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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/09/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1763/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 1763/2025 R.V.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione, proposta da
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
[...]
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
[...] bi elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla via Paolo Baratta n. 79/b, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Moscato che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
hanno premesso che, con decr 3/
[...]
0, il Tribunale di Salerno ha omologato la separazione consensuale dagli stessi proposta in occasione della quale le parti hanno, tra l'altro, concordato l'obbligo del padre di corrispondere alla figlia la somma Per_1 mensile di € 500,00 per il suo mantenimento. Al riguardo, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la revoca dell'obbligo del padre di versare in favore della figlia l'assegno di mantenimento atteso Per_1 il sopravvenuto raggiungimento della omia economica da parte della medesima. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di separazione dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione. La sentenza e l'atto di separazione consensuale omologata sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione (C. Cass. Civ. n.11448/2008). Orbene, nella fattispecie concreta, la concorde volontà di volere revocare l'assegno di mantenimento in favore della figlia legittima la modifica di Per_1 quanto in precedenza disposto, avendo en e le parti dato atto dell'autosufficienza economica della stessa;
pertanto, il Tribunale, a parziale modifica del decreto di omologa n. cronol. 5903/2020 del 15.10.2020, ratifica quanto richiesto dalle parti e dispone la revoca dell'obbligo di Parte_2
di versare in favore della figlia la somma di € 500,00 m
[...] Per_1 tenimento; Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto di omologa n. cronol. 5903/2020 del 15.10.2020 emesso dal Tribunale di Salerno, dispone la revoca dell'obbligo di di versare in favore della figlia la Parte_2 Per_1 somma di € 500,00 m tenimento;
-nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 1763/2025 R.V.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione, proposta da
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
[...]
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
[...] bi elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla via Paolo Baratta n. 79/b, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Moscato che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
hanno premesso che, con decr 3/
[...]
0, il Tribunale di Salerno ha omologato la separazione consensuale dagli stessi proposta in occasione della quale le parti hanno, tra l'altro, concordato l'obbligo del padre di corrispondere alla figlia la somma Per_1 mensile di € 500,00 per il suo mantenimento. Al riguardo, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la revoca dell'obbligo del padre di versare in favore della figlia l'assegno di mantenimento atteso Per_1 il sopravvenuto raggiungimento della omia economica da parte della medesima. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di separazione dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione. La sentenza e l'atto di separazione consensuale omologata sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione (C. Cass. Civ. n.11448/2008). Orbene, nella fattispecie concreta, la concorde volontà di volere revocare l'assegno di mantenimento in favore della figlia legittima la modifica di Per_1 quanto in precedenza disposto, avendo en e le parti dato atto dell'autosufficienza economica della stessa;
pertanto, il Tribunale, a parziale modifica del decreto di omologa n. cronol. 5903/2020 del 15.10.2020, ratifica quanto richiesto dalle parti e dispone la revoca dell'obbligo di Parte_2
di versare in favore della figlia la somma di € 500,00 m
[...] Per_1 tenimento; Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto di omologa n. cronol. 5903/2020 del 15.10.2020 emesso dal Tribunale di Salerno, dispone la revoca dell'obbligo di di versare in favore della figlia la Parte_2 Per_1 somma di € 500,00 m tenimento;
-nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi