Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 20/01/2025, RGC n. 3327/2019 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio e sono comparsi:
L'avv. ZAGARESE MARIA TERESA per delega dell'avv. TURCO DOMENICO per parte attrice. la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa alle note difensive autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. GRADILONE FRANCESCO, per delega dell'avv. CARUSO MARIA LUIGINA per parte convenuta, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa alle note difensive autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 3327 del R.G. 2019 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
e Francesco Turco e nel cui studio in Corigliano-Rossano alla Via Roma, n. 18, elettivamente domicilia;
- attore -
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 PartitaIVA_1
Luigina Maria Caruso e presso la sede dell'ente in alla P.zza Santi Anargiri Controparte_1
elettivamente domicilia;
- ente convenuto –
Conclusioni e discussioni: come da verbale d'udienza del 20.01.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio l'Ente convenuto Parte_1
assumendo che “…in data 28.12.2018 verso le ore 14.00 circa il sig. percorreva a Parte_1
bordo della propria bici da competizione la vecchia SS106 in agro di con direzione di CP_1
marcia - . Giunto nelle vicinanze dell'attività commerciale denominata “Primo CP_1 CP_1
Fiore” sita alla Via B. Greco, l'attore a causa della presenza di buche non visibili, poiché delimitate
e non segnalate, presenti sul manto stradale vi cadeva all'interno perdendo il controllo del proprio
mezzo rovinando violentemente a terra …”.
CP_ Ritenendo che la causazione del sinistro de quo fosse da ascrivere a responsabilità esclusiva dell'
convenuto in ragione dell'asserito difetto di manutenzione del tratto stradale in questione e della mancanza di ogni opportuna segnalazione della situazione di pericolo, concludeva invocando l'integrale ristoro dei danni patiti patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze di causa.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 19.04.2021
si costituiva in giudizio il , il quale contestava in fatto ed in diritto la Controparte_1
domanda attorea, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, espletamento di prova testimoniale e consulenza medica sulla persona dell'attore; all'udienza del 20.01.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e la causa veniva decisa con sentenza emessa in camera di consiglio, le parti, oramai, assenti.
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Nel merito la domanda è fondata e può essere accolta nei limiti che seguono.
1. Una volta acclarato che il paradigma normativo che si attaglia alla fattispecie in esame è quello di cui all'art. 2051 c.c., grava sul custode l'onere di dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente o la colpa del danneggiato, ovvero l'esistenza di altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno (cfr., ex pluribus, Cass. n.
26751/2009).
Ed infatti la responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni e,
dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.
Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo,
mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. Cass. n. 25243/2006).
2. Nel caso di specie, deve ritenersi compiutamente raggiunta la prova in ordine al fatto che il sinistro occorso a si è verificato sulla via B. Greco del Comune di , in Parte_1 Controparte_1
prossimità del ristorante Primo Fiore per come confermato dal teste , che al momento del Tes_1
sinistro si trovava a distanza di pochi metri dall'attore con il quale stava percorrendo la medesima strada in bicicletta.
In particolare, il teste ha dichiarato: “Confermo la circostanza 1) e tanto mi consta in quanto io ero
insieme al con la bici da corsa nel fare i soliti giri pomeridiani. La strada l'abbiamo Parte_1
maggiormente sempre percorsa in senso contrario ma quel giorno siamo andati in direzione
Corigliano……Confermo la circostanza 2) e preciso che io mi trovavo ad una distanza di circa 15
metri da e allorquando mi sono avvicinato al medesimo che era caduto a terra ho visto una Pt_1
serie di buche di cui alcune coperte da terriccio” (v. verbale udienza del 04/05/2022). Il teste, della cui attendibilità non v'è motivo per dubitare, anche in considerazione della precisione con la quale ha descritto l'accaduto, ha riconosciuto le foto allegate al fascicolo di parte attrice ritraenti lo stato dei luoghi. Il teste ha aggiunto che “Preciso che la strada era dissestata ed era una strada a doppio
senso di marcia”.
I fatti per come narrati dall'attore e confermati dal teste escusso trovano riscontro nelle fotografie allegate al fascicolo.
A fronte del nesso causale fra le buche esistenti sulla via B. Greco nelle vicinanze del ristorante Primo
Fiore, e la caduta, il convenuto non ha provato la ricorrenza del caso fortuito. CP_1
Il non ha infatti dimostrato di avere tenuto la strada in buono stato manutentivo nè sono stati CP_1
forniti dal elementi sufficienti per ritenere che la caduta sia dipesa da una condotta negligente CP_1
del . La strada presentava infatti varie buche che, non essendo segnalate e data l'uniformità di Pt_1
colore della pavimentazione, impediva di scorgere in lontananza le buche che non erano pertanto agevolmente percepibili dal ciclista dotato di media diligenza.
Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza di un nesso causale tra l'evento dannoso ed il bene in custodia, in ragione della presenza di buche del manto bituminoso sulla corsia di marcia percorsa dalla bicicletta e del verificarsi dell'incidente proprio in conseguenza del passaggio del veicolo sulla predetta insidia.
3. Accertata la fondatezza della domanda formulata dall'attore nei confronti del
[...]
, può procedersi alla determinazione del quantum debeatur da determinarsi sulla Controparte_1
base delle risultanze della c.t.u. redatta dal dott. le cui conclusioni sono frutto Persona_1
di un percorso logico e scientifico esente da vizi logici e di cui questo giudicante ne fa proprie le conclusioni.
Nella relazione depositata in data 18.02.2024, il c.t.u. ha stabilito che, a seguito dell'evento lesivo descritto in atti, ha riportato lesioni consistenti in “escoriazioni e contusioni multiple Parte_1
agli arti superiori ed inferiori con ferite in sede labiale inferiore”, che sono state ritenute compatibili con l'incidente occorsogli. Il CTU ha poi precisato che “….gli accertamenti radiografici non mettevano in evidenza lesioni ossee
né lesioni dentali…..” ed ancora e soprattutto “….I denti incisivi appaiono in sede e ben saldati nel
loro colletto, non sono visibili alterazioni traumatiche della corona dentale (l'istante non produce
certificazione valida strumentale attestante tali lesioni)…”.
Nel rispondere poi alle osservazioni sollevate ha ulteriormente affermato “….Clinicamente l'istante,
al momento della visita peritale non presentava alcuna mobilità dei denti incisivi;
Gli esami
strumentali praticati presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di non evidenziavano, nel loro CP_1
referto, lesioni delle arcate dentali nè avulsioni dei denti incisivi superiori;
La documentazione
presentata manca dell'esame radiologico delle arcate dentali (ortopanoramica) prescritta dal dott.
il 03/01/2019 e mai eseguita;
L'istante dalla data dell'infortunio fino ad oggi, si presume, Per_2
non ha mai sostenuto spese odontoiatriche in quanto mancano le fatture relative a tali
prestazioni….”.
Conseguentemente i danni cagionati devono essere determinati nella misura che il C.T.U. - con valutazione logica e medica pienamente condivisibile - ha indicato “..sulla scorta dell'esame obiettivo
e della certificazione in atti al si può concedere un periodo di ITA (invalidità Temporanea Pt_1
Assoluta) di giorni 20 dal 28/12/18 al17/01/2019 ed un periodo di ITR (Invalidita' Temporanea
Relativa) al 50% di giorni trentacinque dal 17/01/2019 al 21/02/2019, tempo necessario alla
guarigione delle escoriazioni diffuse degli arti ed al volto ed alle contusioni multiple. Non permane
allo stato attuale una invalidità biologica residua.” Con specifico riguardo ai criteri di liquidazione del predetto danno, deve pure precisarsi che, alla luce di quanto stabilito dalla corte di cassazione a sezioni unite con decisione n. 26972/2008, la considerazione del danno non patrimoniale non può che essere unitaria, nel senso indicato dall'interpretazione pienamente condivisibile di cui alla menzionata decisione.
Nel caso di specie, peraltro, non è stata neppure allegata la sussistenza di pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli connessi alla lesione alla integrità psicofisica, che possono trovare adeguata e completa soddisfazione nella liquidazione del danno biologico e del danno cosiddetto morale, come di seguito effettuata.
Ne deriva, dunque, che dovendosi applicare le tabelle aggiornate predisposte presso il tribunale di
Milano, avendo all'epoca dell'incidente il danneggiato l'età di 36 anni, deve essere determinato nella complessiva misura di € 2.071,50 per danno da invalidità temporanea (di cui € 1.104,80 a titolo di
I.T.T. ed € 966,70 a titolo di I.T.P. al 50%) sempre secondo i criteri tabellari meneghini di cui innanzi.
Non occorre procedere alla rivalutazione della somma così liquidata, il cui importo è stato determinato all'attualità.
Devono essere, invece, applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del sinistro, e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
4. Quanto al risarcimento del danno patrimoniale alla bicicletta a bordo della quale l'attore viaggiava,
si osserva che l'attore ha prodotto un preventivo redatto, sottoscritto e confermato in sede di istruttoria da (ud. del 04.05.2022) nella qualità di titolare della ditta Cicli Sapia sedente in Rossano Testimone_2
Scalo, nel quale viene indicata in € 3.739,30 (IVA inclusa) la spesa necessaria per le riparazioni.
Il non ha svolto una contestazione specifica dell'ammontare del Controparte_1
risarcimento richiesto per i danni subiti dalla bicicletta. La violazione dell'onere, imposto al convenuto dall'art. 167 c.p.c. di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza che non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine (cfr. Cass. n. 22701/2017). La corte di cassazione ha recentemente affermato che il convenuto ha l'onere di contestazione specifica di documenti che sono giuridicamente tali, specificando che tale
è il preventivo in originale completo di ogni elemento identificativo e di cui si tratta di valutare l'efficacia probatoria. In questo caso la contestazione è necessaria proprio perché, dando per scontato che il documento è giuridicamente tale, ossia ha i requisiti per considerarsi documento, l'unica cosa di cui si discute è se sia atto sufficiente a fare da prova di un fatto (cfr. Cass. n. 27624/2020). Ne consegue che, in mancanza di alcuna contestazione da parte del e tenuto conto delle CP_1
fotografie allegate al fascicolo di parte attrice raffiguranti i danni subiti dalla bicicletta che appaiono compatibili con le riparazioni indicate nel preventivo, e la conferma del preventivo in sede istruttoria,
l'attore deve ritenersi esonerato dalla prova del fatto contestato e il danno patrimoniale provato nella misura di € 3.739,30 IVA inclusa.
Devono poi essere applicati anche in questo caso gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del sinistro, e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Il deve essere conclusivamente condannato al pagamento in favore Controparte_1
dell'attore della somma complessiva di € 5.810,80 (di cui € 2.071,50 a titolo di danno non patrimoniale ed € 3.739,30 a titolo di danno patrimoniale alla bicicletta sulla quale viaggiava).
Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
Dichiara la responsabilità di parte convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, per l'effetto, la condanna a risarcimento in favore dell'attore di € 2.071,50 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva e di € 3.739,30 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva.
Condanna parte convenuta a rifondere in favore del difensore dell'attore le spese di lite liquidate in complessivi € 274,53 per spese vive, € 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti
Pone definitivamente a carico di parte convenuta soccombente le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Castrovillari 20.01.2025 Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio