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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2769/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2769/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti FRANCESCO TURRISI e CHIARA DAINESE,
ATTRICE contro
P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv.to CARLO GAGLIARDI,
(C.F. ), CP_2 C.F._2
contumace
CONVENUTI
Avente ad oggetto: responsabilità civile – circolazione dei veicoli
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 17.10.2024
Conclusioni parte attrice:
“Nel merito: Per i motivi di cui in narrativa, accertato e dichiarato che il sinistro per cui è causa è avvenuto per responsabilità della SI.ra , nata a [...] il [...] e residente a [...]
Bassano del Grappa (VI), Via Cereria, 14/A, C.F. in qualità di proprietaria C.F._2
e conducente dell'autovettura AN PS targata DV179LW, condannare la stessa nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Controparte_3
Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, C.F. , P.I. - in solido tra P.IVA_1 P.IVA_2 loro - a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'odierna attrice, SI.ra
, e quantificati, come meglio specificato in narrativa, nella somma residua di € Parte_1
516.766,03, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e/o di equità all'esito del presente procedimento, oltre a rivalutazione monetaria, se dovuta, e agli interessi legali dalla debenza al saldo effettivo. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze legali del presente procedimento, compreso rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 e successive modifiche, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Conclusioni parte convenuta:
“In via definitiva e nel merito, tenuto conto della somma di €. 40.000,00, già corrisposta ante causam all'attrice dall'odierna Compagnia, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata.
In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, tenuto conto della somma di €. 40.000,00, già corrisposta ante causam all'attrice dall'odierna Compagnia, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. nelle misure di legge.”
Fatto e motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_2
– rispettivamente conducente-proprietaria dell'autovettura AN PS Controparte_3
targata DV179LW e compagnia assicuratrice del mezzo – allegando che in data 8.2.2018 alle ore
9.10 circa, all'altezza delle strisce pedonali presenti in corrispondenza dell'immissione di Via
Cereria in Viale XI Febbraio in Bassano del Grappa (VI), mentre iniziava l'attraversamento, veniva investita dal suindicato veicolo.
Nel dettaglio, l'attrice, di anni ottantaquattro al momento dei fatti, esponeva che, dopo aver percorso il marciapiede di Via XI Febbraio ed essere giunta all'intersezione con Via Cereria, aveva raggiunto l'attraversamento pedonale e, una volta impegnata la carreggiata in tale punto, era stata investita dalla AN PS guidata dalla proveniente da Via Cereria in direzione di CP_2
marcia verso Viale XI Febbraio, strada a senso unico;
l'attrice allegava che, a seguito dell'urto, rimaneva incastrata con la gamba sinistra sotto la parte anteriore del mezzo, per poi essere trascinata in avanti, oltre le strisce pedonali, originariamente impegnate – tanto che, per favorire i soccorsi, si imponeva lo spostamento, come anche dell'autovettura, rispetto al punto di impatto.
L'attrice allegava ulteriormente di essere stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bassano del Grappa ove veniva ricoverata, presso il reparto di Ortopedia, per “frattura tibia prossimale e perone distale, ferita regione achillea e grave sofferenza dei tessuti molli gamba sx”, con originaria prognosi di giorni trenta, temporalmente seguita da ulteriori due interventi chirurgici. La evidenziava che, in seguito alle dimissioni ospedaliere, era costretta al trasferimento Pt_1
presso struttura residenziale extraospedaliera denominata Istituto Servizi Assistenziali Cima
Colbacchini in Bassano del Grappa, in ragione della sopravvenuta non autosufficienza – ove riceveva le necessarie cure. Da ultimo, dava atto di essere stata sottoposta, in data 27.12.2018, e nuovo e ulteriore trattamento ospedaliero per “ascesso con infezione da S. aureus caviglia sx”.
Dato atto che le richieste stragiudiziali di risarcimento del danno subito rivolte al responsabile civile e alla compagnia assicurativa si concludevano con il riconoscimento, da parte di quest'ultima, di una somma complessiva di euro 40.000,00, ritenuta insufficiente a ristorare integralmente il danno patito, dato atto di aver formalizzato – senza successo – invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, adiva l'intestato Tribunale chiedendo, previo accertamento Parte_1
della responsabilità esclusiva della conducente del veicolo AN PS nella causazione del sinistro del 8.2.2018, condannare ed in solido, al ristoro Controparte_4 CP_2
di tutti i residui danni, patrimoniali e non patrimoniali, a lei occorsi in esito al sinistro di cui sopra.
Oltre vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione a favore dei procuratori che si dichiaravano antistatari.
2. Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si costituiva in giudizio
[...]
contestando in radice la ricostruzione attorea della dinamica del sinistro. Controparte_4
Richiamato il contenuto della relazione di incidente stradale redatta dai carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa intervenuti in loco (con particolare riferimento alla distanza dalle strisce pedonali in cui si sarebbe trovata la al momento dell'impatto), eccepiva l'esclusiva – o, Pt_1
quantomeno, concorrente – responsabilità di quest'ultima nella causazione del sinistro - conclusione corroborata dal fatto che, in tale occasione, gli agenti intervenuti procedevano con la contestazione all'attrice della violazione dell'obbligo di utilizzo, nell'attraversamento della carreggiata, delle strisce pedonali e le comminavano la relativa sanzione ai sensi dell'art. 190, co. 2 e 10, C.d.S.
La compagnia valorizzava, altresì, gli esiti cui era pervenuto il giudizio promosso avanti al Giudice di Pace di Bassano del Grappa di opposizione a o.i., in esito al quale veniva annullato il verbale di contestazione elevato a carico di per la violazione dell'obbligo di prestare precedenza e CP_2
prudenza in prossimità delle intersezioni ex art. 145, co. 1 e 10, C.d.S.
Da ultimo contestava la quantificazione del credito risarcitorio, per come ex adverso determinato, tanto nella sua componente non patrimoniale quanto in quella patrimoniale, specie con riferimento al danno rappresentato dalle spese di assistenza futura presso la RSA. concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in Controparte_3 subordine, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità degli artt. 2054 c.c. e
1227 c.c., con conseguente riduzione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.
3. non si costituiva in giudizio cosicchè alla prima udienza tenutasi in data 28.9.2021 il CP_2
G.I., verificata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia, contestualmente assegnando alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. La causa veniva istruita mediante prova orale e CTU medico-legale, indi ritenuta matura per la decisione e rinviata per precisazioni delle conclusioni all'udienza del 17.10.2024. In tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e il
G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
4. All'esito dello spirare dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, si rileva come la domanda attorea vada qualificata quale azione di responsabilità extracontrattuale per il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, occasionato da sinistro connesso alla circolazione di veicoli e promossa sia nei confronti del responsabile civile ex art. 2054 c.c., sia nei confronti dell'impresa assicuratrice del mezzo coinvolto nel sinistro (e pertanto da ricondurre alla previsione di cui all'art. 144 cod. ass. private - D. Lgs. 209/2005).
Quanto all'accertamento dell'an dell'invocata responsabilità, deve preliminarmente essere ricostruita la dinamica del sinistro stradale.
A tal scopo, indubbio che non possa rivestire alcuna rilevanza la richiamata sentenza pronunciata dal Tribunale di Bassano del Grappa in sede di opposizione a verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada. E tanto per la riscontrabile differenza – sotto un profilo oggettivo sia di petitum che di causa petendi – dei detti procedimenti: il primo volto a conseguire l'annullamento della sanzione amministrativa comminata dall'Amministrazione nei confronti di il CP_2
presente, deputato, invece, alla ricostruzione delle responsabilità da circolazione stradale ai fini dell'individuazione e quantificazione del risarcimento del danno eventualmente da corrispondersi a favore di parte attrice in applicazione del principio del neminem laedere.
Ciò posto, dunque, la prova del fatto storico è emersa nel corso del presente giudizio di merito traendosi dal complessivo esame della documentazione rifluita in atti e degli esiti dell'espletata istruttoria orale.
In particolare, il thema probandum si è concentrato sull'aspetto più controverso tra le parti, relativo all'individuazione del punto esatto in cui il veicolo AN PS condotto da CP_2
sarebbe entrato in collisione con il pedone, in procinto di attraversare la strada. Tale accertamento – che ha scontato la duplice difficoltà relativa all'assenza di testimoni oculari del sinistro e all'appurato spostamento dal punto d'urto tanto del veicolo quanto della persona investita prima dell'arrivo dei verbalizzanti – è stato condotto tenendo conto del contenuto della relazione di incidente stradale redatta dai cc intervenuti sul luogo dei fatti (docc. 2 e 2 bis, allegati all'atto di citazione), sentiti anche quali testimoni nel presente giudizio, nonché delle dichiarazioni di CP_2
rese in sede di interrogatorio formale (si veda il verbale dell'udienza del 13.9.2022).
[...]
Nel dettaglio, le risultanze processuali hanno dimostrato che immettendosi nella strada CP_2
a senso unico di Viale XI Febbraio, non si avvedeva della presenza del pedone alla propria destra, così investendo l'attrice; al tempo stesso è emerso che veniva collisa mentre stava Parte_1 attraversando la carreggiata di Via Cereria, senza servirsi dell'apposito attraversamento pedonale, e transitando su porzione della carreggiata compresa tra le strisce pedonali e la segnaletica orizzontale di dare precedenza con larghezza variabile da minimo metri due a massimo metri sei (in considerazione del tratto curvo verso destra della carreggiata), come risulta dallo schizzo planimetrico allegato alla relazione di sinistro (che fa piena prova fino a querela di falso in quanto relativo a quanto misurato ed accertato de visu dai verbalizzanti il giorno del fatto).
Risulta, difatti, che la non è stata trovata dai verbalizzanti “incastrata” sotto alla macchina Pt_1 della (cfr. dichiarazioni teste , all'epoca in servizio presso radiomobile di CP_2 Testimone_1
Bassano del Grappa), tanto rendendo verosimile quanto riferito dalla in sede di interrogatorio CP_2
formale laddove riferiva di aver spostato la propria auto, arretrandola, per consentire di liberare l'attrice. Il che appare verosimile posto che, altrimenti, i soccorsi non sarebbero potuti intervenire per il trasporto in ambulanza della nonché tenuto conto che non avrebbe avuto senso che Pt_1
l'auto dell'attrice fosse stata spostata in avanti – vuoi da punto sito sopra alle strisce pedonali, vuoi da punto sito oltre le strisce pedonali, altrimenti avrebbe inevitabilmente ed irrimediabilmente compromesso maggiormente la danneggiata.
In atti vi sono le foto scattate dai CC quando arrivati in loco, che ritraggono l'auto della in CP_2 via Cereria nella zona tra le strisce pedonali, poste prima, e la segnaletica orizzontale di “dare precedenza”, posta dopo: se l'auto è stata arretrata per liberare la allora – ancora una volta Pt_1
– verosimile che l'urto sia avvenuto oltre le strisce pedonali, nella zona finale dell'incrocio, immediatamente prima dell'intersezione con Viale XI Febbraio, e quindi in prossimità della segnaletica di dare precedenza.
Tale ricostruzione è corroborata dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti in sede di escussione testimoniale, coerenti tra loro come pure rispetto a quanto annotato nella relazione di servizio in atti: il teste riferiva che la segnalazione era stata ricevuta in occasione di servizio Testimone_1
di perlustrazione, quando transitavano lungo Viale XI Febbraio e, all'intersezione con Via Cereria,“vedevamo un auto ferma e una SInora anziana a terra”, precisando che “la SInora era sulla carreggiata, non sul marciapiede” e che “non abbiamo trovato la sopra le strisce Pt_1 pedonali, ma più avanti” (udienza 13.9.2022). Nello stesso senso le dichiarazioni di Tes_2
all'epoca dei fatti appuntato scelto presso sezione radiomobile compagnia di Bassano del
[...]
Grappa, che oltre a confermare quanto riferito da in ordine allo spostamento della CP_2 macchina, aggiungeva che la gli aveva riferito di essere “scesa dallo scalino per andare Pt_1 dall'altra parte dove c'era il marito che l'attendeva”, senza passare sopra alle strisce pedonali;
il teste precisava “ossia ci ha detto che è scesa dal marciapiede e ha camminato nella zona di sei metri tra le strisce pedonali e i segni a terra del segnale di precedenza, come rappresentato nello schizzo allegato alla relazione di servizio. Tanto che noi abbiamo elevato sanzione per violazione del codice della strada nei suoi confronti come da relativo verbale. Sono dichiarazioni che ha reso in quel momento, ma non abbiamo potuto accertarlo” (udienza 13.9.2022).
Da ultimo, tale ricostruzione è coerente con la dinamica complessiva del sinistro, nella misura in cui lo scontro avveniva in quanto la intenta a controllare a sinistra che la careggiata fosse CP_2
sgombra dovendo dare la precedenza ai soli veicoli da ivi provenienti, non controllava con altrettanta attenzione il lato destro (in ragione del descritto senso unico di marcia per i veicoli), non avvedendosi quindi del pedone che era sito alla sua destra. Tanto è compatibile con i luoghi di causa e la posizione di stasi dei veicoli, in ragione della conformazione dell'incrocio, laddove le strisce pedonali sono site in posizione arretrata rispetto alla intersezione, e prima della segnaletica di dare precedenza.
Ad ogni modo, la condotta serbata dalla danneggiata non vale a superare la presunzione di responsabilità dell'automobilista ex 2054 co. 1, c.c., posto che l'investimento è stato ammesso anche dalla in sede di interpello (quando riferiva “io non ho nemmeno iniziato la manovra di CP_2 svolta a destra, mi sono trovata la SInora con la mano sul cofano della macchina”), la quale evidentemente non prestava la dovuta attenzione nell'approssimarsi all'incrocio, e ancor prima alle strisce pedonali poste nel tratto immediatamente precedente. Va da sé che la peculiare conformazione dell'incrocio imponeva maggior cautela dovendo ella aspettarsi, e comunque prevedere, la possibile presenza di pedoni in loco. Condotta rimproverabile anche tenuto conto che la aveva piena contezza dei luoghi di causa essendo residente nelle vicinanze (come CP_2
confermato in sede di interpello), conscia di caratteristiche e conformazione dell'incrocio teatro del sinistro, come pure delle usuali condizioni di traffico ed utilizzo, sia veicolare che pedonale nelle condizioni di tempo (primo mattino) del giorno del fatto.
Quanto sopra esposto al contempo comporta anche che la danneggiata non va esente da corresponsabilità nella causazione del sinistro in ragione della condotta in concreto serbata, e questo non tanto (e non solo) per non aver attraversato sulle strisce pedonali, quanto per aver impegnato la carreggiata in zona destinata al transito veicolare, a ridosso di un incrocio, verosimilmente per
“accorciare” il tragitto di attraversamento pedonale.
Per tali motivi la causazione del sinistro va ricondotta alla condotta imprudente tenuta della convenuta la quale, nonostante si trovasse in prossimità di un attraversamento CP_2
pedonale e di incrocio caratterizzato da obbligo di precedenza a suo carico, si immetteva nella strada di proprio interesse assicurandosi solamente dell'assenza di altri veicoli provenienti dalla propria sinistra, senza premurarsi di verificare la presenza di ulteriori ostacoli nella propria direzione di marcia, e quindi nello svoltare a destra.
Al contempo, tuttavia, va riconosciuto un contributo causale nella produzione del sinistro anche in capo all'attrice la quale intraprendeva l'attraversamento della carreggiata senza servirsi delle apposite strisce pedonali, in zona sì limitrofa spazialmente, ma destinata all'esclusivo transito veicolare.
Si osserva in diritto, infatti, che a mente dell'art. 2054 c.c. il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nell'ipotesi dell'investimento di un pedone, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento. Tale situazione ricorre allorquando il pedone abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile e purchè il conducente abbia, al contempo, adottato tutte le cautele eSIibili in relazione alle circostanze del caso concreto, non essendo sufficiente ad integrare la prova liberatoria de qua l'accertamento del mero comportamento colposo del pedone
(cfr. Cass. civ., 28.3.2022, n. 9856; conf. Cass. civ., 28.1.2019, n. 2241).
Presunzione di colpa del conducente, prevista dall'art. 2054, co. 1, c.c. che, nel caso di specie, non è stata superata: non vi è, infatti, alcuna dimostrazione di una condotta di guida della convenuta adeguata alle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, anzi ribadendosi che il sinistro è avvenuto in un centro abitato, in una zona a traffico elevato, ben conosciuta dalla convenuta danneggiante, in condizioni di piena visibilità (senza, pertanto, che condizioni avverse potessero influire negativamente sulla percezione della presenza di utenti nei pressi della strada), in zona comunque caratterizzata da presenza di attraversamento pedonale, peraltro seguita da segnale di dare precedenza.
Tutte queste circostanze dimostrano come la conducente del veicolo non abbia prestato adeguata attenzione nell'effettuare la manovra di immissione a destra in Viale XI Febbraio e abbia, dunque, contravvenuto alle più basilari regole di condotta nella circolazione stradale, tra cui va certamente ricompresa anche quella di prevedere comportamenti genericamente imprudenti dei pedoni (come l'attraversamento a poca distanza dalle strisce), preparandosi a superarli senza correre il rischio di cagionare un danno altrui. Laddove, infatti, parte convenuta avesse adottato una condotta conforme a tali regole, avrebbe mantenuto la propria soglia di attenzione nei confronti di tutte le direzioni di marcia avvedendosi, in tempo utile, della presenza di (ancorchè al di fuori Parte_1 dell'attraversamento pedonale), scongiurando così l'impatto poi, invece, verificatosi.
Tuttavia, proprio questo ultimo aspetto impone il richiamo ad un condivisibile principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art.
1227, comma 1, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione" (Cass. Sez. 3, ord. 17 gennaio 2020, n. 842, Rv.
656632-01)” (Cass. civ, n. 26873/2022). E' stato difatti chiarito che “sebbene il conducente di veicoli a motore sia onerato da una presunzione di colpa, il pedone che attraversi al di fuori delle strisce pedonali ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli;
talché, in caso di violazione di tale norma comportamentale e conseguente investimento, il pedone sarà corresponsabile della causazione del sinistro nella misura che il giudice di merito quantificherà percentualmente, in base alle circostanze specifiche del caso” (Cass. civ., 28.1.2019, n. 2241).
Ebbene, in tal senso, la dimostrata circostanza dell'attraversamento della senza utilizzo Pt_1
delle apposite strisce pedonali, presso intersezione con le caratteristiche ampiamente descritte, per le ragioni esposte, integra concorso di colpa del pedone-danneggiato ai sensi dell'art. 1227, co. 1,
c.c., che si quantifica, equitativamente, nella misura del 15%.
5. Ciò posto, rispetto alla determinazione del quantum dei lamentati danni, si osserva che, a seguito delle pronunce n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione e n. 233/2003 della Corte
Costituzionale è stato operato un nuovo inquadramento sistematico delle varie figure di danno risarcibile.
In particolare, ad un sistema risarcitorio triangolare incentrato sulle figure del danno biologico
(risarcibile ex artt. 2043 cc. e 32 Cost), del danno morale c.d. soggettivo (risarcibile ex artt. 2059
c.c. ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c.), è stato sostituito un inquadramento di tipo bipolare che, in modo maggiormente aderente all'effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendosi in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Quanto al danno non patrimoniale, ritiene questo Giudice opportuno richiamare i principi da ritenersi consolidati ormai a partire da Cass. civ, SS.UU., n. 26972/2008, in particolare quello della
“necessaria integralità del risarcimento, con la conseguente necessità di evitare gli effetti delle duplicazioni risarcitorie in merito a voci di danno che, in via meramente descrittiva, sono menzionate in diverso modo, ma i cui indici di sofferenza, tuttavia, non rappresentano altro che i medesimi componenti del complesso pregiudizio che va integralmente ed unitariamente risarcito”
(ribadito di recente da Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015); e ancora, quello sugli interessi risarcibili: “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento
(quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.
Con precipuo riferimento alla lesione dei diritti alla salute e all'integrità fisica – valori la cui copertura costituzionale è indiscussa - il danno, seppur unitariamente liquidato, deve costituire ristoro di ogni pregiudizio subito dalla persona considerata non in chiave statica (lesione del bene giuridico salute inteso come integrità fisica), bensì dinamico-relazionale (lesione del bene giuridico salute inteso come benessere), valorizzandosi cioè il profilo – attinente al danno c.d. conseguenza – del pregiudizio continuativamente risentito dalla persona nei diversi momenti e contesti in cui trova esplicazione la sua personalità, secondo un giudizio standardizzato (c.d. tipicità sociale delle attività precluse o compresse, e delle relative implicazioni psicofisiche secondo l'id quod plerumque accidit) e ciò nondimeno adeguato alla specificità del caso concreto.
Il danno non patrimoniale non potrà essere configurato come in re ipsa, dovendo sempre essere oggetto di prova anche a mezzo presunzioni, e la liquidazione dovrà perseguire il fine di conseguire la riparazione integrale dei pregiudizi, seppur evitando di incorrere in duplicazioni non consentite.
Particolare attenzione e rigore dovranno quindi essere usati per evitare di incorrere in automatismi risarcitori, in aderenza dell'insegnamento della Suprema Corte.
Sul punto, quanto al danno morale, si richiama Cass. civ., n. 2461/2020 secondo cui “il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato e provato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione integrità psico-fisica”.
Con riferimento, invece, alla personalizzazione, si veda Cass. civ., n. 23778/2014 laddove ha precisato che “il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima.
Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale,
è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni'” (Cass.
23778/2014).
6. Tanto premesso a livello generale, si richiamano gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta, condotta alla stregua dei migliori criteri della scienza medica all'esito di approfondita analisi della documentazione in atti ed anamnesi patologica dell'attore.
Il CTU incaricato, dott.ssa , ha accertato che in esito al sinistro Persona_1 Parte_1 stradale di cui trattasi riportava “frattura biossea tibio-peronale e di un'ampia ferita lacero contusa in regione achillea all'arto inferiore sinistro”, quadro traumatologico risultato compatibile con la dinamica dei fatti allegati come accertato clinicamente nell'immediatezza del sinistro, nonché successivamente mediante approfondimenti strumentali.
Ritenuta soddisfatta la criteriologia medico-legale necessaria per la dimostrazione del nesso di causalità materiale tra il sinistro del 8.2.2018, le lesioni riportate dall'attrice e il quadro menomante obiettivato al momento dell'esame della perizianda, giudicato come stabilizzato a partire dal marzo
2019, la consulente ha quindi così determinato il danno biologico subito dall'attrice:
- danno biologico temporaneo con invalidità temporanea totale (ITT) per 35 giorni e invalidità temporanea parziale (ITP) al 75% per 365 giorni;
- danno biologico permanente nella misura del 50%, a fronte di un quadro sostanziato da sofferenza articolare cronicizzata a carico dell'arto inferiore sinistro, connaturata da deficit funzionale del ginocchio, anchilosi della caviglia, ipotrofia ed ampi esiti cicatriziali alla gamba, che comporta un franco deficit deambulatorio;
Ai fini della valutazione della componente del danno morale, il CTU valutava la sofferenza come di grado severo per l'intero periodo di malattia e di grado moderato-marcato per quanto concerne i postumi permanenti.
Ai fini della liquidazione del danno, si applicano le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, aventi indiscussa vocazione nazionale, nella versione aggiornata in quanto aderente al consolidato orientamento giurisprudenziale che nega alcun automatismo tra lesione dell'integrità fisica e sussistenza della componente “morale” del danno, che va pur sempre allegata e provata, anche per presunzioni.
Tenuto conto degli esiti della svolta CTU, il danno non patrimoniale subito dall'attrice (di anni ottantaquattro all'epoca del sinistro) si determina in € 35.506,25 per pregiudizio biologico temporaneo, ed € 324.754,00 per danno biologico permanente.
La liquidazione del danno biologico permanente nella detta misura tiene già conto della sofferenza patita dall'attrice in relazione al sinistro (incremento del punto per sofferenza soggettiva nella misura del 50%). Nel caso di specie l'aumento del punto per patimenti/danno morale è senz'altro giustificato in relazione alle conclusioni della CTU, rispetto al grado di sofferenza - ritenuto “di grado grave-severo per tutto il periodo di malattia e di grado marcato nella fase cronica dei postumi” – tenuto conto delle lesioni riportate che hanno determinato: un prolungato ricovero ospedaliero;
la sottoposizione a diversi interventi chirurgici;
importanti lesioni cutanee con SInificativi esiti cicatriziali oltre a necessità di innesti di pelle. Infine, non può essere riconosciuto alcun incremento a titolo di c.d. personalizzazione del danno biologico in quanto non sono state allegate e provate conseguenze ulteriori e non ordinarie, di natura specifica ed eccezionale, rispetto a eventi di danno dello stesso tipo, sofferti da individui di medesima età e condizioni generali: tanto non può essere concretizzato dalla ritenuta necessità di ricovero presso struttura di assistenza sia in quanto la stessa attrice ha allegato che, tenuto conto della propria età e dell'assenza di prossimi congiunti, un ricovero presso struttura di assistenza sarebbe stato evento ordinario di prossima verificazione, sia perché tale aspetto attiene più propriamente alla sfera del danno patrimoniale sub specie di danno emergente, su cui infra par. 7.
7. Quanto al danno patrimoniale va riconosciuto il ristoro delle sole spese sanitarie documentate dall'attrice, riconosciute congrue dal CTU, per complessivi euro 102,00 (doc. 26-27).
Quanto alle spese per consulenza tecnica di parte, seppur non richiesta la prova dell'esborso prima della definizione del giudizio, nondimeno consolidata giurisprudenza di legittimità richiede la prova della assunzione della relativa obbligazione di pagamento: prova che non appare raggiunta né con riferimento alla consulenza medico-legale dott. essendo stato dimesso (sub doc. 28) Persona_2
un mero riepilogo somme per euro 915,00, assente alcuna fattura (ivi indicata come da rilasciarsi solo al saldo); e nemmeno con riferimento alla consulenza tecnica ing. avendo Persona_3
parte attrice dimesso (sub doc. 3bis) mero proforma.
Analogamente dicasi con riferimento alle spese per assistenza stragiudiziale della infortunistica stradale Plante Service S.a.s. di euro 4.880,00 in quanto il relativo doc. 40 consiste in mero preavviso di fattura, privo di valore legale e fiscale, da cui non può trarsi l'assunzione dell'obbligazione in capo alla Pt_1
Da ultimo, l'attrice ha chiesto anche la condanna delle resistenti al pagamento delle spese, sia già sostenute che future, aventi ad oggetto le rette per il ricovero presso la struttura ISACC presso cui è stabilmente ospitata a seguito del sinistro. La domanda è parzialmente fondata, nei limiti che seguono.
In linea generale, deve osservarsi come il principio di integralità del risarcimento imponga l'integrale ristoro di tutte le conseguenze pregiudizievoli patite dal danneggiato purché le stesse siano riconducibili, seppur mediatamente, all'evento dannoso. Con particolare riferimento alle spese di assistenza e di cura (volte a fronteggiare gli esborsi sostenuti per retribuire collaboratori o strutture che si occupano delle necessità della vita quotidiana del soggetto reso invalido per responsabilità del danneggiante), è necessario che l'assistenza di cui necessita parte danneggiata sia eziologicamente riconducibile all'evento lesivo occorsole. Nel caso di specie risulta che all'esito del sinistro la sia stata accolta presso struttura di Pt_1
assistenza, tanto necessitandosi dalla sopravvenuta non autosufficienza diretta conseguenza del sinistro occorsole. Tale condizione è perdurata sino alla stabilizzazione del quadro clinico, che il
CTU ha individuato nel mese di marzo 2019 compreso, ritenendo congrue, pertinenti e in nesso di causa l'esborso per spese di retta pari a complessivi euro 29.434,00. Escludeva, poi, la necessità di spese future di assistenza di natura sanitaria connesse eziologicamente, in modo diretto ed immediato, al sinistro per cui è causa.
Tale conclusione di natura medico-legale in ordine alla non necessità di spese di assistenza continuativa e futura in capo all'attrice relative agli esiti del sinistro conduce, quindi, ad escludere il ristoro delle spese per retta dal mese di aprile 2019 in avanti sostenute dalla – che invero Pt_1
risulta tuttora ospitata presso la detta struttura – in assenza di nesso di causalità giuridica con il sinistro che la vedeva coinvolta in data 8.2.2018. Se difatti, una volta stabilizzati i postumi, dal punto di vista medico non è richiesta alcuna assistenza alla persona continuativa, personale e quotidiana, allora gli esborsi sostenuti per la retta della struttura non possono essere oggetto di ristoro. Del resto, il CTU chiariva che se l'assistenza personale è quella prestata a persone non autosufficienti nel compimento di atti della vita quotidiana (come in caso di chi non sia in grado di alimentarsi, camminare, vestirsi da solo o per chi necessiti di sorveglianza continua), tale poteva riconoscersi solo con riferimento al periodo in cui il quadro clinico non era stabilizzato, ritenendolo non plausibile alla stabilizzazione del medesimo. Analiticamente l'ausiliario metteva, altresì, in luce che “non si può non considerare il grave quadro clinico-patologico preesistente da cui è affetta la perizianda – e che risulta correttamente descritto dal collega - (“severa anemia microcitica;
precedenti shock emorragico, peritonite e intervento per occlusione intestinale;
diabete non insulino-dipendente; cardiopatia ischemica;
ipovisus; precedenti polmoniti ed uro-infezioni nosocomiali;
ipotiroidismo; dislipidemia;
vasculopatia cerebrale”) -che incide pesantemente sulle condizioni psico fisiche della SInora (cfr. rel. CTU pag. 13). Il che, in altre parole, a Pt_1 SInificare che non può essere risarcito il costo per rette della struttura ospitante l'attrice, per il periodo successivo alla stabilizzazione dei postumi, in quanto il sinistro per cui è causa non ha prodotto conseguenze invalidanti tali da richiedere assistenza personale continuativa e quotidiana, dipendendo – in definitiva- la scelta dell'attrice di permanere della struttura da determinazione personale, oltrechè pregresse patologie altre e diverse connesse, anche, all'età avanzata.
Il fatto che, in definitiva, l'età e le condizioni fisiche e cliniche pregresse di Parte_1
richiedano o rendano opportuno stabilimento stabile presso casa di cura (anche per migliore gestione della propria quotidianità), non vale di per sé a rendere risarcibili tali esborsi sub specie di danno emergente in difetto di nesso eziologico con le lesioni riportate all'esito del sinistro, e per il sol fatto che l'ingresso in struttura sia temporalmente successivo al sinistro occorsole in data
8.2.2018.
In conclusione, si ritiene che non vi sia alcun nesso eziologico tra il sinistro e le spese che la sostiene/sosterrà per la sua permanenza presso la struttura, dopo l'accertata stabilizzazione Pt_1
clinica.
In definitiva, il danno liquidabile in favore di quale ristoro integralmente Parte_1
satisfattivo del pregiudizio patito in esito al sinistro del 8.2.2018 ammonta, quanto al danno non patrimoniale, ad euro 360.260,25; quanto al pregiudizio patrimoniale, a complessivi euro 29.536,00 di cui euro 102,00 per spese mediche ed euro 29.434,00 per spese per assistenza e cura presso RSA.
E quindi per complessivi euro 389.796,25. Importo che deve, tuttavia, tenere conto dell'accertato concorso di colpa di parte attrice nella misura del 15 %, e che va dunque rideterminato nella minor somma di euro 331.326,81.
8. Da tale somma vanno ora detratti gli acconti medio tempore percepiti dall'attrice, tenuto conto della data dei due versamenti come documentata in atti (docc. 36 e 37 di parte attrice), come segue, oltre al riconoscimento di rivalutazione ed interessi, previa devalutazione della somma liquidata come risarcimento alla data del sinistro, prima, e alla data dei singoli acconti percepiti dal danneggiato, poi (Cass. civ., 7.8.2023, n. 23927).
La complessiva somma di euro 331.326,81 va devalutata alla data del sinistro del 8.2.2018
(risultando pari a € 278.192,12) ed applicata rivalutazione e interessi (ex Cass. civ. S.U. n.
1712/1995) sino all'8.1.2019, data di corresponsione del primo acconto di euro 20.000,00 da parte di risultando pari alla somma di € 280.939,20. Da tale somma va decurtato Controparte_4
l'acconto di € 20.000,00, residuando la minor somma di € 260.939,20.
Tale somma va ulteriormente rivalutata con interessi legali anno per anno sino al 1.10.2019 quando la compagnia convenuta corrispondeva in favore dell'attrice l'ulteriore acconto di € 20.000,00, risultando pari ad € 262.985,43. Da tale importo va, quindi, detratto detto acconto appena menzionato, residuando dovuta in favore di l'ulteriore somma di € 242.985,43. Parte_1
Applicando nuovamente rivalutazione ed interessi su detta ultima somma come da Cass. civ. S.U. n.
1712/1995, dal 1.10.2019 al gennaio del 2025 (unico dato attualmente disponibile), risulta definitivamente dovuta in favore dell'attrice la residua somma di € 312.430,42. Su tale somma sono poi dovuti interessi di mora ex art. 1284, co. IV, c.c. dal giorno della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio al saldo effettivo.
8. Atteso l'esito della lite e, in particolare, l'accertato concorso colposo di parte attrice nella misura del 15% (in proposito, si veda Cass., civ., 14/06/2005, n.12750 secondo cui: “Il riconoscimento del concorso del fatto colposo del creditore (attore) ai fini della diminuzione del risarcimento ex art. 1227, comma 1, c.c., in tanto assume necessariamente rilievo ai fini della distribuzione delle spese processuali in relazione all'apprezzamento della soccombenza, in quanto il "thema decidendum" sia stato specificamente costituito dalla determinazione dell'apporto causale del fatto del creditore che in ipotesi lo abbia totalmente negato, e non anche quando, avendo il convenuto negato la propria responsabilità, il giudice si limiti a liquidare il danno in misura inferiore a quella domandata dall'attore, peraltro con intenti solo indicativi.”) deve ritenersi sussistente la condizione per compensare le spese di lite nella misura di un terzo e di porre i restanti due terzi a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di riferimento, compreso tra € 260.000,01 ed €
520.000,00, tenuto conto del valore del petitum come accertato, parametri tabellari medi.
Secondo il medesimo criterio devono essere poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura di due terzi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come giudizialmente liquidate.
Quanto, infine, alla richiesta di ristoro di spese per CTP non risulta prodotta alcuna documentazione attestante l'esborso sostenuto (il doc. 47 allegato da parte attrice è, infatti, una mera richiesta di liquidazione del compenso) e, pertanto, la domanda di rimborso non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara tenute e condanna e in solido, a pagare in Controparte_4 CP_2
favore di , a titolo di ristoro del danno, patrimoniale e non patrimoniale, lei occorso Parte_1
in conseguenza del sinistro del 8.2.2018 verificatosi all'intersezione tra via XI Febbraio e Via
Cereria in Bassano del Grappa (VI), la somma di € 312.430,42, oltre interessi come in parte motiva;
2) dichiara compensate nella misura di 1/3 le spese processuali sopportate dalle parti e condanna e in solido, a rifondere in favore dell'attrice i residui 2/3, Controparte_4 CP_2
che liquida in detta misura di 2/3 euro 14.971,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, ex art. 2 D.M. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre ad anticipazioni per euro 1.358,00, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) pone definitivamente a carico delle convenute, in solido, le spese della consulenza tecnica d'ufficio come già liquidate, nella misura dei 2/3, ponendo il residuo 1/3 a carico di parte attrice.
Vicenza, 7 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2769/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti FRANCESCO TURRISI e CHIARA DAINESE,
ATTRICE contro
P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv.to CARLO GAGLIARDI,
(C.F. ), CP_2 C.F._2
contumace
CONVENUTI
Avente ad oggetto: responsabilità civile – circolazione dei veicoli
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 17.10.2024
Conclusioni parte attrice:
“Nel merito: Per i motivi di cui in narrativa, accertato e dichiarato che il sinistro per cui è causa è avvenuto per responsabilità della SI.ra , nata a [...] il [...] e residente a [...]
Bassano del Grappa (VI), Via Cereria, 14/A, C.F. in qualità di proprietaria C.F._2
e conducente dell'autovettura AN PS targata DV179LW, condannare la stessa nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Controparte_3
Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, C.F. , P.I. - in solido tra P.IVA_1 P.IVA_2 loro - a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'odierna attrice, SI.ra
, e quantificati, come meglio specificato in narrativa, nella somma residua di € Parte_1
516.766,03, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e/o di equità all'esito del presente procedimento, oltre a rivalutazione monetaria, se dovuta, e agli interessi legali dalla debenza al saldo effettivo. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze legali del presente procedimento, compreso rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 e successive modifiche, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Conclusioni parte convenuta:
“In via definitiva e nel merito, tenuto conto della somma di €. 40.000,00, già corrisposta ante causam all'attrice dall'odierna Compagnia, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata.
In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, tenuto conto della somma di €. 40.000,00, già corrisposta ante causam all'attrice dall'odierna Compagnia, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. nelle misure di legge.”
Fatto e motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_2
– rispettivamente conducente-proprietaria dell'autovettura AN PS Controparte_3
targata DV179LW e compagnia assicuratrice del mezzo – allegando che in data 8.2.2018 alle ore
9.10 circa, all'altezza delle strisce pedonali presenti in corrispondenza dell'immissione di Via
Cereria in Viale XI Febbraio in Bassano del Grappa (VI), mentre iniziava l'attraversamento, veniva investita dal suindicato veicolo.
Nel dettaglio, l'attrice, di anni ottantaquattro al momento dei fatti, esponeva che, dopo aver percorso il marciapiede di Via XI Febbraio ed essere giunta all'intersezione con Via Cereria, aveva raggiunto l'attraversamento pedonale e, una volta impegnata la carreggiata in tale punto, era stata investita dalla AN PS guidata dalla proveniente da Via Cereria in direzione di CP_2
marcia verso Viale XI Febbraio, strada a senso unico;
l'attrice allegava che, a seguito dell'urto, rimaneva incastrata con la gamba sinistra sotto la parte anteriore del mezzo, per poi essere trascinata in avanti, oltre le strisce pedonali, originariamente impegnate – tanto che, per favorire i soccorsi, si imponeva lo spostamento, come anche dell'autovettura, rispetto al punto di impatto.
L'attrice allegava ulteriormente di essere stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bassano del Grappa ove veniva ricoverata, presso il reparto di Ortopedia, per “frattura tibia prossimale e perone distale, ferita regione achillea e grave sofferenza dei tessuti molli gamba sx”, con originaria prognosi di giorni trenta, temporalmente seguita da ulteriori due interventi chirurgici. La evidenziava che, in seguito alle dimissioni ospedaliere, era costretta al trasferimento Pt_1
presso struttura residenziale extraospedaliera denominata Istituto Servizi Assistenziali Cima
Colbacchini in Bassano del Grappa, in ragione della sopravvenuta non autosufficienza – ove riceveva le necessarie cure. Da ultimo, dava atto di essere stata sottoposta, in data 27.12.2018, e nuovo e ulteriore trattamento ospedaliero per “ascesso con infezione da S. aureus caviglia sx”.
Dato atto che le richieste stragiudiziali di risarcimento del danno subito rivolte al responsabile civile e alla compagnia assicurativa si concludevano con il riconoscimento, da parte di quest'ultima, di una somma complessiva di euro 40.000,00, ritenuta insufficiente a ristorare integralmente il danno patito, dato atto di aver formalizzato – senza successo – invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, adiva l'intestato Tribunale chiedendo, previo accertamento Parte_1
della responsabilità esclusiva della conducente del veicolo AN PS nella causazione del sinistro del 8.2.2018, condannare ed in solido, al ristoro Controparte_4 CP_2
di tutti i residui danni, patrimoniali e non patrimoniali, a lei occorsi in esito al sinistro di cui sopra.
Oltre vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione a favore dei procuratori che si dichiaravano antistatari.
2. Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si costituiva in giudizio
[...]
contestando in radice la ricostruzione attorea della dinamica del sinistro. Controparte_4
Richiamato il contenuto della relazione di incidente stradale redatta dai carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa intervenuti in loco (con particolare riferimento alla distanza dalle strisce pedonali in cui si sarebbe trovata la al momento dell'impatto), eccepiva l'esclusiva – o, Pt_1
quantomeno, concorrente – responsabilità di quest'ultima nella causazione del sinistro - conclusione corroborata dal fatto che, in tale occasione, gli agenti intervenuti procedevano con la contestazione all'attrice della violazione dell'obbligo di utilizzo, nell'attraversamento della carreggiata, delle strisce pedonali e le comminavano la relativa sanzione ai sensi dell'art. 190, co. 2 e 10, C.d.S.
La compagnia valorizzava, altresì, gli esiti cui era pervenuto il giudizio promosso avanti al Giudice di Pace di Bassano del Grappa di opposizione a o.i., in esito al quale veniva annullato il verbale di contestazione elevato a carico di per la violazione dell'obbligo di prestare precedenza e CP_2
prudenza in prossimità delle intersezioni ex art. 145, co. 1 e 10, C.d.S.
Da ultimo contestava la quantificazione del credito risarcitorio, per come ex adverso determinato, tanto nella sua componente non patrimoniale quanto in quella patrimoniale, specie con riferimento al danno rappresentato dalle spese di assistenza futura presso la RSA. concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in Controparte_3 subordine, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità degli artt. 2054 c.c. e
1227 c.c., con conseguente riduzione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.
3. non si costituiva in giudizio cosicchè alla prima udienza tenutasi in data 28.9.2021 il CP_2
G.I., verificata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia, contestualmente assegnando alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. La causa veniva istruita mediante prova orale e CTU medico-legale, indi ritenuta matura per la decisione e rinviata per precisazioni delle conclusioni all'udienza del 17.10.2024. In tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e il
G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
4. All'esito dello spirare dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, si rileva come la domanda attorea vada qualificata quale azione di responsabilità extracontrattuale per il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, occasionato da sinistro connesso alla circolazione di veicoli e promossa sia nei confronti del responsabile civile ex art. 2054 c.c., sia nei confronti dell'impresa assicuratrice del mezzo coinvolto nel sinistro (e pertanto da ricondurre alla previsione di cui all'art. 144 cod. ass. private - D. Lgs. 209/2005).
Quanto all'accertamento dell'an dell'invocata responsabilità, deve preliminarmente essere ricostruita la dinamica del sinistro stradale.
A tal scopo, indubbio che non possa rivestire alcuna rilevanza la richiamata sentenza pronunciata dal Tribunale di Bassano del Grappa in sede di opposizione a verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada. E tanto per la riscontrabile differenza – sotto un profilo oggettivo sia di petitum che di causa petendi – dei detti procedimenti: il primo volto a conseguire l'annullamento della sanzione amministrativa comminata dall'Amministrazione nei confronti di il CP_2
presente, deputato, invece, alla ricostruzione delle responsabilità da circolazione stradale ai fini dell'individuazione e quantificazione del risarcimento del danno eventualmente da corrispondersi a favore di parte attrice in applicazione del principio del neminem laedere.
Ciò posto, dunque, la prova del fatto storico è emersa nel corso del presente giudizio di merito traendosi dal complessivo esame della documentazione rifluita in atti e degli esiti dell'espletata istruttoria orale.
In particolare, il thema probandum si è concentrato sull'aspetto più controverso tra le parti, relativo all'individuazione del punto esatto in cui il veicolo AN PS condotto da CP_2
sarebbe entrato in collisione con il pedone, in procinto di attraversare la strada. Tale accertamento – che ha scontato la duplice difficoltà relativa all'assenza di testimoni oculari del sinistro e all'appurato spostamento dal punto d'urto tanto del veicolo quanto della persona investita prima dell'arrivo dei verbalizzanti – è stato condotto tenendo conto del contenuto della relazione di incidente stradale redatta dai cc intervenuti sul luogo dei fatti (docc. 2 e 2 bis, allegati all'atto di citazione), sentiti anche quali testimoni nel presente giudizio, nonché delle dichiarazioni di CP_2
rese in sede di interrogatorio formale (si veda il verbale dell'udienza del 13.9.2022).
[...]
Nel dettaglio, le risultanze processuali hanno dimostrato che immettendosi nella strada CP_2
a senso unico di Viale XI Febbraio, non si avvedeva della presenza del pedone alla propria destra, così investendo l'attrice; al tempo stesso è emerso che veniva collisa mentre stava Parte_1 attraversando la carreggiata di Via Cereria, senza servirsi dell'apposito attraversamento pedonale, e transitando su porzione della carreggiata compresa tra le strisce pedonali e la segnaletica orizzontale di dare precedenza con larghezza variabile da minimo metri due a massimo metri sei (in considerazione del tratto curvo verso destra della carreggiata), come risulta dallo schizzo planimetrico allegato alla relazione di sinistro (che fa piena prova fino a querela di falso in quanto relativo a quanto misurato ed accertato de visu dai verbalizzanti il giorno del fatto).
Risulta, difatti, che la non è stata trovata dai verbalizzanti “incastrata” sotto alla macchina Pt_1 della (cfr. dichiarazioni teste , all'epoca in servizio presso radiomobile di CP_2 Testimone_1
Bassano del Grappa), tanto rendendo verosimile quanto riferito dalla in sede di interrogatorio CP_2
formale laddove riferiva di aver spostato la propria auto, arretrandola, per consentire di liberare l'attrice. Il che appare verosimile posto che, altrimenti, i soccorsi non sarebbero potuti intervenire per il trasporto in ambulanza della nonché tenuto conto che non avrebbe avuto senso che Pt_1
l'auto dell'attrice fosse stata spostata in avanti – vuoi da punto sito sopra alle strisce pedonali, vuoi da punto sito oltre le strisce pedonali, altrimenti avrebbe inevitabilmente ed irrimediabilmente compromesso maggiormente la danneggiata.
In atti vi sono le foto scattate dai CC quando arrivati in loco, che ritraggono l'auto della in CP_2 via Cereria nella zona tra le strisce pedonali, poste prima, e la segnaletica orizzontale di “dare precedenza”, posta dopo: se l'auto è stata arretrata per liberare la allora – ancora una volta Pt_1
– verosimile che l'urto sia avvenuto oltre le strisce pedonali, nella zona finale dell'incrocio, immediatamente prima dell'intersezione con Viale XI Febbraio, e quindi in prossimità della segnaletica di dare precedenza.
Tale ricostruzione è corroborata dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti in sede di escussione testimoniale, coerenti tra loro come pure rispetto a quanto annotato nella relazione di servizio in atti: il teste riferiva che la segnalazione era stata ricevuta in occasione di servizio Testimone_1
di perlustrazione, quando transitavano lungo Viale XI Febbraio e, all'intersezione con Via Cereria,“vedevamo un auto ferma e una SInora anziana a terra”, precisando che “la SInora era sulla carreggiata, non sul marciapiede” e che “non abbiamo trovato la sopra le strisce Pt_1 pedonali, ma più avanti” (udienza 13.9.2022). Nello stesso senso le dichiarazioni di Tes_2
all'epoca dei fatti appuntato scelto presso sezione radiomobile compagnia di Bassano del
[...]
Grappa, che oltre a confermare quanto riferito da in ordine allo spostamento della CP_2 macchina, aggiungeva che la gli aveva riferito di essere “scesa dallo scalino per andare Pt_1 dall'altra parte dove c'era il marito che l'attendeva”, senza passare sopra alle strisce pedonali;
il teste precisava “ossia ci ha detto che è scesa dal marciapiede e ha camminato nella zona di sei metri tra le strisce pedonali e i segni a terra del segnale di precedenza, come rappresentato nello schizzo allegato alla relazione di servizio. Tanto che noi abbiamo elevato sanzione per violazione del codice della strada nei suoi confronti come da relativo verbale. Sono dichiarazioni che ha reso in quel momento, ma non abbiamo potuto accertarlo” (udienza 13.9.2022).
Da ultimo, tale ricostruzione è coerente con la dinamica complessiva del sinistro, nella misura in cui lo scontro avveniva in quanto la intenta a controllare a sinistra che la careggiata fosse CP_2
sgombra dovendo dare la precedenza ai soli veicoli da ivi provenienti, non controllava con altrettanta attenzione il lato destro (in ragione del descritto senso unico di marcia per i veicoli), non avvedendosi quindi del pedone che era sito alla sua destra. Tanto è compatibile con i luoghi di causa e la posizione di stasi dei veicoli, in ragione della conformazione dell'incrocio, laddove le strisce pedonali sono site in posizione arretrata rispetto alla intersezione, e prima della segnaletica di dare precedenza.
Ad ogni modo, la condotta serbata dalla danneggiata non vale a superare la presunzione di responsabilità dell'automobilista ex 2054 co. 1, c.c., posto che l'investimento è stato ammesso anche dalla in sede di interpello (quando riferiva “io non ho nemmeno iniziato la manovra di CP_2 svolta a destra, mi sono trovata la SInora con la mano sul cofano della macchina”), la quale evidentemente non prestava la dovuta attenzione nell'approssimarsi all'incrocio, e ancor prima alle strisce pedonali poste nel tratto immediatamente precedente. Va da sé che la peculiare conformazione dell'incrocio imponeva maggior cautela dovendo ella aspettarsi, e comunque prevedere, la possibile presenza di pedoni in loco. Condotta rimproverabile anche tenuto conto che la aveva piena contezza dei luoghi di causa essendo residente nelle vicinanze (come CP_2
confermato in sede di interpello), conscia di caratteristiche e conformazione dell'incrocio teatro del sinistro, come pure delle usuali condizioni di traffico ed utilizzo, sia veicolare che pedonale nelle condizioni di tempo (primo mattino) del giorno del fatto.
Quanto sopra esposto al contempo comporta anche che la danneggiata non va esente da corresponsabilità nella causazione del sinistro in ragione della condotta in concreto serbata, e questo non tanto (e non solo) per non aver attraversato sulle strisce pedonali, quanto per aver impegnato la carreggiata in zona destinata al transito veicolare, a ridosso di un incrocio, verosimilmente per
“accorciare” il tragitto di attraversamento pedonale.
Per tali motivi la causazione del sinistro va ricondotta alla condotta imprudente tenuta della convenuta la quale, nonostante si trovasse in prossimità di un attraversamento CP_2
pedonale e di incrocio caratterizzato da obbligo di precedenza a suo carico, si immetteva nella strada di proprio interesse assicurandosi solamente dell'assenza di altri veicoli provenienti dalla propria sinistra, senza premurarsi di verificare la presenza di ulteriori ostacoli nella propria direzione di marcia, e quindi nello svoltare a destra.
Al contempo, tuttavia, va riconosciuto un contributo causale nella produzione del sinistro anche in capo all'attrice la quale intraprendeva l'attraversamento della carreggiata senza servirsi delle apposite strisce pedonali, in zona sì limitrofa spazialmente, ma destinata all'esclusivo transito veicolare.
Si osserva in diritto, infatti, che a mente dell'art. 2054 c.c. il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nell'ipotesi dell'investimento di un pedone, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento. Tale situazione ricorre allorquando il pedone abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile e purchè il conducente abbia, al contempo, adottato tutte le cautele eSIibili in relazione alle circostanze del caso concreto, non essendo sufficiente ad integrare la prova liberatoria de qua l'accertamento del mero comportamento colposo del pedone
(cfr. Cass. civ., 28.3.2022, n. 9856; conf. Cass. civ., 28.1.2019, n. 2241).
Presunzione di colpa del conducente, prevista dall'art. 2054, co. 1, c.c. che, nel caso di specie, non è stata superata: non vi è, infatti, alcuna dimostrazione di una condotta di guida della convenuta adeguata alle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, anzi ribadendosi che il sinistro è avvenuto in un centro abitato, in una zona a traffico elevato, ben conosciuta dalla convenuta danneggiante, in condizioni di piena visibilità (senza, pertanto, che condizioni avverse potessero influire negativamente sulla percezione della presenza di utenti nei pressi della strada), in zona comunque caratterizzata da presenza di attraversamento pedonale, peraltro seguita da segnale di dare precedenza.
Tutte queste circostanze dimostrano come la conducente del veicolo non abbia prestato adeguata attenzione nell'effettuare la manovra di immissione a destra in Viale XI Febbraio e abbia, dunque, contravvenuto alle più basilari regole di condotta nella circolazione stradale, tra cui va certamente ricompresa anche quella di prevedere comportamenti genericamente imprudenti dei pedoni (come l'attraversamento a poca distanza dalle strisce), preparandosi a superarli senza correre il rischio di cagionare un danno altrui. Laddove, infatti, parte convenuta avesse adottato una condotta conforme a tali regole, avrebbe mantenuto la propria soglia di attenzione nei confronti di tutte le direzioni di marcia avvedendosi, in tempo utile, della presenza di (ancorchè al di fuori Parte_1 dell'attraversamento pedonale), scongiurando così l'impatto poi, invece, verificatosi.
Tuttavia, proprio questo ultimo aspetto impone il richiamo ad un condivisibile principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art.
1227, comma 1, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione" (Cass. Sez. 3, ord. 17 gennaio 2020, n. 842, Rv.
656632-01)” (Cass. civ, n. 26873/2022). E' stato difatti chiarito che “sebbene il conducente di veicoli a motore sia onerato da una presunzione di colpa, il pedone che attraversi al di fuori delle strisce pedonali ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli;
talché, in caso di violazione di tale norma comportamentale e conseguente investimento, il pedone sarà corresponsabile della causazione del sinistro nella misura che il giudice di merito quantificherà percentualmente, in base alle circostanze specifiche del caso” (Cass. civ., 28.1.2019, n. 2241).
Ebbene, in tal senso, la dimostrata circostanza dell'attraversamento della senza utilizzo Pt_1
delle apposite strisce pedonali, presso intersezione con le caratteristiche ampiamente descritte, per le ragioni esposte, integra concorso di colpa del pedone-danneggiato ai sensi dell'art. 1227, co. 1,
c.c., che si quantifica, equitativamente, nella misura del 15%.
5. Ciò posto, rispetto alla determinazione del quantum dei lamentati danni, si osserva che, a seguito delle pronunce n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione e n. 233/2003 della Corte
Costituzionale è stato operato un nuovo inquadramento sistematico delle varie figure di danno risarcibile.
In particolare, ad un sistema risarcitorio triangolare incentrato sulle figure del danno biologico
(risarcibile ex artt. 2043 cc. e 32 Cost), del danno morale c.d. soggettivo (risarcibile ex artt. 2059
c.c. ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c.), è stato sostituito un inquadramento di tipo bipolare che, in modo maggiormente aderente all'effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendosi in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Quanto al danno non patrimoniale, ritiene questo Giudice opportuno richiamare i principi da ritenersi consolidati ormai a partire da Cass. civ, SS.UU., n. 26972/2008, in particolare quello della
“necessaria integralità del risarcimento, con la conseguente necessità di evitare gli effetti delle duplicazioni risarcitorie in merito a voci di danno che, in via meramente descrittiva, sono menzionate in diverso modo, ma i cui indici di sofferenza, tuttavia, non rappresentano altro che i medesimi componenti del complesso pregiudizio che va integralmente ed unitariamente risarcito”
(ribadito di recente da Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015); e ancora, quello sugli interessi risarcibili: “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento
(quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.
Con precipuo riferimento alla lesione dei diritti alla salute e all'integrità fisica – valori la cui copertura costituzionale è indiscussa - il danno, seppur unitariamente liquidato, deve costituire ristoro di ogni pregiudizio subito dalla persona considerata non in chiave statica (lesione del bene giuridico salute inteso come integrità fisica), bensì dinamico-relazionale (lesione del bene giuridico salute inteso come benessere), valorizzandosi cioè il profilo – attinente al danno c.d. conseguenza – del pregiudizio continuativamente risentito dalla persona nei diversi momenti e contesti in cui trova esplicazione la sua personalità, secondo un giudizio standardizzato (c.d. tipicità sociale delle attività precluse o compresse, e delle relative implicazioni psicofisiche secondo l'id quod plerumque accidit) e ciò nondimeno adeguato alla specificità del caso concreto.
Il danno non patrimoniale non potrà essere configurato come in re ipsa, dovendo sempre essere oggetto di prova anche a mezzo presunzioni, e la liquidazione dovrà perseguire il fine di conseguire la riparazione integrale dei pregiudizi, seppur evitando di incorrere in duplicazioni non consentite.
Particolare attenzione e rigore dovranno quindi essere usati per evitare di incorrere in automatismi risarcitori, in aderenza dell'insegnamento della Suprema Corte.
Sul punto, quanto al danno morale, si richiama Cass. civ., n. 2461/2020 secondo cui “il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato e provato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione integrità psico-fisica”.
Con riferimento, invece, alla personalizzazione, si veda Cass. civ., n. 23778/2014 laddove ha precisato che “il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima.
Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale,
è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni'” (Cass.
23778/2014).
6. Tanto premesso a livello generale, si richiamano gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta, condotta alla stregua dei migliori criteri della scienza medica all'esito di approfondita analisi della documentazione in atti ed anamnesi patologica dell'attore.
Il CTU incaricato, dott.ssa , ha accertato che in esito al sinistro Persona_1 Parte_1 stradale di cui trattasi riportava “frattura biossea tibio-peronale e di un'ampia ferita lacero contusa in regione achillea all'arto inferiore sinistro”, quadro traumatologico risultato compatibile con la dinamica dei fatti allegati come accertato clinicamente nell'immediatezza del sinistro, nonché successivamente mediante approfondimenti strumentali.
Ritenuta soddisfatta la criteriologia medico-legale necessaria per la dimostrazione del nesso di causalità materiale tra il sinistro del 8.2.2018, le lesioni riportate dall'attrice e il quadro menomante obiettivato al momento dell'esame della perizianda, giudicato come stabilizzato a partire dal marzo
2019, la consulente ha quindi così determinato il danno biologico subito dall'attrice:
- danno biologico temporaneo con invalidità temporanea totale (ITT) per 35 giorni e invalidità temporanea parziale (ITP) al 75% per 365 giorni;
- danno biologico permanente nella misura del 50%, a fronte di un quadro sostanziato da sofferenza articolare cronicizzata a carico dell'arto inferiore sinistro, connaturata da deficit funzionale del ginocchio, anchilosi della caviglia, ipotrofia ed ampi esiti cicatriziali alla gamba, che comporta un franco deficit deambulatorio;
Ai fini della valutazione della componente del danno morale, il CTU valutava la sofferenza come di grado severo per l'intero periodo di malattia e di grado moderato-marcato per quanto concerne i postumi permanenti.
Ai fini della liquidazione del danno, si applicano le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, aventi indiscussa vocazione nazionale, nella versione aggiornata in quanto aderente al consolidato orientamento giurisprudenziale che nega alcun automatismo tra lesione dell'integrità fisica e sussistenza della componente “morale” del danno, che va pur sempre allegata e provata, anche per presunzioni.
Tenuto conto degli esiti della svolta CTU, il danno non patrimoniale subito dall'attrice (di anni ottantaquattro all'epoca del sinistro) si determina in € 35.506,25 per pregiudizio biologico temporaneo, ed € 324.754,00 per danno biologico permanente.
La liquidazione del danno biologico permanente nella detta misura tiene già conto della sofferenza patita dall'attrice in relazione al sinistro (incremento del punto per sofferenza soggettiva nella misura del 50%). Nel caso di specie l'aumento del punto per patimenti/danno morale è senz'altro giustificato in relazione alle conclusioni della CTU, rispetto al grado di sofferenza - ritenuto “di grado grave-severo per tutto il periodo di malattia e di grado marcato nella fase cronica dei postumi” – tenuto conto delle lesioni riportate che hanno determinato: un prolungato ricovero ospedaliero;
la sottoposizione a diversi interventi chirurgici;
importanti lesioni cutanee con SInificativi esiti cicatriziali oltre a necessità di innesti di pelle. Infine, non può essere riconosciuto alcun incremento a titolo di c.d. personalizzazione del danno biologico in quanto non sono state allegate e provate conseguenze ulteriori e non ordinarie, di natura specifica ed eccezionale, rispetto a eventi di danno dello stesso tipo, sofferti da individui di medesima età e condizioni generali: tanto non può essere concretizzato dalla ritenuta necessità di ricovero presso struttura di assistenza sia in quanto la stessa attrice ha allegato che, tenuto conto della propria età e dell'assenza di prossimi congiunti, un ricovero presso struttura di assistenza sarebbe stato evento ordinario di prossima verificazione, sia perché tale aspetto attiene più propriamente alla sfera del danno patrimoniale sub specie di danno emergente, su cui infra par. 7.
7. Quanto al danno patrimoniale va riconosciuto il ristoro delle sole spese sanitarie documentate dall'attrice, riconosciute congrue dal CTU, per complessivi euro 102,00 (doc. 26-27).
Quanto alle spese per consulenza tecnica di parte, seppur non richiesta la prova dell'esborso prima della definizione del giudizio, nondimeno consolidata giurisprudenza di legittimità richiede la prova della assunzione della relativa obbligazione di pagamento: prova che non appare raggiunta né con riferimento alla consulenza medico-legale dott. essendo stato dimesso (sub doc. 28) Persona_2
un mero riepilogo somme per euro 915,00, assente alcuna fattura (ivi indicata come da rilasciarsi solo al saldo); e nemmeno con riferimento alla consulenza tecnica ing. avendo Persona_3
parte attrice dimesso (sub doc. 3bis) mero proforma.
Analogamente dicasi con riferimento alle spese per assistenza stragiudiziale della infortunistica stradale Plante Service S.a.s. di euro 4.880,00 in quanto il relativo doc. 40 consiste in mero preavviso di fattura, privo di valore legale e fiscale, da cui non può trarsi l'assunzione dell'obbligazione in capo alla Pt_1
Da ultimo, l'attrice ha chiesto anche la condanna delle resistenti al pagamento delle spese, sia già sostenute che future, aventi ad oggetto le rette per il ricovero presso la struttura ISACC presso cui è stabilmente ospitata a seguito del sinistro. La domanda è parzialmente fondata, nei limiti che seguono.
In linea generale, deve osservarsi come il principio di integralità del risarcimento imponga l'integrale ristoro di tutte le conseguenze pregiudizievoli patite dal danneggiato purché le stesse siano riconducibili, seppur mediatamente, all'evento dannoso. Con particolare riferimento alle spese di assistenza e di cura (volte a fronteggiare gli esborsi sostenuti per retribuire collaboratori o strutture che si occupano delle necessità della vita quotidiana del soggetto reso invalido per responsabilità del danneggiante), è necessario che l'assistenza di cui necessita parte danneggiata sia eziologicamente riconducibile all'evento lesivo occorsole. Nel caso di specie risulta che all'esito del sinistro la sia stata accolta presso struttura di Pt_1
assistenza, tanto necessitandosi dalla sopravvenuta non autosufficienza diretta conseguenza del sinistro occorsole. Tale condizione è perdurata sino alla stabilizzazione del quadro clinico, che il
CTU ha individuato nel mese di marzo 2019 compreso, ritenendo congrue, pertinenti e in nesso di causa l'esborso per spese di retta pari a complessivi euro 29.434,00. Escludeva, poi, la necessità di spese future di assistenza di natura sanitaria connesse eziologicamente, in modo diretto ed immediato, al sinistro per cui è causa.
Tale conclusione di natura medico-legale in ordine alla non necessità di spese di assistenza continuativa e futura in capo all'attrice relative agli esiti del sinistro conduce, quindi, ad escludere il ristoro delle spese per retta dal mese di aprile 2019 in avanti sostenute dalla – che invero Pt_1
risulta tuttora ospitata presso la detta struttura – in assenza di nesso di causalità giuridica con il sinistro che la vedeva coinvolta in data 8.2.2018. Se difatti, una volta stabilizzati i postumi, dal punto di vista medico non è richiesta alcuna assistenza alla persona continuativa, personale e quotidiana, allora gli esborsi sostenuti per la retta della struttura non possono essere oggetto di ristoro. Del resto, il CTU chiariva che se l'assistenza personale è quella prestata a persone non autosufficienti nel compimento di atti della vita quotidiana (come in caso di chi non sia in grado di alimentarsi, camminare, vestirsi da solo o per chi necessiti di sorveglianza continua), tale poteva riconoscersi solo con riferimento al periodo in cui il quadro clinico non era stabilizzato, ritenendolo non plausibile alla stabilizzazione del medesimo. Analiticamente l'ausiliario metteva, altresì, in luce che “non si può non considerare il grave quadro clinico-patologico preesistente da cui è affetta la perizianda – e che risulta correttamente descritto dal collega - (“severa anemia microcitica;
precedenti shock emorragico, peritonite e intervento per occlusione intestinale;
diabete non insulino-dipendente; cardiopatia ischemica;
ipovisus; precedenti polmoniti ed uro-infezioni nosocomiali;
ipotiroidismo; dislipidemia;
vasculopatia cerebrale”) -che incide pesantemente sulle condizioni psico fisiche della SInora (cfr. rel. CTU pag. 13). Il che, in altre parole, a Pt_1 SInificare che non può essere risarcito il costo per rette della struttura ospitante l'attrice, per il periodo successivo alla stabilizzazione dei postumi, in quanto il sinistro per cui è causa non ha prodotto conseguenze invalidanti tali da richiedere assistenza personale continuativa e quotidiana, dipendendo – in definitiva- la scelta dell'attrice di permanere della struttura da determinazione personale, oltrechè pregresse patologie altre e diverse connesse, anche, all'età avanzata.
Il fatto che, in definitiva, l'età e le condizioni fisiche e cliniche pregresse di Parte_1
richiedano o rendano opportuno stabilimento stabile presso casa di cura (anche per migliore gestione della propria quotidianità), non vale di per sé a rendere risarcibili tali esborsi sub specie di danno emergente in difetto di nesso eziologico con le lesioni riportate all'esito del sinistro, e per il sol fatto che l'ingresso in struttura sia temporalmente successivo al sinistro occorsole in data
8.2.2018.
In conclusione, si ritiene che non vi sia alcun nesso eziologico tra il sinistro e le spese che la sostiene/sosterrà per la sua permanenza presso la struttura, dopo l'accertata stabilizzazione Pt_1
clinica.
In definitiva, il danno liquidabile in favore di quale ristoro integralmente Parte_1
satisfattivo del pregiudizio patito in esito al sinistro del 8.2.2018 ammonta, quanto al danno non patrimoniale, ad euro 360.260,25; quanto al pregiudizio patrimoniale, a complessivi euro 29.536,00 di cui euro 102,00 per spese mediche ed euro 29.434,00 per spese per assistenza e cura presso RSA.
E quindi per complessivi euro 389.796,25. Importo che deve, tuttavia, tenere conto dell'accertato concorso di colpa di parte attrice nella misura del 15 %, e che va dunque rideterminato nella minor somma di euro 331.326,81.
8. Da tale somma vanno ora detratti gli acconti medio tempore percepiti dall'attrice, tenuto conto della data dei due versamenti come documentata in atti (docc. 36 e 37 di parte attrice), come segue, oltre al riconoscimento di rivalutazione ed interessi, previa devalutazione della somma liquidata come risarcimento alla data del sinistro, prima, e alla data dei singoli acconti percepiti dal danneggiato, poi (Cass. civ., 7.8.2023, n. 23927).
La complessiva somma di euro 331.326,81 va devalutata alla data del sinistro del 8.2.2018
(risultando pari a € 278.192,12) ed applicata rivalutazione e interessi (ex Cass. civ. S.U. n.
1712/1995) sino all'8.1.2019, data di corresponsione del primo acconto di euro 20.000,00 da parte di risultando pari alla somma di € 280.939,20. Da tale somma va decurtato Controparte_4
l'acconto di € 20.000,00, residuando la minor somma di € 260.939,20.
Tale somma va ulteriormente rivalutata con interessi legali anno per anno sino al 1.10.2019 quando la compagnia convenuta corrispondeva in favore dell'attrice l'ulteriore acconto di € 20.000,00, risultando pari ad € 262.985,43. Da tale importo va, quindi, detratto detto acconto appena menzionato, residuando dovuta in favore di l'ulteriore somma di € 242.985,43. Parte_1
Applicando nuovamente rivalutazione ed interessi su detta ultima somma come da Cass. civ. S.U. n.
1712/1995, dal 1.10.2019 al gennaio del 2025 (unico dato attualmente disponibile), risulta definitivamente dovuta in favore dell'attrice la residua somma di € 312.430,42. Su tale somma sono poi dovuti interessi di mora ex art. 1284, co. IV, c.c. dal giorno della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio al saldo effettivo.
8. Atteso l'esito della lite e, in particolare, l'accertato concorso colposo di parte attrice nella misura del 15% (in proposito, si veda Cass., civ., 14/06/2005, n.12750 secondo cui: “Il riconoscimento del concorso del fatto colposo del creditore (attore) ai fini della diminuzione del risarcimento ex art. 1227, comma 1, c.c., in tanto assume necessariamente rilievo ai fini della distribuzione delle spese processuali in relazione all'apprezzamento della soccombenza, in quanto il "thema decidendum" sia stato specificamente costituito dalla determinazione dell'apporto causale del fatto del creditore che in ipotesi lo abbia totalmente negato, e non anche quando, avendo il convenuto negato la propria responsabilità, il giudice si limiti a liquidare il danno in misura inferiore a quella domandata dall'attore, peraltro con intenti solo indicativi.”) deve ritenersi sussistente la condizione per compensare le spese di lite nella misura di un terzo e di porre i restanti due terzi a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di riferimento, compreso tra € 260.000,01 ed €
520.000,00, tenuto conto del valore del petitum come accertato, parametri tabellari medi.
Secondo il medesimo criterio devono essere poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura di due terzi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come giudizialmente liquidate.
Quanto, infine, alla richiesta di ristoro di spese per CTP non risulta prodotta alcuna documentazione attestante l'esborso sostenuto (il doc. 47 allegato da parte attrice è, infatti, una mera richiesta di liquidazione del compenso) e, pertanto, la domanda di rimborso non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara tenute e condanna e in solido, a pagare in Controparte_4 CP_2
favore di , a titolo di ristoro del danno, patrimoniale e non patrimoniale, lei occorso Parte_1
in conseguenza del sinistro del 8.2.2018 verificatosi all'intersezione tra via XI Febbraio e Via
Cereria in Bassano del Grappa (VI), la somma di € 312.430,42, oltre interessi come in parte motiva;
2) dichiara compensate nella misura di 1/3 le spese processuali sopportate dalle parti e condanna e in solido, a rifondere in favore dell'attrice i residui 2/3, Controparte_4 CP_2
che liquida in detta misura di 2/3 euro 14.971,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, ex art. 2 D.M. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre ad anticipazioni per euro 1.358,00, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) pone definitivamente a carico delle convenute, in solido, le spese della consulenza tecnica d'ufficio come già liquidate, nella misura dei 2/3, ponendo il residuo 1/3 a carico di parte attrice.
Vicenza, 7 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo