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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7431/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Ferrucci n. 101, Torino presso lo studio dell'avv.
CAVALLO DEBORA e dell'avv. AZZOLINA SILVIA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in COLLEGNO il 01/05/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 19 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998). Per_ Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 23/10/2001 e l'11/05/2005.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 28/03/2018. Con ricorso depositato il 18/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO dell'assegnazione della casa coniugale sita in Collegno (TO), Via Bologna n.49 alla signora con ogni arredo e pertinenza;
Parte_1
PRENDE ATTO che il signor si impegna a trasferire per un importo di € 45.000,00 la Parte_2 propria quota di proprietà della casa coniugale (corrispondente a ½) alla signora la Parte_1 quale si impegna ad acquistare, tramite la corresponsione della suindicata somma in due tranche: la prima dell'importo di € 20.000,00 in sede di prima udienza di comparizione, la seconda di € 25.000,00 a titolo di saldo in sede di rogito notarile successivamente alla sentenza passata in giudicato e che tale definizione patrimoniale risulta essere elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale nonché l'unica soluzione per dirimere la controversia di carattere patrimoniale fra i coniugi stessi (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E in data 21 giugno 2012, per l'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 delle Legge n. 74/1987).
DISPONE la conferma del versamento da parte del signor a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento delle figlie, della somma di € 100,00 c.d. mensili tramite bonifico bancario da effettuarsi su conto c/c intestato alla madre, utilizzando le coordinate bancarie già in possesso dello stesso, entro il giorno 05 di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche, ludiche ricreative debitamente concordate tra le parti e documentate come indicate e regolate da Protocollo di Intesa intercorso tra Magistrati-COA di Torino;
il tutto salvo diverso accordo tra le parti. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7431/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Ferrucci n. 101, Torino presso lo studio dell'avv.
CAVALLO DEBORA e dell'avv. AZZOLINA SILVIA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in COLLEGNO il 01/05/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 19 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998). Per_ Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 23/10/2001 e l'11/05/2005.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 28/03/2018. Con ricorso depositato il 18/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO dell'assegnazione della casa coniugale sita in Collegno (TO), Via Bologna n.49 alla signora con ogni arredo e pertinenza;
Parte_1
PRENDE ATTO che il signor si impegna a trasferire per un importo di € 45.000,00 la Parte_2 propria quota di proprietà della casa coniugale (corrispondente a ½) alla signora la Parte_1 quale si impegna ad acquistare, tramite la corresponsione della suindicata somma in due tranche: la prima dell'importo di € 20.000,00 in sede di prima udienza di comparizione, la seconda di € 25.000,00 a titolo di saldo in sede di rogito notarile successivamente alla sentenza passata in giudicato e che tale definizione patrimoniale risulta essere elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale nonché l'unica soluzione per dirimere la controversia di carattere patrimoniale fra i coniugi stessi (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E in data 21 giugno 2012, per l'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 delle Legge n. 74/1987).
DISPONE la conferma del versamento da parte del signor a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento delle figlie, della somma di € 100,00 c.d. mensili tramite bonifico bancario da effettuarsi su conto c/c intestato alla madre, utilizzando le coordinate bancarie già in possesso dello stesso, entro il giorno 05 di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche, ludiche ricreative debitamente concordate tra le parti e documentate come indicate e regolate da Protocollo di Intesa intercorso tra Magistrati-COA di Torino;
il tutto salvo diverso accordo tra le parti. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.