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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1133/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MONTELLA UGO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 804/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401486573 TARI-TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401486573 TARI-TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401486573 TARI-TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401486573 TARI-TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401486573 TARI-TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401486573 TARI-TEFA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 494/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio N 112401486573 notificato il 13.11.2024 relativo al presunto omesso versamento della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), per le annualità dal 2018 al 2023 per euro 2023,63.
Il ricorrente rappresentava che l'immobile cui il tributo si riferisce è divenuto di sua piena proprietà a seguito del decesso della madre Nominativo_1, titolare del diritto di usufrutto, così come comunicato dal Ricorrente ad AMA Spa con fax del 9.6.2016. Da allora il ricorrente avrebbe sempre pagato regolarmente i bollettini ricevuti a suo nome da AMA, come da copie che produce, con la sola eccezione dell'ano 2023 che non è mai pervenuto al contribuente . La regolarità dei pagamenti, per altro, risulterebbe anche dagli archivi della stessa AMA, come si può constatare esaminando l'Estratto Conto Pagamenti da sito AMA per utente Codice_Utente_1 che pure produce agli atti.
Non si costituiva Roma Capitale.
Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 14 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Ed infatti risulta provato quanto affermato da parte ricorrente circa l'avvenuta dichiarazione ad Ama in data 2016 allorquando si è consolidata in capo a lui la piena proprietà dell'immobile e l'avvenuto pagamento del tributo per gli anni in contestazione (dal 2018 al 2022) con l'eccezione dell'anno 2023.
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto limitatamente al periodo 2018-2022.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
ACCOGLIE PARZIALMENTE IL RICORSO E ANNULLA L'ATTO IMPUGNATO PER GLI ANNI 2018 -
2022. SPESE COMPENSATE.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MONTELLA UGO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 804/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401486573 TARI-TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401486573 TARI-TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401486573 TARI-TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401486573 TARI-TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401486573 TARI-TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401486573 TARI-TEFA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 494/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio N 112401486573 notificato il 13.11.2024 relativo al presunto omesso versamento della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), per le annualità dal 2018 al 2023 per euro 2023,63.
Il ricorrente rappresentava che l'immobile cui il tributo si riferisce è divenuto di sua piena proprietà a seguito del decesso della madre Nominativo_1, titolare del diritto di usufrutto, così come comunicato dal Ricorrente ad AMA Spa con fax del 9.6.2016. Da allora il ricorrente avrebbe sempre pagato regolarmente i bollettini ricevuti a suo nome da AMA, come da copie che produce, con la sola eccezione dell'ano 2023 che non è mai pervenuto al contribuente . La regolarità dei pagamenti, per altro, risulterebbe anche dagli archivi della stessa AMA, come si può constatare esaminando l'Estratto Conto Pagamenti da sito AMA per utente Codice_Utente_1 che pure produce agli atti.
Non si costituiva Roma Capitale.
Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 14 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Ed infatti risulta provato quanto affermato da parte ricorrente circa l'avvenuta dichiarazione ad Ama in data 2016 allorquando si è consolidata in capo a lui la piena proprietà dell'immobile e l'avvenuto pagamento del tributo per gli anni in contestazione (dal 2018 al 2022) con l'eccezione dell'anno 2023.
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto limitatamente al periodo 2018-2022.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
ACCOGLIE PARZIALMENTE IL RICORSO E ANNULLA L'ATTO IMPUGNATO PER GLI ANNI 2018 -
2022. SPESE COMPENSATE.