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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 18/12/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1476/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Maria Amoruso Giudice dott. Veronica Zanin Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1476/2019 promossa da:
(Cod. Fisc.: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marina Beraldo e Pietro Mittino presso il cui studio in Novara è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Zappa presso il cui studio in Novara è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO avente a oggetto: autorizzazione al riconoscimento e provvedimenti conseguenziali,
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice Come da foglio separato depositato all'udienza di precisazione delle conclusioni del Per parte convenuta Come da memoria depositata il 12.4.2025 Per il P.M. Nulla.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato il 24.5.2019, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo che, previa notifica del ricorso e concessione di un termine al resistente, il
[...] Tribunale autorizzasse il riconoscimento da parte propria del minore Persona_1
pagina 1 di 5 Parte ricorrente ha, in particolare, dedotto che: a) la ricorrente si è recata in Italia alla ricerca di un lavoro, supportata ed incentivata dalla cugina e dal di lei marito, attuale resistente;
b) durante il soggiorno in casa della cugina, la stessa le proponeva di fare da madre surrogata per i due coniugi, in seguito, tuttavia, comunicandole di aver cambiato idea;
c) durante il soggiorno presso la cugina, il resistente ha, tuttavia, abusato di lei, d'accordo con la propria moglie;
d) quando la ricorrente è rimasta incinta, i coniugi l'hanno spinta a non riconoscere il minore, che è stato, dunque, riconosciuto solo dal resistente;
e) la ricorrente intende procedere al riconoscimento del minore, per il quale è stato nel frattempo avviata una procedura di adottabilità. Con comparsa depositata nel termine concesso, il resistente si è costituito in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti resa dalla ricorrente ed affermando, in particolare, che era il frutto di una Per_1 relazione extraconiugale consensualmente avviata. Ciononostante, lo stesso nulla ha opposto al riconoscimento, chiedendo, tuttavia, che il Tribunale provvedesse alla regolamentazione dei profili di affido, collocamento e mantenimento del minore. Con sentenza depositata il 16.4.2020, il Tribunale ha autorizzato il riconoscimento del minore. Successivamente, avanti codesto Tribunale, la signora depositava ricorso per la Parte_1 reintegrazione nella responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 332 C.C. nei confronti del figlio Con
radicando il giudizio di r.g. 2606/2023, poi riunito al presente giudizio. Persona_1 Acquisiti tutti i provvedimenti assunti dal Tribunale per i minorenni, è stata disposta CTU sulla capacità genitoriale. In attuazione delle indicazioni del CTU, si è disposto un ampliamento degli incontri madre/figlio. All'esito del periodo di monitoraggio, le parti hanno formulato le proprie conclusioni.
I provvedimenti assunti dal Tribunale per i minorenni;
la nomina del tutore. Acquisiti gli atti del procedimento pendente avanti al Tribunale per i minorenni, è emerso che Con sentenza n.131/2022, il Tribunale per i Minorenni ha escluso la sussistenza di stato di abbandono del minore, ne ha disposto il collocamento presso una famiglia affidataria con costanti incontri con i genitori, con la presa in carico di entrambi e ha dichiarato la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale. Con provvedimento 30 maggio 2023, il Tribunale per i Minorenni ha declinato la propria competenza a favore di quello ordinario di Novara, dando atto del non luogo a provvedere sullo stato di abbandono, della dichiarazione di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, del provvisorio collocamento del bambino in famiglia affidataria e dell'apertura di un procedimento di volontaria giurisdizione per monitorare l'andamento degli incontri con i genitori di percorsi di sostegno nella prospettiva di verificare i presupposti di un rientro nella famiglia paterna. Al contempo, il Giudice Tutelare di Novara, nel procedimento di VG r.g.1414/2023, procedeva alla nomina di un tutore a favore del minore individuato nell'Assessore ai Servizi Sociali Persona_1 del Comune di Novara. Tale disposizione è stata assunta assumendo la perdurante sospensione della capacità genitoriale in capo al sig. Per_1
Domanda di reintegrazione nella responsabilità genitoriale di parte ricorrente. Con separato ricorso, riunito al presente, parte ricorrente ha chiesto il reintegro nella responsabilità genitoriale, da cui era stata dichiarata decaduta. La domanda formulata non può essere accolta, tenuto conto che le criticità riscontrate dal Tribunale per i minorenni e che hanno condotto alla pronuncia di decadenza non sono state superate ma, anzi, risultano anche ad oggi presenti. Nel proprio elaborato peritale, la dott.ssa ha provveduto ad un nuovo approfondimento della Per_2 capacità genitoriali di entrambe le parti, evidenziando l'inadeguatezza della capacità di comprendere i bisogni, le necessità e gli stati emotivi del minore e gravi lacune nella capacità di interpretare il proprio comportamento e quello altrui in relazione a pensieri, affetti, desideri, bisogni e intenzioni. La CTU ha, pagina 2 di 5 in particolare, evidenziato che: a) la ricorrente non ha mai preso in considerazione le proprie responsabilità e riconosciuto le proprie condotte disfunzionali, proiettando le responsabilità esclusivamente all'esterno; b) la madre non ha capacità normativa adeguata e congrua al livello di maturità del minore, apparendo eccessivamente regressiva, probabilmente assecondando più un proprio bisogno di avere a che fare con un figlio “piccolino” che non le reali necessità evolutive di c) la Per_1 madre non pare in grado di garantire il diritto alla bigenitorialità del minore. Concludendo, la dott.ssa ha espressamente affermato come non sussistano ad oggi i Per_2 presupposti per un ripristino della responsabilità genitoriale alla signora , atteso che “rispetto Parte_1 agli elementi che hanno portato alla di essi perdita, non si apprezza infatti alcun sostanziale cambiamento”. Tale mancata rielaborazione delle proprie criticità si è, peraltro, manifestata apertamente anche a fronte del tentativo di ampliamento dei rapporti tra madre e figlio. La sig.ra ha spesso assunto Parte_1 comportamenti inadeguati avanti agli operatori e al minore, arrivando ad affermare che non si sarebbe più presentata agli incontri, ingenerando confusione e rabbia in troppo piccolo per comprendere Per_1 il senso ed i motivi della decisione della madre. L'assenza di una piena consapevolezza da parte della madre in ordine alle proprie criticità ha, dunque, precluso ogni possibile utile supporto, lasciando invariate le lacune che hanno condotto il Tribunale per i minorenni alla pronuncia di decadenza.
Affido e collocamento del minore. Ai fini della decisione è preliminarmente necessario chiarire che il procedimento penale instaurato nei confronti del resistente per le contestate condotte di abuso e violenza sessuale a danno della ricorrente si è concluso con l'archiviazione. Ciò chiarito, all'esito della CTU svolta, è emersa una sostanziale adeguatezza del padre nell'esercizio della genitorialità, non soltanto sotto il profilo dell'accudimento primario, ma anche relativamente alla capacità di comprensione e risposta alle necessità emotive del minore, sviluppando altresì una capacità di comprensione critica e rielaborazione degli accadimenti. Unica criticità emersa riguarda la capacità di assicurare il diritto alla genitorialità che, tuttavia, nel corso del percorso di incontri in luogo neutro avanti ai Servizi Sociali non pare essersi manifestata. Non si è, infatti, mai riscontrato un atteggiamento ostativo ai rapporti con la madre, né il mantenimento di condotte svalutanti. A prescindere dall'interpretazione delle statuizioni del Tribunale per i minorenni, dunque, non vi sono allo stato i presupposti per introdurre limitazioni alla capacità genitoriale. Al contrario, l'affido può essere esercitato pienamente dal padre, unico genitore allo stato esercente la responsabilità genitoriale e, dunque, titolare del diritto/dovere di assumere decisioni nell'interesse del figlio. Tenuto conto della capacità di accudimento primario dimostrata e dell'attuale stato di benessere psicofisico del minore, è poi possibile confermare il collocamento di presso il padre. Per_1
Diritto di visita di parte ricorrente. Come noto, l'avvenuta pronuncia di decadenza non risulta radicalmente ostativa del diritto di visita. Nel caso di specie, tuttavia, pare allo stato nell'interesse del minore sospendere gli incontri in luogo neutro con la madre, che potranno riprendere solo laddove vengano richiesti dalla stessa e all'esito di un percorso di sostegno genitoriale, secondo un Calendario che verrà eventualmente predisposto dai Servizi Sociali affidatari. Deve, infatti, evidenziarsi come, nella relazione del 10.4.2025, la stessa ricorrente abbia dichiarato di non volersi più presentare agli incontri, con ciò ingenerando nel minore rabbia e confusione dopo un periodo sostanzialmente positivo nella prosecuzione. E' opportuno che non venga esposto ai Per_1 repentini cambi di condotta della ricorrente e che il rapporto con la madre venga, dunque, coltivato solo a fronte di una seria volontà di mantenere un serio impegno sul punto.
pagina 3 di 5 Provvedimenti a tutela del minore. presenta un pronunciato ritardo nel linguaggio, per cui risulta attualmente seguito dalla NPI. Le Per_1 sue particolari esigenze rendono nel suo interesse la prosecuzione della presa in carico da parte della NPI. Analogamente, tenuto conto delle complesse vicende familiari che hanno coinvolto il nucleo, è opportuno prevedere la perdurante presa in carico da parte del Servizio Sociale, anche per monitorare la sussistenza dei presupposti per la ripresa di un sano rapporto con la madre.
Contributo al mantenimento del minore I parametri sulla cui base l'organo giudicante deve commisurare – secondo il principio di proporzionalità - la determinazione dell'assegno mensile a favore della prole sono: 1) le esigenze attuali del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) il tempo di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Si rende, dunque, preliminarmente necessario comparare le condizioni economiche di entrambe le parti. Parte ricorrente non ha depositato documentazione reddituale, ma ha prodotto proposta di prosecuzione del rapporto lavorativo instaurato a seguito di corso di formazione. Parte resistente ha depositato documentazione reddituale da cui risulta una retribuzione netta annua di soli 7.000,00 euro. Tenuto conto delle limitate capacità lavorative della ricorrente (che è priva di rete sociale e comprende e parla ancora con difficoltà la lingua italiana) ma dell'assenza di ogni forma di contributo diretto, pare equo porre a carico della stessa l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando l'importo di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, che, per brevità, verranno riportate in dispositivo.
Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto della pronuncia parziale, cui il ricorrente non si è opposto, e delle ulteriori domande formulate, le spese devono essere compensate nella misura di 2/3. Il restante 1/3 dev'essere posto a carico della resistente nella misura indicata in dispositivo dando applicazione dei parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti:
a) rigetta la domanda di reintegra della responsabilità genitoriale formulata da Parte_1
[...]
b) dispone che la responsabilità genitoriale venga esercitata unicamente da , Controparte_1 il quale assumerà in via esclusiva le decisioni relative al minore;
c) dispone il collocamento del minore presso il padre;
d) dispone che la madre eserciti il proprio diritto di visita solo all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità, in luogo neutro e secondo un calendario redatto dai Servizi Sociali;
e) dispone la prosecuzione della presa in carico del minore da parte del Servizio di NPI e dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
f) dispone che corrisponda a , per il mantenimento Parte_1 Controparte_1 del minore, l'assegno periodico di € 200,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e comunque successivamente documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
pagina 4 di 5 g) dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3 e pone il restante 1/3 a carico di
, condannando la stessa a rimborsare al resistente l'importo di euro Parte_1 3.620,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile;
h) dispone la trasmissione del provvedimento al Giudice Tutelare (rif. VG r.g.1414/2023) per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Novara, così deciso il 12.9.2025
Il Presidente
dott. Andrea Ghinetti Il Giudice Relatore
dott. Veronica Zanin
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Maria Amoruso Giudice dott. Veronica Zanin Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1476/2019 promossa da:
(Cod. Fisc.: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marina Beraldo e Pietro Mittino presso il cui studio in Novara è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Zappa presso il cui studio in Novara è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO avente a oggetto: autorizzazione al riconoscimento e provvedimenti conseguenziali,
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice Come da foglio separato depositato all'udienza di precisazione delle conclusioni del Per parte convenuta Come da memoria depositata il 12.4.2025 Per il P.M. Nulla.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato il 24.5.2019, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo che, previa notifica del ricorso e concessione di un termine al resistente, il
[...] Tribunale autorizzasse il riconoscimento da parte propria del minore Persona_1
pagina 1 di 5 Parte ricorrente ha, in particolare, dedotto che: a) la ricorrente si è recata in Italia alla ricerca di un lavoro, supportata ed incentivata dalla cugina e dal di lei marito, attuale resistente;
b) durante il soggiorno in casa della cugina, la stessa le proponeva di fare da madre surrogata per i due coniugi, in seguito, tuttavia, comunicandole di aver cambiato idea;
c) durante il soggiorno presso la cugina, il resistente ha, tuttavia, abusato di lei, d'accordo con la propria moglie;
d) quando la ricorrente è rimasta incinta, i coniugi l'hanno spinta a non riconoscere il minore, che è stato, dunque, riconosciuto solo dal resistente;
e) la ricorrente intende procedere al riconoscimento del minore, per il quale è stato nel frattempo avviata una procedura di adottabilità. Con comparsa depositata nel termine concesso, il resistente si è costituito in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti resa dalla ricorrente ed affermando, in particolare, che era il frutto di una Per_1 relazione extraconiugale consensualmente avviata. Ciononostante, lo stesso nulla ha opposto al riconoscimento, chiedendo, tuttavia, che il Tribunale provvedesse alla regolamentazione dei profili di affido, collocamento e mantenimento del minore. Con sentenza depositata il 16.4.2020, il Tribunale ha autorizzato il riconoscimento del minore. Successivamente, avanti codesto Tribunale, la signora depositava ricorso per la Parte_1 reintegrazione nella responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 332 C.C. nei confronti del figlio Con
radicando il giudizio di r.g. 2606/2023, poi riunito al presente giudizio. Persona_1 Acquisiti tutti i provvedimenti assunti dal Tribunale per i minorenni, è stata disposta CTU sulla capacità genitoriale. In attuazione delle indicazioni del CTU, si è disposto un ampliamento degli incontri madre/figlio. All'esito del periodo di monitoraggio, le parti hanno formulato le proprie conclusioni.
I provvedimenti assunti dal Tribunale per i minorenni;
la nomina del tutore. Acquisiti gli atti del procedimento pendente avanti al Tribunale per i minorenni, è emerso che Con sentenza n.131/2022, il Tribunale per i Minorenni ha escluso la sussistenza di stato di abbandono del minore, ne ha disposto il collocamento presso una famiglia affidataria con costanti incontri con i genitori, con la presa in carico di entrambi e ha dichiarato la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale. Con provvedimento 30 maggio 2023, il Tribunale per i Minorenni ha declinato la propria competenza a favore di quello ordinario di Novara, dando atto del non luogo a provvedere sullo stato di abbandono, della dichiarazione di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, del provvisorio collocamento del bambino in famiglia affidataria e dell'apertura di un procedimento di volontaria giurisdizione per monitorare l'andamento degli incontri con i genitori di percorsi di sostegno nella prospettiva di verificare i presupposti di un rientro nella famiglia paterna. Al contempo, il Giudice Tutelare di Novara, nel procedimento di VG r.g.1414/2023, procedeva alla nomina di un tutore a favore del minore individuato nell'Assessore ai Servizi Sociali Persona_1 del Comune di Novara. Tale disposizione è stata assunta assumendo la perdurante sospensione della capacità genitoriale in capo al sig. Per_1
Domanda di reintegrazione nella responsabilità genitoriale di parte ricorrente. Con separato ricorso, riunito al presente, parte ricorrente ha chiesto il reintegro nella responsabilità genitoriale, da cui era stata dichiarata decaduta. La domanda formulata non può essere accolta, tenuto conto che le criticità riscontrate dal Tribunale per i minorenni e che hanno condotto alla pronuncia di decadenza non sono state superate ma, anzi, risultano anche ad oggi presenti. Nel proprio elaborato peritale, la dott.ssa ha provveduto ad un nuovo approfondimento della Per_2 capacità genitoriali di entrambe le parti, evidenziando l'inadeguatezza della capacità di comprendere i bisogni, le necessità e gli stati emotivi del minore e gravi lacune nella capacità di interpretare il proprio comportamento e quello altrui in relazione a pensieri, affetti, desideri, bisogni e intenzioni. La CTU ha, pagina 2 di 5 in particolare, evidenziato che: a) la ricorrente non ha mai preso in considerazione le proprie responsabilità e riconosciuto le proprie condotte disfunzionali, proiettando le responsabilità esclusivamente all'esterno; b) la madre non ha capacità normativa adeguata e congrua al livello di maturità del minore, apparendo eccessivamente regressiva, probabilmente assecondando più un proprio bisogno di avere a che fare con un figlio “piccolino” che non le reali necessità evolutive di c) la Per_1 madre non pare in grado di garantire il diritto alla bigenitorialità del minore. Concludendo, la dott.ssa ha espressamente affermato come non sussistano ad oggi i Per_2 presupposti per un ripristino della responsabilità genitoriale alla signora , atteso che “rispetto Parte_1 agli elementi che hanno portato alla di essi perdita, non si apprezza infatti alcun sostanziale cambiamento”. Tale mancata rielaborazione delle proprie criticità si è, peraltro, manifestata apertamente anche a fronte del tentativo di ampliamento dei rapporti tra madre e figlio. La sig.ra ha spesso assunto Parte_1 comportamenti inadeguati avanti agli operatori e al minore, arrivando ad affermare che non si sarebbe più presentata agli incontri, ingenerando confusione e rabbia in troppo piccolo per comprendere Per_1 il senso ed i motivi della decisione della madre. L'assenza di una piena consapevolezza da parte della madre in ordine alle proprie criticità ha, dunque, precluso ogni possibile utile supporto, lasciando invariate le lacune che hanno condotto il Tribunale per i minorenni alla pronuncia di decadenza.
Affido e collocamento del minore. Ai fini della decisione è preliminarmente necessario chiarire che il procedimento penale instaurato nei confronti del resistente per le contestate condotte di abuso e violenza sessuale a danno della ricorrente si è concluso con l'archiviazione. Ciò chiarito, all'esito della CTU svolta, è emersa una sostanziale adeguatezza del padre nell'esercizio della genitorialità, non soltanto sotto il profilo dell'accudimento primario, ma anche relativamente alla capacità di comprensione e risposta alle necessità emotive del minore, sviluppando altresì una capacità di comprensione critica e rielaborazione degli accadimenti. Unica criticità emersa riguarda la capacità di assicurare il diritto alla genitorialità che, tuttavia, nel corso del percorso di incontri in luogo neutro avanti ai Servizi Sociali non pare essersi manifestata. Non si è, infatti, mai riscontrato un atteggiamento ostativo ai rapporti con la madre, né il mantenimento di condotte svalutanti. A prescindere dall'interpretazione delle statuizioni del Tribunale per i minorenni, dunque, non vi sono allo stato i presupposti per introdurre limitazioni alla capacità genitoriale. Al contrario, l'affido può essere esercitato pienamente dal padre, unico genitore allo stato esercente la responsabilità genitoriale e, dunque, titolare del diritto/dovere di assumere decisioni nell'interesse del figlio. Tenuto conto della capacità di accudimento primario dimostrata e dell'attuale stato di benessere psicofisico del minore, è poi possibile confermare il collocamento di presso il padre. Per_1
Diritto di visita di parte ricorrente. Come noto, l'avvenuta pronuncia di decadenza non risulta radicalmente ostativa del diritto di visita. Nel caso di specie, tuttavia, pare allo stato nell'interesse del minore sospendere gli incontri in luogo neutro con la madre, che potranno riprendere solo laddove vengano richiesti dalla stessa e all'esito di un percorso di sostegno genitoriale, secondo un Calendario che verrà eventualmente predisposto dai Servizi Sociali affidatari. Deve, infatti, evidenziarsi come, nella relazione del 10.4.2025, la stessa ricorrente abbia dichiarato di non volersi più presentare agli incontri, con ciò ingenerando nel minore rabbia e confusione dopo un periodo sostanzialmente positivo nella prosecuzione. E' opportuno che non venga esposto ai Per_1 repentini cambi di condotta della ricorrente e che il rapporto con la madre venga, dunque, coltivato solo a fronte di una seria volontà di mantenere un serio impegno sul punto.
pagina 3 di 5 Provvedimenti a tutela del minore. presenta un pronunciato ritardo nel linguaggio, per cui risulta attualmente seguito dalla NPI. Le Per_1 sue particolari esigenze rendono nel suo interesse la prosecuzione della presa in carico da parte della NPI. Analogamente, tenuto conto delle complesse vicende familiari che hanno coinvolto il nucleo, è opportuno prevedere la perdurante presa in carico da parte del Servizio Sociale, anche per monitorare la sussistenza dei presupposti per la ripresa di un sano rapporto con la madre.
Contributo al mantenimento del minore I parametri sulla cui base l'organo giudicante deve commisurare – secondo il principio di proporzionalità - la determinazione dell'assegno mensile a favore della prole sono: 1) le esigenze attuali del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) il tempo di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Si rende, dunque, preliminarmente necessario comparare le condizioni economiche di entrambe le parti. Parte ricorrente non ha depositato documentazione reddituale, ma ha prodotto proposta di prosecuzione del rapporto lavorativo instaurato a seguito di corso di formazione. Parte resistente ha depositato documentazione reddituale da cui risulta una retribuzione netta annua di soli 7.000,00 euro. Tenuto conto delle limitate capacità lavorative della ricorrente (che è priva di rete sociale e comprende e parla ancora con difficoltà la lingua italiana) ma dell'assenza di ogni forma di contributo diretto, pare equo porre a carico della stessa l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando l'importo di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, che, per brevità, verranno riportate in dispositivo.
Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto della pronuncia parziale, cui il ricorrente non si è opposto, e delle ulteriori domande formulate, le spese devono essere compensate nella misura di 2/3. Il restante 1/3 dev'essere posto a carico della resistente nella misura indicata in dispositivo dando applicazione dei parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti:
a) rigetta la domanda di reintegra della responsabilità genitoriale formulata da Parte_1
[...]
b) dispone che la responsabilità genitoriale venga esercitata unicamente da , Controparte_1 il quale assumerà in via esclusiva le decisioni relative al minore;
c) dispone il collocamento del minore presso il padre;
d) dispone che la madre eserciti il proprio diritto di visita solo all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità, in luogo neutro e secondo un calendario redatto dai Servizi Sociali;
e) dispone la prosecuzione della presa in carico del minore da parte del Servizio di NPI e dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
f) dispone che corrisponda a , per il mantenimento Parte_1 Controparte_1 del minore, l'assegno periodico di € 200,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e comunque successivamente documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
pagina 4 di 5 g) dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3 e pone il restante 1/3 a carico di
, condannando la stessa a rimborsare al resistente l'importo di euro Parte_1 3.620,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile;
h) dispone la trasmissione del provvedimento al Giudice Tutelare (rif. VG r.g.1414/2023) per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Novara, così deciso il 12.9.2025
Il Presidente
dott. Andrea Ghinetti Il Giudice Relatore
dott. Veronica Zanin
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