24.01.2022), rappresentata e difesa dall'avv. Elena D'Angelo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, al Viale Bonaria n. 96, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
e
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Verbasco n. 40, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea De Angelis, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, alla Via Dante n. 99, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
e contro pagina 1 di 8 (C.F. ), nata a [...] il Controparte_4 C.F._3
20.09.1956,
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_5 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice: il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, voglia:
1) dichiarare inefficaci e privi di qualsiasi validità, ai sensi dell'art. 2901 c.c., gli atti di disposizione quali indicati in citazione e precisamente:
- l'atto di rinuncia ad usufrutto con costituzione di diritto di abitazione, in riferimento all'immobile in
Quartu S.E., via Verbasco n.39, già oggetto della iscrizione ipotecaria effettuata dalla esponente
[...]
in data 20.10.2010, di cui alla nota di trascrizione del 07.08.2012, R.Gen. n. 21475, Parte_1
Reg. part. n. 17055, Presentazione n. 190, come da rogito ed in ogni caso la Persona_1 inopponibilità riguardo al vincolo ipotecario iscritto su di esso dall'Istituto attore, che mantiene valore ed effetto assorbente ai sensi dell'art. 2812 c.c.;
- l'atto preliminare di compravendita in riferimento all'immobile sito in Monserrato, via Leopardi n.1, foglio 15, mapp. 622 e all'immobile sito in Quartu S. Elena, via Finlandia n.54, foglio 9, mapp. 2863 di cui a nota di trascrizione del 12.08.2020, Reg. gen. n. 20312, Reg. part. n. 14960, Presentazione n.
131, a rogito Notaio . Persona_2
Con ogni conseguenza in ordine alla cancellazione delle trascrizioni che dovrà disporsi presso la
Conservatoria RR.II.;
2) dichiarare tenuti e condannare i convenuti a rilasciare gli immobili suindicati, liberi da persone e da cose, ai fini delle azioni di recupero ed esecutive che verranno intraprese da parte attrice, nonché al risarcimento, in favore della stessa, dei danni derivati e derivandi dagli atti di disposizione posti in essere, da determinarsi in via equitativa, pari in ogni caso al valore del credito portato dal titolo
(d.ingiuntivo n. 1762/2010), oltre accessori e spese, o somma veriore;
3) con vittoria di spese e compensi di lite.
Nell'interesse della convenuta : Controparte_2 voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
In via pregiudiziale di rito:
- Accertato che le difese svolte dalla resistente richiedono un'attività istruttoria non sommaria, fissare, ai sensi dell'art. 702 ter, comma terzo, cod, proc. civ., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., per le ragioni di cui in narrativa. pagina 2 di 8 In via preliminare nel merito:
- Accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione, ex art. 2903 c.c., quanto all'atto di rinuncia ad usufrutto con costituzione del diritto di abitazione relativamente all'immobile ubicato in Quartu
Sant'Elena (CA), Via Verbasco n. 39, rigettare la domanda formulata da parte ricorrente.
- Accertata e dichiarata la irrevocabilità del preliminare di vendita, ex art. 2901 c.c., quanto al preliminare di vendita relativo all'immobile sito in Monserrato (CA), Via Leopardi n. 1 e l'immobile sito in Quartu Sant'Elena, Via Finlandia n. 54, rigettare la domanda formulata da parte ricorrente.
In via principale nel merito:
- Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa.
In ogni caso:
Con vittoria delle spese e compensi del giudizio.
Nell'interesse del convenuto : Controparte_3 voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinte le avverse istanze:
- nel merito, rigettare l'avversa domanda perché improponibile e/o infondata;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio, comprese le spese generali, da liquidare in favore de sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ratione temporis vigente, la ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei propri confronti la dichiarazione di inefficacia:
- dell'atto di rinuncia ad usufrutto sull'immobile sito in Quartu Sant'Elena, alla Via Verbasco n. 39 (già oggetto di iscrizione ipotecaria in data 20.10.2010 in favore dell'esponente – doc. 7), in data 3.08.2012
Rep. 126540/40025 a rogito Notaio dott. di Cagliari, trascritto in data 07.08.2012, posto Persona_1 in essere da in favore dei figli e , con riserva del diritto Controparte_2 Controparte_6 CP_7 di abitazione per sé e per il coniuge (doc. 9); Controparte_3
- del preliminare di vendita, trascritto in data 12.08.2020, stipulato tra la sig.ra insieme alla CP_2 madre in favore del fratello , di due immobili ricevuti in eredità dal Controparte_4 CP_5 padre , l'uno in Monserrato, alla Via Leopardi n.1, e l'altro in Quartu Sant'Elena, alla Controparte_8
Via Finlandia n. 54 (doc. 10).
A sostegno delle domande la ricorrente ha dedotto:
- di essere titolare di un credito nei confronti di e, in via solidale, di , Controparte_2 Controparte_3 fideiussori della società (fallita nel 2011), originariamente vantato da UniCredit S.p.A., Controparte_9
pagina 3 di 8 acquisito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel 2017 e integrata nel 2019 (cfr. all. alle note del 18.10.2022);
- che il suddetto credito, derivante dal decreto ingiuntivo n. 1762/2010 del Tribunale di Cagliari e dalla sentenza n. 3403/2015 che ha definito il giudizio di opposizione in favore della creditrice (docc.
1-2 in fascicolo ricorrente), è rimasto insoddisfatto sia nell'ambito della procedura concorsuale nei confronti della società sia all'esito di esperimento di iniziative esecutive immobiliari ai danni del;
CP_3
- che si rinviene negli atti dispositivi posti in essere dalla convenuta il consilium Controparte_2 fraudis e l'eventum damni, condizioni che, unitamente alla sussistenza del credito, legittimano la ricorrente alla proposizione della presente azione.
1.2 Si è tempestivamente costituita in giudizio la sig.ra domandando, preliminarmente, Controparte_2 la conversione del rito sommario in rito ordinario, stante la ritenuta complessità dell'istruttoria necessaria ai fini della decisione.
La convenuta, ha poi eccepito:
- l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta per il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2903 c.c., con riguardo all'atto di rinuncia all'usufrutto trascritto in data 07.08.2012, a fronte della notifica del ricorso ex art. 702 bis comma I c.p.c., introduttivo del giudizio, avvenuta in data
14.12.2021;
- la inammissibilità della azione revocatoria nei confronti del preliminare di vendita trascritto in data
12.08.2020, atteso che, trattandosi di un atto che non produce effetti traslativi, non è configurabile come atto di disposizione del patrimonio assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria;
- nel merito, in ogni caso, l'infondatezza della domanda della ricorrente, non sussistendo consapevolezza alcuna in capo alla resistente di pregiudicare le ragioni creditorie della
[...]
, ed essendo stati gli atti posti in essere l'uno (l'atto di rinuncia ad usufrutto con Parte_1 costituzione del diritto di abitazione) “esclusivamente al fine di regolamentare gli aspetti patrimoniali della separazione personale intervenuta tra i Signori e ”, e l'altro (il preliminare di CP_2 CP_3 compravendita), “in quanto la Sig.ra risulta essere debitrice nei confronti del Sig. CP_2 CP_5 in ragione di prestiti effettuati da parte di quest'ultimo nel corso degli ultimi dieci anni per far
[...] fronte a ripetute esigenze familiari della resistente”.
1.3 All'udienza del 4.2.2022 il Giudice istruttore, verificata la regolarità della notifica nei confronti dei convenuti, ha dichiarato la contumacia di , , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c..
1.4 In sede di memorie istruttorie, la società attrice, deducendo di essere creditrice ipotecaria, ha affermato quanto segue: “...Si rileva, quanto all'azione che ci occupa, che la rinuncia al diritto di pagina 4 di 8 usufrutto con costituzione del diritto di abitazione, di cui al rogito Notaio del 2012, riferito Per_1 all'immobile in Quartu S.Elena, via Verbasco n°39, formalizzato dalla sig.ra , si Controparte_2 appalesa pregiudizievole per le ragioni dell'Istituto creditore, ed inopponibile al vincolo ipotecario iscritto su di esso dalla società attrice in data 20.10.2010, come tale vincolante in assoluto, e con valore assorbente, ai sensi dell'art. 2812 c.c.” (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n.
2.p.c. del 27.12.2022).
Nella memoria ex art. 183 co 6 n. 3 c.p.c., l'attrice ha ulteriormente spiegato che: “Pure ove si dovesse ritenere che per tale atto è trascorso il termine di prescrizione per l'azione revocatoria, occorre comunque rimarcarne la inefficacia ed inopponibilità riguardo al vincolo ipotecario già gravante, con ovvie conseguenze sul piano economico, per ciò che attiene il diritto costituito e la percezione dei frutti” (cfr. memoria ex art. 183 co 6 n.3 del 13.1.2023).
Successivamente, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., l'attrice ha formulato la domanda subordinata, riportata in epigrafe, con la quale ha domandato al Tribunale di dichiarare “...in ogni caso la inopponibilità” degli atti oggetto di domanda revocatoria “riguardo al vincolo ipotecario iscritto su di esso dall'Istituto attore, che mantiene valore ed effetto assorbente ai sensi dell'art. 2812
c.c.”.
La convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda, in quanto nuova e tardivamente formulata dopo i termini delle preclusioni istruttorie e poiché carente di interesse ad agire in capo alla attrice.
1.5 A conclusione della fase istruttoria, si è costituito in giudizio , con comparsa Controparte_3 depositata in data 21.06.2023, aderendo all'eccezione di prescrizione formulata dalla con CP_2 riguardo all'atto di rinuncia, ed eccependo la tardività e comunque l'infondatezza della “nuova” domanda di inefficacia ex art. 2812 c.c..
1.6 La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa all'esito della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni in epigrafe riportate.
*****
2 Le domande della on meritano accoglimento. Parte_1
2.1 Rispetto alla domanda volta alla dichiarazione di inefficacia dell'atto di rinuncia ad usufrutto,
l'eccezione di prescrizione formulata da è fondata. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 2903 c.c., l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data di compimento dell'atto dispositivo. Tale disposizione, letta unitamente ai principi posti in materia di trascrizione
(segnatamente alla regola di cui all'art. 2935 c.c.), deve essere interpretata nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui all'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto da tale momento “il diritto può esser fatto valere” e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume rilievo ai fini dell'effetto pagina 5 di 8 estintivo ad essa riconnesso dal regime della prescrizione (cfr. Cass. Sez. 4, Sent. n. 4049 del
09.02.2023; Cass. Civ., sez. 3, 23.07.2003 n. 11451; Cass. Civ., sez lav., 26.05.2015, n. 10828).
Nel caso di specie, l'atto di rinuncia all'usufrutto (come sopra individuato) è stato trascritto in data
07.08.2012, Reg. Gen. n. 21475, Reg. part. n. 17055 (doc. n. 8 allegato al ricorso introduttivo), mentre il ricorso introduttivo è stato notificato in date 13 e 14 dicembre 2021 (si veda copia notificata prodotta con la nota di deposito del 22.12.2021).
L'azione risulta, pertanto, prescritta, con conseguente rigetto della domanda.
2.2.1 La domanda volta alla dichiarazione di inopponibilità, rispetto al vincolo ipotecario, della medesima rinuncia ad usufrutto – che l'attore ha formulato richiamando l'applicazione dell'art. 2812
c.c. – risulta invece inammissibile.
Essa è stata formulata, per la prima volta, con le note di trattazione scritta dell'11.3.2024, successivamente al deposito delle memorie ex art. 183 co 6 c.p.c.; antecedentemente a tale momento, tale domanda non compare in nessuna conclusione della parte attrice.
La domanda è pertanto tardiva ed, in quanto tale, inammissibile.
2.2.2 La suddetta domanda appare inammissibile per un ulteriore e distinto profilo.
L'art. 2812 c.c. stabilisce che: “Le servitù di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera.
La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione”.
La norma disciplina, dunque, gli effetti dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata in un momento successivo all'iscrizione dell'ipoteca stessa, stabilendo l'inopponibilità al creditore ipotecario (e all'aggiudicatario in sede di vendita forzata) dei diritti reali minori (es. usufrutto, uso, abitazione, servitù) che il proprietario del bene abbia costituito su di esso dopo aver iscritto l'ipoteca. Questa inefficacia opera a tutela del creditore ipotecario, garantendogli il diritto di far vendere il bene come se fosse libero da tali vincoli successivi, permettendo così di soddisfare il proprio credito sul ricavato della vendita forzata senza diminuzioni di valore dovute a pesi non esistenti al momento dell'iscrizione ipotecaria.
Ciò posto, rispetto al caso di specie, deve anzitutto essere evidenziato che – nell'ambito del presente processo – non appare neppure chiaro se l'ipoteca sia stata iscritta sull'immobile che era oggetto dell'usufrutto, poi rinunciato. Deve infatti osservarsi che, per quanto non sia contestato che la attrice sia creditore ipotecario, risulta invece controverso che l'immobile oggetto di ipoteca sia quello oggetto dell'usufrutto poi rinunciato – non riscontrandosi in atti alcuna documentazione a dimostrazione del diritto di garanzia;
con la conseguenza che sul punto residua una incertezza.
pagina 6 di 8 Ad ogni modo – e ferme restando le ragioni di inammissibilità della domanda sopra già esplicitate
(punto 2.2.1 della motivazione) – alla luce delle difese e delle contestazioni sollevate dalla attrice e dal convenuto , pare opportuno evidenziare che: - se l'ipoteca ha effettivamente ad oggetto il CP_3 suddetto immobile (ed è stata correttamente e tempestivamente iscritta) allora essa autorizza il creditore garantito a porre in vendita il bene, configurandosi nel “diritto di subastare”, riconosciuto dall'art. 2812
c.c., un diritto potestativo a necessario esercizio giudiziale (le contestazioni del potranno, al CP_3 più e sussistendone i presupposti, essere poste a fondamento di un eventuale giudizio di opposizione alla esecuzione), rimanendo del tutto irrilevante – e, sotto questo profilo, priva dell'interesse ad agire – la domanda di accertamento qui proposta;
- se invece l'ipoteca non ha ad oggetto tale bene, la domanda, oltre che infondata, appare del tutto inconferente.
2.3 Risulta infondata anche la domanda volta alla declaratoria di inefficacia dell'atto preliminare di compravendita.
In merito, può osservarsi che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 26 giugno 2019, n. 17067, che si pone nel solco della pressoché unanime giurisprudenza (si veda ex multis, Cass. 16.04.2008 n. 9970,
Cass. 29.01.2008 n. 2005, Cass. 15.10.2004 n. 20310, Cass. 30.03.1994 n. 3165), ha affermato che non
è soggetto ad azione revocatoria ordinaria il contratto preliminare di un immobile, in quanto lo stesso non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile come atto di disposizione del patrimonio. La sussistenza del presupposto dell'eventus damni per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901
c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti (cfr. Cass. 15215/ 2018).
Può aggiungersi che la tesi dottrinale sostenuta dalla società attrice, secondo la quale “la revocatoria del preliminare, a maggior ragione, sarebbe ammissibile in tutti i casi in cui le parti eseguano le rispettive prestazioni di consegna e di pagamento del prezzo al momento della promessa di vendita
(preliminare complesso o ad effetti anticipati)” (pag. 8 della comparsa conclusionale), risulta comunque inconcludente, poiché, non essendo stato prodotto il contratto preliminare, non è possibile svolgere alcuna verifica sullo stesso, rispetto agli “effetti anticipati” evocati nella tesi riportata.
***
Per tutto quanto sopra considerato, le domande revocatorie devono essere rigettate;
mentre la domanda di accertamento ex art. 2812 c.c. deve essere dichiarata inammissibile.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate sulla base dei parametri stabiliti dal d.m.
55/2014 per lo scaglione di riferimento del procedimento, determinato in base all'importo del pagina 7 di 8 credito per cui si agisce (da euro 52.001 a 260.000), tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale, della assenza di questioni in fatto e diritto, della circostanza che è Controparte_2 ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato e che il convenuto si è costituito a Controparte_3 istruttoria già conclusa sostanzialmente aderendo alle difese di . Controparte_2
La deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese di lite Parte_1 sostenute dall'IO (nell'interesse di ), che vengono liquidate in euro € 3.656,80 oltre Controparte_2 spese generali ed accessori, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute da , che Controparte_3 vengono liquidate in euro 4.414.90, oltre spese generali ed accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande formulate ex art. 2901 c.c. da Parte_1 dichiara inammissibile la domanda diretta a dichiarare, ai sensi dell'art. 2812 c.c., la inopponibilità al vincolo ipotecario dell'atto di rinuncia ad usufrutto con costituzione di diritto di abitazione;
condanna la con riferimento alla posizione di , alla rifusione Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite sostenute dall'IO, che liquida in euro 3.656,80, oltre spese generali ed accessori;
condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da , Parte_1 Controparte_3 che liquida in euro 4.217,00, oltre spese generali ed accessori, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 16/12/2025
Il Giudice
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