Art. 9.
Dopo l'art. 23 e' inserito il seguente art. 23-bis:
"Al personale radiotelegrafista addetto alle stazioni costiere del servizio radiomarittimo e' concesso, mensilmente un premio di cointeressenza in ragione di L. 10 per ogni marconigramma effettivamente trasmesso o ricevuto durante il mese, con il massimo di L. 3000 mensili.
"Ai dirigenti e ai capi turno delle stazioni medesime e' concesso mensilmente un premio di cointeressenza, pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alla rispettiva stazione, con il massimo di L. 4000 mensili".
Dopo l'art. 23 e' inserito il seguente art. 23-bis:
"Al personale radiotelegrafista addetto alle stazioni costiere del servizio radiomarittimo e' concesso, mensilmente un premio di cointeressenza in ragione di L. 10 per ogni marconigramma effettivamente trasmesso o ricevuto durante il mese, con il massimo di L. 3000 mensili.
"Ai dirigenti e ai capi turno delle stazioni medesime e' concesso mensilmente un premio di cointeressenza, pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alla rispettiva stazione, con il massimo di L. 4000 mensili".