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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 14/11/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Urbino
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott.ssa Sabrina Carbini: Presidente rel. dott. Egidio De Leone: Giudice dott. Francesco Paolo Grippa: Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n.r.314/25 promossa da e Parte_1 Parte_2
E con l'intervento del Pubblico Ministero
Con oggetto: separazione e divorzio congiunti
FATTO
I ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Cantiano (PU), in data 30/09/2000, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al Numero 7 Parte I Serie anno 2000, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione matrimoniale è nata un'unica figlia, (C.F.: ), nata a [...], il [...], ad Persona_1 CodiceFiscale_1 oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente ed indipendente, in quanto studentessa.
pagina 1 di 3 Le parti, con ricorso cumulativo ex articolo 473 bis 49-51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle stesse, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e anche di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso e connesse ad entrambe le domande introduttivo da intendersi qui integralmente richiamate.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno confermato le condizioni concordate con il ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutate le condizioni le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative alla figlia non siano in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Rileva il Tribunale che con lo stesso ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 473 bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronunzia.
Deve rilevarsi, tuttavia, che tale domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'articolo 3, n. 2, lettera b), della legge numero 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, il quale trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'articolo 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato, provvederà ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._2 Parte_2
) C.F._3
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi sopra indicati, alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo, come confermate con note di trattazione scritta, come sopra riportate.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n.1238,
Ordina che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza, per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Urbino li 13.11.25
Il Presidente est.
Dott. ssa Sabrina Carbini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Urbino
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott.ssa Sabrina Carbini: Presidente rel. dott. Egidio De Leone: Giudice dott. Francesco Paolo Grippa: Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n.r.314/25 promossa da e Parte_1 Parte_2
E con l'intervento del Pubblico Ministero
Con oggetto: separazione e divorzio congiunti
FATTO
I ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Cantiano (PU), in data 30/09/2000, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al Numero 7 Parte I Serie anno 2000, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione matrimoniale è nata un'unica figlia, (C.F.: ), nata a [...], il [...], ad Persona_1 CodiceFiscale_1 oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente ed indipendente, in quanto studentessa.
pagina 1 di 3 Le parti, con ricorso cumulativo ex articolo 473 bis 49-51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle stesse, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e anche di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso e connesse ad entrambe le domande introduttivo da intendersi qui integralmente richiamate.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno confermato le condizioni concordate con il ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutate le condizioni le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative alla figlia non siano in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Rileva il Tribunale che con lo stesso ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 473 bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronunzia.
Deve rilevarsi, tuttavia, che tale domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'articolo 3, n. 2, lettera b), della legge numero 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, il quale trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'articolo 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato, provvederà ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._2 Parte_2
) C.F._3
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi sopra indicati, alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo, come confermate con note di trattazione scritta, come sopra riportate.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n.1238,
Ordina che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza, per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Urbino li 13.11.25
Il Presidente est.
Dott. ssa Sabrina Carbini
pagina 3 di 3