Decreto presidenziale 28 novembre 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00150/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01260/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato TO Mita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto della ricorrente ad accedere a tutti gli atti riferiti e riferibili alla fase stragiudiziale/amministrativa, originata dalla lettera di diffida e messa in mora con richiesta di risarcimento per medical malpractice dei suoi clinici, e condanna dell'Azienda Sanitaria Locale -OMISSIS- alla esibizione di tutti i documenti richiesti in forma integrale e completa, eventualmente contenuti nel relativo fascicolo, ed in particolare la/le consulenza/e medico-legale/i espletata/e ed il verbale del CVS con ogni valutazione in merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale -OMISSIS-;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. IO UC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, ritenendo imputabile a colpa medica il decesso del padre, in data 5 novembre 2024 provvedeva ad inviare all’Azienda Sanitaria Locale di -OMISSIS- una lettera di diffida e messa in mora, con richiesta di risarcimento del danno subito.
1.2. L’ASL riscontrava la suddetta richiesta, rappresentando di aver provveduto all’apertura di apposita pratica con la compagnia assicurativa ai fini della verifica di quanto occorso.
1.3. Con successiva nota del 19 settembre 2025 la compagnia assicurativa comunicava alla ricorrente il rigetto della richiesta risarcitoria, evidenziando che, all’esito dell’istruttoria, “ è risultato escluso qualsivoglia nesso causale fra la condotta dei sanitari dell’ASL -OMISSIS-, risultata esente da censure in occasione di entrambi i ricoveri, e il decesso del Sig. … ”.
1.4. La ricorrente, quindi, con PEC del 24 ottobre 2025, formulava istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990, chiedendo copia “ del fascicolo completo e/o di qualsiasi documento correlato e/o correlabile alla posizione in oggetto ed in particolare dei verbali del CVS e della/le perizia/e medico-legale/i effettuati unitamente al referto della visita medica sostenuta presso i Vs locali ”.
1.5. A tale richiesta, l’ASL -OMISSIS- rispondeva in data 29 ottobre 2025, provvedendo unicamente alla trasmissione di copia del verbale della Commissione Valutazione Sinistri del 21 luglio 2025, la cui parte finale risultava, tuttavia, oscurata.
2. La ricorrente, pertanto, con atto notificato in data 28 novembre 2025 e depositato in data 26 novembre 2025, ha proposto il ricorso innanzi a questo TAR, deducendo l’illegittimità dell’ostensione parziale operata da parte dell’amministrazione e chiedendone, pertanto, la condanna alla trasmissione completa della documentazione richiesta.
2.1. L’ASL -OMISSIS- si è costituita in giudizio in data 12 dicembre 2025, depositando una memoria difensiva con la quale ha replicato al ricorso. L’ASL, in particolare, ha in primo luogo dato atto di aver provveduto, in data 12 dicembre 2025, ad inoltrare alla ricorrente un ulteriore documento (ossia la “ Relazione concernente il sig. …, a firma del Dr. -OMISSIS-, in qualità di Direttore del Dipartimento di Chirurgia Vascolare del P.O. SS. Annunziata di -OMISSIS- ”), non allegato per mera svista all’originario riscontro del 29 ottobre 2025. L’ASL, inoltre, ha evidenziato di aver provveduto alla trasmissione di tutta la documentazione suscettibile di ostensione, non essendo tenuta a consentire l’accesso ai documenti contenenti valutazioni di carattere difensivo (cui anche la porzione oscurata del verbale della Commissione Valutazione Sinistri), trattandosi di istanza formulata in correlazione ad una richiesta risarcitoria.
2.2. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 è stato disposto il rinvio della discussione non risultando rispettati i termini difensivi rispetto alla data di deposito del ricorso.
2.3. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il Collegio ritiene, in primo luogo, debba dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., avendo l’ASL dato atto di aver provveduto, successivamente all’introduzione del giudizio, alla trasmissione di un ulteriore documento a riscontro dell’istanza di accesso, non originariamente inoltrato, con conseguenziale parziale soddisfacimento della pretesa sottesa alla domanda spiegata.
4. Per il resto il ricorso deve essere rigettato.
4.1. In primo luogo, quanto alla richiesta della ricorrente di conoscere la parte oscurata del verbale della Commissione Valutazione Sinistri, il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui le aziende sanitarie non possono ritenersi tenute a trasmettere, nell’ambito di vicende suscettibili di ingenerare controversie di natura risarcitoria, i documenti o le porzioni dei documenti direttamente afferenti a valutazioni di carattere difensivo.
4.2. A tale proposito, in particolare, è stato evidenziato che “ … il criterio discriminante tra ciò che può essere osteso o meno è rappresentato dalla distinzione tra gli atti che hanno la funzione di ricostruire il fatto storico, sicuramente ostensibili, e quelli che contengono valutazioni connesse al diritto di difesa, sottratte all'accesso perché funzionali a tale diritto e, come tali, riferibili non solo a una lite in atto ma anche a una lite potenziale, proprio perché rese al fine di saggiare la forza delle argomentazioni difensive spendibili in giudizio e, quindi, di considerare o non considerare l'eventuale definizione transattiva della vicenda anche prima della lite (posto che la transazione copre anche la lite potenziale, come da art. 1965 c.c.) ” (TAR Lecce, Sez. II, sent. n. 132 del 26.1.2022). Ancora, con specifico riferimento ai verbali del commissioni di valutazione sinistri, la giurisprudenza ha rilevato che “ ... gli atti del CVS, insieme alle propedeutiche perizie medico-legali, si inseriscono, come si evince dalle delibere richiamate dall'Amministrazione, nell'ambito di un procedimento funzionale alla individuazione di una soluzione compositiva della potenziale controversia risarcitoria: essi, quindi, pur non essendo direttamente funzionali alla difesa in giudizio dell'Amministrazione, possono effettivamente contenere valutazioni di ordine strategico-difensivo, sottratte in quanto tali al regime ostensivo sulla scorta della giurisprudenza citata, ulteriori rispetto a quelle di carattere strettamente ricognitivo (della dinamica degli eventi) o valutativo (dei profili medico-legali della vicenda) ” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 808 del 31 gennaio 2020).
4.3. Ciò posto, quanto al caso di specie, la difesa dell’amministrazione ha dichiarato che la porzione oscurata del verbale del 21 luglio 2025 attiene alla “ parte motivazionale aziendale ”, ossia alle valutazioni dell’ASL in ordine alla vicenda e, quindi, a profili di rilievo strategico-difensivo per i quali è escluso il diritto all’accesso.
4.4. Non vi sono, inoltre, elementi per ritenere che tale affermazione non sia veritiera, considerato, in particolare, che i passaggi oscurati sono collocati esclusivamente nella parte finale del verbale, successivamente alla ricostruzione dei fatti e alle conclusioni della commissione.
4.5. In secondo luogo, deve essere rigettata anche la richiesta di ostensione degli ulteriori documenti in possesso dell’amministrazione e relativi alla vicenda in esame.
4.6. A tale proposito il Collegio deve rilevare la mancata dimostrazione della sussistenza di ulteriori specifici documenti dei quali sarebbe stata illegittimamente omessa la trasmissione, avendo, da una parte, l’ASL dichiarato di aver inviato tutti i documenti suscettibili di ostensione e, dall’altra, non avendo la ricorrente indicato, né con l’istanza né con il ricorso, l’esistenza di ulteriori atti il cui accesso dovrebbe esserle consentito.
5. Per quanto detto, conclusivamente, deve dichiararsi in parte la cessazione della materia del contendere e, per il resto, il ricorso deve essere rigettato, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
6. Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione, da una parte, del parziale rigetto del ricorso e, dall’altra, dell’intervenuta ostensione da parte dell’amministrazione di un ulteriore documento successivamente all’introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte la cessazione della materia del contendere e in parte lo rigetta nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
IO UC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO UC | TO PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.