Ordinanza cautelare 22 dicembre 2021
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01441/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00953/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 953 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, elettivamente domiciliato in Modena, Via Rainusso n. 100, presso lo studio dell’avv Sara Benedetta Sacchi del Foro di Modena, che lo rappresenta e difende giusta procura posta telematicamente in calce al ricorso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno - Questura di Modena, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del «provvedimento emesso dalla Questura di Modena in data 08/03/2021 e notificato al ricorrente in data 01/09/2021, col quale si si rifiutava l’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dallo stesso ricorrente».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno - Questura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. PA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 31 ottobre 2021, il sig. -OMISSIS-, cittadino marocchino, ha impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, gli atti indicati in epigrafe, con i quali l’Amministrazione intimata ha respinto l’istanza in data 3 marzo 2020 di rinnovo di permesso di soggiorno per attesa occupazione scaduto il 28 febbraio 2020.
2. Questi i motivi contenuti nell’atto impugnato: “ CONSIDERATO l'art. 37, comma 5, D.P.R. 394/99 che prevede che "il lavoratore straniero non occupato, sia per dimissioni sia per licenziamento, può essere autorizzato a soggiornare in territorio nazionale per un anno, alla scadenza del quale deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno per altro titolo"; CONSIDERATO che il possesso di leciti mezzi di sostentamento ovvero del minimo necessario per vivere dignitosamente costituisce una delle condizioni indefettibili per l'ingresso e la permanenza dello straniero in Italia, per poter vivere in maniera dignitosa senza dedicarsi ad attività illecite e criminose; CONSIDERATO che lo straniero non percepisce alcun reddito dal 2017 e ad oggi non ha fornito alcuna dimostrazione di come lo stesso si garantisca il sostentamento, tenuto altresì conto che, in ogni caso, fino al 2017 ha sempre dimostrato una capacità reddituale molto scarsa; CONSIDERATO che lo straniero non risulta avere legami familiari stabili sul territorio nazionale; CONSIDERATO che non sussistono i presupposti oggettivi perché il cittadino straniero possa continuare a permanere sul territorio italiano ”.
3. Si espone in ricorso - senza peraltro articolare specifici motivi di censura - che il ricorrente si trova sul territorio nazionale da tantissimi anni e soltanto a seguito di gravi problemi ha vissuto un periodo particolarmente complicato; avrebbe sempre lavorato e, nell’anno 2016, aveva trovato un lavoro a tempo indeterminato come operaio facchino presso la Cooperativa -OMISSIS-come si desume dal contratto di lavoro che si produce, sicché poteva rinnovare regolarmente il proprio titolo di soggiorno e condurre una vita assolutamente dignitosa. Sennonché in data 16 maggio 2017 subiva un grave incidente (veniva investito da un’autovettura mentre si trovava sulla propria bicicletta, con gravissimi danni fisici, con ricovero per due mesi nell’ospedale di Baggiovara); l’INPS gli riconosceva un’invalidità del 34% e di conseguenza perdeva il lavoro. Nel 2019 il ricorrente, essendo senza un lavoro regolare, otteneva un permesso per attesa occupazione, ma a causa della grave crisi economica che ha colpito il Paese, il ricorrente ha sempre e solo trovato lavori saltuari e non in regola, che comunque gli hanno permesso di provvedere al proprio mantenimento tanto che il ricorrente continua a vivere sempre nello steso immobile da anni in Via -OMISSIS- ove paga regolarmente l’affitto. Si è quindi avuta la crisi pandemica da Covid 19, che ha ulteriormente complicato la possibilità per il ricorrente di riuscire a trovare un lavoro; il ricorrente chiedeva dunque e otteneva il reddito di cittadinanza percependo a partire dal mese di marzo 2021 l’importo di euro 500.00 quale sostegno per il proprio mantenimento. Il provvedimento impugnato non avrebbe considerato che il ricorrente non presenta nessun aspetto di pericolosità sociale ed era anzi perfettamente inserito nel contesto sociale in cui vive ed in grado di provvedere al proprio mantenimento.
4. Il Ministero si è costituito e ha depositato documenti il 30 novembre 2021.
5. La causa è stata prontamente esaminata nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 e la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 636/2021 del 21-22 dicembre 2021, con la seguente motivazione, con specifico riferimento alla non accoglibilità del ricorso: “ Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari atteso che il ricorrente non appare in possesso dei requisiti per l’ottenimento del permesso per attesa occupazione, fermo restando la possibilità di richiedere permesso per “protezione speciale” ai sensi dell’art. 19 d.l. 130/2020 ”.
6. In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti (nulla invero risultava depositato e prodotto in atti successivamente alla fase cautelare risalente al mese di dicembre del 2021), la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative” dell’udienza di merito del 28 maggio 2025, al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia, nell’ambito di un apposito programma diretto allo smaltimento dell’arretrato.
7. Nulla è pervenuto e nella predetta udienza pubblica del 28 maggio 2025 è comparsa la sola Avvocatura dello Stato, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente.
8. La causa è stata dunque rinviata per la decisione conclusiva all’udienza del 19 novembre 2025, nella quale anche nessuno è comparso per la parte ricorrente (è comparsa la sola Avvocatura dello Stato) e nessun atto o documento ulteriore risulta esser stato nelle more depositato. La causa è stata quindi presa in decisione, come da verbale di udienza, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., della facoltà del Tribunale di porre a fondamento della sua decisione una questione di rito rilevata d’ufficio, in ordine alla possibile improcedibilità del ricorso.
9. Il ricorso risulta ormai improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
10. Occorre premettere e sottolineare che, come riferito nell’esposizione dello svolgimento del processo, la causa è stata chiamata all’udienza nell’ambito dell’apposito ruolo aggiunto espressamente finalizzato alla verifica della persistenza di un interesse processuale concreto e attuale alla decisione di merito, nel quadro di un’iniziativa diretta allo smaltimento delle cause più risalenti nel tempo, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo della ragionevole durata del processo. Nel suddetto ruolo aggiunto sono iscritte, seguendo l’ordine cronologico di proposizione, le cause più “antiche” che, anche tenendo conto della previsione dell’art. 72- bis c.p.a., appaiono suscettibili di pronta definizione in rito. L’efficacia di questo strumento processuale postula una fattiva collaborazione del Foro. In tale contesto, pertanto, in base al principio di leale collaborazione tra parti e giudice (secondo l’art. 2 c.p.a. “ Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo ”), sarebbe stato onere della parte rappresentare motivatamente le ragioni oggettive idonee a rendere comprensibile la persistenza di un’utilità attuale e concreta, e non puramente astratta e ipotetica, a ottenere una pronuncia di merito eventualmente favorevole, con specifico riguardo al caso pratico dedotto.
11. L’esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento del processo dimostra il sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente a coltivare il ricorso e a chiederne la decisione nel merito.
12. Depongono in modo inequivoco nel senso della sopravvenuta carenza d’interesse:
- l’assenza di qualsivoglia atto processuale della parte ricorrente successivo alla fase cautelare, risalente all’anno 2021;
- la sua mancata comparizione e l’assenza di memorie, atti, documenti nelle successive due udienze pubbliche alle quali la causa è stata chiamata, nonostante la parte risulti esser stata ritualmente avvisata;
- la natura della controversia e la tipologia degli atti impugnati, per loro natura destinati a dispiegare effetti temporanei o a essere rapidamente superati dalle successive vicende amministrative;
- il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza collegiale di rigetto della “sospensiva” (fase nella quale la causa ha già ricevuto una motivata risposta di giustizia, con espressa motivazione, come detto, sulla non accoglibilità del ricorso);
- l’assenza di domanda risarcitoria (o di una espressa riserva di volerla proporre).
13. In ragione di quanto esposto e visti gli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a. (in base ai quali “ Il giudice . . . può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo ”) e 84, comma 4, c.p.a., in base al quale “ Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”, il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
14. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA NT, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA NT |
IL SEGRETARIO