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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/10/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5105/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Amleto Pisapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g.5105/2023 promossa da
, nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca De Lorenzo del Foro di Nola, C.F. , - C.F._2
- ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Pianillo Traversa Cupa n. 12-80047, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rapp.te p.t.; contro
, C.F. , in persona del Ministro p.t., Controparte_2 P.IVA_2
contro
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI – C.F. in Controparte_3 P.IVA_3 persona del suo legale rapp.te p.t., tutti rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede legale in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11, Pec:
Email_1
OPPOSTI
CONCLUSIONI
come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615, co. I c.p.c., impugnava dinanzi Parte_1 al Tribunale di Torre Annunziata l'intimazione di pagamento n.100 2023 pagina 1 di 8 90096541 48/000, notificatagli a mezzo del servizio postale il 10/10/2023, dall'
e relativa al pagamento di plurime cartelle Controparte_4 esattoriali ossia:
2. L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 100 2023 90096541 48/000 di € 79.785,07 notificata in data 10/10/2023 ed estensivamente i seguenti atti: 3. -CARTELLA ESATTORIALE n. 100 2018 0022364923 000 di € 79.190,08 asseritamente notificata in data 23/08/2022 per “Recupero multe e ammende” /
“Spese processuali” anno 2016;
4. -CARTELLA ESATTORIALE n. 100 2019 0014515908 000 di € 152,51 asseritamente notificata in data 17/03/2022 per “Spese processuali” anno 2016;
5. -CARTELLA ESATTORIALE n. 100 2021 0002193568 000 di € 442,48 asseritamente notificata in data 27/04/2023 per “Spese processuali” anno 2016 per un totale di € 79.785,07, lamentando I) la genericità dell'intimazione di pagamento poiché in essa vengono solo indicate, nella sezione “Dettaglio del debito” di pag. 3, le tre Cartelle esattoriali che risulterebbero impagate senza indicazione del numero di Ruolo di riferimento né tantomeno il titolo esecutivo, nonché II) la mancata notifica degli atti prodromici ossia delle tre cartelle esattoriali presupposte e III) nel merito, contestava altresì l'an ed il quantum delle generiche pretese lamentando anche che mai era stato inviato all'odierno attore l'Avviso bonario di cui all'art. 211 T.U..
6. Concludeva chiedendo “-In via preliminare, nell'ipotesi in cui non sia stata già sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnata Ingiunzione di pagamento n. 100 2023 90096541 48/000 e/o di altro atto equipollente pregresso estensivamente impugnato, onde evitare un ingiusto pregiudizio all'opponente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
I) Nel merito, si chiede di voler dichiarare, per tutti i motivi di opposizione suesposti ampiamente, la nullità e/o comunque annullare l'Intimazione di pagamento n. 100 2023 90096541 48/000 e per l'effetto pronunciare come non dovuta dall'attore la richiesta di pagamento di € 79.785,07 portata dalla suddetta Intimazione di pagamento;
II) Condannare parte convenuta alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
III) In ogni caso, condannare le parti convenute, in solido ovvero ciascuna di esse per quanto di proprio titolo, onere e/o responsabilità al pagamento delle spese e delle competenze di lite, oltre accessori nonché rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale come per legge, da liquidarsi nella misura ex art. D.M. 55/14, con attribuzione al sottoscritto procuratore che sin da ora dichiara di esserne anticipatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”
7. Si costituivano in giudizio gli opposti, unitariamente difesi dall'Avvocatura dello Atato, eccependo, in via preliminare (I) il difetto di legittimazione passiva per le pagina 2 di 8 questioni attinenti alla titolarità del credito nei confronti dell'Agenzia (II) la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento e (III) contestando per il resto le doglianze attoree.
8. ⁎⁎⁎⁎⁎
9. La domanda va parzialmente accolta, per le ragioni che seguono.
10. Il primo motivo è infondato.
11. Invero, da una piena lettura degli allegati alla cartella notificata è dato evincere natura e quantificazione del credito ingiunto.
12. L'opponente lamenta infatti che nella sezione “Dettaglio del debito” di pag. 3, le tre Cartelle esattoriali che risulterebbero impagate non recano indicazione del numero di Ruolo di riferimento né tantomeno il titolo esecutivo che legittimerebbe la riscossione a carico del sig. Tralasciando che è evidente il Parte_1 numero della cartella notificata e la sua quantificazione e breve descrizione del credito ingiunto, nonché ente titolare del credito, quale sufficiente motivazione dello stesso, una eventuale genericità dello stesso non sarebbe causa di nullità, neanche per assenza di motivazione.
13. Trattasi invero di disciplina, quella di cui allo Statuto del Contribuente che fa riferimento al provvedimento impositivo che, come qualunque altro provvedimento ex art. 3 l. 241/90 va motivato, ma che non rileva con riguardo all'intimazione di pagamento che, a differenza dei provvedimenti amministrativi, esplica solo il credito, come qualunque altro atto di precetto di cui deve avere i relativi requisiti.
14. In tal senso la Cass. ha chiarito che “L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo” (Cassazione civile , sez. trib. , 09/03/2025
, n. 6288). 15. Correttamente in tal senso l'avvocatura richiama pure Cass. civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 20/10/2020), n.22711 per cui “l'indicazione nell'intimazione di pagamento del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce (pacifica in causa), costituisca sufficiente motivazione dell'atto, a differenza di quanto ritenuto dal giudice del merito, in considerazione sia della sua funzione di atto prodromico all'esecuzione sia della precedente notifica al contribuente della cartella di pagamento, contenente le indicazioni di cui quest'ultima ha lamentato l'omissione ma che in realtà, per effetto di detta notifica, erano già a sua conoscenza”. 16. Peraltro, nel caso in esame l'opponente non lamenta uno specifico errato calcolo o l'assenza di base impositiva, rimanendo il motivo inammissibilmente generico.
pagina 3 di 8 17. Con gli ulteriori motivi di opposizione, l'opponente invero tende ad un'opposizione c.d. recuperatoria lamentando la mancata notifica degli atti prodromici e contestando l'an ed il quantum del credito, mancata notifica che legittimerebbe il suddetto primo motivo di assenza di motivazione da riferirsi invero al credito ingiunto ovvero alla cartella ma non anche all'intimazione.
18. Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro parziale inammissibilità alla luce della correttezza della notifica, con conseguente inammissibilità dell'opposizione c.d. recuperatoria per tardività della stessa rispetto al termine di decadenza ovvero di omessa impugnazione per i crediti conseguenti a pretese cristallizzate in provvedimenti giurisdizionali o ancora perché lo stesso era già a conoscenza degli atti prodromici, come da produzione allegata da parte dell'avvocatura all'atto della costituzione.
19. Con riferimento alle suddette, correttamente l'opponente lamenta che gli all. 12 e ss fanno riferimento alla sola notifica della cartella 100 2018, costituente peraltro la larghissima parte del credito, in tal senso lo stesso lamenta che per quest'ultima difetterebbe la prova della notifica della raccomanda ex art. 140 c.p.c.
20. Invero, l'all. 16 le opposte forniscono indizio di prova di tale notifica a mezzo distinta analitica di raccomandate. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha confermato che “La prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta di un atto per il notificante nel termine a tale scopo prescritto è validamente fornita mediante la produzione dell'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale. Ciò in quanto la veridicità dell'apposizione della data mediante il timbro delle poste è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam.”
21. Essendo nello specifico necessario solo la prova di tale invio la notifica non può dirsi validamente perfezionata nei confronti del destinatario a seguito della procedura di cui all art. 140 c.p.c. del deposito degli atti presso la casa comunale.
22. Come chiarito da ultimo da Cass., sezione tributaria, Ordinanza n. 8910 depositata il 4 aprile 2025, la quale può essere brevemente richiamata per la sua analisi cronologica della questione, “per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale pagina 4 di 8 norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla”.
23. Invero, la stessa chiarisce che inizialmente “in tema di notificazione della cartella di pagamento questa Corte ha, in maniera condivisibile, affermato che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, prevede che, nelle fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c., (irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell'art. 143 c.p.c.), la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (“lett. e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”).
24. La notifica, secondo l'art. 26 citato, “si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune“' (così in Cass. n. 25079 del 6/11/2014, Rv. 634229 – 01).
25. 7.1. Intervenendo sull'art. 140 cod. proc. civ., “la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art. 26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
26. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011)” (Cass. n. 250769/2014 cit.). (ndr Cass. n. 25079/2014). 27. 7.2. Successivamente la 'Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3, (corrispondente all'attualmente vigente comma 4), nella parte in cui stabilisce, per l'appunto, che la notificazione della cartella di pagamento “nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c…. si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60”, anziché “nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario… si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e)“. 28. I giudici della Consulta hanno infatti evidenziato che, nell'ipotesi di irreperibilità meramente “relativa” del destinatario (vale a dire, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., come recita il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3), la cartella di pagamento andrebbe notificata, secondo la lettera della disposizione, applicando, in realtà, non l'art. 140 c.p.c., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari “assolutamente” irreperibili (lettera e) del pagina 5 di 8 D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1) e che pertanto, a differenza di quanto previsto per la notifica dell'avviso di accertamento, per la validità della notificazione della cartella, “nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo”, non sarebbero “necessarie… né l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, né la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, essendo prevista solo l'affissione nell'albo del Comune, secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella (sul modello di quanto previsto dall'art. 143 c.p.c.), con evidente disparità di trattamento di situazioni omologhe e violazione dell'art. 3 Cost. 29. La Consulta ha quindi ritenuto necessario “restringere” la sfera di applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), “alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario “assolutamente” irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario “relativamente” irreperibile, previsto dall'art. 140 c.p.c.”, cosicché, nei casi di “irreperibilità c.d. relativa” (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), va invece applicato, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., in forza del quale “per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60” e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1.
30. Pertanto, le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione.
31. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla” (così sempre in Cass. n. 25079/2014).
32. 7.3. In pratica, con riferimento alla notifica della cartella di pagamento effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve distinguersi tra notifica effettuata anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2010 (ndr Corte costituzionale n. 258 del 2012) e la notifica effettuata in epoca ad essa successiva, con la precisazione però che la notifica effettuata con le modalità previste dal citato art. 26 anteriormente all'intervento della Consulta, deve considerarsi rituale e, quindi, efficace “a condizione che il termine perentorio per proporre opposizione avverso la cartella sia decorso, in tal caso configurandosi l'esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella stessa” (Cass. n. 35692 del 19/11/2021, Rv. 663000 – 01).
pagina 6 di 8 33. Va quindi affermato che, in tema di riscossione delle imposte, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, la notificazione della cartella di pagamento effettuata in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 26, comma 3 (ora comma 4) del D.P.R. n. 602 del 1973, è valida ed efficace con la sola affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza del destinatario, perfezionandosi il giorno ad esso successivo, non occorrendo, quindi, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, invece previsti per le notificazioni effettuate in data successiva alla citata sentenza della Corte costituzionale, a condizione, però, che la cartella di pagamento sia divenuta definitiva per mancata impugnazione anteriormente alla pubblicazione della predetta sentenza della Corte costituzionale, altrimenti operando l'effetto retroattivo della stessa”.
34. Invero, come correttamente osservato dall'opponente, l'all. cit. reca la sola richiesta di ristampa della cartella 100 2018 comunicando esito 84 CAD, la stessa risulta pertanto priva della prova dell'effettiva ricezione al destinatario, dovendosene dichiarare la nullità.
35. Con riferimento alle successive cartelle, invece, come correttamente contestato dall'opponente, non viene fornita alcuna prova della notifica, dovendo pertanto dichiararsi la nullità anche della notifica della b) Controparte_5
n. 100 2019 0014515908 000 di € 152,51 asseritamente per “Spese processuali” anno 2016; c) CARTELLA ESATTORIALE n. 100 2021 0002193568 000 di € 442,48 asseritamente notificata in data 27/04/2022 per “Spese processuali” anno 2016, ben potendo in questo caso l'opponete recueprare i relativi mezzi di impugnazione rispetto al credito sottostante. 36. Cio' opportunamente chiarito, non essendo stata fornita alcuna prova della notificazione delle cartelle esattoriali, l' opposizione, in difetto di ogni dimostrazione anche della notifica dell' atto presupposto (cartella esattoriale), vada ragionevolmente accolta, considerato in merito che, l' omissione della notificazione dell' atto presupposto costituisce vizio della procedura esattoriale che comporta la nullità dell' atto conseguenziale , anche se rituale e regolarmente portato a conoscenza del destinatario, dovendo l' amministrazione assicurare il rispetto di una sequenza ordinaria secondo una progressione di atti mirati a garantire ai debitori un efficace esercizio del diritto di difesa (ex pluribus, Cass. 5791/2008). 37. Stante la soccombenza reciproca rispetto ai diversi motivi di opposizione e l'accoglimento solo parziale sotto il profilo della nullità della notifica, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
pagina 7 di 8 - accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità della notifica delle cartelle esattoriali prodromiche e per l'effetto dichiara la nullità della intimazione di pagamento n.100 2023 90096541 48/000;
- compensa integralmente le spese.
Torre Annunziata, 08/10/2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Amleto Pisapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g.5105/2023 promossa da
, nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca De Lorenzo del Foro di Nola, C.F. , - C.F._2
- ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Pianillo Traversa Cupa n. 12-80047, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rapp.te p.t.; contro
, C.F. , in persona del Ministro p.t., Controparte_2 P.IVA_2
contro
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI – C.F. in Controparte_3 P.IVA_3 persona del suo legale rapp.te p.t., tutti rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede legale in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11, Pec:
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OPPOSTI
CONCLUSIONI
come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615, co. I c.p.c., impugnava dinanzi Parte_1 al Tribunale di Torre Annunziata l'intimazione di pagamento n.100 2023 pagina 1 di 8 90096541 48/000, notificatagli a mezzo del servizio postale il 10/10/2023, dall'
e relativa al pagamento di plurime cartelle Controparte_4 esattoriali ossia:
2. L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 100 2023 90096541 48/000 di € 79.785,07 notificata in data 10/10/2023 ed estensivamente i seguenti atti: 3. -CARTELLA ESATTORIALE n. 100 2018 0022364923 000 di € 79.190,08 asseritamente notificata in data 23/08/2022 per “Recupero multe e ammende” /
“Spese processuali” anno 2016;
4. -CARTELLA ESATTORIALE n. 100 2019 0014515908 000 di € 152,51 asseritamente notificata in data 17/03/2022 per “Spese processuali” anno 2016;
5. -CARTELLA ESATTORIALE n. 100 2021 0002193568 000 di € 442,48 asseritamente notificata in data 27/04/2023 per “Spese processuali” anno 2016 per un totale di € 79.785,07, lamentando I) la genericità dell'intimazione di pagamento poiché in essa vengono solo indicate, nella sezione “Dettaglio del debito” di pag. 3, le tre Cartelle esattoriali che risulterebbero impagate senza indicazione del numero di Ruolo di riferimento né tantomeno il titolo esecutivo, nonché II) la mancata notifica degli atti prodromici ossia delle tre cartelle esattoriali presupposte e III) nel merito, contestava altresì l'an ed il quantum delle generiche pretese lamentando anche che mai era stato inviato all'odierno attore l'Avviso bonario di cui all'art. 211 T.U..
6. Concludeva chiedendo “-In via preliminare, nell'ipotesi in cui non sia stata già sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnata Ingiunzione di pagamento n. 100 2023 90096541 48/000 e/o di altro atto equipollente pregresso estensivamente impugnato, onde evitare un ingiusto pregiudizio all'opponente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
I) Nel merito, si chiede di voler dichiarare, per tutti i motivi di opposizione suesposti ampiamente, la nullità e/o comunque annullare l'Intimazione di pagamento n. 100 2023 90096541 48/000 e per l'effetto pronunciare come non dovuta dall'attore la richiesta di pagamento di € 79.785,07 portata dalla suddetta Intimazione di pagamento;
II) Condannare parte convenuta alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
III) In ogni caso, condannare le parti convenute, in solido ovvero ciascuna di esse per quanto di proprio titolo, onere e/o responsabilità al pagamento delle spese e delle competenze di lite, oltre accessori nonché rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale come per legge, da liquidarsi nella misura ex art. D.M. 55/14, con attribuzione al sottoscritto procuratore che sin da ora dichiara di esserne anticipatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”
7. Si costituivano in giudizio gli opposti, unitariamente difesi dall'Avvocatura dello Atato, eccependo, in via preliminare (I) il difetto di legittimazione passiva per le pagina 2 di 8 questioni attinenti alla titolarità del credito nei confronti dell'Agenzia (II) la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento e (III) contestando per il resto le doglianze attoree.
8. ⁎⁎⁎⁎⁎
9. La domanda va parzialmente accolta, per le ragioni che seguono.
10. Il primo motivo è infondato.
11. Invero, da una piena lettura degli allegati alla cartella notificata è dato evincere natura e quantificazione del credito ingiunto.
12. L'opponente lamenta infatti che nella sezione “Dettaglio del debito” di pag. 3, le tre Cartelle esattoriali che risulterebbero impagate non recano indicazione del numero di Ruolo di riferimento né tantomeno il titolo esecutivo che legittimerebbe la riscossione a carico del sig. Tralasciando che è evidente il Parte_1 numero della cartella notificata e la sua quantificazione e breve descrizione del credito ingiunto, nonché ente titolare del credito, quale sufficiente motivazione dello stesso, una eventuale genericità dello stesso non sarebbe causa di nullità, neanche per assenza di motivazione.
13. Trattasi invero di disciplina, quella di cui allo Statuto del Contribuente che fa riferimento al provvedimento impositivo che, come qualunque altro provvedimento ex art. 3 l. 241/90 va motivato, ma che non rileva con riguardo all'intimazione di pagamento che, a differenza dei provvedimenti amministrativi, esplica solo il credito, come qualunque altro atto di precetto di cui deve avere i relativi requisiti.
14. In tal senso la Cass. ha chiarito che “L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo” (Cassazione civile , sez. trib. , 09/03/2025
, n. 6288). 15. Correttamente in tal senso l'avvocatura richiama pure Cass. civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 20/10/2020), n.22711 per cui “l'indicazione nell'intimazione di pagamento del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce (pacifica in causa), costituisca sufficiente motivazione dell'atto, a differenza di quanto ritenuto dal giudice del merito, in considerazione sia della sua funzione di atto prodromico all'esecuzione sia della precedente notifica al contribuente della cartella di pagamento, contenente le indicazioni di cui quest'ultima ha lamentato l'omissione ma che in realtà, per effetto di detta notifica, erano già a sua conoscenza”. 16. Peraltro, nel caso in esame l'opponente non lamenta uno specifico errato calcolo o l'assenza di base impositiva, rimanendo il motivo inammissibilmente generico.
pagina 3 di 8 17. Con gli ulteriori motivi di opposizione, l'opponente invero tende ad un'opposizione c.d. recuperatoria lamentando la mancata notifica degli atti prodromici e contestando l'an ed il quantum del credito, mancata notifica che legittimerebbe il suddetto primo motivo di assenza di motivazione da riferirsi invero al credito ingiunto ovvero alla cartella ma non anche all'intimazione.
18. Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro parziale inammissibilità alla luce della correttezza della notifica, con conseguente inammissibilità dell'opposizione c.d. recuperatoria per tardività della stessa rispetto al termine di decadenza ovvero di omessa impugnazione per i crediti conseguenti a pretese cristallizzate in provvedimenti giurisdizionali o ancora perché lo stesso era già a conoscenza degli atti prodromici, come da produzione allegata da parte dell'avvocatura all'atto della costituzione.
19. Con riferimento alle suddette, correttamente l'opponente lamenta che gli all. 12 e ss fanno riferimento alla sola notifica della cartella 100 2018, costituente peraltro la larghissima parte del credito, in tal senso lo stesso lamenta che per quest'ultima difetterebbe la prova della notifica della raccomanda ex art. 140 c.p.c.
20. Invero, l'all. 16 le opposte forniscono indizio di prova di tale notifica a mezzo distinta analitica di raccomandate. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha confermato che “La prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta di un atto per il notificante nel termine a tale scopo prescritto è validamente fornita mediante la produzione dell'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale. Ciò in quanto la veridicità dell'apposizione della data mediante il timbro delle poste è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam.”
21. Essendo nello specifico necessario solo la prova di tale invio la notifica non può dirsi validamente perfezionata nei confronti del destinatario a seguito della procedura di cui all art. 140 c.p.c. del deposito degli atti presso la casa comunale.
22. Come chiarito da ultimo da Cass., sezione tributaria, Ordinanza n. 8910 depositata il 4 aprile 2025, la quale può essere brevemente richiamata per la sua analisi cronologica della questione, “per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale pagina 4 di 8 norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla”.
23. Invero, la stessa chiarisce che inizialmente “in tema di notificazione della cartella di pagamento questa Corte ha, in maniera condivisibile, affermato che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, prevede che, nelle fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c., (irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell'art. 143 c.p.c.), la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (“lett. e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”).
24. La notifica, secondo l'art. 26 citato, “si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune“' (così in Cass. n. 25079 del 6/11/2014, Rv. 634229 – 01).
25. 7.1. Intervenendo sull'art. 140 cod. proc. civ., “la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art. 26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
26. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011)” (Cass. n. 250769/2014 cit.). (ndr Cass. n. 25079/2014). 27. 7.2. Successivamente la 'Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3, (corrispondente all'attualmente vigente comma 4), nella parte in cui stabilisce, per l'appunto, che la notificazione della cartella di pagamento “nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c…. si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60”, anziché “nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario… si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e)“. 28. I giudici della Consulta hanno infatti evidenziato che, nell'ipotesi di irreperibilità meramente “relativa” del destinatario (vale a dire, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., come recita il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3), la cartella di pagamento andrebbe notificata, secondo la lettera della disposizione, applicando, in realtà, non l'art. 140 c.p.c., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari “assolutamente” irreperibili (lettera e) del pagina 5 di 8 D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1) e che pertanto, a differenza di quanto previsto per la notifica dell'avviso di accertamento, per la validità della notificazione della cartella, “nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo”, non sarebbero “necessarie… né l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, né la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, essendo prevista solo l'affissione nell'albo del Comune, secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella (sul modello di quanto previsto dall'art. 143 c.p.c.), con evidente disparità di trattamento di situazioni omologhe e violazione dell'art. 3 Cost. 29. La Consulta ha quindi ritenuto necessario “restringere” la sfera di applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), “alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario “assolutamente” irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario “relativamente” irreperibile, previsto dall'art. 140 c.p.c.”, cosicché, nei casi di “irreperibilità c.d. relativa” (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), va invece applicato, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., in forza del quale “per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60” e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1.
30. Pertanto, le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione.
31. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla” (così sempre in Cass. n. 25079/2014).
32. 7.3. In pratica, con riferimento alla notifica della cartella di pagamento effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve distinguersi tra notifica effettuata anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2010 (ndr Corte costituzionale n. 258 del 2012) e la notifica effettuata in epoca ad essa successiva, con la precisazione però che la notifica effettuata con le modalità previste dal citato art. 26 anteriormente all'intervento della Consulta, deve considerarsi rituale e, quindi, efficace “a condizione che il termine perentorio per proporre opposizione avverso la cartella sia decorso, in tal caso configurandosi l'esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella stessa” (Cass. n. 35692 del 19/11/2021, Rv. 663000 – 01).
pagina 6 di 8 33. Va quindi affermato che, in tema di riscossione delle imposte, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, la notificazione della cartella di pagamento effettuata in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 26, comma 3 (ora comma 4) del D.P.R. n. 602 del 1973, è valida ed efficace con la sola affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza del destinatario, perfezionandosi il giorno ad esso successivo, non occorrendo, quindi, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, invece previsti per le notificazioni effettuate in data successiva alla citata sentenza della Corte costituzionale, a condizione, però, che la cartella di pagamento sia divenuta definitiva per mancata impugnazione anteriormente alla pubblicazione della predetta sentenza della Corte costituzionale, altrimenti operando l'effetto retroattivo della stessa”.
34. Invero, come correttamente osservato dall'opponente, l'all. cit. reca la sola richiesta di ristampa della cartella 100 2018 comunicando esito 84 CAD, la stessa risulta pertanto priva della prova dell'effettiva ricezione al destinatario, dovendosene dichiarare la nullità.
35. Con riferimento alle successive cartelle, invece, come correttamente contestato dall'opponente, non viene fornita alcuna prova della notifica, dovendo pertanto dichiararsi la nullità anche della notifica della b) Controparte_5
n. 100 2019 0014515908 000 di € 152,51 asseritamente per “Spese processuali” anno 2016; c) CARTELLA ESATTORIALE n. 100 2021 0002193568 000 di € 442,48 asseritamente notificata in data 27/04/2022 per “Spese processuali” anno 2016, ben potendo in questo caso l'opponete recueprare i relativi mezzi di impugnazione rispetto al credito sottostante. 36. Cio' opportunamente chiarito, non essendo stata fornita alcuna prova della notificazione delle cartelle esattoriali, l' opposizione, in difetto di ogni dimostrazione anche della notifica dell' atto presupposto (cartella esattoriale), vada ragionevolmente accolta, considerato in merito che, l' omissione della notificazione dell' atto presupposto costituisce vizio della procedura esattoriale che comporta la nullità dell' atto conseguenziale , anche se rituale e regolarmente portato a conoscenza del destinatario, dovendo l' amministrazione assicurare il rispetto di una sequenza ordinaria secondo una progressione di atti mirati a garantire ai debitori un efficace esercizio del diritto di difesa (ex pluribus, Cass. 5791/2008). 37. Stante la soccombenza reciproca rispetto ai diversi motivi di opposizione e l'accoglimento solo parziale sotto il profilo della nullità della notifica, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
pagina 7 di 8 - accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità della notifica delle cartelle esattoriali prodromiche e per l'effetto dichiara la nullità della intimazione di pagamento n.100 2023 90096541 48/000;
- compensa integralmente le spese.
Torre Annunziata, 08/10/2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
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