Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 08/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 683 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. MINGHINI VALENTINA Parte_1
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. ROSSI GIORGIO P_
resistente
Pubblico Ministero
intervenuto Oggetto: modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni di parte ricorrente:
→In via principale: a) statuire che il minore rimanga affidato ad PEona_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre, sig. Parte_1
ivi trasferendo la sua residenza;
b) statuire che il minore potrà
[...] ER frequentare la madre ogni qualvolta lo desidererà, fermo restando che rimarrà con lei il mercoledì di ogni settimana (o altro e diverso giorno che potrà essere di volta in volta concordato qualora vi sia necessità) dall'uscita di scuola sino alle ore
21.30, quando la stessa avrà cura di riaccompagnarlo presso l'abitazione del padre, salva la volontà del minore di pernottare presso l'abitazione della madre;
1 statuire che il minore potrà trascorre con ciascun genitore due week end al mese, alternati tra loro, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera. d) statuire che, durante le vacanze di Natale, trascorrerà con ciascuno dei genitori sette ER giorni comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno;
Durante le vacanze pasquali, trascorrerà con ciascun genitore tre giorni comprendenti, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta;
e) statuire che trascorrerà le vacanze estive per almeno 15 giorni anche non ER consecutivi da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
f) La sig.ra contribuirà al mantenimento ordinario del figlio P_ ER corrispondendo al sig. entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro Pt_1
150,00, o la diversa somma che sarà ritenuta opportuna dall'Ill.mo Giudice adito, da rivalutarsi ogni anno secondo l'adeguamento ISTAT. L'Assegno Unico percepito integralmente dal sig. g) Ciascun genitore concorrerà per il Pt_1
50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio minore secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Ferrara e come di seguito precisate: – Spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. – Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. – Spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico. Spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a. tempo prolungato. b. Mensa scolastica. c.
Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 300,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. – Spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a. Baby-sitter; b. Campi estivi Quanto, in particolare, alle spese che non richiedono il preventivo accordo, le medesime andranno in ogni caso rimborsate al genitore che le ha anticipate nei 30 giorni successivi alla ricezione della documentazione comprovante l'esborso; Quanto invece alle pese per le quali è necessario il preventivo assenso, il genitore proponente dovrà comunicare la propria intenzione per iscritto all'altro genitore (a titolo esemplificativo lettera, mail, sms, whatsapp) il quale dovrà manifestare diniego motivato. La mancata risposta alla comunicazione nei successivi 7 giorni equivale ad assenso. Anche tali spese dovranno essere documentate e rimborsate al genitore anticipatario nei 30 giorni successivi alla ricezione della documentazione comprovante l'esborso. h) Ciascun genitore si impegna a collaborare nella gestione degli impegni ed esigenze del minore e, in particolare, entrambi dovranno all'occorrenza comunicare il proprio consenso/autorizzare iniziative scolastiche, sportive, ricreative, da adottare nell'interesse della minore nel termine di quarantotto ore dalla richiesta avanzata dall'altro e così pure il consenso al rilascio del passaporto. → In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse di disporre le condizioni innanzi indicate, si chiede che, a modifica del Decreto n. 1197 del 12.3.2021, sia disposto l'affidamento condiviso con tempi paritetici di permanenza del minore presso l'uno e l'altro genitore e, quindi, di statuire, in luogo dei punti a), b), c) ed f), ferme le condizioni di cui ai punti d), e), g) e h), le seguenti condizioni: 3 A) statuire che il minore rimanga affidato ad entrambi i genitori, con PEona_1 collocazione presso l'uno e l'altro genitore, stabilendo eventualmente e solo formalmente la residenza presso il padre;
B) statuire che ID permarrà presso ciascun genitore, a settimane alterne, dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì mattina quando l'uno o l'altro (a seconda della settimana) avrà cura di accompagnarlo a scuola;
rimarrà dunque presso l'altro genitore dal ER mercoledì all'uscita di scuola sino al venerdì mattina, rimanendo poi con l'altro genitore dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando lo stesso lo riaccompagnerà a scuola;
Nei mesi estivi, si seguiranno i medesimi tempi di permanenza;
F) statuire che ciascun genitore dovrà provvedere direttamente al mantenimento ordinario del figlio nel tempo in cui ER quest'ultimo dimorerà presso di lui. Alternativamente, si chiede sia disposto un ampliamento dei tempi di frequentazione del minore con il padre in linea con le seguente proposta: potrà frequentare il padre dal mercoledì all'uscita di ER scuola sino al giovedì mattina di ogni settimana e, a weekend alterni, dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina e, nella settimana in cui rimarrà con la madre durante il week end, potrà rimanere presso il padre dal mercoledì all'uscita di scuola sino al venerdì mattina. Conseguentemente e stante le sopravvenute circostanze rappresentate, disporre la revisione del contributo ordinario al mantenimento da parte del sig. prevedendo che egli versi a tale titolo, Pt_1 entro il giorno 20 di ogni mese, euro 150,00 o la diversa somma che sarà ritenuta opportuna dall'Ill.mo Giudice adito, rimanendo l'Assegno Unico ripartito al 50% tra i genitori. Ferme le altre condizioni di cui ai punti d), e), g) e h). conclusioni di parte resistente: Voglia l'Onorevole Tribunale adito provvedere al rigetto delle domande del ricorrente provvedendo, in merito al solo diritto di visita, alla parziale modifica delle disposizioni contenute nel decreto n° 1197 / 2021 del 12.03.2021 come da richiesta effettuata in udienza e conseguentemente (modifiche indicate in grassetto) disporre di:
1) Affidare in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore , il quale ER avrà residenza prevalente presso la madre cui è affidata la gestione ordinaria. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza del minore verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Il padre avrà il diritto dovere di tenere con se il figlio per due fine settimana consecutivi ER dal sabato dopo la scuola fino al lunedì mattina ed accompagnarlo a scuola, mentre il successivo fine settimana spetterà alla madre;
inoltre trascorrerà ER con il padre il pomeriggio di ogni mercoledì dal termine dell'orario scolastico ed indicativamente fino alle 20.30 e lo riaccompagnerà presso il domicilio materno;
durante il periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi tra i genitori prevalentemente entro la fine dell'anno scolastico, sette giorni durante le vacanze natalizie alternando la settimana dal 23 al 30 a quella dal 31 al 6 gennaio;
tre giorni a Pasqua in modo che il figlio trascorra con il padre e la madre alternativamente il Natale o la Pasqua;
Entrambe le parti qualora non possano accudire il figlio nei giorni di propria competenza, si impegnano a fare riferimento e chiedere la disponibilità di questo ai rispettivi familiari o, in caso di assoluta necessità, a terzi di comune e comprovata fiducia;
Porre a carico del sig. Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo
[...] P_ per il mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro € 300,00; la somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT a partire dal mese di marzo 2022; 4) Le spese straordinarie accessorie che si renderanno necessarie per il figlio sono poste a carico di ciascun genitore ER nella misura del 50% e regolate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Ferrara del 25.10.2017, ed in particolare: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato. b. Mensa scolastica. c. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a.
Baby-sitter b. Campi estivi Il pagamento di dette spese avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute;
nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca e tempestiva informazione. In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, rideterminare gli importi dovuti a titolo di mantenimento in proporzione ai redditi di ciascun genitore Si reiterano e si intendono qui trascritte le richieste istruttorie effettuate e non accolte dal Giudice istruttore. Con condanna alle spese di lite in caso di soccombenza di controparte
Conclusioni del P.M.: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente il sig. premesso che: Parte_1 dal rapporto sentimentale con la sig.ra era nato il figlio P_
, di anni 14, riconosciuto da entrambi i genitori;
la convivenza era cessata ER nel 2012 e non era stato subito possibile raggiungere un accordo sulla regolamentazione dei rapporti relativi alla prole. Con un primo decreto del 20.11.2014 il Tribunale aveva previsto l'affidamento condiviso del minore, con collocazione presso la madre, ed un contributo al mantenimento di 300 euro mensili.
Tali statuizioni erano state poi confermate dal successivo decreto del 12.3.2021, che aveva apportato solo modifiche alla frequentazione.
Tanto premesso, asseriva il ricorrente che le mutate esigenze del figlio non consentivano la sua permanenza presso l'abitazione della madre -un bilocale di modeste dimensioni- non idonea ad ospitare un minore ormai adolescente ed il nuovo compagno della madre. La madre, inoltre, aveva iniziato a svolgere l'attività di insegnante di sostegno presso una scuola elementare e, al contempo, quella di Travel – blogger, sottraendo così tempo al figlio e determinando una situazione di forte tensione.
Questi, sentendosi trascurato, aveva accusato un preoccupante calo di rendimento scolastico ed aveva così iniziato a trascorrere più tempo presso il padre e la sua nuova famiglia.
Chiedeva quindi il ricorrente il figlio fosse collocato presso di sé e che fosse posto a carico della madre un contributo al mantenimento di € 200,00 mensili. La resistente contestava le affermazioni della controparte asserendo che il figlio non aveva manifestato alcun disagio in merito agli spazi dell'abitazione materna e che, in ogni caso, la presenza degli altri due figli del ricorrente avrebbe comunque imposto la condivisione degli spazi.
Quanto al rendimento scolastico, sosteneva di aver tentato di responsabilizzare il figlio in quanto gli insegnanti avevano paventato la possibilità che non ER fosse nemmeno ammesso all'esame di Stato. Il ragazzo non aveva però reagito nel modo sperato, così accentuando la situazione di tensione. In un'occasione la ricorrente aveva “strattonato vistosamente” il figlio perché si era accorta che aveva marinato la scuola. La scuola aveva inviato una segnalazione al T.M. che aveva incaricato il S.S. di Ferrara di eseguire gli opportuni approfondimenti . La situazione scolastica di era poi migliorata, tanto che aveva superato ER l'esame di Stato “con discreto profitto”. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.7.2024 si procedeva all'audizione delle parti e del minore: Parte ricorrente si riporta al ricorso e precisa che: a) quanto alla situazione economica: sono corriere;
ho un reddito di circa 1600 euro netti mensili per 14 mensilità. Pago un canone di locazione di € 170/ 180 mensili;
E' un immobile di 55 mq con due stanze da letto;
una è adibita a stanza per i ragazzi;
attualmente PE vive con me in modo stabile solo mia figlia Gli altri due seguono le regola della frequentazione. Verso un contributo al mantenimento di 300 euro per i miei due figli. Convivo con una persona priva di occupazione. ADR quando è da ER me, dorme nella stanza dei ragazzi insieme al fratello, quando c'è.
Parte resistente dichiara: Mi riporto alla memoria e preciso che: sono educatrice di sostegno, da settembre a giugno;
Nei mesi in cui lavoro percepisco circa 800 euro al mese. Negli altri due mesi percepisco la disoccupazione. Percepisco circa 2/300 all'anno come travel blogger e 90 euro di AU. Pago un canone di locazione ACER di € 320 mensili;
E' un' abitazione di circa 70 mq, una camera matrimoniale ed un salotto. dorme in un divano letto nel salotto. Non ho ER conviventi Si procede all'ascolto di . ER
… Vivo con la mamma. nel letto matrimoniale o sul divano. La cosa CP_2 ti crea problemi? No, problemi no, a volte qualche imbarazzo. E dal papà?
Dormo in una stanza mia che divido con mio fratello, quando siamo tutti e due dal papà; mi trovo bene con mio fratello. Com'è finito l'anno scolastico? Ho fatto l'esame di terza media e sono andato molto bene all'orale. Andrò al Carducci, scienze umane/sportive. Come mai hai scelto quel liceo? Mi piacciono le materie e c'è poca matematica;
i tuoi cosa hanno detto? Ho scelto la scuola con mia madre. Sei contento della tua organizzazione di vita? Si, al momento si, non vorrei cambiare. D'estate sono contento di andare in vacanza con la mamma. D'inverno vorrei vedere di più il papà. All'udienza dell' 11.9.2024 la ricorrente proponeva una modificare della frequentazione (che prevedeva week alternativi) con la seguente: il figlio trascorrerà due week end consecutivi (da sabato, dopo la scuola, al lunedì mattina) col padre e quello successivo con la madre.
** Sull'affidamento. Le parti concordano sull'affidamento condiviso del figlio ma non sulla collocazione. Ritiene il Collegio che non sia opportuno disporre il mutamente della collocazione in quanto il minore, pur avendo apparentemente superato la crisi che aveva determinato l'instaurazione del procedimento, si trova in una situazione delicata che potrebbe facilmente essere turbata da cambiamenti che egli non sembra desiderare. Nel corso dell' audizione il ragazzo ha mostrato un atteggiamento sereno e consapevole e il positivo rendimento scolastico conferma il raggiungimento di una confortante tranquillità. Sotto altro profilo, deve evidenziarsi che l'abitazione del padre (55 mq) è più piccola di quella della madre (70 mq) e che l'imbarazzo che ha dichiarato ER di provare talvolta nei confronti della madre non è verosimilmente superiore a quello che proverebbe nella convivenza con la compagna del padre.
Si conferma quindi la collocazione prevalente presso la madre.
Come richiesto da , appare opportuno ampliare la frequentazione del padre. ER
Come proposto dalla madre si dispone quanto segue: il minore trascorrerà due week consecutivi con il padre ed il terzo presso la madre, ferma, nel resto, la vigente frequentazione.
A fronte dei maggiori impegni del padre, si ritiene equo disporre una riduzione del contributo al mantenimento ordinario ad € 250,00 mensili. Natura ed esiti del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, dispone la modifica del decreto emesso dal Tribunale di Ferrara in data 12.3.2021 come segue:
- il minore trascorrerà con il padre trascorrerà due week end PEona_1 consecutivi (da sabato, dopo la scuola, al lunedì mattina) e quello successivo con la madre;
- il ricorrente verserà a titolo di contributo al mantenimento la Parte_1 somma di € 250,00 mensili, rivalutabili secondo indice ISTAI F.O.I. Fermo il resto.
Compensa le spese di giudizio Ferrara, 7.1.2025
L'estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati