Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 21.01.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2240.2024 R.G..
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' Parte_1 avv.to Andrea Paolillo, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Daniela Guarino, giusta procura generale alle liti , come in atti
- resistente – FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.04.24, parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. OI-001773922 Protocollo .5101.08/03/2024.0077028 emessa dal CP_1
Direttore della Sede di Castellammare di Stabia, notificata in data 16/03/2024, CP_1 per la somma di euro 11.895,45 relativa a sanzione amministrativa ex L. 689/81 , per omesso versamento delle ritenute previdenziali per il mese di novembre 2018 in relazione alle relative denunzie UniEmens, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8;ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “...accogliere il presente ricorso, e per l'effetto, in via preliminare dichiarare nulla l'opposta ordinanza di ingiunzione per mancata notifica dell'atto prodromico “atto di accertamento 5101.07/08/20219 del 07.08.20219” e CP_1 comunque nulle e/o illegittime per difetto di motivazione;
sempre nel merito, dichiarare comunque infondata, quanto in punto di fatto quanto in punto di diritto, la pretesa di cui all'opposto titolo ordinanza di ingiunzione per i motivi su innanzi narrati;
condannare il resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., oltre IVA, CPA, rimborso forfettario al 15%”
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante, designato per la trattazione del procedimento, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 11/2025, ha deciso la causa.
Avuto riguardo alla ragione più liquida, va preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, per cui è venuto meno l'interesse dell'istante alla definizione del giudizio. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio seguono la soccombenza virtuale, in quanto l'annullamento è intervenuto dopo la notifica del ricorso e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. condanna l al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1400,00, CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione .
Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 21.01.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè