Art. 3.
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, quarto comma, della legge 28 luglio 1960, n. 778 , sono considerate nuove assunzioni di centralinisti anche i trasferimenti dei lavoratori precedentemente in servizio con diversa qualifica o mansione, che per un motivo qualsiasi vengano adibiti all'impianto telefonico avente funzioni di smistamento e di collegamento di cui siano dotati i privati datori di lavoro.
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, quarto comma, della legge 28 luglio 1960, n. 778 , sono considerate nuove assunzioni di centralinisti anche i trasferimenti dei lavoratori precedentemente in servizio con diversa qualifica o mansione, che per un motivo qualsiasi vengano adibiti all'impianto telefonico avente funzioni di smistamento e di collegamento di cui siano dotati i privati datori di lavoro.