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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/11/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3983/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GAUDIO Parte_1 C.F._1 NA, elettivamente domiciliata in VIA ERCOLANO 8 ROMA presso il difensore avv. DEL GAUDIO NA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO NC, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. BURGELLO NC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_2 P.IVA_2 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Cont
ha convenuto in giudizio il (d'ora in avanti, ), Parte_1 Controparte_3
l' e l' , formulando le seguenti conclusioni: Controparte_4 CP_2
“
1. accertare e dichiarare, ai soli fini giuridici, il diritto della ricorrente a una nuova ricostruzione integrale della carriera che includesse anche l'anno 2013;
2. per l'effetto, ordinare al convenuto l'emissione di nuovo Controparte_3 decreto di ricostruzione della carriera e/o di definizione della progressione stipendiale sulla scorta di quanto contenuto nell'elaborato prodotto dalla ricorrente in giudizio, in cui è stato puntualizzato come lo scatto stipendiale 28/34 anni sia avvenuto il 04 agosto 2021 ovvero da data diversa che dovesse Cont sollevarsi in giudizio, ma precedente da quella applicata dal;
adeguando, da tale data, tutti i successivi scatti stipendiali;
3. accertare, dichiarare e condannare il , in persona del Controparte_3
a corrispondere alla ricorrente tutte le differenze stipendiali, conseguenti alla predetta CP_5 ricostruzione di carriera, a partire dai 5 anni antecedenti il giorno della diffida del 29 ottobre 2024, pari alla somma di € 1.144,16 di cui agli allegati conteggi ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle varie singole scadenze sino al soddisfo, nonché CP_ regolarizzazione contributiva presso l' anch'essa nei limiti della prescrizione quinquennale;
4. Si chiede condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in favore dell'avvocato antistatario;
5. munire la sentenza di clausola come per legge”. Cont La ricorrente – dipendente del a tempo indeterminato dal 1.1.2000 come collaboratore scolastico dell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, area A – ha lamentato l'esclusione ai fini giuridici dell'anno 2013 operata dal datore di lavoro nel provvedimento di ricostruzione di carriera prot. n. 1417 del'8.11.2024, in cui le è stata riconosciuta, a decorrere dal
1.1.2000, una anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, di anni 6, mesi 4, giorni 26; in particolare, la ricorrente ha sostenuto che il cd. blocco delle progressioni economiche fissato dall'art. 9
D.L.78/2010 è da interpretare nel senso di riferirsi ai soli effetti temporanei limitati al mancato riconoscimento delle progressioni economiche per il periodo preso in considerazione della norma, senza intaccare gli effetti giuridici relativi al servizio prestato.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha eccepito preliminarmente la prescrizione CP_3 quinquennale dei crediti azionati e ha contestato nel merito la fondatezza delle domande del ricorso, rilevando che correttamente il decreto di ricostruzione di carriera non ha riconosciuto il servizio prestato nel 2013 nemmeno ai fini giuridici e, quindi, per le successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva.
Nel costituirsi a sua volta in giudizio, ha domandato, in caso di riconoscimento del diritto CP_2 rivendicato, di accertarsi il diritto dell'Istituto al pagamento della contribuzione nei limiti di legge e nell'importo che stabilito in corso di causa, con riferimento anche agli eventuali diversi emolumenti o indennità accertati, nei limiti di quanto non prescritto, oltre sanzioni civili ed interessi al saldo, e con condanna del soggetto obbligato al relativo pagamento.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Con la memoria difensiva depositata il 17.10.2025, parte ricorrente – preso atto della sopraggiunta pronuncia della Suprema Corte 10215/2025 – ha dichiarato di non voler insistere per la domanda volta al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini economici e ha aggiunto di condividere la posizione del
. CP_3
Deve quindi essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Considerato che
il precedente di legittimità sopra richiamato è intervenuto in corso di causa, a fronte di una giurisprudenza di merito sul punto non univoca, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 20 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3983/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GAUDIO Parte_1 C.F._1 NA, elettivamente domiciliata in VIA ERCOLANO 8 ROMA presso il difensore avv. DEL GAUDIO NA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO NC, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. BURGELLO NC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_2 P.IVA_2 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Cont
ha convenuto in giudizio il (d'ora in avanti, ), Parte_1 Controparte_3
l' e l' , formulando le seguenti conclusioni: Controparte_4 CP_2
“
1. accertare e dichiarare, ai soli fini giuridici, il diritto della ricorrente a una nuova ricostruzione integrale della carriera che includesse anche l'anno 2013;
2. per l'effetto, ordinare al convenuto l'emissione di nuovo Controparte_3 decreto di ricostruzione della carriera e/o di definizione della progressione stipendiale sulla scorta di quanto contenuto nell'elaborato prodotto dalla ricorrente in giudizio, in cui è stato puntualizzato come lo scatto stipendiale 28/34 anni sia avvenuto il 04 agosto 2021 ovvero da data diversa che dovesse Cont sollevarsi in giudizio, ma precedente da quella applicata dal;
adeguando, da tale data, tutti i successivi scatti stipendiali;
3. accertare, dichiarare e condannare il , in persona del Controparte_3
a corrispondere alla ricorrente tutte le differenze stipendiali, conseguenti alla predetta CP_5 ricostruzione di carriera, a partire dai 5 anni antecedenti il giorno della diffida del 29 ottobre 2024, pari alla somma di € 1.144,16 di cui agli allegati conteggi ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle varie singole scadenze sino al soddisfo, nonché CP_ regolarizzazione contributiva presso l' anch'essa nei limiti della prescrizione quinquennale;
4. Si chiede condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in favore dell'avvocato antistatario;
5. munire la sentenza di clausola come per legge”. Cont La ricorrente – dipendente del a tempo indeterminato dal 1.1.2000 come collaboratore scolastico dell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, area A – ha lamentato l'esclusione ai fini giuridici dell'anno 2013 operata dal datore di lavoro nel provvedimento di ricostruzione di carriera prot. n. 1417 del'8.11.2024, in cui le è stata riconosciuta, a decorrere dal
1.1.2000, una anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, di anni 6, mesi 4, giorni 26; in particolare, la ricorrente ha sostenuto che il cd. blocco delle progressioni economiche fissato dall'art. 9
D.L.78/2010 è da interpretare nel senso di riferirsi ai soli effetti temporanei limitati al mancato riconoscimento delle progressioni economiche per il periodo preso in considerazione della norma, senza intaccare gli effetti giuridici relativi al servizio prestato.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha eccepito preliminarmente la prescrizione CP_3 quinquennale dei crediti azionati e ha contestato nel merito la fondatezza delle domande del ricorso, rilevando che correttamente il decreto di ricostruzione di carriera non ha riconosciuto il servizio prestato nel 2013 nemmeno ai fini giuridici e, quindi, per le successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva.
Nel costituirsi a sua volta in giudizio, ha domandato, in caso di riconoscimento del diritto CP_2 rivendicato, di accertarsi il diritto dell'Istituto al pagamento della contribuzione nei limiti di legge e nell'importo che stabilito in corso di causa, con riferimento anche agli eventuali diversi emolumenti o indennità accertati, nei limiti di quanto non prescritto, oltre sanzioni civili ed interessi al saldo, e con condanna del soggetto obbligato al relativo pagamento.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Con la memoria difensiva depositata il 17.10.2025, parte ricorrente – preso atto della sopraggiunta pronuncia della Suprema Corte 10215/2025 – ha dichiarato di non voler insistere per la domanda volta al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini economici e ha aggiunto di condividere la posizione del
. CP_3
Deve quindi essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Considerato che
il precedente di legittimità sopra richiamato è intervenuto in corso di causa, a fronte di una giurisprudenza di merito sul punto non univoca, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 20 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.